N. 29 - Maggio 2010
(LX)
capitoli castiglionesi
GLI STATUTI DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO
di Giorgio Giannini
Il
29
aprile
1526
il
Marchese
Giovan
Francesco
Acquaviva
emana
gli
Statuti
di
Castiglione
Messer
Raimondo,
detti
Capitoli
Castiglionesi,
redatti
dal
notaio
Nicola
Petrei
su
incarico
dell’Università
(Comune).
A
noi
è
pervenuta
la
trascrizione
fatta
il
20
dicembre
1759
dal
notaio
Alessandro
Marucci,
raccogliendo
anche
i
Provvedimenti
emanati
nel
1551
e
nel
1580.
Gli
Statuti
di
Castiglione
Messer
Raimondo,
detti
Capitoli
Castiglionesi
(Liber
Capitulorum
Universitatis
Terrae
Castileonis
Messer
Raimundi)
sono
redatti,
su
richiesta
dell’Università
(Comune)
di
Castiglione
dal
notaio
Nicola
Petrei
di
Cellino
Attanasio,
che
vi
appone
il
suo
sigillo
il
21
aprile
1526.
Pochi
giorni
dopo,il
29
aprile
1526,Giovan
Francesco
Acquaviva,
Marchese
di
Bitonto
e
figlio
primogenito
del
VII
Duca
di
Atri
Andrea
Matteo
III
e di
Isabella
Piccolomini,
dà
il
proprio
assenso
all’emanazione
degli
Statuti
ed
approva
la
Tabula
Emolumentorum
Capitanei
dicti
Castri
(
Tabella
degli
Emolumenti
del
Capitano
del
Castello
di
Castiglione),che
purtroppo
non
ci è
pervenuta,
in
quanto
sostituita
dalla
Tabella
degli
Emolumenti
delli
Capitani
della
Baronia,
emanata
dal
Marchese
Giovan
Girolamo
Acquaviva
il 4
marzo
1551,
insieme
con
le
Istruzzioni
per
li
Capitani
dello
Stato.
La
Tabella
degli
Emolumenti
del
1526
molto
probabilmente
ne
riproduceva
un’altra
precedente,
dato
che
il
Marchese
Giovan
Francesco
Acquaviva,al
momento
dell’emanazione
degli
Statuti,
aggiunge
una
annotazione
di
propria
mano
con
la
quale
si
stabilisce
la
corrispondenza
del
valore
delle
monete,
cui
si
fa
riferimento
nel
Capitolo
XXIX
degli
Statuti
per
il
pagamento
delle
pene
pecuniarie
(
augustale,
tarino,
soldo)
con
le
monete
in
uso
nel
1526
(celle,tornesi,quattrini).
In
particolare,
si
stabilisce
che
l’augustale
corrisponde
a 30
celle
(bolognini),
il
tarino
a 4
celle,
il
carlino
a 2
celle,
il
soldo
a 2
tornesi
o 4
quattrini.
Gli
Statuti
sono
confermati
il
30
maggio
1530
da
Giovanni
Brancaccio,
Signore
(Feudatario)
di
Castiglione
e
sono
firmati
dal
Luogotenente
Ducale
(Auditore)
Colella
Villamagna.
Gli
Statuti
si
rifanno
a
quelli
emanati
ad
Atri
il 6
aprile
1503
dal
Marchese
Giovan
Francesco
Acquaviva,
quando
il
padre
Andrea
Matteo
III
è
prigioniero
a
Napoli
,ed
anche
agli
undici
Capitoli
che
la
Regina
Giovanna
II
ha
concesso,
il 4
novembre
1418,
su
loro
richiesta,
alle
Università
di
Appignano,
di
Bozza,
di
Montebello,di
Farindola,
che
sono
“castelli”
della
Civita
(Città)
di
Penne.
Il 4
marzo
1551,
Giovan
Girolamo
Acquaviva,
Marchese
di
Acquaviva
di
Puglia
e
primogenito
del
VII
Duca
di
Atri
Giovan
Antonio
Donato,
emana
le
Istruzzioni
per
li
Capitani
dello
Stato
e la
Tabella
degli
Emolumenti
delli
Capitani
della
Baronia,
predisposte
dal
notaio
Donato
Liberatore
di
Castiglione
ed
approvate
dal
Luogotenente
Ducale
(Auditore)
Colella
Villamagna.
Il
15
maggio
1580,
Giovan
Girolamo
Acquaviva,
diventato
VIII
Duca
di
Atri,
emana
l’Officio
del
Governatore,
che
regola
le
funzioni
del
Governatore
che
sostituisce
il
Capitano,
con
giurisdizione
su
più
città.
La
nuova
trascrizione
del
1759
Nel
1756,
quando
il
Ducato
di
Atri
è
governato
dalla
Duchessa
Isabella
Acquaviva,
il
Sindaco
di
Castiglione
Messer
Raimondo,Giuseppe
Tranquilli,
su
incarico
dell’Università
(Comune),
consegna
al
notaio
Alessandro
Marucci
di
Castiglione,
ma
residente
in
Atri,
il
Libro
dei
Capitoli
(Liber
Capitolorum),
che
è in
pessime
condizioni
e
manca
di
alcune
pagine,
affinchè
ne
scriva
una
nuova
copia.
Il
20
dicembre
1759,il
notaio
Alessandro
Marucci
autentica
la
nuova
trascrizione
dei
Capitoli,
che
consta
di
137
pagine
numerate,
e
dichiara
che
la
copia
è
fedele
ad
verbum
con
l’originale
del
1526.
Poiché
mancano
le
pagine
relative
a 32
Capitoli,
su
135,
il
notaio
Marucci
integra
il
testo
mancante,
prendendo
quello
di
42
Capitoli
degli
Statuti
di
Atri
(Liber
Capitolurum
Civitatis
Adriae,emanato
nel
1503
e
riformato
nel
1531),
il
cui
testo
gli
è
stato
prestato
dall’avvocato
atriano
Giovanni
Valerio
Bindi.
I
Capitoli
ripresi
dagli
Statuti
di
Atri
sono
scritti
in
latino
e
quindi
facilmente
riconoscibili
da
quelli
degli
Statuti
di
Castiglione,
che
sono
scritti
in
volgare.
Il
notaio
Marucci
trascrive
anche
gli
altri
atti
emanati
nel
1551
e
nel
1580.
Il
testo
redatto
dal
notaio
Marucci,
pervenuto
fino
a
noi,è
stato
scoperto
dallo
studioso
Andrea
Massimi
nella
Biblioteca
del
Senato
della
Repubblica,
dove
era
conservato
come
Manoscritto
519.
Le
disposizioni
dei
135
Capitoli
Gli
Statuti
di
Castiglione
constano
di
135
Capitoli,
le
cui
Rubriche
sono
scritte
in
latino,
mentre
il
testo
dei
Capitoli
è
parte
in
latino
(
per
i
42,
che
sono
presi
dagli
Statuti
di
Atri)
e
parte
in
volgare.
Le
disposizioni
enunciate
nei
135
Capitoli
non
sono
raggruppate
in
base
all’argomento
e
regolano
sia
l’Amministrazione
del
Castello
di
Castiglione
Messer
Raimondo,
appartenente
al
Ducato
di
Atri,
di
cui
sono
Signori
gli
Acquaviva,
sia
la
vita
quotidiana
degli
abitanti,in
ogni
aspetto,
dalla
tutela
della
religione
e
della
morale
alla
tutela
della
salute
pubblica,
dalla
tutela
delle
cose
pubbliche
alla
tutela
della
proprietà
e
del
lavoro.
In
particolare,
riguardo
al
Governo
Ducale,
il
Duca
può
decidere
le
cause
penali
e
civili,
sia
in
primo
che
in
secondo
grado,
comminando
anche
la
pena
di
morte
(jus
sanguinis),
ma
ha
altresì
il
potere
di
concedere
la
grazia
e di
ridurre
la
pena.
Deve
essere
informato
dei
delitti
criminali
commessi
nel
Ducato.
E’
l’unico
che
può
autorizzare
il
Capitano
(
poi
il
Governatore)
ad
allontanarsi
dal
suo
territorio.
Inoltre,
può
ordinare
il
raduno
di
uomini
e di
animali,
tranne
nel
caso
in
cui
si
deve
perseguire
i
criminali
o
portare
vettovaglie
ai
mercati,
essendo
questi
incarichi
svolti,
rispettivamente
,
dal
Capitano
(o
dal
Governatore)
e
dall’Erario.
Gli
Statuti
prevedono
anche
la
depenalizzazione
di
alcuni
reati
(ingiurie,percosse,
risse,
furti…)
che
sono
risolti
in
sede
civile,
con
il
pagamento
di
somme
di
denaro
a
titolo
di
risarcimento.
L’Amministrazione
Ducale
e le
Magistrature
Ducali
Per
governare
le
varie
città
del
Ducato,
e
quindi
anche
il
Castello
di
Castiglione,
il
Duca
si
serve
di
una
Corte
Ducale
locale
costituita
da
vari
Magistrati
Ducali:
il
Capitano
(
poi
sostituito
dal
Governatore,
coadiuvato
da
un
Luogotenente)),
che
sovrintende
alle
questioni
militari
ed
amministra
la
giustizia
sia
civile
che
penale;l’Erario
(
Economo)
che
amministra
le
finanze;il
Mastrodatti
(
Maestro
d’atti),
con
funzioni
di
Cancelliere;
il
Razionale,
con
funzioni
contabili;
il
Bargello
,
che
raccoglie
le
cause
civili;
il
Cavaliere,
che
esegue
le
decisioni
del
Capitano
(
poi
del
Governatore).
A
tutte
le
attività
sovrintende
il
Luogotenente
Ducale
(Auditore),
che
sostituisce
il
Duca
quando
è
assente
.
I
Magistrati
Ducali
hanno
sede
nella
Casa
della
Corte,
dove
sono
custoditi
tutti
gli
atti,
che
sono
trasmessi
ogni
sei
mesi
all’Archivio
Ducale.
Il
Duca
riceve
vari
proventi,
accertati
ed
indicati
con
precisione
dal
Commissario
della
Regia
Camera
nel
1539.
In
particolare,
ricordiamo:
l’affitto
annuale
(gabella)
della
Piazza;metà
dell’affitto
del
mulino
(
dato
che
il
mulino
appartiene
per
metà
all’Università-Comune);l’affitto
del
trappeto(frantoio)per
l’olio;la
Mastrodattia.
Le
funzioni
del
Capitano
Il
Capitano
(detto
anche
Pretore),
dura
in
carica
sei
mesi
ed
amministra
la
giustizia.
Le
udienze
per
le
cause
civili,
su
istanza
dell’interessato,
si
tengono
inizialmente
nei
giorni
di
Mercoledì
e di
Venerdì
ed
in
seguito
anche
il
Lunedì.
Le
cause
penali,
per
le
quali
si
procede
d’ufficio,
si
tengono
quando
necessario
e
non
in
giorno
fisso.
La
pena
pecuniaria
inflitta
per
la
prima
condanna
non
può
superare
i 5
soldi,
ma
raddoppia
e
triplica
in
caso
di
recidiva.
Per
la
manutenzione
delle
strade,
ogni
anno,
a
maggio,
il
Capitano
nomina
due
Viali
(specie
di
Provveditori)
per
ogni
Contrada:
uno
per
le
strade
pubbliche
e
l’altro
per
quelle
vicinali.
Inoltre,
in
ogni
Contrada,
ogni
mese,
il
Capitano
nomina
i
Giurati,
con
il
compito
di
riferirgli,
la
domenica,
i
danni
riportati
alle
cose
pubbliche,
e
tre
Donne
Giurate,
che
gli
devono
riferire
le
ingiurie
dette
durante
la
settimana.
Inoltre,
partecipa
ai
Consigli
Generali,che
altrimenti
non
sono
validi.
In
seguito,
il
Governatore
ha
anche
il
compito
di
non
far
approvare
le
spese
ritenute
superflue.
L’attività
del
Capitano
è
controllata
dai
Massari,
che
devono
verificare
che
egli
agisca
nel
rispetto
dei
Capitoli
e
della
Tabella
degli
Emolumenti
(
che
è un
prontuario
delle
competenze
spettanti
ai
vari
Ufficiali
Ducali
per
ogni
atto
compiuto),
pena
la
perdita
dell’incarico
se
chiede
un
compenso
maggiore.
Il
Capitano,
inoltre,
deve
collaborare
con
i
Massari
ed
il
Camerlengo
nella
riscossione
delle
Collette(colte)
una
specie
di
tributi.Nello
svolgimento
della
sua
attività,
non
può
alloggiare
a
spese
dell’Università
(Comune).
Nelle
Istruzzioni
del
1551
deve
promettere
di
“rendere
buon
conto
della
sua
amministrazione”
e
una
volta
cessato
dalla
carica
semestrale,
deve
sottoporsi
al
sindicato
sull’attività
svolta.
Inoltre,
deve
esaminare
prontamente
le
cause
civili
e
criminali;
non
può
allontanarsi
dal
Territorio
di
sua
competenza;
deve
curare
che
“le
porte
della
Terra
stiano
di
notte
ben
serrate
e
che
le
mura
non
si
rompano”.
In
caso
di
trasgressione
ai
suoi
doveri,
perde
l’incarico
ed
il
compenso.
Il
Capitano
è
coadiuvato
da
un
Luogotenente
,
che
assume
una
ruolo
maggiore
con
il
Governatore,
dato
che
questi
ha
giurisdizione
su
più
città.
In
questo
caso,
il
Luogotenente
è
scelto
dal
Governatore
tra
i
cittadini
di
sua
fiducia
e lo
sostituisce,
in
caso
di
sua
assenza,
in
ogni
atto
civile
e
criminale,
ma
non
può
decidere
le
cause.
Deve
avvisare
il
Governatore
in
caso
di
delitto
grave,
di
cui
deve
informare
anche
il
Duca
o
l’Auditore.
Le
funzioni
del
Governatore
I
poteri
del
Governatore
sono
precisati
nell’Officio
emanato
il
15
maggio
1580
dal
Duca
Giovan
Girolamo
Acquaviva.
Alla
sua
nomina,
deve
essere
redatto
un
inventario
di
tutti
Registri
delle
cause
civili
e
criminali,
che
è
inviato
all’Archivio
Ducale.
Durante
il
suo
incarico,
non
può
ricevere
alcun
bene
e
servizio
né
dall’Università
(Comune)
, né
da
privati,
perché
la
sua
giustizia
deve
essere
“libera
da
ogni
sospetto
di
passione,
di
amicizia
e di
odio”
ed
inoltre
deve
essere
sollecita
(
spedita),
tanto
che
le
cause
civili
in
cui
il
valore
della
controversia
è
inferiore
a 5
carlini,
si
devono
trattare
oralmente
e
non
per
iscritto.
Nei
processi
civili
può
condannare
o
assolvere,
ma
non
può
comporre
le
liti,
senza
una
espressa
autorizzazione
scritta
da
parte
del
Duca
e
senza
la
presenza
dell’Erario.
Deve
avvisare
il
Duca
o
l’Auditore
dei
delitti
gravi.
In
caso
di
omicidio
o di
brigantaggio,
i
vari
Governatori
collaborano
per
la
cattura
dei
responsabili.
Ha
,inoltre,
il
compito
di
sanzionare
il
corriere,
in
caso
di
negligenza
o di
ritardo
nella
consegna
della
corrispondenza.
Spetta
a
lui
anche
la
sorveglianza
dell’attività
della
caccia.
Infine,
controlla
anche
l’attività
delle
Chiese,
soprattutto
per
evitare
che
i
religiosi
o i
procuratori
si
approprino
delle
entrate.
Il
Governatore
( e
prima
il
Capitano)
si
avvale
dell’attività
degli
altri
funzionari
della
Corte
Ducale:
il
Mastrodatti,
l’Erario,il
Cavaliere,il
Bargello
ed
il
Razionale.
Le
funzioni
del
Mastrodatti
Il
Mastrodatti
è
nominato
discrezionalmente
dal
Governatore
e
cura
la
tenuta
dei
registri
delle
cause
civili
e
penali
(criminali),
che
devono
essere
inventariati
ogni
volta
che
è
nominato
un
nuovo
Governatore.
Deve
osservare
la
Tabella
degli
Emolumenti
per
i
pagamenti.
In
caso
di
delitto
grave,
deve
informare
il
Governatore
ed
il
Duca
o il
suo
Auditore.
Ogni
sera,
deve
annotare
in
un
apposito
registro
(liber),
fornitogli
dall’Erario
Ducale
e
con
il
sigillo
del
Razionale,
alla
presenza
del
Governatore
o
del
suo
Luogotenente,
tutti
i
reati
segnalati
dal
Bargello.
In
un
altro
registro,
invece
annota
le
“disubbidienze
ed
altre
accuse”.
In
un
terzo
registro,sempre
alla
presenza
del
Governatore
o
del
suo
Luogotenente,
annota
ogni
giorno,
i
vari
reati
“criminali”.
Il
Governatore
deve
inviare
questo
registro,
con
le
sue
annotazioni,
all’Archivio
Ducale,
alla
scadenza
del
suo
mandato.
Le
persone
accusate
devono
essere
sentite
entro
3
giorni.
Ogni
due
mesi,
deve
fare
l’elenco
delle
persone
condannate
dal
Governatore
e
consegnarlo
al
Razionale.
Egualmente,
ogni
due
mesi,
deve
inviare
all’Erario
Ducale
ed
alla
Camera
Ducale,
l’elenco
dei
proventi
da
percepire
per
i
vari
procedimenti.
Deve
registrare
gratuitamente
tutti
gli
atti
degli
Esattori
regi
,
ducali
o
municipali.
Non
può
ricevere
alcun
bene
e
servizio
dall’Università
(Comune).
Le
funzioni
dell’Erario
Ducale
L’Erario
Ducale
gestisce
tutto
il
denaro
della
Corte
Ducale
e
nessuno
può
prelevare
nulla
,
nemmeno
il
Capitano
o il
Governatore,
a
pena
di
decadenza
dall’incarico.
Deve
essere
informato
di
tutti
i
vari
fatti
criminali
affinchè
possa
intervenire
nell’interesse
della
Corte.
Fornisce
i
Registri
al
Mastrodatti
dal
quale
riceve
l’elenco
dei
vari
proventi
da
percepire
affinchè
ne
faccia
la “debita
esazzione”.
In
caso
di
necessità,
invia
ai
mercati
i “grani
e le
vettovaglie
ducali”,
precettando
gli
uomini
e
gli
animali
da
soma
necessari
per
il
loro
trasporto.
Le
composizioni
delle
liti,
autorizzate
dal
Duca,
si
devono
fare
alla
sua
presenza.
Le
funzioni
del
Cavaliere
Il
Cavaliere
deve
far
osservare
la
Tabella
degli
Emolumenti.
Esegue
le
lettere
esecutoriali
emesse
dal
Governatore
e
cattura
i
criminali,ricevendo,come
ricompensa
le
loro
armi
ed
eventuali
altre
ragalie.
Le
funzioni
del
Bargello
Il
Bargello
raccoglie
le
cause
civili
e ne
riferisce
ogni
sera
al
Mastrodatti,
che
le
annota
in
un
apposito
Registro,
in
presenza
del
Governatore
e
del
Luogotenente.
Le
funzioni
del
Razionale
Il
Razionale
controlla
le
spese
dell’Università
e
della
Corte
Ducale.
Non
può
pagare
le
spese
di
vitto
e di
alloggio
per
gli
Ufficiali
regi
o
ducali,
senza
una
specifica
autorizzazione
del
Duca
o
del
suo
Auditore.
Deve
invece
pagare
le
spese
per
le
milizie
regie,
come
stabilito
nelle
“Patenti”.
Nella
sua
attività
è
aiutato
dai
Massari,
eletti
ogni
4
mesi
dal
Reggimento,
che
è un
organo
dell’Amministrazione
civile.
L’amministrazione
civile
e le
Magistrature
Municipali
Secondo
quanto
scritto
nel
Officio
del
Governatore
(
emanato
il
15
maggio
1580),
l’Università
(Comune)
è
costituita
dall’insieme
delle
famiglie
che
compongono
la
Comunità
( 91
famiglie
e
circa
500
abitanti
a
Castiglione,
nel
censimento
del
1532
).
L’amministrazione
civile
è
affidata
al
Consiglio
Pubblico
Generale,
che
si
riunisce
nella
Casa
della
Comunità
alla
presenza
del
Capitano
(poi
del
Governatore),
dopo
l’annuncio
fatto
dal
Balivo
(o
Baglivo).
Il
Consiglio
Pubblico
Generale
è
formato
dal
Reggimento,
con
25
componenti
eletti
ogni
4
mesi,
che
è
l’organo
elettivo
e
deliberativo,
e
dal
Consiglio
di
Aggiunta,
che
è
l’organo
esecutivo,
costituito
dal
Camerlengo
(eletto
ogni
4
mesi),
da
due
Assessori
(eletti
ogni
2
mesi)
e da
due
Massari
(eletti
ogni
4
mesi).
Le
funzioni
dei
Massari
e
degli
Assessori
Il
Reggimento
elegge,
ogni
4
mesi,
due
Massari,
che
eseguono
le
sue
decisioni,
che
controllano
le
entrate
e le
uscite
dell’Università
e
l’attività
del
Capitano.
Custodiscono,
in
particolare,
le
entrate
annotate
dal
Camerlengo
e
controllano
l’osservanza
dei
Capitoli
ed
il
rispetto
della
Tabella
degli
Emolumenti
da
parte
degli
Magistrati
Ducali,
e
devono
avvisare
il
Duca
in
caso
di
violazione
della
Tabella,
altrimenti
ognuno
di
essi
paga
una
multa
di
50
once
alla
Camera
Ducale
(
nel
1580
la
multa
è
ridotta
ad
un
oncia).
Quando
i
Massari
entrano
in
carica
,
devono
controllare
i
conti
dei
predecessori
e
degli
Assessori.
Collaborano
con
il
Camerlengo,
nella
riscossione
delle
Collette,
annotando
chi
paga
questi
tributi.
In
questa
funzione,
sono
protetti
dal
Capitano.
I
Massari
non
possono
rimborsare
le
spese
al
Capitano
o al
Governatore,al
Mastrodatti,al
Cavaliere
ed
agli
altri
Magistrati
Ducali.
Il
Reggimento
elegge,
ogni
2
mesi,
due
Assessori,
preposti
all’attività
del
mercato,
che
giurano
di
esercitare
fedelmente
il
loro
incarico.
In
particolare,controllano
i
pesi
e le
misure,
che
servono
per
vendere
il
pane
ed
il
vino
e
stabiliscono
il
giusto
prezzo
dei
vari
tipi
di
carne,
di
pesce
e di
frutta.
Le
funzioni
del
Camerlengo
e
del
Balivo
Il
Camerlengo
è
eletto
ogni
4
mesi
dal
Reggimento.
Riscuote
le
pene
pecuniarie
inflitte
ai
condannati
nelle
cause
civili
dal
Capitano
(
poi
dal
Governatore)
e
collabora
con
l’esattore
regio
in
occasione
delle
Collette.
Insieme
con
il
Capitano,
sceglie
gli
uomini
da
bene,
che
devono
riferire
sulle
ingiurie
compiute.
Inoltre,
stima
il
valore
delle
cose
rubate,
prende
in
consegna
le
cose
trovate
ed
ordina
al
Balivo
di
fare
i
pignoramenti.
Il
Balivo
è il
banditore
pubblico.
In
particolare,dal
1
maggio
al 1
settembre,
ogni
sabato,
con
i
suoi
bandi,
ricorda
ai
cittadini
di
pulire
la
metà
del
suolo
pubblico
(
strada
o
piazza)
antistante
la
propria
abitazione.
Negli
altri
mesi,
l’invito
è
fatto
all’inizio
di
ogni
mese.
In
alcuni
casi
svolge
le
funzioni
di
Bargello,
rilevando
il
dannodato(
il
danno
riportato
ai
campi,
alle
capanne,
agli
alberi,
agli
animali…).
Provvede
anche
al
pignoramento,
su
incarico
del
Camerlengo.
Il
Giudice
Civile
Le
funzioni
di
questo
giudice,
incaricato
di
risolvere
le
cause
civili,
procedendo
De
similibus
ad
similia
(cioè
regolando
le
situazioni
non
espressamente
previste
nei
Capitoli
con
le
norme
previste
per
situazioni
simili,
come
stabilito
nel
Cap.
XXIV),
sono
scritti
in
latino
perchè
presi
dagli
Statuti
di
Atri,
utilizzati
per
integrare
i 32
Capitoli
mancanti
del
testo
degli
Statuti
del
1526.
Non
si
riesce
quindi
ad
identificare
con
precisione
lo
status
e le
funzioni
questo
giudice.
Infatti,nelle
Istruzzioni
per
li
Capitani
dello
Stato
(emanate
nel
1551),
si
affida
solo
al
Capitano
la
funzione
di
giudicare
sia
le
cause
civili
che
penali,
i
cui
atti
sono
conservati
dal
Mastrodatti
nella
Corte
Ducale,
per
6
mesi.
Così,
nell’Officio
del
Governatore
(
emanato
nel
1580),
tutte
le
cause
sono
giudicate
dal
Governatore.
Talvolta,
in
particolari
situazioni,la
funzione
di
Giudice
è
svolta
dal
Camerlengo
( al
pari
del
Capitano);così,
nella
festa
della
Purificazione
della
Vergine
Maria,
può
punire
coloro
che
danno
fuoco
ai
cappelli
dei
fedeli.
I
Giudici
speciali
Gli
Statuti
prevedono
in
alcuni
casi
la
nomina
di
Giudici
speciali.
In
particolare,
nelle
cause
civili,
è
possibile
per
le
parti
in
conflitto
scegliere
dei
“giudici”
per
risolvere
il
contenzioso.
Al
rigurdo,
ricordiamo
i
Ricordatori
delli
confini
o
termini
delle
fonti
e
corsi
di
acqua.
Si
tratta
di
“uomini
idonei
e
fide
degni
e
d’esse
cose
consci
ed
informati…
che
ricordano
detti
confini
delle
vie,fonti
e
corsi
d’acqua”,
i
quali
pertanto
sono
in
grado
di
risolvere
le
controversie
relative
ai
confini
delle
varie
proprietà,
al
tracciato
delle
vie,
al
letto
dei
corsi
d’acqua
ed
al
sito
delle
fonti,
in
quanto
li
ricordano
bene.
Inoltre,si
prevede
l’arbitraggio
da
parte
di
parenti
nelle
liti
tra
consanguinei
e da
parte
di
rappresentanti
delle
Corporazioni
nelle
liti
tra
i
componenti
delle
stesse.
La
regolamentazione
della
vita
quotidiana
Gli
Statuti
regolano
i
vari
aspetti
della
vita
quotidiana:
la
religione,
la
morale,
la
salute,
la
proprietà
pubblica
e
privata,
il
lavoro.
I
primi
Capitoli
riguardano
la
religione
e la
morale
a
sottolineare
l’importanza
che
questi
temi
hanno
nella
società
del
XVI
secolo.
Infatti
il
Cap.
I
stabilisce
che
tutti
(anche
i
servi)
devono
rispettare
le
festività
e
quindi
non
possono
svolgere
alcuna
attività
nè
manuale
né
commerciale.
La
pena
inflitta
per
la
violazione
della
prescrizione
è di
5
carlini.
Il
Cap
II
stabilisce
che
non
si
può
bestemmiare,
ingiuriando
il
nome
di
Dio
e
quello
della
Vergine
Maria.
I
bestemmiatori
devono
pagare
una
pena
pecuniaria
di 6
aurei,
di
cui
un
sesto
è
dato
al
giudice
ed
il
resto
( 5
sesti)
deve
essere
data
alla
Chiesa
Arcipresbiteriale.
Se
invece,
si
bestemmiano
o si
maledicono
i
Santi,
si
paga
la
penale
di
20
carlini,
la
cui
sesta
parte
deve
essere
versata
alla
Chiesa
dedicata
al
Santo
o
alla
Santa
che
è
stato
ingiuriata.
(
Cap.
III)
Inoltre,
in
occasione
di
un
funerale,
ogni
famiglia
deve
far
partecipare
alla
funzione
religiosa
in
chiesa
almeno
un
proprio
rappresentante.
Riguardo
alla
morale,
le
ingiurie
sono
sanzionate
con
una
pena
pecuniaria,
diversa
secondo
la
tipologia.
Pertanto,
chi
dice
ad
un
altro
ladro,
bandito,farabutto,
disgraziato,
deve
pagare
5
carlini.
Chi
dice
ubriaco,
animale
,
bestia,
deve
pagare
3
carlini.
Chi
dice
cieco
o
zoppo,
anche
a
chi
ha
tale
menomazione
fisica,
deve
pagare
5
carlini.
Chi
invece
accusa
un
altro
di
dire
il
falso
o di
mentire,
deve
pagare
10
carlini.
Infine,
chi
dice
cornuto
o
becco,
deve
pagare
20
carlini.
(Cap.
IV)
Se
le
ingiurie
sono
proferite
con
minaccia,c’è
una
penale
ulteriore
di 5
carlini.
Inoltre,
nelle
cause
civili
e
penali
la
moralità
del
denunziante
è
molto
importante
per
presentare
la
denuncia:
infatti,
chi
non
conduce
una
vita
proba
può
fare
la
denuncia
solo
con
l’assistenza
di
testimoni
probi.
Infine,
il
falso
giuramento
è
punito
severamente.
Riguardo
alla
igiene
urbana,
necessaria
per
garantire
la
salute
pubblica,
negli
Statuti
è
tutelata
da
vari
Capitoli.
In
particolare,
molto
severe
sono
le
norme
a
tutela
delle
fonti.
In
particolare,chi
vi
getta
immondizia
deve
pagare
10
carlini.
Invece,
chi
sporca
la
fonte,lavandovi
panni
e
tessuti,
deve
pagare
5
carlini.
E’
inoltre
vietato,
per
evitare
epidemie,
gettare
nelle
strade
e
nelle
piazze
animali
morti,
ossa
di
animali
o
immondizia
varia
oppure
gettare
acqua
sporca
dalla
finestra
e
immondizia
nel
fossato
del
castello.
L’immondizia,infatti,
per
motivi
igienici,
deve
essere
gettata
in
luoghi
appositi
(detti
butti).
Il
Balivo,
con
i
suoi
bandi,
ricorda
che
le
strade
devono
essere
pulite
ogni
settimana
(il
sabato),
nel
periodo
estivo,
ed
all’inizio
di
ogni
mese,
nel
periodo
invernale,
dai
proprietari
frontalieri
(
ciascun
proprietario
deve
pulire
la
metà
della
strada
antistante
la
sua
proprietà).
La
carne
degli
animali
morti
accidentalmente
(
detta
“carne
mortaccina”)
può
essere
venduta,
ma a
pezzo
e
non
a
peso,
mentre
è
vietato
vendere
la
carne
degli
animali
morti
per
malattia.
Riguardo
alla
tutela
delle
cose
pubbliche,
negli
Statuti
sono
particolarmente
tutelate
le
fonti
di
acqua
potabile
e le
strade.
Le
fonti
non
si
possono
danneggiare
o
distruggere.
Infatti,
chi
asporta
i
mattoni
della
fontana,
deve
pagare
20
carlini.
Se
devia
la
fonte,
è
tenuto
a
ripristinarla
ed a
pagare
la
penale
di
un’oncia
di
carlini.
Le
strade
non
si
possono
danneggiare.
Per
effettuarvi
dei
lavori,
si
deve
avere
l’autorizzazione
dei
Signori
del
Reggimento
e si
deve
pagare
2
carlini;
se
manca
la
licenza,
si
deve
pagare
5
carlini
di
penale.
Fatti
i
lavori,
le
strade
si
devono
riparare.
Infatti,
chi
lascia
aperte
le
buche,
anche
di
notte,
deve
pagare
5
carlini.
Se
nella
buca
cade
un
animale
e
muore,
chi
ha
scavato
la
buca
deve
risarcire
al
proprietario
il
valore
dell’animale
morto.
Se
invece
l’animale,cadendo
nella
buca,
si è
ferito,
si
deve
risarcire
il
danno.
Anche
i
boschi
( le
selve)
sono
adeguatamente
tutelati:
nessuno
può
tagliarvi
la
legna
senza
l’autorizzazione
dei
Massari,
che
la
concedono
dopo
aver
consultato
il
Consiglio
Generale.
Inoltre,le
selve
non
possono
essere
disboscate
per
destinare
il
terreno
alla
coltivazione.
Per
la
sicurezza
pubblica,
nel
periodo
estivo
(luglio
ed
agosto)
non
si
può
dare
fuoco
alle
stoppie,
per
evitare
incendi.
Così,
in
caso
di
forte
vento,
il
fuoco
con
i
carboni
ardenti
si
deve
trasportare
solo
in
vasi
concavi.
Riguardo
alla
salvaguardia
della
proprietà
privata,
gli
Statuti
tutelano
in
particolare
la
proprietà
delle
“chiuse”
(terreni
recintati)
destinati
a
vigneto
e a
frutteto,
che
è
inviolabile
e
nessuno
può
entrarvi
senza
il
consenso
del
proprietario.
Però,
se
un
animale
vi
ha
sconfinato,
il
padrone
può
andare
a
prenderlo.
Se
l’animale
ha
causato
dei
danni,
il
proprietario
deve
pagare
una
sanzione
per
ogni
animale,
variabile
secondo
la
taglia
dell’animale
ed
il
tempo
che
questo
è
stato
nella
proprietà
altrui.
Infatti,
per
un
animale
di
taglia
grande
si
deve
pagare
10
carlini
al
giorno
e
per
un
animale
di
taglia
piccola,
5
carlini.
Per
i
danni
causati
di
notte,
invece,
la
penale
giornaliera
è
raddoppiata.
Se
invece,
gli
orti
non
sono
chiusi
o
circondati
da
siepi,
il
proprietario
degli
animali,
che
hanno
causato
il
danno,
deve
pagare
solo
un
terzo
della
penale.
La
stessa
ammenda
la
deve
pagare
anche
il
proprietario
dell’orto
lasciato
“aperto”.
Gli
animali
inoltre
non
devono
pascolare
nei
terreni
lasciati
a
“maggese”
perchè
il
terreno
diventa
più
duro
da
lavorare
e
quindi
il
proprietario
può
chiedere
il
risarcimento.
Inoltre,
chi
attraversa
senza
autorizzazione
la
proprietà
altrui
deve
pagare
una
penale
di 2
grani,
se
dentro
il
Distretto,
e di
3
grani,
se
fuori
dal
Distretto.
Se
lo
fa
con
animali,
deve
pagare
la
penale
di 2
grani
per
ciascun
animale,
dentro
il
Distretto,
e di
1
grano,
fuori
dal
Distretto.
Particolarmente
tutelato
negli
Statuti,
con
vari
Capitoli,
è il
“dannodato”,
cioè
il
danno
arrecato
alle
cose
altrui:
le
capanne,
gli
alberi
da
frutto,
le
piante
infruttifere,
le
coltivazioni.
In
particolare,
chi
distrugge
le
capanne
altrui
non
solo
deve
risarcire
il
danno
al
proprietario
e
pagare
una
sanzione
di
20
carlini
( 40
carlini
se
il
fatto
è
compiuto
di
notte),
ma
deve
ricostruirle,
come
erano,
entro
4
giorni.
Negli
Statuti
è
stabilito
che
se
non
si
riesce
a
scoprire
l’autore
del
danno,
ne
rispondono,
per
una
presunzione
di
sospetto,
i
proprietari
vicini
ed i
confinanti.
Inoltre,
se
il
danno
è
commesso
da
un
minore,
ne
risponde
il
genitore.
Chi
subisce
il
danno,
deve
presentare
la
denuncia
entro
2
mesi
dal
giorno
in
cui
l’ha
subito,
tranne
nel
caso
in
cui
ci
sia
stato
una
giusta
causa
di
impedimento.
Il
denunciante
deve
presentare
dei
testimoni
a
suo
favore.
I
testi
però
per
essere
“idonei”,
devono
essere
maggiorenni
( 14
anni
gli
uomini
e 12
le
donne)
e
fidei
degni
,
cioè
devono
essere
persone
affidabili.
Se
c’è
un
solo
testimone,
questo
fa
fede
fino
al
valore
di 2
carlini
e
mezzo,
per
cui
il
danneggiato
non
può
pretendere
un
risarcimento
maggiore.
Riguardo
alle
piante
fruttifere,
la
penale
è
variabile
secondo
il
tipo
di
danno
arrecato.
Ad
esempio,
chi
taglia
un
albero
di
fico,
deve
pagare
10
carlini
di
ammenda
ed
altrettanto
deve
dare
al
proprietario
dell’albero.
Chi
taglia
un
marndorlo,
deve
pagare
20
carlini
oppure
5
carlini
per
ogni
ramo
tagliato.
Il
dannodato
comprende
anche
i
vari
tipi
di
furto:di
grano,
di
mele,
di
olive…
oppure
nelle
capanne,
negli
orti,
negli
alveari,nelle
fornaci....
Pertanto,
chi
raccoglie
illecitamente
frutta,
deve
pagare
da 2
a 5
carlini
(secondo
il
tipo
di
frutto)
di
ammenda
ed
altrettanto
deve
pagare
al
proprietario
danneggiato.
La
sanzione
è
raddoppiata
se
il
fatto
è
compiuto
di
notte.
è
punito
non
solo
il
ladro,
ma
anche
colui
che
ricetta
le
cose
rubate.
è
considerato
furto
anche
la
detenzione,
senza
autorizzazione,
di
uno
strumento
di
lavoro
per
un
tempo
superiore
a
tre
giorni.
I
rapinatori,
che
rapinano
i
viandanti
sulle
strade,
invece,
sono
giudicati
penalmente.
Gli
Statuti
regolano
anche
il
rapporto
di
lavoro.
In
particolare,
i
“servi”
devono
servire
i
loro
padroni
per
il
tempo
stabilito
e se
lasciano
il
posto
di
lavoro
prima
del
tempo
perdono
il
salario
corrispondente.
In
particolare,
la
nutrice
non
può
lasciare
il
suo
lavoro,
senza
una
giusta
causa
con
uno
dei
genitori
del
bambino
che
le è
affidato.
Gli
Statuti
prevedono
anche
la
prescrizione
dei
diritti
dei
lavoratori.
Infatti,
gli
operai
che
non
si
fanno
pagare
entro
sei
mesi,
perdono
il
diritto
alla
“mercede”.
Invece,
i
contadini,
utilizzati
nel
lavoro
dei
campi,
possono
farsi
pagare
subito
(alla
fine
della
giornata)
facendo
ricorso
al
Capitano.
Gli
Statuti
prevedono
una
particolare
tutela
per
la
donna,
come
conseguenza
del
riconoscimento
della
sua
capacità
giuridica
e
della
sua
emancipazione
sociale.
Infatti,
la
donna
può
essere
la
“Giurata
della
terra”
e
risponde
direttamente
in
caso
di
ingiuria,
di
rissa
e di
interruzione
del
rapporto
di
lavoro.
Riferimenti
bibliografici:
Candido
Greco,
Liber
Capitolorum
Universitatis
Terrae
Castileonis
Messer
Raimundi
con
Cenni
storici
di
Castiglione
Messer
Raimondo,
Cassa
Rurale
ed
Artigiana
di
Castiglione,
Castiglione
Messer
Raimondo
1991.