TRATTATO DI PACE TRA ITALIA ED
ALLEATI
(nota: adottato a Parigi il 10 febbraio
1947)
Preambolo
L'Unione delle Repubbliche Sovietiche
Socialiste, il Regno Unito di Gran
Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati
Uniti d'America, la Cina, la Francia,
l'Australia, il Belgio, la Repubblica
Sovietica Socialista di Bielorussia, il
Brasile, il Canadà, la Cecoslovacchia,
l'Etiopia, la Grecia, l'India, i Paesi
Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la
Repubblica Sovietica Socialista
d'Ucraina, l'Unione del Sud Africa, la
Repubblica Federale Popolare di
Jugoslavia, in appresso designate "Le
Potenze Alleate ed Associate" da una
parte
e l'Italia dall'altra parte
Premesso che l'Italia sotto il regime
fascista ha partecipato al Patto
tripartito con la Germania ed il
Giappone, ha intrapreso una guerra di
aggressione ed ha in tal modo provocato
uno stato di guerra con tutte le Potenze
Alleate ed Associate e con altre fra le
Nazioni Unite e che ad essa spetta la
sua parte di responsabilità della
guerra; e
Premesso che a seguito delle vittorie
delle Forze alleate e con l'aiuto degli
elementi democratici del popolo
italiano, il regime fascista venne
rovesciato il 25 luglio 1943 e l'Italia,
essendosi arresa senza condizioni, firmò
i patti d'armistizio del 3 e del 29
settembre del medesimo anno; e
Premesso che dopo l'armistizio suddetto
Forze Armate italiane, sia quelle
governative che quelle appartenenti al
Movimento della Resistenza, presero
parte attiva alla guerra contro la
Germania, l'Italia dichiarò guerra alla
Germania alla data del 13 ottobre 1943 e
così divenne cobelligerante nella guerra
contro la Germania stessa; e
Premesso che le Potenze Alleate ed
Associate e l'Italia desiderano
concludere un trattato di pace che,
conformandosi ai principi di giustizia,
regoli le questioni che ancora sono
pendenti a seguito degli avvenimenti di
cui nelle premesse che precedono, e che
costituisca la base di amichevoli
relazioni fra di esse, permettendo così
alle Potenze Alleate ed Associate di
appoggiare le domande che l'Italia
presenterà per entrare a far parte delle
Nazioni Unite ed anche per aderire a
qualsiasi convenzione stipulata sotto
gli auspici delle predette Nazioni
Unite;
hanno pertanto convenuto di dichiarare
la cessazione dello stato di guerra e di
concludere a tal fine il presente
Trattato di Pace ed hanno di conseguenza
nominato i plenipotenziari sottoscritti,
i quali dopo aver presentato i loro
pieni poteri, che vennero trovati in
buona e debita forma, hanno concordato
le condizioni seguenti:
Art. 1.
I confini dell'Italia, salvo le
modifiche indicate agli articoli 2, 3,
4, 11 e 12, rimarranno quelli in
esistenza il 1º gennaio 1938. Tali
confini sono tracciati nelle carte
allegate al presente trattato (Allegato
I). In caso di discrepanza fra la
descrizione dei confini fatta nel testo
e le carte, sarà il testo che farà fede.
Art. 2.
Le frontiere fra la Francia e l'Italia,
quali erano segnate al 1º gennaio 1938,
saranno modificate nel modo seguente:
1. Passo del Piccolo San Bernardo
Il confine seguirà lo spartiacque,
lasciando il confine attuale ad un punto
a circa 2 chilometri a nord-ovest
dell'ospizio, intersecando la strada a
circa un chilometro a nord-est
dell'Ospizio stesso e raggiungendo il
confine attuale a circa 2 chilometri a
sud-est dell'Ospizio.
2. Ripiano del Moncenisio
Il confine lascerà il confine attuale a
circa 3 chilometri a nord-ovest e dalla
cima del Rocciamelone, intersecherà la
strada a circa 4 chilometri a sud-est
dell'Ospizio e si ricongiungerà al
confine attuale a circa 4 chilometri a
nord-est del Monte di Ambin.
3. Monte Tabor - Chaberton
1. Nella zona del Monte Tabor, il
confine abbandonerà il tracciato attuale
a circa 5 chilometri ad est del Monte
Tabor e procederà verso sud-est per
ricongiungersi al confine attuale a
circa 3 chilometri ad ovest dalla Punta
di Charra.
2. Nella zona dello Chaberton, il
confine abbandonerà il tracciato attuale
a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest
dello Chaberton, che contornerà verso
oriente, taglierà poi la strada a circa
un chilometro dal confine attuale, al
quale si ricongiungerà a circa due
chilometri a sud-est del villaggio di
Montgenèvre.
4. Valli Superiori della Tinea, della
Vesubie e della Roja
Il confine lascerà il tracciato attuale
a Colla Longa, seguirà lo spartiacque
passando per il Monte Clapier, il Colle
di Tenda, il Monte Marguareis, da cui
discenderà verso mezzogiomo passando dal
Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte
Pietravecchia, Monte Lega, per
raggiungere un punto a circa 100 metri
dal confine attuale, presso la Colla
Pegairolle, a circa 5 chilometri a
nord-est di Breil; di lì proseguirà in
direzione di sud-ovest e si
ricongiungerà con il confine ora
esistente a circa 100 metri a sud-ovest
dal Monte Mergo.
5. La descrizione dettagliata di questi
tratti di confine ai quali si applicano
le modifiche indicate nei precedenti
paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta
nell'Allegato II del presente trattato e
le carte alle quali tale descrizione si
riferisce fanno parte dell'Allegato I.
Art. 3.
Le frontiere fra l'Italia e la
Jugoslavia saranno determinate nel modo
seguente:
1. Il nuovo confine seguirà una linea
che parte dal punto di congiunzione
delle frontiere dell'Austria, Italia e
Jugoslavia, quali esistevano al 1º
gennaio 1938 e procederà verso sud,
seguendo il confine del 1938 fra la
Jugoslavia e l'Italia fino alla
congiunzione di detto confine con la
linea di demarcazione amministrativa fra
le province italiane del Friuli (Udine)
e di Gorizia;
2. da questo punto la linea di confine
coincide con la predetta linea di
demarcazione fino ad un punto che
trovasi approssimativamente a mezzo
chilometro a nord del villaggio di
Memico nella Valle dell'Iudrio;
3. abbandonando a questo punto la linea
di demarcazione, fra le province
italiane del Friuli e di Gorizia, la
frontiera si prolunga verso oriente fino
ad un punto situato approssimativamente
a mezzo chilometro ad ovest del
villaggio in Vercoglia di Cosbana e
quindi verso sud fra le valli del
Quarnizzo e della Cosbana fino ad un
punto a circa 1 chilometro a sud-ovest
del villaggio di Fleana, piegandosi in
modo da intersecare il fiume Recca ad un
punto a circa un chilometro e mezzo ad
est del Iudrio, lasciando ad est la
strada che allaccia Cosbana a Castel
Dobra, per via di Nebola;
4. la linea quindi continua verso
sud-est, passando immediatamente a sud
della strada fra le quote 111 e 172, poi
a sud della strada da Vipulzano ad
Uclanzi, passando per le quote 57 e 122,
quindi intersecando quest'ultima strada
a circa 100 metri ad est della quota
122, e piegando verso nord in direzione
di un punto situato a 350 metri a
sud-est della quota 266;
5. passando a circa mezzo chilometro a
nord del villaggio di San Floriano, la
linea si estende verso oriente al Monte
Sabotino (quota 610) lasciando a nord il
villaggio di Poggio San Valentino;
6. dal Monte Sabotino la linea si
prolunga verso sud, taglia il fiume
Isonzo (Soca) all'altezza della città di
Salcano, che rimane in Jugoslavia e
corre immediatamente ad ovest della
linea ferroviaria da Canale d'Isonzo a
Montespino fino ad un punto a circa 750
metri a sud della strada
Gorizia-Aisovizza;
7. allontanandosi dalla ferrovia, la
linea quindi piega a sud-ovest,
lasciando alla Jugoslavia la citttà di
San Pietro ed all'Italia l'ospizio e la
strada che lo costeggia ed a circa 700
metri dalla stazione di Gorizia-S.
Marco, taglia il raccordo ferroviario
fra la ferrovia predetta e la ferrovia
Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero
di Gorizia, che rimane all'Italia, passa
fra la Strada Nazionale n. 55 fra
Gorizia e Trieste, che resta in Italia,
ed il crocevia alla quota 54, lasciando
alla Jugoslavia le città di Vertoiba e
Merna, e raggiunge un punto situato
approssimativamente alla quota 49;
8. di là, la linea continua in direzione
di mezzogiorno attraverso l'altipiano
del Carso, a circa un chilometro ad est
della Strada Nazionale n. 55, lasciando
ad est il villaggio di Opacchiasella ed
a ovest il villaggio di Iamiano;
9. partendo da un punto a circa 1
chilometro ad est di Iamiano, il confine
segue la linea di demarcazione
amministrativa fra le province di
Gorizia e di Trieste fino ad un punto a
circa 2 chilometri a nord-est del
villaggio di San Giovanni ed a circa
mezzo chilometro a nord-ovest di quota
208, che segna il punto di incontro fra
le frontiere della Jugoslavia,
dell'Italia e del Territorio Libero di
Trieste.
La carta, alla quale la presente
descrizione si riferisce, fa parte
dell'Allegato I.
Art. 4.
I confini fra l'Italia ed il Territorio
Libero di Trieste saranno fissati come
segue:
1. la linea di confine parte da un punto
situato sulla linea di demarcazione
amministrativa fra le province di
Gorizia e di Trieste, a circa 2
chilometri a nord-est del villaggio San
Giovanni ed a circa mezzo chilometro a
nord-ovest della quota 208, che segna il
punto d'incontro, delle frontiere della
Jugoslavia, dell'Italia e del Territorio
Libero di Trieste e corre in direzione
di sud-ovest fino ad un punto adiacente
alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa
un chilometro a nord-ovest della
congiunzione fra le strade Nazionali n.
55 e 14, che conducono rispettivamente
da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;
2. la linea si prolunga quindi in
direzione di mezzogiorno fino ad un
punto nel golfo di Panzano, che è
equidistante dalla Punta Sdobba alla
foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel
Vecchio a Duino, a circa chilometri 3,3
a sud dal punto dove si allontana dalla
linea costiera, che è ad
approssimativamente 2 chilometri a nord
ovest dalla città di Duino;
3. il tracciato quindi raggiunge il mare
aperto, seguendo una linea situata ad
eguale distanza dalla costa d'Italia e
da quella del Territorio Libero di
Trieste.
La carta alla quale la descrizione
presente si riferisce, fa parte
dell'allegato I.
Art. 5.
1. Il preciso tracciato di confine delle
nuove frontiere fissate negli articoli
2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà
stabilito sul posto dalle Commissioni
confinarie composte dei rappresentanti
dei due Governi interessati.
2. Le Commissioni inizieranno i loro
lavori immediatamente dopo l'entrata in
vigore del presente Trattato e li
porteranno a termine al più presto
possibile e comunque entro un termine di
sei mesi.
3. Qualsiasi questione sulla quale le
Commisioni siano incapaci di raggiungere
un accordo sarà sottoposta ai quattro
Ambasciatori a Roma della Unione
Sovietica, del Regno Unito, degli Stati
Uniti d'America e della Francia, i
quali, procedendo nel modo previsto
all'articolo 86, la risolveranno in modo
definitivo, seguendo i metodi che
piacerà loro di determinare, ivi
compreso, occorrendo, quello della
nomina di un terzo Commissario
imparziale.
4. Le spese della Commissione confinaria
saranno sopportate in parti eguali dai
due Governi interessati.
5. Al fine di determinare sul posto le
esatte frontiere fissate dagli articoli
3, 4 e 22, i Commissari avranno facoltà
di allontanarsi di mezzo chilometro
dalla linea di confine fissata nel
presente Trattato per adeguare la
frontiera alle condizioni geografiche ed
economiche locali, ma ciò alla
condizione che nessun villaggio o città
di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia
o strada importante, e nessuna
importante sorgente di energia elettrica
o d'acqua venga ad essere sottoposta in
tal modo ad una sovranità che non sia
quella risultante dalle delimitazioni
stabilite dal presente Trattato.
Art. 6.
L'Italia cede, mediante il presente
Trattato, in piena sovranità alla
Francia il territorio già italiano
situato sul versante francese del
confine franco-italiano, quale è stato
definito all'articolo 2.
Art. 7.
Il Governo italiano consegnerà al
Governo francese tutti gli archivi,
storici ed amministrativi, precedenti al
1860 che riguardano il territorio ceduto
alla Francia in base al Trattato del 24
marzo 1860 ed alla Convenzione del 23
agosto 1860.
Art. 8.
1. Il Governo italiano collaborerà col
Governo francese per l'eventuale
creazione di un collegamento ferroviario
fra Briançon e Modane, per via di
Bardonecchia.
2. Il Governo italiano permetterà che il
traffico ferroviario di passeggeri e di
merci che si varrà di tale collegamento,
in una direzione come nell'altra, per
recarsi da un punto all'altro del
territorio francese, passando attraverso
il territorio italiano, avvenga in
franchigia doganale, sia quanto a dazi,
che quanto a visita, senza verifica di
passaporti ed altre simili formalità; e
prenderà tutte le misure del caso per
assicurare che i treni francesi che
useranno del suddetto collegamento
abbiano facoltà di passare, in
condizioni analoghe, in franchigia
doganale e senza ingiustificati ritardi.
3. Gli accordi necessari verranno
conclusi fra i due Governi al momento
opportuno.
Art. 9.
1. Ripiano del Moncenisio
Al fine di garantire all'Italia lo
stesso godimento dell'energia
idroelettrica e delle acque provenienti
dal Lago del Cenisio, come prima della
cessione del relativo territorio alla
Francia, quest'ultima concederà
all'Italia, in forza di un accordo
bilaterale, le garanzie tecniche
stabilite nell'Allegato III.
2. Territorio di Tenda-Briga
Affinché l'Italia non debba soffrire
alcuna diminuzione nelle forniture di
energia elettrica che essa traeva da
sorgenti esistenti nel territorio di
Tenda-Briga prima della cessione di tale
territorio alla Francia, quest'ultima
darà all'Italia, in forza di un accordo
bilaterale, le garanzie tecniche
stabilite all'Allegato III.
Art. 10.
1. L'Italia concluderà con l'Austria,
ovvero conformerà gli accordi esistenti
intesi a garantire il libero traffico di
passeggeri e merci fra il Tirolo
settentrionale ed il Tirolo orientale.
2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno
preso atto delle intese (il cui testo è
riportato nell'Allegato IV) prese di
comune accordo fra il Governo austriaco
ed il Governo italiano il 5 settembre
1946.
Art. 11.
1. L'Italia cede, mediante il presente
Trattato, in piena sovranità alla
Jugoslavia il territorio situato fra i
nuovi confini della Jugoslavia, come
sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i
confini italo-jugoslavi, quali
esistevano il 1º gennaio 1938, come pure
il comune di Zara e tutte le isole e
isolette adiacenti, che sono comprese
nelle zone seguenti:
1. La zona delimitata:
* al nord dal parallelo 42º50'N;
* al sud dal parallelo 42º42'N;
* all'est dal meridiano 17º10'E;
* all'ovest dal meridiano 16º25'E;
2. La zona delimitata:
* al nord da una linea che passa
attraverso il Porto del Quieto,
equidistante dalla costa del Territorio
Libero di Trieste e da quella della
Jugoslavia, e di là raggiunge il punto
45º15'N - 13º24'E.
* al sud dal parallelo 44º23'N;
* all'ovest da una linea che congiunge i
punti seguenti:
1. 45º15'N - 13º24' E
2. 44º51'N - 13º37' E
3. 44º23'N - 14º18'30E
* ad oriente dalla costa occidentale
dell'Istria, le isole ed il territorio
continentale della Jugoslavia.
Una carta di queste zone figura
nell'Allegato I.
3. L'Italia cede alla Jugoslavia in
piena sovranità l'Isola di Pelagosa e le
isolette adiacenti.
L'Isola di Pelagosa rimarrà
smilitarizzata.
I pescatori italiani godranno a Pelagosa
e nelle acque circostanti degli stessi
diritti di cui godevano i pescatori
jugoslavi prima del 6 aprile 1941.
Art. 12.
1. L'Italia restituirà alla Jugoslavia
tutti gli oggetti di carattere
artistico, storico, scientifico,
educativo o religioso (compresi tutti
gli atti, manoscritti, documenti e
materiale bibliografico) come pure gli
archivi amministrativi (pratiche,
registri, piani e documenti di qualunque
specie) che, per effetto
dell'occupazione italiana, vennero
rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2
marzo 1924 dai territori ceduti alla
Jugoslavia in base ai Trattati firmati a
Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il
27 gennaio 1924. L'Italia restituirà
pure tutti gli oggetti appartenenti ai
detti territori e facenti parte delle
categorie di cui sopra, rimossi dalla
Missione italiana di armistizio che
sedette a Vienna dopo la prima guerra
mondiale.
2. L'Italia consegnerà alla Jugoslavia
tutti gli oggetti aventi giuridicamente
carattere di beni pubblici e facenti
parte delle categorie di cui al
paragrafo 1 dell'articolo presente,
rimossi a partire dal 4 novembre 1918
dal territorio che, in base al presente
Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e
quelli, relativi al detto territorio,
che l'Italia ricevette dall'Austria e
dall'Ungheria per effetto dei Trattati
di pace firmati a St. Germain il 10
settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno
1920 ed in base alla Convenzione fra
l'Austria e l'Italia firmata a Vienna il
4 maggio 1920.
3. Se, in determinati casi, l'Italia si
trovasse nell'impossibilità di
restituire o consegnare alla Jugoslavia
gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2
del presente articolo, l'Italia
consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello
stesso genere e di valore
approssimativamente equivalente a quello
degli oggetti rimossi, in quanto
siffatti oggetti possano trovarsi in
Italia.
Art. 13.
L'approvvigionamento dell'acqua per
Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato
a norma delle disposizioni dell'Allegato
V.
Art. 14.
1. L'Italia cede alla Grecia in
sovranità piena le Isole del Dodecaneso
in appresso indicate e precisamente:
Stampalia (Astropalia) Rodi (Rhodos)
Calki (Kharki), Scarpanto, Casos
(Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros),
Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos,
Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e
Castellorizo, come pure le isolette
adiacenti.
2. Le predette isole saranno e
rimarranno smilitarizzate.
3. La procedura e le condizioni tecniche
che regoleranno il trapasso di tali
isole alla Grecia saranno stabilite
d'accordo fra i Governi del Regno Unito
e di Grecia ed accordi verranno presi
per il ritiro delle truppe straniere non
oltre 90 giorni dall'entrata in vigore
del presente Trattato.
Art. 15.
L'Italia prenderà tutte le misure
necessarie per assicurare a tutte le
persone soggette alla sua giurisdizione,
senza distinzione di razza, sesso,
lingua o religione, di godimento dei
diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ivi compresa la libertà
d'espressione, di stampa e di
diffusione, di culto, di opinione
politica e di pubblica riunione.
Art. 16.
L'Italia non incriminerà né altrimenti
perseguiterà alcun cittadino italiano,
compresi gli appartenenti alle forze
armate, per solo fatto di avere, durante
il periodo di tempo corrente dal 10
giugno 1940 all'entrata in vigore del
presente Trattato, espressa simpatia od
avere agito in favore della causa delle
Potenze Alleate ed Associate.
Art. 17.
L'Italia, la quale, in conformità
dell'articolo 30 della Convenzione di
Armistizio, ha preso misure per
sciogliere le organizzazioni fasciste in
Italia, non permetterà, in territorio
italiano, la rinascita di simili
organizzazioni, siano esse politiche,
militari o militarizzate, che abbiano
per oggetto di privare il popolo dei
suoi diritti democratici.
Art. 18.
L'Italia si impegna a riconoscere piena
forza ai Trattati di Pace con la
Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia
ed a quelle altre convenzioni od accordi
che siano stati o siano per essere
raggiunti dalle Potenze Alleate ed
Associate rispetto all'Austria, alla
Germania ed al Giappone, al fine di
ristabilire la pace.
Art. 19.
1. I cittadini italiani che, al 10
giugno 1940, erano domiciliati in
territorio ceduto dall'Italia ad un
altro Stato per effetto del presente
Trattato, ed i loro figli nati dopo
quella data diverranno, sotto riserva di
quanto dispone il paragrafo seguente,
cittadini godenti di pieni diritti
civili e politici dello Stato al quale
il territorio viene ceduto, secondo le
leggi che a tale fine dovranno essere
emanate dallo Stato medesimo entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente
Trattato. Essi perderanno la loro
cittadinanza italiana al momento in cui
diverranno cittadini dello Stato
subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il
territorio è trasferito, dovrà disporre,
mediante appropriata legislazione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del
presente Trattato, perché tutte le
persone di cui al paragrafo 1, di età
superiore ai diciotto anni (e tutte le
persone coniugate, siano esse al disotto
od al disopra di tale età) la cui lingua
usuale è l'italiano, abbiano facoltà di
optare per la cittadinanza italiana
entro il termine di un anno dall'entrata
in vigore del presente Trattato.
Qualunque persona che opti in tal senso
conserverà la cittadinanza italiana e
non si considererà avere acquistato la
cittadinanza dello Stato al quale il
territorio viene trasferito. L'opzione
esercitata dal marito non verrà
considerata opzione da parte della
moglie. L'opzione esercitata dal padre,
o se il padre non è vivente, dalla
madre, si estenderà tuttavia
automaticamente a tutti i figli non
coniugati, di età inferiore ai diciotto
anni.
3. Lo Stato al quale il territorio è
ceduto potrà esigere che coloro che si
avvalgono dell'opzione, si trasferiscano
in Italia entro un anno dalla data in
cui l'opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio è
ceduto dovrà assicurare, conformemente
alle sue leggi fondamentali, a tutte le
persone che si trovano nel territorio
stesso, senza distinzione di razza,
sesso, lingua o religione, il godimento
dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ivi comprese la libertà di
espressione, di stampa e di diffusione,
di culto, di opinione politica, e di
pubblica riunione.
Art. 20.
1. Entro il termine di un anno
dall'entrata in vigore del presente
Trattato, i cittadini italiani di oltre
18 anni di età (e quelli coniugati,
siano essi al disotto od al disopra di
tale età), la cui lingua usuale è una
delle lingue jugoslave (serbo, croato o
sloveno) e che sono domiciliati in
territorio italiano, potranno, facendone
domanda ad un rappresentante diplomatico
o consolare jugoslavo in Italia,
acquistare la nazionalità jugoslava, se
le autorità jugoslave accetteranno la
loro istanza.
2. In siffatti casi il Governo
jugoslavo, comunicherà al Governo
italiano, per via diplomatica gli
elenchi delle persone che avranno così
acquistato la nazionalità jugoslava. Le
persone indicate in tali elenchi
perderanno la loro nazionalità italiana
alla data della suddetta comunicazione
ufficiale.
3. Il Governo italiano potrà esigere che
tali persone trasferiscano la loro
residenza in Jugoslavia entro il termine
di un anno dalla data della suddetta
comunicazione ufficiale.
4. Ai fini del presente articolo
varranno le medesime norme, relative
all'effetto delle opzioni rispetto alle
mogli ed ai figli, contenute
nell'articolo 19, paragrafo 2.
5. Le disposizioni dell'Allegato XIV,
paragrafo 10 del presente Trattato, che
si applicano al trasferimento dei beni
appartenenti alle persone che optano per
la nazionalità italiana, si
applicheranno egualmente al
trasferimento dei beni tenenti alle
persone che optano per la nazionalità
jugoslava, in base al presente articolo.
Art. 21.
1. È costituito in forza del presente
Trattato il Territorio Libero di
Trieste, consistente dell'area che giace
fra il mare Adriatico ed i confini
definiti negli articoli 4 e 22 del
presente Trattato. Il Territorio Libero
di Trieste è riconosciuto dalle Potenze
Alleate ed Associate e dall'Italia, le
quali convengono, che la sua integrità e
indipendenza saranno assicurate dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite.
2. La sovranità italiana sulla zona
costituente il Territorio Libero di
Trieste, così come esso è sopra
definito, cesserà con l'entrata in
vigore del presente Trattato.
3. Dal momento in cui la sovranità
italiana sulla predetta zona avrà
cessato d'esistere il Territorio Libero
di Trieste sarà governato in conformità
di uno Strumento per il regime
provvisorio, redatto dal Consiglio dei
Ministri degli Esteri e approvato dal
Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento
resterà in vigore fino alla data che il
Consiglio di Sicurezza determinerà per
l'entrata in vigore dello Statuto
Permanente, che dovrà essere stato da
esso Consiglio approvato. A decorrere da
tale data, il Territorio Libero sarà
govemato secondo le disposizioni dello
Statuto Permanente. I testi dello
Statuto permanente e dello Strumento per
il regime provvisorio sono contenuti
negli Allegati VI e VII.
4. Il Territorio Libero di Trieste non
sarà considerato come territorio ceduto,
ai sensi dell'articolo 19 e
dell'Allegato XIV del presente Trattato.
5. L'Italia e la Jugoslavia s'impegnano
a dare al Territorio Libero di Trieste,
le garanzie di cui all'Allegato IX.
Art. 22.
La frontiera fra Jugoslavia ed il
Territorio Libero di Trieste sarà
fissata come segue:
1. Il confine parte da un punto situato
sulla linea di demarcazione
amministrativa che separa le province di
Gorizia e di Trieste, a circa 2
chilometri a nord-est del villaggio di
S. Giovanni e a circa mezzo chilometro a
nord-ovest di quota 208, che costituisce
il punto d'incontro delle frontiere
della Jugoslavia, dell'Italia e del
Territorio Libero di Trieste; segue la
detta linea di demarcazione fino a Monte
Lanaro (quota 546); continua a sud-est
fino a Monte Cocusso (quota 672)
passando per le quote 461, Meducia
(quota 475), Monte dei Pini (quota 476)
e quota 407, che taglia la Strada
Nazionale n. 58, che va da Trieste a
Sesana, a circa 3,3 chilometri a
sud-ovest di detta città e lasciando ad
est i villaggi di Vogliano e di Orle e a
circa 0,4 chilometri ad ovest, il
villaggio di Zolla.
2. Da Monte Cocusso, la linea,
continuando in direzione sud-est lascia
ad ovest il villaggio di Grozzana,
raggiunge il Monte Goli (quota 621),
poi, proseguendo verso sud-ovest, taglia
la strada tra Trieste e Cosina alla
quota 455 e la linea ferroviaria alla
quota 485; passa per le quote 416 e 326,
lasciando i villaggi di Beca e Castel in
territorio jugoslavo, taglia la strada
tra Ospo e Gabrovizza d'Istria a circa
100 metri a sud-est di Ospo; taglia poi
il fiume Risana e la strada fra Villa
Decani e Risano ad un punto a circa 350
metri ad ovest di Risano, lasciando in
territorio jugoslavo il villaggio di
Rosario e la strada tra Risano e San
Sergio. Da questo punto la linea procede
fino al crocevia situato a circa 1
chilometro a nord-est della quota 362,
passando per le quote 285 e 354.
3. Di qui, la linea prosegue fino ad un
punto a circa mezzo chilometro ad est
del villaggio di Cernova, tagliando il
fiume Dragogna a circa 1 chilometro a
nord di detto villaggio, lasciando ad
ovest i villaggi di Bucciai e Truscolo e
ad est il villaggio di Tersecco; di qui,
procede in direzione di sud-ovest a
sud-est della strada che congiunge i
villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando
questa strada a 0,8 chilometri a est del
villaggio di Cucciani; prosegue poi in
direzione generale di sud, sud-ovest,
passando a circa 0,4 chilometri ad est
del monte Braico e a circa 0,4
chilometri ad ovest del villaggio di
Sterna Filaria, lasciando ad oriente la
strada che va da detto villaggio a
Piemonte, passando a circa 0,4
chilometri ad ovest della città di
Piemonte e a circa mezzo chilometro ad
est della città di Castagna e
raggiungendo il fiume Quieto ad un punto
a 1,6 chilometri circa, a sud-ovest
della città di Castagna.
4. Di qui il tracciato segue il canale
principale rettificato del Quieto fino
alla foce, e, passando attraverso Porta
del Quieto, raggiunge il mare aperto,
seguendo una linea ad eguale distanza
dalla costa del Territorio Libero di
Trieste e da quella della Jugoslavia.
La carta alla quale la descrizione
presente si riferisce, fa parte
dell'Allegato I.
Art. 23.
1. L'Italia rinuncia a ogni diritto e
titolo sui possedimenti territoriali
italiani in Africa e cioè la Libia,
l'Eritrea e la Somalia italiana.
2. I detti possedimenti resteranno sotto
l'attuale loro amministrazione, finché
non sarà decisa la loro sorte
definitiva.
3. La sorte definitiva di detti
possedimenti sarà decisa di comune
accordo dai Governi dell'Unione
Sovietica, del Regno Unito, degli Stati
Uniti d'America e della Francia entro un
anno dall'entrata in vigore del presente
Trattato e secondo i termini della
dichiarazione comune fatta dai detti
Governi il 10 febbraio 1947, il cui
testo è riprodotto nell'Allegato XI.
Art. 24.
L'Italia rinuncia a favore della Cina a
tutti i benefici e privilegi risultanti
dalle disposizioni del Protocollo
finale, firmato a Pechino il 7 settembre
1901 e dei relativi allegati, note e
documenti complementari ed accetta
l'abrogazione, per quanto la riguarda,
del detto Protocollo, allegati, note e
documenti. L'Italia rinuncia egualmente
a far valere qualsiasi domanda
d'indennità al riguardo.
Art. 25.
L'Italia accetta l'annullamento del
contratto d'affitto concessole dal
Governo cinese in base al quale era
stabilita la Concessione italiana a
Tientsin ed accetta inoltre di
trasmettere al Governo cinese tutti i
beni e gli archivi appartenenti al
Municipio di detta Concessione.
Art. 26.
L'Italia rinuncia a favore della Cina ai
diritti accordatile rispetto alle
Concessioni internazionali di Shanghai e
di Amoy ed accetta che l'amministrazione
e il controllo di dette Concessioni
siano ritrasferite al Governo cinese.
Art. 27.
L'Italia riconosce e s'impegna a
rispettare la sovranità e l'indipendenza
dello Stato di Albania.
Art. 28.
L'Italia riconosce che l'isola di Saseno
fa parte del territorio albanese e
rinuncia a qualsiasi rivendicazione a
suo riguardo.
Art. 29.
1. L'Italia rinuncia formalmente in
favore dell'Albania a tutti i beni
(eccettuati gli immobili normalmente
occupati dalle Rappresentanze
diplomatiche e consolari) a tutti i
diritti, concessioni, interessi e
vantaggi di ogni genere spettanti allo
Stato italiano o ad enti parastatali
italiani in Albania. L'Italia rinuncia
egualmente a rivendicare ogni speciale
interesse o influenza in Albania,
acquisita a seguito dell'aggressione del
7 aprile 1939 o in virtù di trattati od
accordi conclusi prima di detta data.
2. Le clausole economiche del presente
Trattato, applicabili alle Potenze
Alleate ed Associate, si applicheranno
agli altri beni italiani ed agli altri
rapporti economici tra l'Italia e
l'Albania.
Art. 30.
I cittadini italiani in Albania godranno
dello stesso statuto giuridico di
cittadini degli altri paesi stranieri;
l'Italia tuttavia riconosce la validità
di tutti i provvedimenti che potranno
essere presi dall'Albania per
l'annullamento o la modificazione delle
concessioni o degli speciali diritti
accordati a cittadini italiani, a
condizione che tali provvedimenti siano
attuati entro un anno dall'entrata in
vigore del presente Trattato.
Art. 31.
L'Italia riconosce che tutte le
convenzioni ed intese intervenute tra
l'Italia e le autorità insediate
dall'Italia in Albania tra il 7 aprile
1939 ed il 3 settembre 1943 siano
considerate nulle e non avvenute.
Art. 32.
L'Italia riconosce la validità di ogni
provvedimento che l'Albania potrà
ritenere necessario di adottare in
applicazione od esecuzione delle
disposizioni di cui sopra.
Art. 33.
L'Italia riconosce e s'impegna a
rispettare la sovranità e l'indipendenza
dello Stato etiopico.
Art. 34.
1. L'Italia rinuncia formalmente a
favore dell'Etiopia a tutti i beni
(eccettuati gli immobili normalmente
occupati dalle Rappresentanze
diplomatiche o consolari), a tutti i
diritti, interessi e vantaggi di
qualsiasi natura, acquisiti in qualsiasi
momento in Etiopia da parte dello Stato
italiano e a tutti i beni parastatali,
quali sono definiti dal 1º paragrafo
dell'Allegato XIV del presente Trattato.
2. L'Italia rinuncia egualmente a
rivendicare qualsiasi interesse speciale
od influenza particolare in Etiopia.
Art. 35.
L'Italia riconosce la validità di tutti
i provvedimenti adottati o che potrà
adottare lo Stato etiopico, allo scopo
di annullare le misure prese dall'Italia
nei riguardi dell'Etiopia, dopo il 3
ottobre 1935, e gli effetti relativi.
Art. 36.
I cittadini italiani in Etiopia godranno
dello stesso statuto giuridico degli
altri cittadini stranieri; l'Italia
tuttavia riconosce la validità di tutti
i provvedimenti che potranno essere
presi dal Governo etiopico per annullare
o modificare le concessioni o gli
speciali diritti accordati a cittadini
italiani, a condizione che tali
provvedimenti siano attuati entro un
anno dall'entrata in vigore del presente
Trattato.
Art. 37.
Entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore del presente Trattato, l'Italia
restituirà tutte le opere d'arte, gli
archivi e oggetti di valore religioso o
storico appartenenti all'Etiopia od ai
cittadini etiopici e portati
dall'Etiopia in Italia dopo il 3 ottobre
1935.
Art. 38.
La data, a decorrere dalla quale le
disposizioni del presente Trattato
diverranno applicabili, per quanto
riguarda le misure e gli atti di
qualsiasi natura che comportino
responsabilità per l'Italia o per i
cittadini italiani nei riguardi della
Etiopia, s'intenderà fissata al 3
ottobre 1935.
Art. 39.
L'Italia s'impegna ad accettare ogni
intesa che sia già stata o sia per
essere conclusa per la liquidazione
della Società delle Nazioni, della Corte
Permanente di giustizia internazionale e
della Commissione finanziaria
internazionale in Grecia.
Art. 40.
L'Italia rinuncia a ogni diritto, titolo
o rivendicazione risultanti dal regime
dei Mandati o da impegni di qualsiasi
natura risultanti da detto regime, e ad
ogni diritto speciale dello Stato
italiano nei riguardi di qualsiasi
territorio sotto mandato.
Art. 41.
L'Italia riconosce le disposizioni
dell'Atto finale del 31 agosto 1945, e
dell'Accordo franco-britannico dello
stesso giorno sullo statuto di Tangeri,
come pure ogni disposizione che le
Potenze firmatarie potranno adottare,
allo scopo di dare esecuzione ai detti
strumenti.
Art. 42.
L'Italia accetterà e riconoscerà ogni
accordo che possa essere concluso dalle
Potenze Alleate ed Associate, per
modificare i trattati relativi al bacino
del Congo, ai fini di farli conformare
alle disposizioni dello Statuto delle
Nazioni Unite.
Art. 43.
L'Italia rinuncia ad ogni diritto od
interesse che possa avere, in virtù
dell'articolo 16 del Trattato di
Losanna, firmato il 24 luglio 1923.
Art. 44.
1. Ciascuna delle Potenze Alleate o
Associate notificherà all'Italia, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del
presente Trattato, i trattati bilaterali
conclusi con l'Italia anteriormente alla
guerra, di cui desideri il mantenimento
o la rimessa in vigore. Tutte le
disposizioni dei trattati di cui sopra,
che non siano compatibili con il
presente Trattato, saranno tuttavia
abrogate.
2. Tutti i trattati che formeranno
oggetto di tale notificazione saranno
registrati presso il Segretariato delle
Nazioni Unite, in conformità dell'art.
102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
3. Tutti i trattati che non formeranno
oggetto di tale notifica, si avranno per
abrogati.
Art. 45.
1. L'Italia prenderà tutte le misure
necessarie per assicurare l'arresto e la
consegna ai fini di un successivo
giudizio:
1. delle persone accusate di aver
commesso od ordinato crimini di guerra e
crimini contro la pace o l'umanità, o di
complicità in siffatti crimini;
2. dei sudditi delle Potenze Alleate od
Associate, accusati di aver violato le
leggi del proprio paese, per aver
commesso atti di tradimento o di
collaborazione con il nemico, durante la
guerra.
2. A richiesta del Governo delle Nazioni
Unite interessata, l'Italia dovrà
assicurare inoltre la comparizione come
testimoni delle persone sottoposte alla
sua giurisdizione, le cui deposizioni
siano necessarie per poter giudicare le
persone di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.
3. Ogni divergenza concernente
l'applicazione delle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 del presente articolo
sarà sottoposta da uno qualsiasi dei
Governi interessati agli Ambasciatori a
Roma dell'Unione Sovietica, del Regno
Unito, degli Stati Uniti d'America e
della Francia, i quali dovranno
raggiungere un accordo sulla questione
oggetto della divergenza.
Art. 46.
Ognuna delle clausole militari, navali
ed aeree del presente Trattato resterà
in vigore, finché non sarà stata
modificata in tutto o in parte, mediante
accordo tra le Potenze Alleate ed
Associate e l'Italia, o, dopo che
l'Italia sia divenuta membro delle
Nazioni Unite, mediante accordo tra il
Consiglio di Sicurezza e l'Italia.
Art. 47.
1.
1. Il sistema di fortificazioni ed
installazioni militari permanenti
italiane lungo la frontiera
franco-italiana e i relativi armamenti
saranno distrutti o rimossi.
2. Dovranno intendersi comprese in tale
sistema soltanto le opere d'artiglieria
e di fanteria, sia in gruppo che
isolate, le casematte di qualsiasi tipo,
i ricoveri protetti per il personale, le
provviste e le munizioni, gli
osservatori e le teleferiche militari,
le quali opere od impianti siano
costruiti in metallo, in muratura o in
cemento, oppure scavati nella roccia,
qualunque sia la loro importanza e
l'effettivo loro stato di conservazione
o di costruzione.
2. La distruzione o la rimozione,
prevista dal paragrafo 1, di cui sopra,
dovrà effettuarsi soltanto nel limite di
20 chilometri da qualsiasi punto della
frontiera, quale è determinata dal
presente Trattato e dovrà essere
completata entro un anno dall'entrata in
vigore del Trattato.
3. Ogni ricostruzione delle predette
fortificazioni ed installazioni è
vietata.
4.
1. Ad est della frontiera
franco-italiana è vietata la costruzione
delle opere seguenti: fortificazioni
permanenti, in cui possano essere
installate armi capaci di sparare sul
territorio francese o sulle acque
territoriali francesi; installazioni
militari permanenti, che possano essere
usate per condurre o dirigere il tiro
sul territorio francese o sulle acque
territoriali francesi; locali permanenti
di rifornimento e di magazzinaggio,
edificati unicamente per l'uso delle
fortificazioni ed installazioni di cui
sopra.
2. Tale proibizione non riguarda altri
tipi di fortificazioni non permanenti,
né le sistemazioni ed i locali di
superficie, che siano destinati
unicamente a soddisfare esigenze di
ordine interno e di difesa locale delle
frontiere.
5. In una zona costiera della profondità
di 15 chilometri, compresa tra la
frontiera francoitaliana e il meridiano
9º 30'E, l'Italia non dovrà stabilire
nuove basi o installazioni navali
permanenti, né estendere quelle già
esistenti. Tale divieto non involge le
modificazioni di minore importanza, né
lavori per la buona conservazione delle
installazioni navali esistenti, purché
la capacità di tali installazioni,
considerate nel loro insieme, non sia in
tal modo accresciuta.
Art. 48.
1.
1. Ogni fortificazione e installazione
militare permanente italiana lungo la
frontiera italo-jugoslava e i relativi
armamenti dovranno essere distrutti o
rimossi.
2. Si intende che tali fortificazioni e
installazioni comprendono soltanto le
opere di artiglieria e di fanteria, sia
in gruppo che isolate, le casematte di
qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per
il personale, le provviste e le
munizioni, gli osservatori e le
teleferiche militari, le quali opere od
impianti siano, costruiti in metallo, in
muratura o in cemento, oppure scavati
nella roccia, qualunque possa essere la
loro importanza e l'effettivo loro stato
di conservazione o di costruzione.
2. La distruzione o la rimozione,
prevista dal paragrafo 1 di cui sopra,
dovrà effettuarsi soltanto nel limite di
20 chilometri da qualsiasi punto della
frontiera, quale è determinata dal
presente Trattato e dovrà essere
completata entro un anno dall'entrata in
vigore del Trattato.
3. Ogni ricostruzione delle predette
fortificazioni e installazioni è
vietata.
4.
1. Ad ovest della frontiera
italo-jugoslava, è proibita la
costruzione delle opere seguenti:
fortificazioni permanenti in cui possano
essere installate armi capaci di sparare
sul territorio jugoslavo o sulle acque
territoriali jugoslave; installazioni
militari permanenti che possano essere
usate per condurre o dirigere il tiro
sul territorio jugoslavo o sulle acque
territoriali jugoslave; locali
permanenti di rifornimento e di
magazzinaggio, edificati unicamente per
l'uso delle fortificazioni e
installazioni di cui sopra.
2. Tale proibizione non riguarda altri
tipi di fortificazioni non permanenti o
le sistemazioni ed i locali di
superficie, che siano destinati
unicamente a soddisfare esigenze di
ordine interno o di difesa locale delle
frontiere.
5. In una zona costiera della profondità
di 15 chilometri, compresa tra la
frontiera fra l'Italia e la Jugoslavia e
fra l'Italia e il Territorio Libero di
Trieste e il parallelo 44º50'N e nelle
isole situate lungo tale zona costiera,
l'Italia non dovrà stabilire nuove basi
o installazioni navali permanenti, né
sviluppare le basi o installazioni già
esistenti. Tale divieto non involge le
modifiche di minore importanza, né i
lavori per la buona conservazione delle
installazioni navali esistenti, purché
la capacità di tali installazioni,
considerate nel loro insieme, non sia in
tal modo accresciuta.
6. Nella penisola delle Puglie ad est
del meridiano 17'45º E, l'Italia non
dovrà costruire alcuna nuova
installazione permanente militare,
navale o aeronautica, né sviluppare le
installazioni esistenti. Tale divieto
non involge le modifiche di minore
importanza né i lavori per la buona
conservazione delle installazioni
esistenti, purché la capacità di tali
installazioni, considerate nel loro
insieme, non sia in tal modo
accresciuta.
Tuttavia, sarà autorizzata la
costruzione di opere per provvedere gli
alloggiamenti di quelle forze di
sicurezza, che fossero necessarie per
compiti d'ordine interno o per la difesa
locale delle frontiere.
Art. 49.
1. Pantelleria, le Isole Pelagie
(Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa
(nell'Adriatico) saranno e rimarranno
smilitarizzate.
2. Tale smilitarizzazione dovrà essere
completata entro un anno a decorrere
dall'entrata in vigore del presente
Trattato.
Art. 50.
1. In Sardegna, tutte le postazioni
permanenti di artiglieria per la difesa
costiera e i relativi armamenti e tutte
le installazioni navali situate a meno
di 30 chilometri dalle acque
territoriali francesi, saranno o
trasferite nell'Italia continentale o
demolite entro un anno dall'entrata in
vigore del presente Trattato.
2. In Sicilia e Sardegna, tutte le
installazioni permanenti e il materiale
per la manutenzione e il magazzinaggio
delle torpedini, delle mine marine e
delle bombe saranno o demolite o
trasferite nell'Italia continentale
entro un anno dall'entrata in vigore del
presente Trattato.
3. Non sarà permesso alcun miglioramento
o alcuna ricostruzione o estensione
delle installazioni esistenti o delle
fortificazioni permanenti della Sicilia
e della Sardegna; tuttavia, fatta
eccezione per le zone della Sardegna
settentrionale di cui al paragrafo 1 di
cui sopra, potrà procedersi alla normale
conservazione in efficienza di quelle
installazioni o fortificazioni
permanenti e delle armi che vi siano già
installate.
4. In Sicilia e Sardegna è vietato
all'Italia di costruire alcuna
installazione o fortificazione navale,
militare o per l'aeronautica militare,
fatta eccezione per quelle opere
destinate agli alloggiamenti di quelle
forze di sicurezza, che fossero
necessarie per compiti d'ordine interno.
Art. 51.
L'Italia non dovrà possedere costruire o
sperimentare:
1. alcuna arma atomica,
2. alcun proiettile ad auto-propulsione
o guidato, o alcun dispositivo impiegato
per il lancio di tali proiettili (salvo
le torpedini o dispositivi di lancio di
torpedini facenti parte dell'armamento
normale del naviglio autorizzato dal
presente Trattato),
3. alcun cannone di una portata
superiore ai 30 chilometri,
4. mine marine o torpedini di tipo non a
percussione azionate mediante meccanismo
ad influenza,
5. alcuna torpedine umana.
Art. 52.
È vietato all'Italia l'acquisto, sia
all'interno che all'estero, o la
fabbricazione di materiale bellico di
origine o disegno germanico o
giapponese.
Art. 53.
L'Italia non dovrà fabbricare o
possedere, a titolo pubblico o privato,
alcun materiale bellico in eccedenza o
di tipo diverso da quello necessario per
le forze autorizzate dalle seguenti
Sezioni III, IV e V.
Art. 54.
Il numero totale dei carri armati
pesanti e medi delle Forze armate
italiane non dovrà superare 200.
Art. 55.
In nessun caso, un ufficiale o
sottufficiale dell'ex-milizia fascista o
dell'ex-esercito repubblicano fascista
potrà essere ammesso, con il grado di
ufficiale o di sottufficiale, nella
Marina, nell'Esercito, nell'Aeronautica
italiana, o nell'Arma dei Carabinieri,
fatta eccezione per coloro che siano
stati riabilitati dalle autorità
competenti, in conformità della legge
italiana.
Art. 56.
1. La flotta italiana attuale sarà
ridotta alle unità enumerate
nell'Allegato XII A.
2. Unità supplementari, non enumerate
nell'Allegato XII e utilizzate soltanto
per il fine esclusivo della rimozione
delle mine, potranno continuare ad
essere utilizzate fino alla fine del
periodo della rimozione delle mine, nel
modo che verrà fissato dalla Commissione
Centrale Internazionale per la rimozione
delle mine dalle acque europee.
3. Entro due mesi dalla fine di detto
periodo, quelle unità che siano state
prestate alla Marina italiana da altre
Potenze, saranno restituite a tali
Potenze e tutte le altre unità
supplementari saranno disarmate e
trasformate per usi civili.
Art. 57.
1. L'Italia disporrà come segue delle
unità della Marina italiana enumerate
nell'Allegato XII B:
1. Dette unità dovranno essere messe a
disposizione dei Governi dell'Unione
Sovietica, del Regno Unito, degli Stati
Uniti d'America della Francia.
2. Le navi da guerra che devono essere
trasferite in conformità dell'alinea a)
di cui sopra, dovranno essere
interamente equipaggiate, in condizioni
di poter operare con armamento completo,
pezzi di ricambio di bordo e tutta la
documentazione tecnica necessaria.
3. Il trasferimento delle navi da guerra
sopra indicate sarà effettuato entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente
Trattato. Tuttavia, nel caso di unità
che non possano essere riparate entro
tre mesi, il termine per il
trasferimento potrà essere prorogato dai
Quattro Governi.
4. Una riserva di pezzi di ricambio e
d'armamento di scorta per le unità sopra
indicate dovrà essere fornita, per
quanto possibile, insieme con le unità
stesse.
Il saldo dei pezzi di ricambio di
riserva e delle scorte d'armamento dovrà
essere fornito nella misura ed alle date
che saranno fissate dai Quattro Governi,
ma comunque entro il termine massimo di
un anno dall'entrata in vigore del
presente Trattato.
2. Le modalità pel trasferimento di cui
sopra saranno stabilite da una
Commissione delle Quattro Potenze, che
sarà istituita con protocollo a parte.
3. In caso di perdita od avaria, dovuta
a qualsiasi causa, di qualunque delle
unita enumerate nell'Allegato XII B e
destinate ad esser trasferite, che non
possa essere riparata entro la data
fissata per il trasferimento, l'Italia
s'impegna a sostituire detta o dette
unità con tonnellaggio equivalente,
tratto dalle unità di cui all'Allegato
XII A. Detta o dette unità in
sostituzione dovranno essere scelte
dagli Ambasciatori a Roma dell'Unione
Sovietica, del Regno Unito, degli Stati
Uniti d'America e della Francia.
Art. 58.
1. L'Italia dovrà prendere le seguenti
misure, per quanto riguarda i
sommergibili e le navi da guerra in
disarmo. I termini di tempo sotto
indicati dovranno intendersi decorrere
dall'entrata in vigore del presente
Trattato.
1. Il naviglio da guerra di superficie,
galleggiante, non compreso nella lista
di cui all'Allegato XII, compreso il
naviglio in costruzione ma galleggiante,
dovrà essere distrutto o demolito per
trarne rottame entro nove mesi.
2. Il naviglio da guerra in costruzione,
non ancora varato, dovrà essere
distrutto o demolito per tranne rottame
entro nove mesi.
3. I sommergibili galleggianti, non
compresi nella lista di cui all'Allegato
XII B, dovranno essere affondati in mare
aperto, ad una profondità di oltre 100
braccia entro tre mesi.
4. Il naviglio da guerra affondato nei
porti italiani e nei canali d'entrata di
detti porti, che ostacoli la navigazione
normale, dovrà essere, entro due anni, o
distrutto sul posto o recuperato e
successivamente distrutto o demolito per
trarne rottame.
5. Il naviglio da guerra affondato in
acque italiane poco profonde e che non
ostacoli la navigazione normale, dovrà,
entro un anno, essere messo in
condizione di non poter essere
recuperato.
6. Il naviglio da guerra, che si trovi
in condizioni di essere riconvertito, e
non rientri nella definizione di
materiale bellico e non sia compreso
nella lista di cui all'Allegato XII,
potrà essere riconvertito per usi
civili, oppure dovrà essere demolito
entro due anni.
2. L'Italia s'impegna, prima di
procedere all'affondamento o alla
distruzione del naviglio da guerra e dei
sommergibili, ai sensi del paragrafo
precedente, a recuperare il materiale ed
i pezzi di ricambio che potessero
servire a completare le riserve di bordo
e le scorte di pezzi di ricambio e di
materiale, che dovranno essere forniti,
in base all'articolo 57, paragrafo 1,
per tutte le navi comprese nella lista
di cui all'Allegato XII B.
3. L'Italia potrà inoltre, sotto il
controllo degli Ambasciatori a Roma
dell'Unione Sovietica, del Regno Unito,
degli Stati Uniti d'America e della
Francia, provvedere al recupero di quel
materiale e pezzi di ricambio di
carattere non bellico, che siano
facilmente utilizzabili nell'economia
italiana, per usi civili.
Art. 59.
1. Nessuna nave da battaglia potrà
essere costruita, acquistata o
sostituita dall'Italia.
2. Nessuna nave portaerei, nessun
sottomarino o altro naviglio
sommergibile, nessuna moto-silurante o
tipo specializzato di naviglio d'assalto
potrà essere costruito, acquistato,
utilizzato o sperimentato dall'Italia.
3. La stazza totale media del naviglio
da guerra, escluse le navi da battaglia,
della Marina italiana, comprese le navi
in costruzione, dopo la data del loro
varo, non potrà superare 67.500
tonnellate.
4. Ogni sostituzione di naviglio da
guerra da parte dell'Italia dovrà essere
effettuata entro i limiti del
tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La
sostituzione del naviglio ausiliario non
sarà sottoposta ad alcuna restrizione.
5. L'Italia s'impegna a non acquistare
od impostare in cantiere navi da guerra
prima del 1º gennaio 1950, salvo che sia
necessario sostituire un'unità, che non
sia una nave da battaglia,
accidentalmente perduta. In tal caso il
tonnellaggio della nuova unità non dovrà
superare di più del dieci per cento il
tonnellaggio della unità perduta.
6. I termini usati nel presente Articolo
sono definiti, ai fini del presente
Trattato, nell'Allegato XIII A.
Art. 60.
1. Gli effettivi totali della Marina
italiana, non compreso il personale
dell'Aviazione per la Marina, non
potranno superare i 25 mila uomini, tra
ufficiali e marinai.
2. Durante il periodo del dragaggio
delle mine, che sarà fissato dalla
Commissione Internazionale Centrale per
la rimozione delle mine dalle acque
europee, l'Italia sarà autorizzata ad
impiegare a questo scopo un numero
supplementare di ufficiali e di marinai
che non dovrà superare 2500.
3. Il personale della Marina in servizio
permanente, che risulterà in eccedenza
agli effettivi autorizzati dal paragrafo
1, sarà gradualmente ridotto come segue,
considerandosi i limiti di tempo come
decorrenti dall'entrata in vigore del
presente Trattato:
1. a 30.000 entro sei mesi;
2. a 25.000 entro nove mesi.
Due mesi dopo la conclusione delle
operazioni di dragaggio delle mine da
parte della Marina italiana, il
personale in sopranumero, autorizzato
dal paragrafo 2 dovrà essere smobilitato
o assorbito negli effettivi sopra
indicati.
4. All'infuori degli effettivi
autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2
e del personale dell'Aviazione per la
Marina autorizzato ai sensi
dell'articolo 65, nessun altro personale
potrà ricevere qualsiasi forma di
istruzione navale, secondo la
definizione datane nell'Allegato XIII B.
Art. 61.
Gli effettivi dell'Esercito italiano,
compresa la guardia di frontiera,
saranno limitati a 185.000 uomini,
comprendenti le unità combattenti, i
servizi ed il personale di comando e a
65.000 carabinieri. Ciascuno dei due
elementi potrà tuttavia variare di
10.000 uomini, purché gli effettivi
totali non superino i 250.000 uomini.
L'organizzazione e l'armamento delle
forze italiane di terra, e la loro
dislocazione nel territorio italiano
dovranno essere concepiti in modo da
soddisfare unicamente compiti di
carattere interno, di difesa locale
delle frontiere italiane e di difesa
antiaerea.
Art. 62.
Il personale dell'Esercito italiano in
eccedenza agli effettivi autorizzati
dall'articolo 61 di cui sopra, dovrà
essere smobilitato entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente
Trattato.
Art. 63.
Nessun personale che non sia quello
incorporato nell'Esercito italiano o
nell'Arma dei Carabinieri potrà ricevere
alcuna forma di istruzione militare,
secondo la definizione datane
nell'Allegato XIII B.
Art. 64.
1. L'Aeronautica militare italiana,
compresa tutta l'Aviazione per la
Marina, dovrà essere limitata ad una
forza di 200 apparecchi da caccia e da
ricognizione e di 150 apparecchi da
trasporto, da salvataggio in mare, da
allenamento (apparecchi-scuola) e da
collegamento. Nelle cifre predette sono
compresi gli apparecchi di riserva.
Tutti gli apparecchi, fatta eccezione
per quelli da caccia e da ricognizione,
dovranno essere privi di armamento.
L'organizzazione e l'armamento
dell'Aeronautica italiana e la relativa
dislocazione sul territorio italiano
dovranno essere concepite in modo da
soddisfare soltanto esigenze di
carattere interno di difesa locale delle
frontiere italiane e di difesa contro
attacchi aerei.
2. L'Italia non potrà possedere o
acquistare apparecchi concepiti
essenzialmente come bombardieri e muniti
dei dispositivi interni per il trasporto
delle bombe.
Art. 65.
1. Il personale dell'Aeronautica
militare italiana, compreso quello
dell'Aviazione per la Marina, dovrà
essere limitato ad un effettivo totale
di 25.000 uomini, comprendente il
personale combattente, i comandi ed i
servizi.
2. Nessun altro personale, che non sia
quello incorporato nell'aeronautica
militare italiana, potrà ricevere
qualsiasi forma di istruzione
aeronautica militare, secondo la
definizione datane nell'Allegato XIII B.
Art. 66.
Il personale dell'Aeronautica militare
italiana in eccedenza agli effettivi
autorizzati dall'articolo 65 di cui
sopra, dovrà essere smobilitato entro
sei mesi dall'entrata in vigore del
presente Trattato.
Art. 67.
1. Tutto il materiale bellico italiano,
in eccedenza a quello consentito per le
Forze armate di cui alle Sezioni III, IV
e V, dovrà essere messo a disposizione
dei Governi dell'Unione Sovietica, del
Regno Unito, degli Stati Uniti d'America
e della Francia, in conformità alle
istruzioni ch'essi potranno dare
all'Italia.
2. Tutto il materiale bellico di
provenienza alleata, in eccedenza a
quello consentito per le Forze armate,
di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà
essere messo a disposizione della
Potenza Alleata o Associata interessata,
in conformità delle istruzioni che la
stessa Potenza Alleata o Associata potrà
dare all'Italia.
3. Tutto il materiale bellico di
provenienza tedesca o giapponese in
eccedenza a quello consentito per le
Forze armate di cui alle Sezioni III, IV
e V, e tutti i disegni di provenienza
tedesca o giapponese, comprese
cianotipie, prototipi, modelli e piani
sperimentali esistenti, dovranno essere
messi a disposizione dei Quattro
Governi, in conformità delle istruzioni
ch'essi potranno dare all'Italia.
4. L'Italia rinuncia a tutti i suoi
diritti sul materiale di guerra sopra
citato e si conformerà alle disposizioni
del presente articolo entro un anno
dall'entrata in vigore del presente
Trattato, salvo per quanto è disposto
negli articoli 56-58 di cui sopra.
5. L'Italia fornirà ai Quattro Governi,
entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente Trattato, gli elenchi di
tutto il materiale bellico in eccedenza.
Art. 68.
L'Italia s'impegna a prestare alle
Potenze Alleate e Associate tutta la sua
collaborazione, allo scopo di mettere la
Germania e il Giappone in condizione di
non poter adottare, fuori dei territori
della Germania e del Giappone, misure
tendenti al proprio riarmo.
Art. 69.
L'Italia s'impegna a non permettere
l'impiego o l'allenamento in Italia di
tecnici, compreso il personale
dell'aviazione militare o civile, che
siano o siano stati sudditi della
Germania o del Giappone.
Art. 70.
L'Italia s'impegna a non acquistare e a
non fabbricare alcun apparecchio civile
che sia di disegno tedesco o giapponese
o che comporti importanti elementi di
fabbricazione o di disegno tedesco o
giapponese.
Art. 71.
1. I prigionieri di guerra italiani
saranno rimpatriati al più presto
possibile, in conformità degli accordi
conclusi tra ciascuna delle Potenze che
detengono tali prigionieri e l'Italia.
2. Tutte le spese, comprese le spese per
il loro mantenimento, incorse per il
trasferimento dei prigionieri di guerra
italiani, dai rispettivi centri di
rimpatrio, scelti dal Governo della
Potenza Alleata o Associata interessata,
al luogo del loro arrivo in territorio
italiano, saranno a carico del Governo
italiano.
Art. 72.
A decorrere dall'entrata in vigore del
presente Trattato, l'Italia sarà
invitata a diventare membro della
Commissione per la Zona Mediterranea
dell'organizzazione Internazionale per
la rimozione delle mine dalle acque
europee e manterrà a disposizione della
Commissione Centrale per la rimozione
delle mine tutte le sue forze dragamine,
fino alla fine del periodo postbellico
di dragaggio delle mine, quale verrà
determinato dalla Commissione Centrale
suddetta.
Art. 73.
1. Tutte le Forze Armate delle Potenze
Alleate ed Associate saranno ritirate
dall'Italia al più presto possibile e
comunque non oltre 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente
Trattato.
2. Tutti i beni italiani che non abbiano
formato oggetto di indennità e che si
trovino in possesso delle Forze Armate
delle Potenze Alleate e Associate in
Italia, all'entrata in vigore del
presente Trattato, dovranno essere
restituiti al Governo italiano, entro lo
stesso periodo di 90 giorni o daranno
luogo al pagamento di una adeguata
indennità.
3. Tutte le somme in banca ed in
contanti che saranno in possesso delle
Forze Armate delle Potenze Alleate e
Associate all'entrata in vigore del
presente Trattato, e che siano state
provvedute gratuitamente dal Governo
italiano, dovranno essere restituite
egualmente, ovvero un ammontare
corrispondente dovrà essere accreditato
a favore del Governo italiano.
Art. 74.
1. Riparazioni a favore dell'Unione
delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.
1. L'Italia pagherà all'Unione Sovietica
riparazioni per un ammontare di 100
milioni di dollari degli Stati Uniti
nello spazio di 7 anni, decorrenti
dall'entrata in vigore del presente
Trattato. Durante i primi due anni non
si farà luogo a prestazioni tratte dalla
produzione industriale corrente.
2. Le riparazioni saranno tratte dalle
seguenti fonti:
1. una parte di quel macchinario ed
attrezzatura utensile italiana,
destinata alla fabbricazione di
materiale bellico, non necessaria agli
effettivi militari autorizzati, né
immediatamente adattabile ad usi civili,
che sarà rimossa dall'Italia ai termini
dell'articolo 67 del presente Trattato;
2. beni italiani in Romania, Bulgaria e
Ungheria, salve le eccezioni di cui al
paragrafo 6 dell'articolo 79;
3. produzione industriale italiana
corrente, compresa la produzione delle
industrie estrattive.
3. 3. I quantitativi ed i tipi delle
merci da consegnare saranno oggetto di
accordi tra il Governo dell'Unione
Sovietica e il Governo italiano; la
scelta sarà effettuata e le consegne
saranno distribuite nel tempo in modo da
non creare interferenze con la
ricostruzione economica dell'Italia e da
evitare l'imposizione di ulteriori oneri
a carico di altre Potenze Alleate od
Associate. Gli accordi conclusi in base
a questo paragrafo saranno comunicati
agli Ambasciatori a Roma dell'Unione
Sovietica, del Regno Unito, degli Stati
Uniti d'America e della Francia.
4. L'Unione Sovietica fornirà
all'Italia, a condizioni commerciali, le
materie prime ed i prodotti che l'Italia
importa normalmente e che sono necessari
alla produzione di dette merci. Il
pagamento di tali materie prime e di
tali prodotti sarà effettuato, deducendo
il relativo valore da quello delle merci
consegnate all'Unione Sovietica.
5. I Quattro Ambasciatori determineranno
il valore dei beni italiani che dovranno
essere trasferiti all'Unione Sovietica.
6. La base del calcolo per il
regolamento previsto dal presente
Articolo sarà il dollaro degli Stati
Uniti, secondo la sua parità-oro alla
data del 1º luglio 1946 e cioè 35
dollari per un'oncia d'oro.
2. Riparazioni a favore dell'Albania,
dell'Etiopia, della Grecia e della
Jugoslavia.
1. L'Italia pagherà riparazioni a favore
dei seguenti Stati:
* Albania, per un ammontare di 5.000.000
di dollari;
* Etiopia, per un ammontare di
25.000.000 di dollari;
* Grecia, per un ammontare di
105.000.000 di dollari;
* Jugoslavia, per un ammontare di
125.000.000 di dollari.
Tali pagamenti saranno effettuati nello
spazio di 7 anni, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente
Trattato. Durante i primi due anni non
si farà luogo a prestazioni tratte dalla
produzione italiana corrente.
2. Le riparazioni saranno tratte dalle
seguenti fonti:
1. una parte di quel macchinario ed
attrezzatura utensile italiana,
destinata alla fabbricazione di
materiale bellico, non necessaria agli
effettivi militari autorizzati, né
immediatamente adattabile ad usi civili,
che sarà rimossa dall'Italia ai termini
dell'articolo 67 del presente Trattato;
2. produzione industriale italiana
corrente, compresa la produzione delle
industrie estrattive;
3. tutte quelle altre categorie di beni
e di servizi, esclusi gli averi italiani
che, in base all'articolo 79 del
presente Trattato, sono sottoposti alla
giurisdizione degli Stati enumerati al
paragrafo i, di cui sopra. Le
prestazioni da corrispondersi ai sensi
del presente paragrafo, comprenderanno
anche entrambe le motonavi Saturnia e
Vulcania o una soltanto di esse, se,
dopo che il loro valore sia stato
determinato dai Quattro Ambasciatori,
esse saranno richieste, entro 90 giorni,
da uno degli Stati enumerati al
paragrafo 1. Le prestazioni da farsi ai
sensi del presente paragrafo potranno
anche comprendere semi.
3. I quantitativi ed i tipi delle merci
e dei servizi che dovranno essere
forniti, formeranno oggetto di accordi
tra i Governi aventi diritto alle
riparazioni e il Governo italiano; la
scelta sarà effettuata e le consegne
saranno distribuite nel tempo in modo da
non creare interferenze con la
ricostruzione economica dell'Italia e da
evitare l'imposizione di ulteriori oneri
a carico di altre Potenze Alleate od
Associate.
4. Gli Stati aventi diritto alle
riparazioni da trarsi dalla produzione
industriale corrente, forniranno
all'Italia, a condizioni commerciali, le
materie prime ed i prodotti che l'Italia
importa normalmente e che saranno
necessari per la produzione di dette
merci. Il pagamento di tali materie
prime e di tali prodotti sarà
effettuato, deducendo il relativo valore
da quello delle merci consegnate.
5. La base del calcolo per il
regolamento previsto dal presente
articolo sarà il dollaro degli Stati
Uniti, secondo la sua parità-oro alla
data del 1º luglio 1946 e cioè 35
dollari per un'oncia d'oro.
6. Le pretese degli Stati enumerati nel
paragrafo 1, capo B del presente
articolo, eccedenti l'ammontare delle
riparazioni specificate in detto
paragrafo, saranno soddisfatte sugli
averi italiani soggetti alla loro
rispettiva giurisdizione ai sensi
dell'articolo 79 del presente Trattato.
7.
1. I Quattro Ambasciatori coordineranno
e controlleranno l'esecuzione delle
disposizioni di cui al capo B del
presente articolo. Essi si consulteranno
con i Capi delle Missioni diplomatiche
in Roma degli Stati enumerati al
paragrafo 1 del capo B e, quando le
circostanze lo richiederanno, con il
Governo italiano, e daranno il loro
consiglio. Ai fini del presente
articolo, i Quattro Ambasciatori
continueranno ad esplicare le loro
predette funzioni fino allo spirare del
termine previsto al paragrafo 1 del capo
B per le consegne a titolo di
riparazioni.
2. Allo scopo di evitare controversie o
conflitti di attribuzione nella
ripartizione della produzione italiana e
delle risorse italiane tra i diversi
Stati, aventi diritto alle riparazioni
ai sensi del capo B del presente
articolo, i Quattro Ambasciatori saranno
informati da ognuno dei Governi aventi
diritto alle riparazioni ai sensi del
capo B del presente articolo e dal
Governo italiano, dell'inizio di
negoziati per un accordo, in conformità
delle disposizioni del paragrafo 3 di
cui sopra, e dello sviluppo di tali
negoziati. In caso di controversia
sorgente nel corso dei negoziati, i
Quattro Ambasciatori saranno competenti
a decidere di ogni questione che sia ad
essi sottoposta da uno qualsiasi di
detti Governi o da qualsiasi altro
Governo avente diritto a riparazioni ai
sensi del capo B del presente articolo.
3. Appena conclusi, gli accordi saranno
resi noti ai Quattro Ambasciatori.
Questi potranno raccomandare che un
accordo che non fosse o che avesse
cessato di essere conforme agli
obiettivi enunciati al paragrafo 3 o
all'alinea b) di cui sopra, sia
opportunamente modificato.
3. Disposizioni speciali per prestazioni
anticipate.
Per quanto concerne le prestazioni
provenienti dalla produzione corrente,
ai sensi del capo A, paragrafo 2 c) e
del capo B, paragrafo 2 b), nessuna
disposizione del capo A e del capo B del
presente articolo dovrà essere
interpretata nel senso di escludere
siffatte prestazioni, durante i primi
due anni, a condizione che siano fatte
in conformità di accordi tra il Governo
avente diritto alle riparazioni e il
Governo italiano.
4. Riparazioni a favore di altri Stati.
1. Le ragioni delle altre Potenze
Alleate saranno soddisfatte a valere sui
beni italiani sottoposti alla loro
rispettiva giurisdizione, in base
all'articolo 79 del presente Trattato.
2. Le ragioni di ogni Stato al quale
siano fatte cessioni territoriali in
applicazione del presente Trattato e che
non sia menzionato nella parte B del
presente articolo, saranno ugualmente
soddisfatte, attraverso il trasferimento
a suo favore, senza pagamento, delle
installazioni e dell'attrezzatura
industriale esistenti nei territori
ceduti, destinati sia alla distribuzione
dell'acqua che alla produzione e alla
distribuzione del gas e dell'elettricità
e che appartengano a qualsiasi società
italiana, la cui sede sociale sia in
Italia o sia trasferita in Italia. Le
ragioni di detti Stati potranno essere
soddisfatte anche mediante il
trasferimento di tutti gli altri beni di
società di tale natura, che si trovino
nei territori ceduti. Il Governo
italiano assumerà l'onere risultante
dalle obbligazioni finanziarie garantite
da ipoteche, da privilegi e da altri
vincoli gravanti su tali beni.
5. Indennità per beni presi a titolo di
riparazioni. Il Governo italiano
s'impegna ad indennizzare le persone
fisiche o giuridiche, dei cui beni ci si
sia appropriati, in base alle
disposizioni del presente articolo, a
titolo di riparazioni.
Art. 75.
1. L'Italia accetta i principi della
Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5
gennaio 1943 e restituirà, nel più breve
tempo possibile, i beni sottratti dal
territorio di una qualsiasi delle
Nazioni Unite.
2. L'obbligo di restituire si applica a
tutti i beni identificabili, che si
trovino attualmente in Italia e che
siano stati sottratti, con la violenza o
la costrizione, dal territorio di una
delle Nazioni Unite, da qualunque delle
Potenze dell'Asse, qualunque siano stati
i successivi negozi, mediante i quali
l'attuale detentore di tali beni se ne
sia assicurato il possesso.
3. Il Governo italiano restituirà i beni
di cui al presente articolo in buone
condizioni e prenderà a suo carico tutte
le spese di mano d'opera, di materiali e
di trasporto che siano state, a tale
effetto, sostenute in Italia.
4. Il Governo italiano collaborerà con
le Nazioni Unite e provvederà a sue
spese tutti i mezzi necessari per la
ricerca e la restituzione dei beni da
restituirsi ai sensi del presente
articolo.
5. Il Governo italiano prenderà le
misure necessarie per far luogo alla
restituzione dei beni previsti dal
presente Articolo, che siano detenuti in
qualunque terzo Paese da persone
soggette alla giurisdizione italiana.
6. Le richieste di restituzione di beni
saranno presentate al Governo italiano
dal Governo del paese, dal territorio
del quale i beni furono sottratti,
essendo inteso che il materiale rotabile
dovrà considerarsi come sottratto dal
territorio al quale esso apparteneva in
origine. Le domande dovranno essere
presentate entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente Trattato.
7. Spetterà al Governo richiedente
d'identificare i beni e di fornire la
prova della proprietà, mentre al Governo
italiano incomberà l'onere della prova
che il bene non fu sottratto con la
violenza o la costrizione.
8. Il Governo italiano restituirà al
Governo della Nazione Unita interessata
tutto l'oro coniato, sottratto o
indebitamente trasferito in Italia,
oppure consegnerà al Governo della
Nazione Unita interessata una quantità
d'oro uguale in peso e titolo a quella
sottratta o indebitamente trasferita. Il
Governo italiano riconosce che tale
obbligo sussiste, indipendentemente da
qualsiasi trasferimento o rimozione di
oro che abbia potuto essere effettuata
dal territorio italiano ad altre Potenze
dell'Asse o ad un paese neutro.
9. Se, in casi specifici, fosse
impossibile per l'Italia di effettuare
la restituzione di oggetti aventi un
valore artistico, storico od
archeologico e appartenenti al
patrimonio culturale della Nazione
Unita, dal territorio della quale tali
oggetti vennero sottratti, con la
violenza o la costrizione, da parte
delle Forze Armate, delle autorità o di
cittadini italiani, l'Italia s'impegna a
consegnare alla Nazione Unita
interessata oggetti della stessa natura
e di valore approssimativamente
equivalente a quello degli oggetti
sottratti in quanto siffatti oggetti
possano procurarsi in Italia.
Art. 76.
1. L'Italia rinuncia a far valere contro
le Potenze Alleate ed Associate, ogni
ragione di qualsiasi natura, da parte
del Governo o di cittadini italiani, che
possa sorgere direttamente dal fatto
della guerra o dai provvedimenti
adottati a seguito dell'esistenza di uno
stato di guerra in Europa, dopo il 1º
settembre 1939, indipendentemente dai
fatto che la Potenza Alleata o Associata
interessata fosse o non fosse in guerra
non l'Italia a quella data. Sono
comprese in tale rinuncia:
1. le domande pel risarcimento di
perdite o danni subiti in conseguenza di
atti delle Forze Armate o delle autorità
di Potenze Alleate o Associate;
2. le ragioni risultanti dalla presenza,
dalle operazioni o dalle azioni delle
Forze Armate od autorità di Potenze
Alleate o Associate in territorio
italiano;
3. le doglianze rispetto a decreti ed
ordinanze dei tribunali delle Prede di
Potenze Alleate o Associate,
impegnandosi l'Italia a riconoscere come
validi e aventi forza esecutiva tutti i
decreti e le ordinanze di detti
tribunali emessi alla data del 1º
settembre 1939 o successivamente e
concernenti navi italiane, merci
italiane o il pagamento delle spese;
4. le ragioni risultanti dall'esercizio
o dall'asserto esercizio di diritti di
belligeranza.
2. Le disposizioni del presente articolo
precluderanno, completamente e
definitivamente, ogni domanda della
specie di quelle a cui questo articolo
si riferisce, che rimarrà da questo
momento estinta, quali che siano le
parti interessate. Il Governo italiano
accetta di corrispondere equa indennità
in lire alle persone che abbiano
fornito, a seguito di requisizione,
merci o servizi a favore delle Forze
Armate di Potenze Alleate o Associate in
territorio italiano e per soddisfare le
domande avanzate contro le Forze Armate
di Potenze Alleate o Associate relative
a danni causati in territorio italiano e
non provenienti da fatti di guerra.
3. L'Italia rinuncia ugualmente a fare
valere domande della specie di quelle
previste dal paragrafo 1 del presente
articolo, da parte del Governo o
cittadini italiani contro una qualsiasi
delle Nazioni Unite, che abbia rotto le
relazioni diplomatiche con l'Italia e
che abbia adottato provvedimenti in
collaborazione con le Potenze Alleate ed
Associate.
4. Il Governo italiano assumerà piena
responsabilità della valuta militare
alleata emessa in Italia dalle autorità
militari alleate, compresa tutta la
valuta in circolazione alla data
dell'entrata in vigore del presente
Trattato.
5. La rinuncia da parte dell'Italia, ai
sensi del paragrafo 1 del presente
articolo, si estende ad ogni domanda
nascente dai provvedimenti adottati da
qualunque delle Potenze Alleate ed
Associate nei confronti delle navi
italiane, tra il 1º settembre 1939 e la
data di entrata in vigore del presente
Trattato e ad ogni domanda o debito
risultante dalle Convenzioni sui
prigionieri di guerra, attualmente in
vigore.
6. Le disposizioni del presente articolo
non dovranno essere interpretate nel
senso di recare pregiudizio ai diritti
di proprietà sui cavi sottomarini, che,
allo scoppio delle ostilità,
appartenevano al Governo italiano od a
cittadini italiani. Il presente
paragrafo non precluderà l'applicazione,
nei riguardi dei cavi sottomarini,
dell'articolo 79 e dell'Allegato XIV.
Art. 77.
1. A decorrere dall'entrata in vigore
del presente Trattato i beni esistenti
in Germania ed appartenenti allo Stato
italiano ed a cittadini italiani, non
saranno più considerati come beni nemici
e tutte le restrizioni fondate su tale
qualifica saranno abrogate.
2. I beni identificabili appartenenti
allo Stato italiano ed a cittadini
italiani, che le Forze Armate germaniche
o le autorità germaniche abbiano
trasferito con la violenza o la
costrizione, dal territorio italiano in
Germania, dopo il 3 settembre 1943,
daranno luogo a restituzione.
3. La restituzione e la rimessa in
pristino dei beni italiani saranno
effettuate in conformità delle misure
che saranno adottate dalle Potenze che
occupano la Germania.
4. Senza pregiudizio di tali
disposizioni e di quelle altre
disposizioni che fossero adottate in
favore dell'Italia e dei cittadini
italiani dalle Potenze che occupano la
Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome
e a nome dei cittadini italiani, a
qualsiasi domanda contro la Germania e i
cittadini germanici pendente alla data
dell'8 maggio 1945, salvo quelle
risultanti da contratti o da altre
obbligazioni che fossero in forza, ed ai
diritti che fossero stati acquisiti,
prima del 1º settembre 1939. Questa
rinuncia sarà considerata applicarsi ai
debiti, a tutte le ragioni di carattere
interstatale relative ad accordi
conclusi nel corso della guerra e a
tutte le domande di risarcimento di
perdite o di danni occorsi durante la
guerra.
5. L'Italia si impegna a prendere tutti
i provvedimenti necessari per facilitare
quei trasferimenti dei beni germanici in
Italia, che verranno stabiliti da quelle
fra le Potenze occupanti la Germania che
abbia facoltà di disporre di detti beni.
Art. 78.
1. In quanto non l'abbia già fatto,
l'Italia ristabilirà tutti i legittimi
diritti ed interessi delle Nazioni Unite
e dei loro cittadini in Italia, quali
esistevano alla data del 10 giugno 1940
e restituirà ad esse e ai loro
cittadini, tutti i beni ad essi
appartenenti, nello stato in cui
attualmente si trovano.
2. Il Governo italiano restituirà tutti
i beni, diritti ed interessi di cui al
presente articolo, liberi da ogni
vincolo o gravame di qualsiasi natura, a
cui possano essere stati assoggettati
per effetto della guerra e senza che la
restituzione dia luogo alla percezione
di qualsiasi somma da parte del Governo
italiano. Il Governo italiano annullerà
tutti i provvedimenti, compresi quelli
di requisizione, di sequestro o di
controllo, che siano stati adottati nei
riguardi dei beni delle Nazioni Unite
tra il 10 giugno 1940 e la data di
entrata in vigore del presente Trattato.
Nel caso in cui i beni non siano
restituiti entro 6 mesi dall'entrata in
vigore del presente Trattato, dovrà
essere presentata istanza alle autorità
italiane nel termine di 12 mesi
dall'entrata in vigore del presente
Trattato, salvo il caso in cui il
richiedente sia in grado di dimostrare
che gli era impossibile di presentare la
propria istanza entro il termine
suddetto.
3. Il Governo italiano annullerà i
trasferimenti riguardanti beni, diritti
e interessi di qualsiasi natura
appartenenti a cittadini delle Nazioni
Unite, quando tali trasferimenti siano
stati effettuati con violenza o
costrizione da parte di Governi
dell'Asse o di loro organi, durante la
guerra.
4.
1. Il Governo italiano sarà responsabile
della rimessa in ottimo stato dei beni
restituiti a cittadini delle Nazioni
Unite, ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo. Nei casi in cui i
beni non possano essere restituiti o in
cui, per effetto della guerra, un
cittadino delle Nazioni Unite abbia
subito una perdita, a seguito di lesioni
o danno arrecato ad un bene in Italia,
egli riceverà dal Governo italiano, a
titolo d'indennità, una somma di lire,
fino alla concorrenza di due terzi della
somma necessaria, alla data del
pagamento, per l'acquisto di un bene
equivalente o per compensare la perdita
subita. In nessun caso i cittadini delle
Nazioni Unite potranno avere, in materia
d'indennità, un trattamento meno
favorevole di quello accordato ai
cittadini italiani.
2. I cittadini delle Nazioni Unite, che
posseggono direttamente o indirettamente
partecipazioni in società o associazioni
che non abbiano la nazionalità di una
delle Nazioni Unite, secondo la
definizione datane al paragrafo 9 a) del
presente articolo, ma che abbiano subito
una perdita, a seguito di lesione o
danno arrecato a beni in Italia, saranno
indennizzati ai sensi dell'alinea a) di
cui sopra. Tale indennità sarà calcolata
in funzione della perdita totale o del
danno subito dalla società o
associazione e il suo ammontare,
rispetto alla perdita o al danno subito,
sarà nella medesima proporzione
intercorrente tra la quota di
partecipazione posseduta da detti
cittadini nella società o associazione
od associazione stessa.
3. L'indennità sarà versata, al netto da
ogni imposta, tassa o altra forma
d'imposizione fiscale. Tale indennità
potrà essere liberamente spesa in
Italia, ma sarà sottoposta alle
disposizioni, che siano via via in
vigore in Italia in materia di controllo
dei cambi.
4. Il Governo italiano accorderà ai
cittadini delle Nazioni Unite
un'indennità in lire, nella stessa
misura prevista all'alinea a), per
compensare le perdite o i danni
risultanti dall'applicazione di speciali
provvedimenti, adottati durante la
guerra nei confronti dei loro beni, che
non si applicavano invece ai beni
italiani. Il presente alinea non si
applica ai casi di lucro cessante.
5. 5. Tutte le spese ragionevoli a cui
darà luogo in Italia la procedura di
esame delle domande, compresa la
determinazione dell'ammontare delle
perdite e dei danni, saranno a carico
del Governo italiano.
6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i
loro beni saranno esentati da ogni
imposta, tassa, o contributo di
carattere straordinario a cui il Governo
italiano o altra autorità italiana abbia
sottoposto i loro capitali in Italia nel
periodo compreso tra il 3 settembre 1943
e la data di entrata in vigore del
presente Trattato, allo scopo specifico
di coprire spese risultanti dalla guerra
o per far fronte al costo delle forze di
occupazione e delle riparazioni da
pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni
Unite. Tutte le somme, che siano state a
detto titolo percepite, dovranno essere
restituite.
7. Nonostante i trasferimenti
territoriali, a cui si provvede con il
presente Trattato, l'Italia continuerà
ad essere responsabile per le perdite o
i danni subiti durante la guerra dai
beni appartenenti a cittadini delle
Nazioni Unite nei territori ceduti o nel
Territorio Libero di Trieste.
Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3,
4, 5 e 6 del presente articolo saranno
egualmente a carico del Governo
italiano, rispetto ai beni appartenenti
a cittadini delle Nazioni Unite nei
territori ceduti o nel Territorio Libero
di Trieste, ma soltanto nella misura in
cui ciò non sia in contrasto con le
disposizioni del paragrafo 14
dell'Allegato X e del paragrafo 14
dell'Allegato XIV del presente Trattato.
8. Il proprietario dei beni di cui
trattasi e il Governo italiano potranno
concludere tra loro accordi in
sostituzione delle disposizioni del
presente articolo.
9. Ai fini del presente articolo:
1. L'espressione «cittadini delle
Nazioni Unite» si applica alle persone
fisiche, che siano cittadini di una
qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle
società o associazioni costituite
secondo le leggi di una delle Nazioni
Unite alla data dell'entrata in vigore
del presente Trattato, a condizione
ch'esse già possedessero tale qualità il
3 settembre 1943, alla data cioè
dell'Armistizio con l'Italia.
L'espressione «cittadini delle Nazioni
Unite» s'applica anche a tutte le
persone fisiche e alle società o
associazioni, che, ai sensi della
legislazione in vigore in Italia durante
la guerra, siano state considerate come
nemiche.
2. Il termine «proprietario» serve a
designare il cittadino di una delle
Nazioni Unite, secondo la definizione
datane all'alinea a) di cui sopra, che
abbia un titolo legittimo di proprietà
sul bene di cui trattasi e si applica
anche al successore del proprietario, a
condizione che tale successore sia
anch'egli cittadino delle Nazioni Unite,
ai sensi dell'alinea a). Se il
successore ha acquistato il bene, quando
questo era già danneggiato, il venditore
conserverà i suoi diritti all'indennità
prevista dal presente articolo senza
pregiudizio delle obbligazioni esistenti
tra il venditore e l'acquirente, ai
sensi della legislazione locale.
3. Il termine «beni» serve a designare
tutti i beni mobili e immobili,
materiali ed incorporei, compresi i
diritti di proprietà industriale,
letteraria e artistica e tutti i diritti
od interessi in beni di qualsiasi
natura. Senza pregiudizio delle
disposizioni generali precedenti,
l'espressione «beni delle Nazioni Unite
e dei loro cittadini» comprende tutti i
bastimenti destinati alla navigazione
marittima e fluviale, compresi gli
strumenti e l'armamento di bordo, che
hanno appartenuto alle Nazioni Unite o
ai loro cittadini o che sono stati
iscritti nel territorio di una delle
Nazioni Unite o hanno navigato battendo
la bandiera di una delle Nazioni Unite e
che, posteriormente al 10 giugno 1940,
sia che si trovassero in acque italiane
o che vi fossero state portate a forza,
sono state poste sotto il controllo
delle autorità italiane come beni nemici
o hanno cessato di essere a libera
disposizione in Italia delle Nazioni
Unite o dei loro cittadini, a seguito
delle misure di controllo adottate dalle
autorità italiane in relazione
all'esistenza di uno stato di guerra tra
membri delle Nazioni Unite e la
Germania.
Art. 79.
1. Ciascuna delle Potenze Alleate e
Associate avrà il diritto di requisire,
detenere, liquidare o prendere ogni
altra azione nei confronti di tutti i
beni, diritti e interessi, che, alla
data dell'entrata in vigore del presente
Trattato si trovino entro il suo
territorio che appartengano all'Italia o
a cittadini italiani e avrà inoltre il
diritto di utilizzare tali beni o
proventi della loro liquidazione per
quei fini che riterrà opportuni, entro
il limite dell'ammontare delle sue
domande o di quelle dei suoi cittadini
contro l'Italia o i cittadini italiani,
ivi compresi i crediti che non siano
stati interamente regolati in base ad
altri articoli del presente Trattato.
Tutti i beni italiani od i proventi
della loro liquidazione, che eccedano
l'ammontare di dette domande, saranno
restituiti.
2. La liquidazione dei beni italiani e
le misure in base alle quali ne verrà
disposto, dovranno essere attuate in
conformità della legislazione delle
Potenze Alleate o Associate interessate.
Per quanto riguarda detti beni, il
proprietario italiano non avrà altri
diritti che quelli che a lui possa
concedere la legislazione suddetta.
3. Il Governo italiano s'impegna a
indennizzare i cittadini italiani, i cui
beni saranno confiscati ai sensi del
presente articolo e non saranno loro
restituiti.
4. Il presente articolo non pone
l'obbligo per alcuna delle Potenze
Alleate o Associate, di restituire al
Governo italiano od ai cittadini
italiani, diritti di proprietà
industriale, né di contare tali diritti
nei calcolo delle somme, che potranno
essere trattenute, ai sensi del
paragrafo 1 del presente articolo. Il
Governo di ognuna delle Potenze Alleate
ed Associate avrà il diritto di imporre
sui diritti e interessi afferenti alla
proprietà industriale sul territorio di
detta Potenza Alleata o Associata,
acquisiti dal Governo italiano o da
cittadini italiani prima dell'entrata in
vigore del presente Trattato, quelle
limitazioni, condizioni e restrizioni
che il Governo della Potenza Alleata o
Associata interessata potrà considerare
necessarie nell'interesse nazionale.
5.
1. I cavi sottomarini italiani
colleganti punti situati in territorio
jugoslavo saranno considerati come beni
italiani in Jugoslavia, anche se una
parte di tali cavi si trovi a giacere al
di fuori delle acque territoriali
jugoslave.
2. I cavi sottomarini italiani,
colleganti un punto situato sul
territorio di una Potenza Alleata o
Associata e un punto situato in
territorio italiano, saranno considerati
beni italiani, ai sensi del presente
articolo, per quanto concerne gli
impianti terminali e quella parte dei
cavi che giace entro le acque
territoriali di detta Potenza Alleata o
Associata.
6. I beni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo saranno considerati
come comprendenti anche i beni italiani
che abbiano formato oggetto di misure di
controllo, a causa dello stato di guerra
esistente tra l'Italia e la potenza
Alleata o Associata, avente
giurisdizione sui beni stessi, ma non
comprenderanno:
1. i beni del Governo italiano
utilizzati per le esigenze delle
Rappresentanze diplomatiche o consolari;
2. i beni appartenenti ad istituzioni
religiose o ad enti privati di
assistenza e beneficenza ed usati
esclusivamente a fini religiosi o
filantropici;
3. i beni delle persone fisiche, che
siano cittadini italiani, autorizzati a
risiedere sia sul territorio del paese,
dove sono situati i beni, che sul
territorio di una qualsiasi delle
Nazioni Unite esclusi i beni, che in
qualsiasi momento, nel della guerra,
siano stati sottoposti a provvedimenti
non applicabili in linea generale ai
beni dei cittadini italiani residenti
nello stesso territorio;
4. i diritti di proprietà sorti dopo la
ripresa dei rapporti commerciali e
finanziari tra le Potenze Alleate e
Associate e l'Italia o sorti da
operazioni e negozi tra il Governo di
una delle Potenze Alleate o Associate e
l'Italia dopo il 3 settembre 1943;
5. i diritti di proprietà letteraria e
artistica;
6. i beni dei cittadini italiani situati
nei territori ceduti, a cui si
applicheranno le disposizioni
dell'Allegato XIV;
7. fatta eccezione per i beni indicati
all'articolo 74, capo A, paragrafo 2 b)
e capo D paragrafo 1, i beni delle
persone fisiche, residenti nei territori
ceduti o nel Territorio Libero di
Trieste, che non eserciteranno il
diritto d'opzione per la nazionalità
italiana previsto dal presente Trattato,
e i beni delle società o associazioni,
la cui sede sociale sia situata nei
territori ceduti o nel Territorio Libero
di Trieste, a condizione che tali
società o associazioni non appartengano
o siano controllate da persone residenti
in Italia. Nei casi previsti
dall'articolo 74, capo A, paragrafo 2 b)
e capo D, paragrafo 1, la questione
dell'indennità sarà regolata in
conformità delle disposizioni di cui
all'articolo 74, capo E.
Art. 80.
Le Potenze Alleate e Associate
dichiarano che i diritti ad esse
attribuiti in base agli articoli 74 e 79
del presente Trattato esauriscono tutte
le loro domande e le domande dei loro
cittadini per perdite o danni risultanti
da fatti di guerra, ivi compresi i
provvedimenti adottati durante
l'occupazione dei loro territori, che
siano imputabili all'Italia e che si
svolsero fuori del territorio italiano,
eccezione fatta delle domande fondate
sugli articoli 75 e 78.
Art. 81.
1. L'esistenza dello stato di guerra non
deve, di per sé, essere considerata come
precludente l'obbligo di pagare i debiti
pecuniari risultanti da obbligazioni e
da contratti che erano in vigore, e da
diritti, che erano stati acquisiti prima
dell'esistenza dello stato di guerra e
che erano divenuti esigibili prima
dell'entrata in vigore del presente
Trattato e che sono dovuti dal Governo
italiano o da cittadini italiani al
Governo o ai cittadini di una delle
Potenze Alleate ed Associate o sono
dovute dal Governo o da cittadini di una
delle Potenze Alleate ed Associate al
Governo italiano od a cittadini
italiani.
2. Salvo disposizioni espressamente
contrarie contenute nel presente
Trattato, nessuna sua clausola dovrà
essere interpretata nel senso di
precludere o colpire i rapporti di
debito e credito, risultanti da
contratti conclusi prima della guerra,
sia dal Governo, che da cittadini
italiani.
Art. 82.
1. In attesa della conclusione di
trattati o accordi commerciali tra le
singole Nazioni Unite e l'Italia, il
Governo italiano dovrà, durante i 19
mesi che seguiranno l'entrata in vigore
del presente Trattato, accordare a
ciascuna delle Nazioni Unite, che già
accordano a titolo di reciprocità un
trattamento analogo all'Italia in tale
materia, il trattamento seguente:
1. per tutto quanto si riferisce a dazi
ed a tasse sull'importazione e
l'esportazione, alla tassazione interna
delle merci importate e a tutti i
regolamenti in materia, le Nazione Unite
godranno incondizionatamente della
clausola della nazione più favorita;
2. sotto ogni altro riguardo, l'Italia
non adotterà alcuna discriminazione
arbitraria contro merci provenienti dal
territorio o destinate al territorio di
alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a
merci analoghe provenienti dal
territorio o destinate al territorio di
alcun'altra Nazione Unita, o di
qualunque altro paese straniero;
3. i cittadini delle Nazioni Unite,
comprese le persone giuridiche, godranno
dello stesso trattamento dei cittadini e
di quello della nazione più favorita, in
ogni questione che si riferisca al
commercio, all'industria, alla
navigazione ed alle altre forme di
attività commerciale in Italia. Tali
disposizioni non si applicheranno
all'aviazione civile;
4. l'Italia non accorderà ad alcun paese
diritti esclusivi o preferenziali, per
quanto riguarda le operazioni
dell'aviazione civile nel campo dei
traffici internazionali e offrirà a
tutte le Nazioni Unite condizioni di
parità nell'acquisizione dei diritti in
materia di trasporti aerei commerciali
internazionali in territorio italiano,
compreso il diritto di atterraggio per
rifornimento e riparazioni ed accorderà,
per gli apparecchi civili operanti nel
campo dei traffici internazionali, a
tutte le Nazioni Unite, su una base di
reciprocità e di non-discriminazione, il
diritto di sorvolo sul territorio
italiano senza atterraggio. Queste
disposizioni non dovranno recare
pregiudizio agli interessi della difesa
nazionale dell'Italia.
2. Gli impegni come sopra assunti
dall'Italia, debbono intendersi soggetti
alle eccezioni normalmente incluse nei
trattati di commercio conclusi
dall'Italia prima della guerra; e le
disposizioni in materia di reciprocità
accordate da ciascuna delle Nazioni
Unite debbono intendersi soggette alle
eccezioni normalmente incluse nei
trattati di commercio da ciascuna di
dette Nazioni.
Art. 83.
1. Ogni controversia che possa sorgere a
proposito dell'applicazione degli
articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV,
XV, XVI e XVIII, parte B, del presente
Trattato, dovrà essere sottoposta ad una
Commissione di Conciliazione, composta
di un rappresentante del Governo della
Nazione Unita interessata e di un
rappresentante del Governo italiano,
esercitanti le loro funzioni su una base
di parità. Se entro tre mesi dal giorno
in cui la controversia è stata
sottoposta alla Commissione di
Conciliazione, nessun accordo è
intervenuto, ciascuno dei due Governi
potrà chiedere che sia aggiunto alla
Commissione un terzo membro, scelto di
comune accordo tra i due Governi, tra i
cittadini di un terzo paese. Qualora
entro due mesi, i due Governi non
riescano ad accordarsi sulla scelta di
un terzo membro, i Governi si
rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma
dell'Unione Sovietica, del Regno Unito,
degli Stati Uniti d'America e della
Francia, i quali provvederanno a
designare il terzo membro della
Commissione. Se gli Ambasciatori non
riescono a mettersi d'accordo entro un
mese sulla designazione del terzo
membro, l'una o l'altra parte
interessata potrà chiedere al Segretario
Generale delle Nazioni Unite di
procedere alla relativa designazione.
2. Quando una Commissione di
Conciliazione sia stata costituita ai
sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa
avrà giurisdizione su tutte le
controversie che, in seguito, possano
sorgere tra la Nazione Unita interessata
e l'Italia, in sede di applicazione o di
interpretazione degli articoli 75 e 78 e
degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII,
Parte B, del presente Trattato ed
eserciterà le funzioni ad essa devolute
dalle dette disposizioni.
3. Ciascuna Commissione di Conciliazione
determinerà la propria procedura,
adottando norme conformi alla giustizia
e all'equità.
4. Ciascun Governo pagherà gli onorari
del membro della Commissione di
Conciliazione ch'esso abbia nominato e
di ogni agente ch'esso Governo possa
designare per rappresentarlo davanti
alla Commissione. Gli onorari del terzo
membro saranno fissati mediante accordo
speciale tra i Governi interessati e
tali onorari, così come le spese comuni
di ogni Commissione, saranno pagati per
metà da ciascuno dei due Governi.
5. Le parti si impegnano a far in modo
che le loro autorità forniscano
direttamente alla Commissione di
Conciliazione tutta l'assistenza che
sarà in loro potere di fornire.
6. La decisione presa dalla maggioranza
dei membri della Commissione costituirà
la decisione della Commissione e sarà
accettata dalle parti come definitiva e
obbligatoria.
Art. 84.
Gli articoli 75, 78, 82 e l'Allegato
XVII del presente Trattato si
applicheranno alle Potenze Alleate e
Associate e a quelle Nazioni Unite, che
abbiano rotto le relazioni diplomatiche
con l'Italia o con cui l'Italia abbia
rotto le relazioni diplomatiche. Questi
articoli e l'Allegato suddetto, si
applicheranno anche all'Albania e alla
Norvegia.
Art. 85.
Le disposizioni degli Allegati VIII, X,
XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle
degli altri Allegati, saranno
considerate come parte integrante del
presente Trattato e ne avranno lo stesso
valore ed effetto.
Art. 86.
1. Durante un periodo che non supererà i
diciotto mesi, a decorrere dall'entrata
in vigore del presente Trattato, gli
Ambasciatori a Roma dell'Unione
Sovietica, del Regno Unito, degli Stati
Uniti d'America e della Francia, agendo
di comune accordo, rappresenteranno le
Potenze Alleate ed Associate, per
trattare con il Governo italiano ogni
questione relativa all'esecuzione e
all'interpretazione del presente
Trattato.
2. I Quattro Ambasciatori daranno al
Governo italiano i consigli, i pareri
tecnici ed i chiarimenti che potranno
essere necessari per assicurare
l'esecuzione rapida ed efficace del
presente Trattato, sia nella lettera che
nello spirito.
3. Il Governo italiano fornirà ai
Quattro Ambasciatori tutte le
informazioni necessarie e tutta
l'assistenza di cui essi potranno aver
bisogno nell'esercizio delle funzioni ad
essi conferite dal presente Trattato.
Art. 87.
1. Salvo i casi per i quali una diversa
procedura sia prevista da un articolo
del presente Trattato, ogni controversia
relativa all'interpretazione od
all'esecuzione del presente Trattato,
che non sia stata regolata per via di
negoziati diplomatici diretti, sarà
sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che
procederanno ai sensi dell'articolo 86.
In tal caso però gli Ambasciatori non
saranno tenuti ad osservare i termini di
tempo fissati in detto articolo. Ogni
controversia di tale natura, ch'essi non
abbiano regolato entro un periodo di due
mesi, salvo che le parti interessate si
mettano d'accordo su un altro mezzo per
dirimere la controversia stessa, sarà
sottoposta, a richiesta di una o
dell'altra delle parti, ad una
Commissione composta di un
rappresentante di ciascuna delle parti e
di un terzo membro scelto di comune
accordo tra le due parti tra i cittadini
di un terzo paese. In mancanza di
accordo tra le due parti entro un mese
sulla questione della designazione di
detto terzo membro l'una o l'altra delle
parti potrà chiedere al Segretario
Generale delle Nazioni Unite di
procedere alla relativa designazione.
2. La decisione presa dalla maggioranza
dei membri della Commissione costituirà
la decisione della Commissione e sarà
accettata dalle parti come definitiva e
obbligatoria.
Art. 88.
1. Ogni altro membro delle Nazioni Unite
che sia in guerra con l'Italia e che non
sia firmatario del presente Trattato, e
l'Albania, potranno aderire al Trattato
e, dal momento dell'adesione, saranno
considerati come Potenze Associate ai
fini del presente Trattato.
2. Gli strumenti d'adesione saranno
depositati presso il Governo della
Repubblica francese e avranno valore dal
momento del loro deposito.
Art. 89.
Le disposizioni del presente Trattato
non conferiranno alcun diritto o
beneficio ad alcuno Stato designato
nelle Premesse come una delle Potenze
Alleate e Associate o ai rispettivi
cittadini, finché detto Stato non sia
divenuto parte contraente del Trattato,
attraverso il deposito del proprio
strumento di ratifica.
Art. 90.
Il presente Trattato, di cui il testo
francese, inglese e russo fanno fede,
dovrà essere ratificato dalle Potenze
Alleate e Associate. Esso dovrà anche
essere ratificato dall'Italia. Esso
entrerà in vigore immediatamente dopo il
deposito delle ratifiche da parte della
Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche, del Regno Unito di Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli
stati Uniti d'America e della Francia.
Gli strumenti di ratifica saranno, nel
più breve tempo possibile, depositati
presso il Governo della Repubblica
francese.
Per quanto concerne ciascuna delle
Potenze Alleate o Associate, i cui
strumenti di ratifica saranno depositati
in epoca successiva, il Trattato entrerà
in vigore alla data del deposito. Il
presente Trattato sarà depositato negli
archivi del Governo della Repubblica
francese, che rimetterà copie autentiche
a ciascuno degli Stati firmatari.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
1. Carte (vedi raccolta a parte)
2. Descrizione dettagliata dei tratti di
frontiera a cui si applicano le
modificazioni di cui all'articolo 2
3. Garanzie relative al Moncenisio e
alla regione di Tenda e di Briga
4. Accordo tra il Governo Italiano e il
Governo Austriaco in data 5 settembre
1946
5. Approvvigionamento dell'acqua per il
comune di Gorizia e dintorni
6. Statuto Permanente del Territorio
Libero di Trieste
7. Strumento relativo al regime
provvisorio del Territorio Libero di
Trieste
8. Strumento relativo al Porto Franco di
Trieste
9. Disposizioni tecniche relative al
Territorio Libero di Trieste
10. Disposizioni economiche e
finanziarie relative al Territorio
Libero di Trieste
11. Dichiarazione comune dei Governi
dell'Unione Sovietica, del Regno Unito,
degli Stati Uniti d'America e della
Francia concernente i possedimenti
territoriali italiani in Africa
12. Elenco delle navi da guerra:
1. che l'Italia può conservare
2. che l'Italia deve consegnare
13. Definizioni:
1. Termini navali
2. Istruzione militare, navale ed aerea
3. Definizione ed elenco del materiale
bellico
4. Definizione dei termini
«Smilitarizzazione» e «Smilitarizzato»
14. Disposizioni economiche e
finanziarie relative ai territori ceduti
15. Disposizioni speciali concernenti
certe categorie di beni:
1. Proprietà industriale, letteraria ed
artistica
2. Assicurazioni
16. Contratti, prescrizione, titoli
all'ordine
17. Tribunali delle prede e giudizi
ALLEGATO I
CARTE ALLEGATE AL TRATTATO DI PACE CON
L'ITALIA (VEDI RACCOLTA A PARTE)
A) Frontiere dell'Italia (articolo 1).
B) Frontiera franco-italiana (articolo
2).
C) Frontiera italo-jugoslava (articolo
3).
D) Frontiera del Territorio Libero di
Trieste (articoli 4 e 22).
E) Zone marittime definite all'Articolo
11 del presente Trattato.
ALLEGATO II
FRONTIERA FRANCO-ITALIANA
Descrizione dettagliata dei tratti di
frontiera a cui si applicano le
modificazioni di cui all'art. 2
Passo del Piccolo San Bernardo
Riferimento: carta 1:20.000: Ste Foy
Tarentaise Numeri 1 e 2
Il nuovo confine segue un tracciato che
parte dalla cresta rocciosa di
Lancebranlette, poi, discendendo verso
oriente, segue la linea dello
spartiacque al livello di 2180 metri
donde passa alla colonna Joux (2188). Di
qui, seguendo ancora la linea dello
spartiacque, risale alla Costa del
Belvedere di cui segue gli affioramenti
rocciosi, risale il Monte Belvedere, di
cui contorna la cima, lasciando
quest'ultimo in territorio francese a
120 metri dalla frontiera e passando per
le quote 2570, 2703, la Bella Valletta e
la quota 2746, si ricongiunge all'antico
confine al Monte Valaisan.
Ripiano del Moncenisio
Riferimento; carte 1:20.000 di
Lanslebourg N. 5-6 e 7-8 e di Monte
D'Ambin, N. 1-2
Il nuovo confine segue un tracciato che
abbandona l'antica frontiera a Monte
Tour, segue verso occidente la linea di
demarcazione amministrativa, che figura
nella carta, segue poi il Vitoun dal
punto in cui incontra il suo braccio
settentrionale e ne discende il corso
fino alla Rocca della Torretta.
Continuando poi a seguire la linea degli
affioramenti rocciosi, raggiunge il
torrente che viene dall'Alpe Lamet e
discende con esso fino alla base della
scarpata rocciosa lungo la quale esso
corre per circa 800 metri fino alla
linea del thalweg, ad un punto situato a
circa 200 metri al nord della quota
1805.
Prosegue quindi fino alla sommità del
tratto di terreno franoso che domina
Ferrera Cenisio a circa 300 metri da
questa e continuando verso occidente,
raggiunge la strada che circonda ad est
il Rne. Paradiso, a 400 metri ad ovest
dello spiazzo terminale (1854), per
lasciarla subito e piegare a sud.
Taglia la strada di Bar Cenisia in un
punto a circa 100 metri a sud-est del
Rifugio No. 5, traversa il thalweg in
direzione del lago S. Giorgio, segue
all'incirca la costa 1900 fino alla
quota 1907, costeggia poi la riva
meridionale del lago d'Arpon e raggiunge
la cima rocciosa che continua a seguire
in direzione sud-ovest fino alla
confluenza dei torrenti che scendono dal
Ghiacciaio di Bard ad un punto a circa
1400 metri a sud-ovest del lago d'Arpon.
Di qui, piegando verso sud, segue
all'incirca la costa 2500, passa per
quota 2579 e poi correndo lungo la costa
2600 raggiunge il lago della Vecchia e
si ricongiunge alla linea di
demarcazione amministrativa segnata
sulla carta a 700 metri circa a sud-est
del lago, al sentiero di Passo d'Avanza
che segue lungo le scarpate rocciose
fino all'antica frontiera, a metà strada
tra il Col della Vecchia e il Colle del
Clapier.
Monte Tabor
Riferimento: carte 1: 20.000 di Nevache,
N. 1-2, 5-6, e 7-8
Dalla Cima de la Planette al Rocher de
Guion (Cima del Sueur)
Il nuovo confine segue un tracciato che
lascia l'attuale frontiera a Cima de La
Planette e, procedendo verso
mezzogiorno, segue la cresta attraverso
le quote 2980, 3178, la Rca. Beraude
(3228), le quote 2842, 2780, 2877, il
Passo della Gallina (2671), le quote
2720, 2806 e la Punta Quattro Sorelle
(2700).
Discendendo il pendio ad oriente di
questa cima, il tracciato lascia in
territorio francese la quota 2420, di
dove raggiunge e segue ad est il
sentiero che conduce agli edifici
situati a circa 200 metri da quota 2253,
restando detto sentiero e detti edifici
in territorio francese. Entra poi in un
thalweg che passa a circa 300 metri a
nord-est di quota 1915, donde raggiunge
l'estremità nord-occidentale del bacino
che, nella Vallée Etroite (Valle
Stretta) alimenta le centrali
idroelettriche di Sette Fontane,
lasciando detto bacino e dette centrali
in territorio italiano. Contornando il
bacino a sud, raggiunge il crocevia a
quota 1499.
Segue poi il sentiero che affianca
strettamente la costa 1500 lungo
l'estremità dei boschi e che conduce a
Comba della Gorgia, vicino a costa 1580;
risale poi il thalweg verso quota 1974 e
raggiunge l'estremità delle scarpate
rocciose di La Sueur, segnate dalle
quote 2272, 2268, 2239, 2266, 2267,
mantenendosi su detta estremità sinché
non incontra l'antica frontiera. La
cresta delle roccie ed il sentiero che
corre lungo di essa resta in territorio
francese.
Chaberton
Riferimento: carte 1: 20.000 di
Briançcon N. 3-4
Il nuovo confine segue un tracciato che
abbandona l'antica frontiera a quota
3042 (a nord della quota 3070 e della
Pointe des Trois Scies) e segue la
cresta rocciosa fino alla Croce del
Vallonetto. Dalla Croce del Vallonetto
piega verso sud lungo la cresta rocciosa
e raggiunge la strada del Chaberton nel
punto in cui quest'ultima entra
nell'avvallamento circolare del Clot des
Morts.
Traversata detta strada e il thalweg che
la delimita, il tracciato segue
all'incirca per 1250 metri la costa
2300, che, sul terreno, segue verso
sud-est una serie di affioramenti
rocciosi e di detriti, poi taglia
direttamente il versante orientale del
Monte Chaberton, raggiunge un punto a
circa 400 metri ad ovest della quota
2160, lasciando in territorio francese
il pilone intermedio della teleferica
che vi si trova.
Di là si dirige direttamente, attraverso
una serie di sbarramenti rocciosi e di
dirupi, verso la posizione (non segnata
sulla carta) di La Fontaine des Chamois,
vicino alla quota 2228 (circa 1400 metri
a nord-est di Clavières), che
fiancheggia verso est, seguendo la
seconda curva della strada che unisce
questo punto alla caserma fortificata
del Chaberton, sulla strada da Cezanne
(Cesana) a Clavières, lasciando le opere
fortificate di La Fontaine des Chamois
in territorio francese.
Di qui, seguendo in un primo momento in
direzione sud la linea di demarcazione
comunale segnata sulla carta e poi lo
sbarramento roccioso a circa 400 metri a
nord della strada ClavièresìCézanne
(Cesana), piega verso sud-ovest passando
ai piedi della parete rocciosa, a una
distanza da quest'ultima, sufficiente
per consentire la costruzione di una
strada a doppia circolazione.
Contornando così a nord il villaggio di
Clavières, che resta in territorio
italiano, il tracciato raggiunge il Rio
Secco a circa 200 metri a monte del
ponte di Clavières, ne discende il
corso, segue poi il corso della Doire
Ripaire (Dora Riparia) fino alla strada
da Clavières a Val Gimont, che è
lasciata all'Italia e segue quindi detta
strada fino al ponte sul Gimont.
Risalendo il corso di quest'ultimo per
circa 300 metri, il tracciato
l'abbandona poi per seguire la
mulattiera che lo porta fino al pilone
superiore della teleferica di Clavières
(Col du Mont Fort du Boeuf) che è
lasciato in territorio francese. Poi,
attraverso la cresta, si ricongiunge
all'attuale frontiera a Mont La Plane,
posto di frontiera 251. La strada della
Valle del Gimont è lasciata in
territorio italiano.
Valli superiori della Tinea, della
Vesubie e della Roya
1. Dalla Cima di Colla Longa alla Cima
di Mercantour
Riferimenti: carte 1: 20.000 di St.
Etienne de Tinée, N. 3-4 e 7-8 e di Les
Trois Ponts, N. 5-6
Il nuovo confine segue un tracciato che
abbandona la vecchia frontiera alla Cima
di Colla Longa e, procedendo verso
oriente e seguendo la linea dello
spartiacque, va lungo le creste rocciose
passando per le quote 2719, 2562, il
Colle di Seccia, raggiunge a quota 2760
la Testa dell'Autaret, passa per quota
2672 al Colle della Guercia (2456) e per
le quote 2640, 2693 e 2689, raggiunge le
Rocche di Saboulé e ne segue la cresta
nord.
Seguendo la cresta, il tracciato passa
per le quote 2537, 2513, Passo del
Lausfer (2461) e quota 2573 fino alla
Testa Auta del Lansfer (2587), donde
piega verso sud fino a Testa Colle Auta,
passando Cima del Lausfer (2554) e
lasciando detta quota in Italia.
Di qui, attraverso quota 2484 e seguendo
il sentiero di cresta, che rimane in
territorio francese, attraverso quote
2240 e 2356 ed il Passo di S. Anna e
quote 2420 e 2407, raggiunge un punto a
circa 80 metri a sud di quota 2378 (Cima
Moravacciera). Seguendo il sentiero di
cresta, lasciato in territorio francese,
passa per la Testa Ga del Caval e quota
2331, lasciate entrambe in territorio
francese e poi, abbandonando il
sentiero, continua sulla cresta di Testa
dell'Adreck (2475) e, attraverso il
Colle della Lombarda e quota 2556,
raggiunge Cima della Lombarda (2801).
Ripiegando verso sud-est, segue quindi
la cresta rocciosa e passando per il
Passo di Peania, Cima di Vermeil, quota
2720, lasciata in territorio francese,
Testa Cba, Grossa (2792), Passo del Lupo
(2730) e quota 2936, raggiunge Monte
Malinvern.
Di qui, in direzione sud, attraverso
quote 2701, 2612 e Cima di Tavels (2804)
e poi in direzione est attraverso quota
2823, raggiunge Testa del Claus (2889).
Poi, piegando in direzione generale
sud-est, traversa il Passo delle
Portette, passa per quota 2814 e Testa
delle Portette, quota 2868, Testa
Margiola (2831), Caire di Prefouns
(2840), Passo del Prefouns (2620), Testa
di Tablasses (2851), Passo di Bresses
(2794) e Testa di Bresses (2820) e
passando per Cima di Fremamorta (2731),
Colle Fremamorta, quote 2625, 2675 e
2539, Cima di Pagari (2686), Cima di
Naucetas (2706), quote 2660, 2673 e
Colle di Ciriegia (2581), raggiunge Cima
di Mercantour (2775).
2. Da Cima di Mercantour a Monte Clapier
Riferimento: carta 1: 20.000: Les Trois
Ponts, N. 5-6 e carta italiana 1:
20.000: Madonna delle Finestre
Dalla Cima di Mercantour procede per
quota 2705, Colle Mercantour (2611),
Cima Ghilie (2998), le quote 2939 e
2955, Testa della Rovina (2981), qiota
2844 e 2862, Passo della Rovina, Caire
dell'Agnel (2935, 2867, 2784), Cima del
Caire Agnel (2830), Cima Mallariva
(2860), Cima Cairas (2831), Cima
Cougourda (2881, 2921), Cima dei Gaisses
(2896), quote 2766, 2824, Cima del
Lombard (2842), quote 2831, 2717, 2591,
2600 e 2582, Boccia Foro, Cima delle
Finestre (2657), Col delle Finestre,
quote 2634, 2686, 2917, e raggiunge Cima
dei Gelas (3143) e, attraverso quote
3070, Cima della Maledia (3061), donde
segue poi il sentiero di Passo del
Pagari (2819); quindi, seguendo la linea
di demarcazione comunale, segnata sulla
carta, raggiunge il Passo di Monte
Clapier (2827) e contorna il Monte
Clapier (3045) a nord e ad est, seguendo
la linea di demarcazione amministrativa
segnata sulla carta.
3. Dal Monte Clapier al Colle di Tenda
Riferimento: carta italiana 1: 20.000:
Madonna delle Finestre e Colle di Tenda
Dal Monte Clapier, il tracciato segue la
linea di demarcazione amministrativa
rappresentata sulla carta da quote 2915,
2887 e 2562, dal Passo dell'Agnel e da
quota 2679, fino a Cima dell'Agnel
(2775). Si dirige poi verso oriente,
seguendo sempre la linea di demarcazione
amministrativa rappresentata sulla carta
da quote 2845 e 2843 delle Roccie
dell'Agnel; raggiunge poi Cima della
Scandeiera (2706), attraverso il Colle
del Sabbione (2332), prosegue per quote
2373, 2226, 2303 e 2313 fino a Cima del
Sabbione (2610), quota 2636, Punta
Peirafica, quote 2609, 2585, 2572, 2550
e raggiunge la Rocca dell'Abisso (2755).
II tracciato si mantiene ancora sulla
linea di demarcazione amministrativa
segnata sulla carta fino ad est della
quota 2360, poi corre lungo gli
affioramenti rocciosi a nord di Rne,
Pian Misson, da cui raggiunge il
sentiero di Monte Becco Rosso e lo segue
a nord delle quote 2181, 2116 e 1915;
costeggia quindi per circa un chilometro
la strada in direzione nord prima di
riprendere il sentiero surricordato fino
al Colle di Tenda. Il sentiero e la
parte di strada nazionale
sopramenzionata rimangono in territorio
francese.
4. Dal Colle di Tenda alla Cima Missun
Riferimento: carta italiana 1: 20.000:
Tenda e Certosa di Pesio
Dal Colle di Tenda il tracciato,
lasciando il sentiero in territorio
francese, prosegue fino a quote 1887 e
2206, poi abbandona il sentiero per
seguire sulla cresta la linea di
demarcazione amministrativa segnata
sulla carta; quindi passando per quota
2262 raggiunge Cima del Becco (2300).
Dirigendosi verso nord e lungo la linea
di demarcazione amministrativa segnata
sulla carta, raggiunge il Col della
Perla (2086), segue il sentiero che
corre lungo gli affioramenti rocciosi di
Cima del Cuni fino al Col della Boiara,
dove l'abbandona per seguire la cresta
in direzione nord. Il sentiero
sopramenzionato rimane in territorio
francese.
Costeggiando l'affioramento roccioso,
prosegue fino a quota 2275, raggiunge
Testa Ciaudon (2386), corre lungo le
scarpate rocciose, attraversa Colle
Piana (2219) e raggiunge quota 2355 del
Monte delle Carsene, che è lasciato in
territorio francese; segue poi la cresta
nord di detto monte per Punta Straldi
(2375), quote 2321 e 2305, fino a Passo
Scarason, poi piega a nord fino alla
quota 2352, dove incontra la linea di
demarcazione amministrativa segnata
sulla carta e segue detta linea
attraverso quote 2510 e 2532, fino a
Punta Marguareis (2651).
Deviando verso mezzogiorno, segue poi la
cresta, passa quota 2585 e discendendo
lungo lo spigolo roccioso, raggiunge
Colle del Lago dei Signori.
Seguendo il sentiero di cresta, che
rimane in territorio francese e seguendo
quindi la cresta stessa, raggiunge Cima
di Pertega (2402), scende lungo la
cresta rocciosa fino al Colle delle
Vecchie (2106); di qui segue il sentiero
di cresta, che lascia in territorio
francese, attraverso quote 2190, 2162
Cima del Vescovo (2257) e Cima di Velega
(2366), fino a Monte Bertrand.
Da Monte Bertrand (2481) il tracciato
segue la linea di demarcazione
amministrativa segnata sulla carta fino
a Colle Rossa, dove riprende il sentiero
di cresta che poi costeggia passando
attraverso quote 2179 e 2252 fino a Cima
Missun (2356); contornando quindi questa
cima verso est, continua a seguire il
sentiero sopramenzionato, che rimane in
territorio francese.
5. Da Cima Missun a Col de Pegairole
Riferimento: carta 1: 20.000 Pointe de
Lugo, N. 1-2 e 5-6
Seguendo lo stesso sentiero di cresta il
tracciato attraversa Colla Cravirora e
passa ad est della quota 2265 fino a
Punta Farenga. Abbandona poi il sentiero
per contornare ad est la Cima Ventosa,
dopodiché raggiunge il sentiero del
Passo di Tanarello, lasciando in Francia
le costruzioni dall'altra parte del
sentiero. Il tracciato passa poi lungo
il Monte Tanarello, attraversa Passo
Basera (2038), contorna il Monte
Saccarello, che è lasciato a circa 300
metri in direzione di occidente, poi,
seguendo prima la cresta rocciosa e
quindi il sentiero fino al Passo di
Collardente, raggiunge la cresta che
conduce al Monte Collardente, lasciando
quota 1762 in territorio francese. A
questo punto costeggia un sentiero che è
lasciato in territorio italiano e
raggiunge il Monte Collardente,
lasciando in territorio francese il
sentiero che lo attraversa. Il tracciato
segue poi questo sentiero attraverso la
Bassa di Sanson ad est ed a sud di quota
1769 fino alle costruzioni situate a
circa 500 metri ad est di Testa della
Nava (1934), che sono lasciate in
territorio francese.
Abbandonando la strada all'altezza di
dette fabbriche, raggiunge in cresta la
strada lungo la cresta di Testa di Nava,
che rimane in territorio francese e la
segue fino alle fabbriche a sud-est
della Cima di Marta o Monte Vacche,
contornandolo dall'est.
Di qui, lungo la strada di cresta,
lasciata in territorio francese,
contorna il Monte Ceriana, abbandona la
strada per raggiungere il Monte Grai
(2014), la riprende di nuovo al Col
(1875), la segue per contornare Cima
della Valletta e Monte Pietravecchia,
fino alla cresta rocciosa.
Attraversa poi la Gola dell'Incisa,
raggiunge per via della cresta e quota
1759 il Monte Toraggio (1972), e poi
Cima di Logambon e la Gola del Corvo,
contorna il Monte Bauso e Monte Lega
(1552, 1563 e 1556) e segue la cresta
giù fino al Passo di Muratone.
Lungo la strada di cresta, lasciata in
territorio francese, arriva fino a Monte
Scarassan, al sud di Monte Battolino e
di quota 1358, raggiungendo Colla
Pegairole.
6. Da Colla Pegairole a Monte Mergo
Riferimento: carta 1:20.000 di Pointe de
Lugo N. 5-6, San Remo N. 1-2 e Menton N.
3-4
Da Colla Pegairole il tracciato segue la
linea di demarcazione amministrativa
segnata sulla carta, lasciando Cisterne
alla Francia, risale Monte Simonasso,
discende fino al Col e segue la strada
fino a Margheria Suan, che lascia in
territorio francese, mentre i chalets
rimangono in territorio italiano.
Continuando a seguire la strada,
lasciata in territorio francese, passa
ad est di Testa d'Alpe, per Fontana dei
Draghi, per le sorgenti di quota 1406,
per quota 1297, contorna Colla Sgora ad
est, passa per quota 1088, 1016 e 1026,
attraversa la cresta rocciosa di Monte
Colombin, segue la linea di demarcazione
amministrativa segnata sulla carta lungo
Cima di Reglie (846 e 858), abbandona
detta linea in direzione sud-ovest per
seguire la cresta di Serra dell'Arpetta
(543, 474 e 416) fino al thalweg della
Roya, che attraversa a circa 200 metri a
nord-ovest del ponte di Fanghetto.
Il tracciato risale poi il thalweg della
Roya fino ad un punto situato a circa
350 metri dal ponte sopramenzionato.
Abbandona la Roya a detto punto e si
dirige a sud-ovest verso quota 566. Da
questo punto procede verso ovest fino ad
incontrare il burrone che discende verso
Olivetta; lo segue fino alla strada,
lasciando in territorio italiano le
abitazioni situate sulla strada stessa,
risale la Val di Trono per circa 200
metri e poi si dirige verso quota 410,
fino alla strada tra Olivetta e S.
Girolamo. Di qui, dopo aver seguito la
strada per cento metri circa verso
sud-est, riprende la direzione generale
di sud-ovest fino a quota 403,
proseguendo per circa 20 metri lungo ed
a sud della strada segnala sulla carta.
Da quota 403 segue la cresta di Punta
Becche fino a quota 379, poi,
dirigendosi di nuovo verso sud-ovest,
attraversa il Bevera, seguendo il
thalweg verso Monte Mergo, che contora a
sud a circa 50 metri dalla cima (686)
lasciata in territorio francese, e
raggiunge l'attuale frontiera ad un
punto situato a circa 100 metri a
sud-ovest di detta cima.
ALLEGATO III
GARANZIE RELATIVE AL MONCENISIO E ALLA
REGIONE DI TENDA-BRIGA (VEDI ARTICOLO 9)
A) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE
ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE
DEL RIPIANO DEL MONCENISIO
1. Garanzie relative alla fornitura
d'acqua del lago del Moncenisio per la
produzione d'energia idroelettrica
1. La Francia controllerà il
rifornimento dell'acqua del lago del
Moncenisio alle condotte sotterranee che
alimentano le centrali idroelettriche di
Gran Scala, di Venaus e di Mompantero,
in modo da assicurare a dette centrali
quei quantitativi d'acqua a quel ritmo
di flusso di cui l'Italia potrà aver
bisogno.
2. La Francia riparerà, conserverà in
buono stato di funzionamento e rinnoverà
quando sia necessario, tutti gli
impianti occorrenti per il controllo e
la fornitura dell'acqua, in conformità
dell'alinea a), in quanto detti impianti
si trovino in territorio francese.
3. La Francia informerà l'Italia a
richiesta di quest'ultima, del volume
d'acqua esistente nel lago del
Moncenisio e darà al riguardo ogni altra
informazione, per consentire all'Italia
di determinare i quantitativi d'acqua e
il ritmo di fiusso, con cui dovranno
essere alimentate le dette condotte
sotterranee.
4. La Francia darà esecuzione alle
disposizioni che precedono, con il
dovuto riguardo all'economia e farà
pagare all'Italia le relative spese
effettivamente sostenute.
2. Garanzie relative all'energia
elettrica prodotta dalla centrale
idroelettrica di Gran Scala
1. La Francia farà funzionare l'impianto
idroelettrico di Gran Scala, in modo da
produrre (sotto riserva del controllo
della fornitura d'acqua, come disposto
dalla Garanzia I), i quantitativi di
energia elettrica di cui l'Italia potrà
aver bisogno, al ritmo da essa
richiesto, dopo aver coperto il
fabbisogno locale (che non dovrà
superare sensibilmente il fabbisogno
attuale) della regione vicina a Gran
Scala, situata in territorio francese.
2. La Francia farà funzionare l'impianto
di pompe adiacente alla centrale di Gran
Scala, in modo da far affluire l'acqua
al lago del Moncenisio, nella misura e
nel momento in cui l'Italia possa averne
bisogno.
3. La Francia riparerà, conserverà in
buono stato di funzionamento e
rinnoverà, quando sia necessario, tutti
gli impianti costituenti la centrale
idroelettrica di Gran Scala, compreso
l'impianto di pompe e la linea di
trasmissione, con relativa attrezzatura,
congiungente la centrale di Gran Scala
con la frontiera franco-italiana.
4. La Francia assicurerà, attraverso la
linea congiungente Gran Scala con la
frontiera francoitaliana, il trasporto
dell'energia elettrica, come sopra
occorrente all'Italia e consegnerà tale
energia all'Italia nel punto in cui la
linea di trasmissione taglia la
frontiera franco-italiana per entrare in
territorio italiano.
5. La Francia manterrà il voltaggio e la
frequenza dell'energia fornita in
conformità delle disposizioni di cui
sopra, a quel livello che l'Italia potrà
ragionevolmente richiedere.
6. La Francia prenderà accordi con
l'Italia per quanto riguarda il
collegamento telefonico tra Gran Scala e
l'Italia e resterà in contatto con
l'Italia al fine di assicurare che la
centrale di Gran Scala, l'impianto delle
pompe e la linea di trasmissione siano
fatte funzionare in modo conforme alle
garanzie sopraenunciate.
7. Il prezzo che la Francia dovrà
fissare e l'Italia dovrà pagare per
l'energia elettrica messa a disposizione
dell'Italia e prodotta dalla centrale
elettrica di Gran Scala (dopo che siano
soddisfatte le necessità locali
sopradette) dovrà essere eguale al
prezzo fissato in Francia per la
fornitura di analoghi qualitativi di
elettricità d'origine idroelettrica in
territorio francese, nelle vicinanze del
Moncenisio o in altre regioni in cui si
abbiano condizioni analoghe.
3. Durata delle garanzie
Salvo che non sia altrimenti convenuto
tra la Francia e l'Italia, le garanzie
di cui trattasi resteranno perpetuamente
in vigore.
4. Commissione tecnica di sorveglianza
Una Commissione tecnica di sorveglianza,
franco-italiana, comprendente un egual
numero di membri francesi ed italiani,
sarà creata per sorvegliare e facilitare
l'esecuzione delle clausole di garanzia
di cui sopra, che hanno per oggetto di
assicurare all'Italia i mezzi identici a
quelli di cui essa disponeva quanto ad
energia idroelettrica ed al rifornimento
idrico proveniente dal lago del
Moncenisio, prima della cessione di
questa regione alla Francia. Rientrerà
anche tra le funzioni della Commissione
tecnica di sorveglianza quella di
cooperare con i competenti servizi
tecnici francesi per accertarsi che la
sicurezza delle valli sottostanti non
sia compromessa.
B) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE
ALL'ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE
DELLA REGIONE DI TENDA-BRIGA ALLA
FRANCIA
1. Garanzie per assicurare all'Italia
l'energia elettrica prodotta dai due
generatori a frequenza 16 2/3 della
centrale idroelettrica di S. Dalmazzo e
l'energia elettrica prodotta alla
frequenza di 50 dalle centrali
idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo
e Confine, in eccedenza al quantitativo
proveniente da dette centrali, che sia
necessario alla Francia per alimentare
le zone di Sospel, Mentone e Nizza,
finché non siano ricostruite le centrali
idroelettriche distrutte a Breil e
Fontan, rimanendo inteso che dette
forniture andranno diminuendo, man mano
che le centrali di cui trattasi saranno
ricostruite e non dovranno comunque
superare 5000 Kilowatts di potenza e
3.000.000 di Kilowatt-ore al mese che,
se la ricostruzione delle centrali non
incontrerà speciali difficoltà, i lavori
saranno completati non oltre la fine del
1947:
1. La Francia farà funzionare i detti
impianti in modo da produrre (salve le
limitazioni che possano essere imposte
dal volume di acqua disponibile e
tenendo conto, per quanto
ragionevolmente possibile, delle
necessità delle centrali situate a
valle) i quantitativi di energia
elettrica di cui l'Italia possa aver
bisogno, al ritmo richiesto, in primo
luogo, in corrente della frequenza 16
2/3, per le ferrovie italiane della
Liguria e del Piemonte meridionale e in
secondo luogo, in corrente della
frequenza 50, per usi generali, dopo che
siano stati coperti il fabbisogno della
Francia per Sospel, Mentone e Nizza,
come è detto più sopra, e le necessità
locali dei dintorni di San Dalmazzo;
2. La Francia riparerà, conserverà in
buono stato di funzionamento e
rinnoverà, quando sia necessario, tutti
gli impianti costituenti le centrali
idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo
e Confine, comprese le linee di
trasmissione con relative attrezzature
congiungenti le centrali di Le Mesce e
di Confine con la centrale di San
Dalmazzo e le linee di trasmissione
principali con relative attrezzature,
che vanno dalla centrale di San Dalmazzo
alla frontiera franco-italiana;
3. La Francia informerà l'Italia, a
richiesta di quest'ultima, del flusso
dell'acqua a Le Mesce e a Confine e del
volume d'acqua in riserva a San Dalmazzo
e darà al riguardo ogni altra
informazione, per consentire all'Italia
di determinare il suo fabbisogno di
energia elettrica in conformità alle
disposizioni dell'alinea a);
4. La Francia assicurerà, attraverso le
linee principali congiungenti San
Dalmazzo con la frontiera
franco-italiana, il trasporto
dell'energia elettrica richiesta
dall'Italia in base alle necessità
sopradette e consegnerà tale energia
all'Italia, nei punti in cui le linee di
trasmissione principali tagliano la
frontiera franco-italiana per entrare in
territorio italiano;
5. La Francia manterrà il voltaggio e la
frequenza dell'energia fornita in
conformità alle disposizioni di cui
sopra, a quel livello che all'Italia
potrà effettivamente abbisognare;
6. La Francia prenderà delle intese con
l'Italia per quanto riguarda il
collegamento telefonico tra San Dalmazzo
e l'Italia e resterà in contatto con
l'Italia per assicurare che le dette
centrali idroelettriche e le linee di
trasmissione siano fatte funzionare in
modo conforme alle garanzie
sopraenunciate.
2. 2. Garanzia relativa al prezzo che la
Francia farà pagare all'Italia per
l'energia elettrica messa a disposizione
dell'Italia ai sensi del paragrafo 1 di
cui sopra, fino alla cessazione della
fornitura, in conformità al paragrafo 3
di cui in appresso:il prezzo che la
Francia fisserà e l'Italia dovrà pagare
per l'energia elettrica messa a
disposizione dell'Italia e prodotta
dalle centrali idroelettriche di Le
Mesce, San Dalmazzo e Confine, dopo che
siano soddisfatti il fabbisogno della
Francia per Sospel, Mentone e Nizza e le
necessità locali dei dintorni di San
Dalmazzo, in conformità alle
disposizioni dell'alinea a) della
Garanzia 1, dovrà essere eguale al
prezzo fissato in Francia per le
forniture di analoghi quantitativi di
elettricità d'origine idroelettrica in
territorio francese, nelle vicinanze
dell'Alta Valle della Roya o in altre
regioni in cui si verifichino analoghe
condizioni.
3. Garanzia, per cui la Francia dovrà
fornire energia elettrica all'Italia per
un ragionevole periodo di tempo:
salvo che non sia stato altrimenti
convenuto tra la Francia e l'Italia, le
Garanzie 1 e 2 resteranno in vigore fino
al 31 dicembre 1961.
Esse cesseranno di essere applicabili a
tale data ovvero al 31 dicembre di
qualunque anno successivo, a condizione
che uno dei due paesi abbia notificato
per iscritto all'altro, con almeno due
anni di anticipo, l'intenzione di porvi
termine.
4. Garanzia relativa alla piena ed equa
utilizzazione da parte della Francia e
dell'Italia delle acque della Roya e de
suoi affluenti per la produzione di
energia idroelettrica:
1. la Francia farà funzionare le
centrali idroelettriche della vallata
della Roya, situate in territorio
francese, tenendo conto, per quanto
ragionevolmente possibile, delle
necessità delle centrali situate a
valle. La Francia informerà l'Italia del
volume di acqua, che, secondo le
previsioni, sarà disponibile ogni giorno
e fornirà ogni altra informazione al
riguardo;
2. la Francia e l'Italia elaboreranno,
mediante negoziati bilaterali, un piano
coordinato per l'utilizzazione delle
risorse idriche della Roya, che sia
accettabile da entrambe le parti.
5. Una Commissione, o quell'altro
analogo organo che si convenga di
creare, sarà istituito per controllare
l'esecuzione del piano di cui all'alinea
b) della Garanzia 4 e facilitare
l'osservanza delle Garanzie 1-4.
ALLEGATO IV
ACCORDI INTERVENUTI TRA IL GOVERNO
ITALIANO ED IL GOVERNO AUSTRIACO IL 5
SETTEMBRE 1946
(Testo originario inglese quale venne
firmato dalle due Parti e comunicato
alla Conferenza di Parigi il 6 settembre
1946) (Vedi articolo 10)
1. Gli abitanti di lingua tedesca della
provincia di Bolzano e quelli dei vicini
comuni bilingui della provincia di
Trento, godranno di completa eguaglianza
di diritti rispetto agli abitanti di
lingua italiana, nel quadro delle
disposizioni speciali destinate a
salvaguardare il carattere etnico e lo
sviluppo culturale ed economico del
gruppo di lingua tedesca.
In conformità dei provvedimenti
legislativi già emanati od emanandi, ai
cittadini di lingua tedesca sarà
specialmente concesso:
1. l'insegnamento primario e secondario
nella loro lingua materna;
2. l'uso, su di una base di parità,
della lingua tedesca e della lingua
italiana nelle pubbliche
amministrazioni, nei documenti
ufficiali, come pure nella nomenclatura
topografica bilingue;
3. il diritto di ristabilire i nomi di
famiglia tedeschi, che siano stati
italianizzati nel corso degli ultimi
anni;
4. l'eguaglianza di diritti per
l'ammissione ai pubblici uffici, allo
scopo di attuare una più soddisfacente
distribuzione degli impieghi tra i due
gruppi etnici.
2. Alle popolazioni delle zone
sopradette sarà concesso l'esercizio di
un potere legislativo ed esecutivo
autonomo, nell'ambito delle zone stesse.
Il quadro nel quale detta autonomia sarà
applicata sarà determinato, consultando
anche elementi locali rappresentanti la
popolazione di lingua tedesca.
3. Il Governo italiano, allo scopo di
stabilire relazioni di buon vicinato tra
l'Austria e l'Italia, s'impegna, dopo
essersi consultato con il Governo
austriaco, ed entro un anno dalla firma
del presente Trattato:
1. a rivedere, in uno spirito di equità
e di comprensione, il regime delle
opzioni di cittadinanza, quale risulta
dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
2. a concludere un accordo per il
reciproco riconoscimento della validità
di alcuni titoli di studio e diplomi
universitari;
3. ad approntare una convenzione per il
libero transito dei passeggeri e delle
merci tra il Tirolo settentrionale e il
Tirolo orientale, sia per ferrovia che,
nella misura più larga possibile, per
strada;
4. a concludere accordi speciali
tendenti a facilitare un più esteso
traffico di frontiera e scambi locali di
determinati quantitativi di prodotti e
di merci tipiche tra l'Austria e
l'Italia.
ALLEGATO V
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI
GORIZIA E DINTORNI (VEDI ARTICOLO 13)
1. La Jugoslavia, nella sua qualità di
proprietaria delle sorgenti e degli
impianti idrici di Fonte Fredda e di
Moncorona, ne curerà la manutenzione e
l'utilizzazione ed assicurerà
l'approvvigionamento idrico di quella
parte del Comune di Gorizia, che, ai
sensi del presente Trattato, resterà in
territorio italiano. L'Italia continuerà
ad assicurare la manutenzione e
l'utilizzazione del bacino e del sistema
di distribuzione dell'acqua, che si
trovano in territorio italiano e sono
alimentati dalle sorgenti sopradette e
continuerà ugualmente a fornire l'acqua
a quelle zone situate in territorio
jugoslavo, che siano state trasferite
alla Jugoslavia ai sensi del presente
Trattato e che siano rifornite d'acqua
dal territorio italiano.
2. I quantitativi d'acqua da fornirsi
come sopra dovranno corrispondere a
quelli che sono stati abitualmente
forniti nel passato alla regione.
Qualora consumatori di uno o dell'altro
abbiano bisogno di forniture ulteriori
d'acqua, i due Governi esamineranno
d'intesa la questione, allo scopo di
raggiungere un accordo sui provvedimenti
che potranno ragionevolmente essere
adottati per soddisfare detti bisogni.
Nel caso in cui il quantitativo d'acqua
disponibile sia temporaneamente ridotto
per cause naturali, i quantitativi
d'acqua, provenienti dalle sorgenti di
approvvigionamento sopradette,
distribuiti ai consumatori trovantisi in
Jugoslavia e in Italia, saranno ridotti
in proporzione al rispettivo consumo
precedente.
3. Il prezzo che il Comune di Gorizia
dovrà pagare alla Jugoslavia per l'acqua
provvedutale e il prezzo che i
consumatori residenti in territorio
jugoslavo dovranno pagare al Comune di
Gorizia saranno calcolati unicamente
sulla base del costo di funzionamento e
di manutenzione del sistema di
approvvigionamento idrico ed altresì
dell'ammontare delle nuove spese che
possano essere necessarie per
l'attuazione delle presenti
disposizioni.
4. La Jugoslavia e l'Italia, entro un
mese dall'entrata in vigore del presente
Trattato, concluderanno un accordo per
la determinazione dei rispettivi oneri,
risultanti dalle disposizioni che
precedono e la fissazione delle somme da
pagarsi ai sensi delle disposizioni
stesse. I due Governi creeranno una
commissione mista incaricata di
presiedere all'esecuzione di detto
accordo.
5. Allo scadere di un termine di dieci
anni dall'entrata in vigore del presente
Trattato, la Jugoslavia e l'Italia
riesamineranno le disposizioni che
precedono, alla luce della situazione
esistente a quell'epoca, allo scopo di
determinare se si debba procedere ad una
loro revisione e vi apporteranno quelle
modifiche ed aggiunte che converranno di
adottare. Ogni controversia che possa
sorgere in sede di detto riesame, dovrà
essere regolata secondo la procedura
prevista all'articolo 87 del presente
Trattato.
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