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N. 82 - Ottobre 2014 (CXIII)

La teoria dei poteri impliciti
Storie di potere - parte ii

di Laura Ballerini

 

Il principio per cui il potere può espandersi e incrementare se stesso non era noto solo negli Stati Uniti. La dottrina dei poteri impliciti, infatti, viene intesa come propria di ogni ordinamento o testo normativo, anche in assenza di una clausola specifica che lo permetta come quella della Costituzione statunitense.

 

Così, anche nel nostro paese i poteri impliciti hanno trovato applicazione. Nell’Italia repubblicana, la storia dell’applicazione della suddetta teoria al diritto amministrativo nasce con la pubblica amministrazione stessa, tanto che intere categorie di poteri, per non dire istituti, in assenza di espressa previsione normativa sono stati ricavati per implicito.

 

La teoria dei poteri impliciti, dunque, in epoca moderna nasce oltremare, ma diviene parte da subito della storia amministrativa della Repubblica. In Italia, tuttavia, il ricorso ai poteri impliciti non è immediato come negli USA, poiché il nostro ordinamento segue il principio di legalità, in base al quale ogni organo dello Stato è tenuto ad agire secondo le disposizioni di legge.

 

Quando la Costituzione impone esclusivamente alla legge di disciplinare una materia, si parla di riserva assoluta di legge, dalla quale non possono dedursi poteri impliciti.

 

Qualora, invece, la Costituzione imponga alla legge di disciplinare solo i principi di una materia, si parla di riserva relativa, dove spetta alle fonti secondarie del diritto la normativa attuativa e integrativa di tali principi. Solo in questo caso sarebbe possibile desumere delle competenze implicite. La tendenza odierna è tuttavia quella di codificare i poteri impliciti, come è avvenuto con la legge n.15/2005.

 

Tramite quest’ultima, infatti, sono stati codificati i poteri prima impliciti di annullamento d’ufficio, revoca, convalida e sospensione: sono stati inseriti limiti e presupposti per il loro uso, e il loro campo di applicazione è stato ridotto e ben definito. Allo stesso modo è stato reso esplicito il potere generale di coazione, ovvero il potere generale della pubblica amministrazione di dare attuazione ai provvedimenti rimasti non eseguiti da parte degli interessati, pur intimati in tal senso.

 

Prima questo potere veniva fatto derivare dal c.d. provvedimento esecutorio – ossia dalla capacità della pubblica amministrazione di provvedere direttamente a dare attuazione ai propri atti – poi con l’articolo 21-ter della legge n. 241/1990, integrata dalla n. 15/2005, si è stabilito che nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.

 

La teoria dei poteri impliciti trova un più piccolo spazio di applicazione anche nella dialettica Stato- Regioni, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001. Ai sensi dell’articolo 3 di questa legge, l’articolo 117 della Costituzione ora espone quali siano le sfere di competenza esclusiva dello Stato e quali quelle delle Regioni. le funzioni amministrative possano essere conferite da un ente all’ente superiore, secondo il principio di sussidiarietà.

 

La sussidiarietà verticale si esplica nell’ambito di distribuzione di competenze amministrative tra diversi livelli di governo territoriali ed esprime la modalità d’intervento degli enti territoriali superiori rispetto a quelli minori, ossia gli organismi superiori intervengono solo se l’esercizio delle funzioni da parte dell’organismo inferiore sia inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi. Questo pone l’azione statale a un gradino superiore rispetto a quella regionale, seppur le rispettive competenze siano ben differenziate.

 

L’articolo 117 citato enumera i campi d’azione delle diverse realtà istituzionali, ma ciò non toglie che ci si possa imbattere in un gap risolvibile solo tramite il ricorso alla Corte Costituzionale. È il caso della sentenza n.303/2003 emessa dalla stessa Corte e riguardante un conflitto di competenza sui lavori pubblici.

 

La Corte si è sbilanciata a favore dello Stato, poiché non ritenendo i lavori pubblici come materia di esclusiva competenza dell’una o dell’altra istituzione, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, ha disposto dovesse prevalere l’autorità statale ai sensi dell’articolo 118.

 

In Italia, si può concludere che l’applicazione della teoria dei poteri impliciti, nei due campi sopra considerati, non assume la stessa connotazione politica che ha luogo in America, bensì è maggiormente inerente all’aspetto amministrativo e funzionale.

 

Essendo l’Italia uno Stato centralizzato (seppur con il rispetto delle sue autonomie), non ha bisogno di ricorrere ai poteri impliciti per rimarcare l’autorità centrale e creare coesione, come negli USA.

 

La Costituzione italiana lascia poco spazio ai poteri impliciti, prediligendo i principi di legalità e tipicità. Le competenze non espresse, dunque, non costituiscono il cardine della storia costituzionale italiana (come invece afferma Wilson per gli Stati Uniti), ma semmai sono uno strumento per coprire alcuni vuoti normativi.


 

Riferimenti bibliografici

 

R. Chieppa e R. Giovagnoli, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè Editori, Padova, 2009, p. 470.



 

 

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