N. 116 - Agosto 2017
(CXLVII)
testimoni
di
geova
in
russia
la
soppressione
della
libertà
religiosa
nella
federazione
russa
di
Andrea
Filippini
“La libertà religiosa [è la] precondizione esistenziale di tutte le altre libertà”
(Pasquale
Lillo, giurista)
Lo
scorso
17
luglio
2017
la
Camera
d’appello
della
Corte
Suprema
della
Federazione
Russa,
la
massima
magistratura
dello
Stato,
ha
confermato
la
proscrizione
delle
attività
cultuali
dei
Testimoni
di
Geova
decisa
dai
tribunali
inferiori.
Questa
minoranza
religiosa,
che
in
Russia
opera
da
oltre
100
anni
e
vanta
circa
200.000
affiliati,
è
accusata
di
promuovere
la
violenza
e
l’estremismo.
L’appiglio
giuridico
di
questo
nuovo
pogrom
va
individuato
in
una
legge
russa
del
2002,
peggiorativamente
ampliata
nel
2007.
Nella
sua
articolazione,
questa
legge
annovera
come
estremiste
anche
attività
non
violente
come
la
propaganda
di
idee
personali
o di
carattere
religioso.
L’applicazione
erronea
di
questa
legge,
l’artata
elusione
da
parte
dei
giudici
a
quo
della
sua
ratio
– la
protezione
della
popolazione
dall’estremismo
e
dal
terrorismo
violento
di
matrice
religiosa
e
non
solo
– e
infine
la
decisione
dei
magistrati
ad
quem
della
Corte
Suprema,
ha
de
facto
sospeso
la
libertà
religiosa
in
un
grande
paese
transcontinentale
come
la
Federazione
Russa.
Questa
decisione
non
tiene
affatto
in
conto
che
il
26
giugno
2014
la
Corte
europea
dei
diritti
dell’uomo
ha
già
condannato
la
Russia
per
la
violazione
dell’articolo
5 (“Diritto
alla
libertà
e
alla
sicurezza”)
e
l’articolo
9 (“Libertà
di
pensiero,
di
coscienza
e di
religione”)
della
Convenzione
europea
dei
diritti
dell’uomo.
Anche
se
la
stampa
italiana
non
ha
dato
il
dovuto
rilievo
alla
notizia,
molti
analisti
ed
esperti
dei
diritti
umani
hanno
espresso
la
loro
preoccupazione
per
gli
avvenimenti
russi.
Il
professor
Marco
Ventura,
docente
di
Diritto
ecclesiastico
presso
l’Università
di
Siena,
ha
dichiarato:
“L’applicazione
delle
leggi
russe
ai
Testimoni
di
Geova
comporta
un’ingiustificata
restrizione
delle
libertà
fondamentali
e
quindi
contraddice
le
leggi
internazionali
sui
diritti
umani
che
proteggono
la
libertà
di
religione
e di
credo
dei
singoli
individui
e
della
collettività,
e
che
proibiscono
la
discriminazione
religiosa”.
Il
dott.
Giampiero
Leo,
vicepresidente
del
Comitato
per
i
Diritti
Umani
del
Consiglio
Regionale
del
Piemonte,
ha
valutato
la
decisione
della
Corte
russa
esagerata,
“specie
in
un
momento
drammatico
come
questo,
nel
quale
dovrebbe
essere
evidente
chi
e
cosa
sono
i
veri
estremisti”,
e ha
aggiunto:
“Quello
dei
Testimoni
di
Geova
è un
movimento
che
produce
pace;
il
loro
pensiero
e la
loro
realtà
sono
assolutamente
non
violenti”.
Anzi,
secondo
il
sociologo
Massimo
Introvigne,
uno
dei
maggiori
studiosi
italiani
dei
movimenti
religiosi,
“l’unico
legame
esistente
tra
i
Testimoni
di
Geova
e la
violenza
è
che
essi
sono
stati
vittime
di
violenza”.
La
posta
in
gioco
non
riguarda
soltanto
la
minoranza
religiosa
in
questione
che,
com’è
noto,
a
motivo
della
sua
neutralità
politica,
del
suo
pacifismo,
del
suo
attivismo
‘porta
a
porta’
e
del
suo
radicalismo
etico,
non
gode
di
grandi
simpatie,
ma
investe
tutti
i
russi
e
gli
europei.
Solitamente
i
giuristi
considerano
la
libertà
religiosa
“il
più
importante
diritto
fondamentale
della
persona”,
una
“precondizione
esistenziale
di
tutte
le
altre
libertà”
(Lillo),
una
figura
giuridica
“primordiale
e
precipua
fra
tutte
le
libertà
dell’uomo”
(Ruffini),
un
“diritto
nel
quale
tutti
gli
altri
vengono
a
essere
in
modo
singolare
ricompresi”
(Dalla
Torre).
Questa
speciale
considerazione
deriva
dalla
constatazione
che
la
libertà
religiosa
rimodula
al
proprio
interno
la
libertà
di
coscienza,
di
pensiero,
di
parola,
di
riunione,
di
associazione,
ecc.
Il
diritto
alla
libertà
religiosa
investe
olisticamente
l’intera
persona
tanto
nella
dimensione
temporale
e
fisica
quanto
in
quella
metafisica
e
spirituale.
Perciò
quando
la
possibilità
di
manifestare
le
proprie
convinzioni
religiose
viene
limitata
o
soppressa,
è a
rischio
tutto
l’insieme
delle
libertà
personali.
Gli
amanti
della
libertà
dovrebbero
preoccuparsi
perché
il
vento
dell’intolleranza
che
spira
dagli
Urali
potrebbe
generare
forti
perturbazioni
anche
alle
nostre
latitudini.
Che
stia
per
finire
il
tempo
in
cui
valeva
il
motto,
talora
attribuito
a
Voltaire:
“Non
sono
d’accordo
con
quello
che
dici,
ma
darei
la
vita
perché
tu
lo
possa
dire”?
Riferimenti
bibliografici:
Pasquale
Lillo,
“I
limiti
all’esercizio
della
libertà
religiosa
nell’Italia
liberale”,
in
Quaderni
di
diritto
e
politica
ecclesiastica,
fasc.
1,
aprile
2003,
Il
Mulino,
Roma.