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filosofia & religione


N. 116 - Agosto 2017 (CXLVII)

testimoni di geova in russia
la soppressione della libertà religiosa nella federazione russa

di Andrea Filippini

 

La libertà religiosa [è la] precondizione esistenziale di tutte le altre libertà

(Pasquale Lillo, giurista)

 

Lo scorso 17 luglio 2017 la Camera d’appello della Corte Suprema della Federazione Russa, la massima magistratura dello Stato, ha confermato la proscrizione delle attività cultuali dei Testimoni di Geova decisa dai tribunali inferiori.

 

Questa minoranza religiosa, che in Russia opera da oltre 100 anni e vanta circa 200.000 affiliati, è accusata di promuovere la violenza e l’estremismo. L’appiglio giuridico di questo nuovo pogrom va individuato in una legge russa del 2002, peggiorativamente ampliata nel 2007.

 

Nella sua articolazione, questa legge annovera come estremiste anche attività non violente come la propaganda di idee personali o di carattere religioso. L’applicazione erronea di questa legge, l’artata elusione da parte dei giudici a quo della sua ratio – la protezione della popolazione dall’estremismo e dal terrorismo violento di matrice religiosa e non solo – e infine la decisione dei magistrati ad quem della Corte Suprema, ha de facto sospeso la libertà religiosa in un grande paese transcontinentale come la Federazione Russa.

 

Questa decisione non tiene affatto in conto che il 26 giugno 2014 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già condannato la Russia per la violazione dell’articolo 5 (“Diritto alla libertà e alla sicurezza”) e l’articolo 9 (“Libertà di pensiero, di coscienza e di religione”) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

 

Anche se la stampa italiana non ha dato il dovuto rilievo alla notizia, molti analisti ed esperti dei diritti umani hanno espresso la loro preoccupazione per gli avvenimenti russi. Il professor Marco Ventura, docente di Diritto ecclesiastico presso l’Università di Siena, ha dichiarato: “L’applicazione delle leggi russe ai Testimoni di Geova comporta un’ingiustificata restrizione delle libertà fondamentali e quindi contraddice le leggi internazionali sui diritti umani che proteggono la libertà di religione e di credo dei singoli individui e della collettività, e che proibiscono la discriminazione religiosa”.

 

Il dott. Giampiero Leo, vicepresidente del Comitato per i Diritti Umani del Consiglio Regionale del Piemonte, ha valutato la decisione della Corte russa esagerata, “specie in un momento drammatico come questo, nel quale dovrebbe essere evidente chi e cosa sono i veri estremisti”, e ha aggiunto: “Quello dei Testimoni di Geova è un movimento che produce pace; il loro pensiero e la loro realtà sono assolutamente non violenti”. Anzi, secondo il sociologo Massimo Introvigne, uno dei maggiori studiosi italiani dei movimenti religiosi, “l’unico legame esistente tra i Testimoni di Geova e la violenza è che essi sono stati vittime di violenza”.

 

La posta in gioco non riguarda soltanto la minoranza religiosa in questione che, com’è noto, a motivo della sua neutralità politica, del suo pacifismo, del suo attivismo ‘porta a porta’ e del suo radicalismo etico, non gode di grandi simpatie, ma investe tutti i russi e gli europei.

 

Solitamente i giuristi considerano la libertà religiosa “il più importante diritto fondamentale della persona”, una “precondizione esistenziale di tutte le altre libertà” (Lillo), una figura giuridica “primordiale e precipua fra tutte le libertà dell’uomo” (Ruffini), un “diritto nel quale tutti gli altri vengono a essere in modo singolare ricompresi” (Dalla Torre).

 

Questa speciale considerazione deriva dalla constatazione che la libertà religiosa rimodula al proprio interno la libertà di coscienza, di pensiero, di parola, di riunione, di associazione, ecc. Il diritto alla libertà religiosa investe olisticamente l’intera persona tanto nella dimensione temporale e fisica quanto in quella metafisica e spirituale. Perciò quando la possibilità di manifestare le proprie convinzioni religiose viene limitata o soppressa, è a rischio tutto l’insieme delle libertà personali.

 

Gli amanti della libertà dovrebbero preoccuparsi perché il vento dell’intolleranza che spira dagli Urali potrebbe generare forti perturbazioni anche alle nostre latitudini.

 

Che stia per finire il tempo in cui valeva il motto, talora attribuito a Voltaire: “Non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire”?

 

 

Riferimenti bibliografici:

 

Giuseppe Dalla Torre, s.v. “Libertà religiosa”, in Dizionario delle idee politiche, a cura di E. Berti e G. Campanini, Ave, Roma 1993.

Pasquale Lillo, “I limiti all’esercizio della libertà religiosa nell’Italia liberale”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, fasc. 1, aprile 2003, Il Mulino, Roma.

Francesco Ruffini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Il Mulino, Bologna 1992 (ed. orig. 1924).



 

 

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