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N. 21 - Febbraio 2007

LA CARTA DEL CARNARO

Analisi della costituzione dannunziana per Fiume

di Marco Grilli

 

La presa di Fiume (12 settembre 1919)

 

Capire la Costituzione della Reggenza italiana del Carnaro, significa connotarla storicamente nell'ambito di quell'azione ardita che fu l'impresa fiumana, guidata dal poeta-soldato Gabriele D'Annunzio.

 

Agitando in patria la sindrome della "vittoria mutilata" e schierandosi apertamente contro la linea filo-alleata e anti-militarista del Governo Nitti e la politica del Presidente americano Wilson, considerata lesiva dei diritti dell'Italia vincitrice nella I Guerra Mondiale, il poeta-vate, uomo di lettere e d'azione affermatosi come il personaggio più alla moda nella società del tempo, capeggiò il composito movimento (ex-interventisti, nazionalisti, sindacalisti-rivoluzionari, avventurieri ecc.) che, instauratosi a Fiume il 12 settembre 1919, proclamò la Reggenza Italiana del Carnaro.

 

Il fatto di Fiume fu il primo esempio di violenza internazionale nell' Europa del primo dopoguerra e costituì un punto di svolta nella "crisi dello stato liberale italiano", prologo dell'avvento del fascismo.

 

L'aspetto più grave dell'impresa fiumana fu la sedizione militare; un governo incapace di disporre del proprio apparato militare non poteva più considerarsi libero. Il distacco tra il legittimo governo italiano e la Fiume dannunziana si fece incolmabile; nella città adriatica, centro del "sovversivismo" nazionale, nacque un "Antistato" con una propria coreografia rivoluzionaria evidente nei discorsi dal balcone, le parate, i riti, i motti, le canzoni strafottenti ecc.

 

Nell'Italia del primo dopoguerra, D'Annunzio fu il più autorevole sostenitore dell' "imperialismo adriatico"  ispirato dalla convinzione della superiorità latina; leggiamo nei suoi discorsi roboanti e suggestivi: "Fiume è pronta a subire il martirio per tutti gli oppressi. Combatteremo da soli contro l'iniquità e l'ingiustizia", oppure: "Fiume è come un faro luminoso che splende in mezzo ad un mare di abiezione".

 

I principi della Carta del Carnaro

 

In questa contingenza storica venne emanata la Carta del Carnaro, promulgata l' 8 settembre 1920, un documento che riletto attentamente oggi, al di là dei pregiudizi, rivela caratteri straordinariamente moderni, perfino anticipatori dell'attuale Costituzione italiana.

 

Questa Carta, che ribadiva l'italianità di Fiume e prevedeva la nascita di uno Stato rivoluzionario corporativo, racchiudeva la visione politica e poetica del Vate e fu elaborata concettualmente anche dal sindacalista-rivoluzionario De Ambris. Secondo le intenzioni di D'Annunzio e dei suoi collaboratori, la Carta, espressione dell'animo degli italiani rigenerati dalla guerra, doveva instaurare un nuovo ordine fondato sul lavoro, la tutela dei diritti individuali, la giustizia sociale, la prosperità e l'idea di bellezza.

 

Per quanto riguarda il territorio geografico, la Reggenza italiana del Carnaro ribadiva le tesi nazionalistiche riferendosi non solo al territorio di Fiume e alle isole di antica tradizione veneta, ma anche (art. II) :  "...a tutte quelle comunità affini che per atto sincero di adesione possano esservi accolte secondo lo spirito di un'apposita legge prudenziale".

 

Con una visione estremamente anticipatrice dei tempi, la Costituzione dannunziana riteneva la Reggenza  (art. III) : "...un governo schietto al popolo -res populi- che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo", ribadendo che (art. IV) : "La Reggenza...amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori". La centralità del lavoro veniva ribadita anche nell'art. XIV: "...il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo".

 

  Questo punto rappresenta una delle tre credenze religiose della Carta fiumana, art XIV : "La vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà; l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono". Ecco la nuova religione dell'Italia del dopoguerra, fondata sul pilastro dell'uomo libero e totale che nella sua operosità, socialmente funzionale, si collega alla collettività.

 

Il lavoro è l'essenza dell'uomo nuovo, non il lavoro alienato e disumano, ma il prodotto dello sforzo creativo del virtuoso. In questo articolo troviamo la nuova estetica dei futuristi ma anche riferimenti alla filosofia europea del XIX sec. e all'ideologia socialista; la contraddittorietà, in linea con la complessa personalità del Vate, costituisce il limite e l'originalità di questa Carta che unisce elementi socialisti e anarco-sindacalistici a quelli nazionalistici, l'idealismo ed il sindacalismo.

 

I concetti di libertà e uguaglianza sono cardini fondamentali della Costituzione fiumana, art.IV: "La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione"; art.VI: "Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge"; art.VII: "Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli Statuti guarentite a tutti i cittadini"; art VIII: "Gli statuti garantiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi: l'istruzione primaria...l'educazione corporea...il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere; l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria; la pensione di riposo per la vecchiaia; l'uso dei beni legittimamente acquistati; l'inviolabilità del domicilio; l' "habeas corpus"; il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere".

 

Un altro aspetto stupisce nei fondamenti della Carta, la funzione sociale della proprietà giustificata solo dal lavoro (art.IX): "Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma lo considera coma la più utile delle funzioni sociali. Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può essere lecito che tal proprietaro infingardo la lasci inerte...Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale". Parole estremamente moderne, se le pensiamo prodotte negli anni in cui l'occupazione delle terre costituiva uno dei principali motivi di contesa in Italia.

 

L’organizzazione politica

 

Lo Statuto dedicava gran parte dei suoi articoli all'idea di Stato ed all'organizzazione politica ed economica, art. XVIII: "Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre più alto grado di materiale e spirituale vigore. Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e i creatori assidui della potenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini"; evidenti in questo punto le affinità col pensiero rousseauniano e la teoria del contratto sociale.

 

I cittadini della Reggenza ottenevano tutti i diritti civili e politici al compimento del ventesimo anno d'età, divenendo senza distinzione di sesso elettori ed eleggibili per tutte le cariche (art.XVI).

 

Il potere legislativo spettava a tre camere con competenze diverse: il Consiglio degli Ottimi, non meno di trenta membri in carica per tre anni che si radunavano una volta l'anno ad ottobre; il Consiglio dei Provvisori, sessanta membri in carica per due anni eletti proporzionalmente dalle corporazioni, che si radunavano due volte l'anno a maggio e novembre ed infine il Consiglio nazionale, detto Arengo del Carnaro, formato dai membri dei precedenti consigli riuniti in seduta plenaria una volta l'anno.

 

"...L'Arengo tratta e delibera delle relazioni con gli altri Stati; della Finanza e del Tesoro; degli Alti Studii; della riformabile Costituzione; dell'ampliata libertà" (art XXXIV). Era premura del D'Annunzio il celere svolgimento dell'attività parlamentare in brevi periodi dell'anno. Il potere esecutivo era competenza di sette Rettori, in carica per un anno, paritamente eletti dalle tre Camere legislative: "...il Rettore degli Affari Esteri assume titolo di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati "primus inter pares" (art.XXXVI).

 

Per quanto riguarda il potere giudiziario vi erano varie magistature: i Buoni Uomini, eletti a suffragio popolare e giudicanti in questioni minori; i Giudici del Lavoro, eletti dalle Corporazioni, aspetto molto interessante se pensiamo che la magistratura del lavoro è una conquista recente delle democrazie occidentali; i Giudici togati, scelti per concorso pubblico; il Tribunale del Maleficio, giudicante per i delitti politici ed infine la Corte della Ragione, avente funzioni di corte costituzionale.

 

L'ordinamento politico prevedeva anche il ricorso al Comandante, imitazione del Dictator romano, eletto dall'Arengo solo in caso di estremo pericolo e per un breve periodo. D'Annunzio tese a distinguere il popolo "proprietà di qualcuno" da quello artefice del proprio Stato.

 

Corporativismo e laicità

 

Altro elemento fondamentale per l'originalità della Carta del Carnaro era la progettazione dello Stato corporativo, ispirato a quella dottrina che mira ad organizzare la colletività in base alla rappresentanza degli interessi economici e professionali, allo scopo di superare la conflittualità sociale.

 

Il breve periodo di vita della Reggenza non permette di fornire un giudizio valido sulla reale efficacia di questo ordinamento statale, riportato in voga dal fascismo italiano. Comunque sia la Costituzione fiumana (art. XIX) prevedeva l'obbligo per ogni lavoratore d'iscriversi ad una delle dieci corporazioni. Ognuna di queste svolgeva il diritto di una compiuta persona giuridica riconosciuta dallo Stato (art. XX); la partecipazione individuale alla vita politica si traduceva quindi nell'elezione di un rappresentante al Consiglio provvisorio. La vita dei lavoratori si realizzava totalmente all'interno di questi organismi, ognuno dei quali decideva su tutte le questioni lavorative ed aveva i propri distintivi, canti, riti, eroi, ecc.

 

Il filone del corporativismo, voluto fortemente dal sindacalista-rivoluzionario De Ambris, si accompagnava ad una chiara tendenza al decentramento statale; per tutti  i comuni era previsto il pieno diritto d'autonomia (art XXII) cosi come la facoltà di formare un corpo unitario di leggi municipali (art.XXIII), purché in linea coi fondamenti costituzionali. Gli enti locali godevano quindi di ampie libertà nel trattare temi quali la sicurezza, l'istruzione ed il fisco; D'Annunzio affrontava negli anni '20 questioni tanto dibattute e contese nell'Italia di oggi.

 

La Fiume dannunziana mandava al mondo anche un forte messaggio di laicità: "...Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva", (art.VII) e ancora: "...Le scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte le confessioni religiose, i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono vivere senza altare e senza Dio. Perfettamente rispettata è la libertà di coscienza" (art. LIV).

 

Lo stile teatrale, l’idea di bellezza e il ruolo della cultura

 

La Carta del Carnaro spicca per la sua letterarietà e lo stile teatrale, non usuali per un documento politico-giuridico.

 

Il gusto della bella parola, i concetti aulici e la  tonalità solenne rivelano le qualità letterarie del suo ideatore, il poeta-vate, che naturalmente dedicò parte cospicua del documento all'istruzione ed alla cultura, definita come: "...la più luminosa delle armi lunghe...l'aroma contro le corruzioni...la saldezza contro le deformazioni...Perciò la Reggenza italiana del Carnaro pone alla sommità delle sue leggi, la coltura del popolo; fonda sul patrimonio della grande coltura latina il suo patrimonio" (art.L). Nella città di Fiume era prevista l'istituzione di un' Università libera e di Scuole di Arti belle, Arti decorative e di Musica (art.LI).

 

Nonostante il forte nazionalismo di D'Annunzio, evidente negli articoli del documento, stupisce la sua apertura nell'insegnamento linguistico, stante fermo il privilegio accordato alla lingua italiana: "...Nelle scuole medie è obbligatorio l'insegnamento dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza italiana del Carnaro. L'insegnamento primario è dato nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comune e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi paralleli" (art.LII).

 

La democraticità della Carta è attestata anche dall'introduzione del sistema referendario, sia in chiave propositiva che abrogativa (art.LVI e LVII),  nonchè dall'incompatibilità, il nostro moderno conflitto d'interessi: "...Nessun cittadino può esercitare più di un potere né partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo" (art.LIX).

 

Significativi gli ultimi due articoli del codice che, uscendo dai canoni dei testi costituzionali, incarnano l'ideale di bellezza del poeta. L'art. LXIII "Dell'edilità" recita: "E' instituito nella Reggenza un collegio di Edili, eletto con discernimento fra gli uomini di gusto puro, di squisita perizia, di educazione novissima...Esso presiede al decoro del vivere cittadino...impedisce il deturpamento delle vie...allestisce le feste civiche di terra e di mare...si studia di ridare al popolo l'amore della bella linea e del bel colore". L'art. LXIV esaltava invece la musica considerata istituzione religiosa e sociale, l'esaltatrice dell'atto di vita. A tal fine si prevedeva la costituzione di una Rotonda capace di almeno 10.000 uditori, fornita di gradinate comode per il popolo, dove svolgere celebrazioni gratuite.

 

Giunti alla fine di quest' analisi possiamo concludere che lo Statuto di Fiume, seppur effimero e velleitario in alcuni aspetti, merita di esser riletto scrupolosamente per valorizzare gli aspetti innovatori della nuova società che intendeva proporre.

 

 

Riferimenti bibliografici:

 

Giulio Vignoli: “Una straordinaria carta costituzionale: la Costituzione della Reggenza italiana del Carnaro” in “Fiume nel secolo dei grandi mutamenti” (Atti del Convegno), Rijeka, Edit,  2001

G. Negri e S. Simoni: “Le Costituzioni inattuale”, Roma, Ed. Colombo, 1990

Renzo De Felice: “La Carta del Carnaro”, Bologna, 1973

Renzo De Felice: “D’Annunzio politico (1918-1928), Roma-Bari, Laterza, 1978

Cinzia Guazzi: “La Reggenza italiana del Carnaro nella storia del diritto costituzionale”, Genova,  a cura del Centro di Cultura Giuliano-Dalmata, 1982

Peteani: “La Carta del Carnaro e l’ordinamento corporativo”, Firenze, 1937

 



 

 

 

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