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N. 29 - Maggio 2010 (LX)

capitoli castiglionesi
GLI STATUTI DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

di Giorgio Giannini

 

Il 29 aprile 1526 il Marchese Giovan Francesco Acquaviva emana gli Statuti di Castiglione Messer Raimondo, detti Capitoli Castiglionesi, redatti dal notaio Nicola Petrei su incarico dell’Università (Comune). A noi è pervenuta la trascrizione fatta il 20 dicembre 1759 dal notaio Alessandro Marucci, raccogliendo anche i Provvedimenti emanati nel 1551 e nel 1580.

Gli Statuti di Castiglione Messer Raimondo, detti Capitoli Castiglionesi (Liber Capitulorum Universitatis Terrae Castileonis Messer Raimundi) sono redatti, su richiesta dell’Università (Comune) di Castiglione dal notaio Nicola Petrei di Cellino Attanasio, che vi appone il suo sigillo il 21 aprile 1526.

Pochi giorni dopo,il 29 aprile 1526,Giovan Francesco Acquaviva, Marchese di Bitonto e figlio primogenito del VII Duca di Atri Andrea Matteo III e di Isabella Piccolomini, dà il proprio assenso all’emanazione degli Statuti ed approva la Tabula Emolumentorum Capitanei dicti Castri ( Tabella degli Emolumenti del Capitano del Castello di Castiglione),che purtroppo non ci è pervenuta, in quanto sostituita dalla Tabella degli Emolumenti delli Capitani della Baronia, emanata dal Marchese Giovan Girolamo Acquaviva il 4 marzo 1551, insieme con le Istruzzioni per li Capitani dello Stato.

La Tabella degli Emolumenti del 1526 molto probabilmente ne riproduceva un’altra precedente, dato che il Marchese Giovan Francesco Acquaviva,al momento dell’emanazione degli Statuti, aggiunge una annotazione di propria mano con la quale si stabilisce la corrispondenza del valore delle monete, cui si fa riferimento nel Capitolo XXIX degli Statuti per il pagamento delle pene pecuniarie ( augustale, tarino, soldo) con le monete in uso nel 1526 (celle,tornesi,quattrini). In particolare, si stabilisce che l’augustale corrisponde a 30 celle (bolognini), il tarino a 4 celle, il carlino a 2 celle, il soldo a 2 tornesi o 4 quattrini.

Gli Statuti sono confermati il 30 maggio 1530 da Giovanni Brancaccio, Signore (Feudatario) di Castiglione e sono firmati dal Luogotenente Ducale (Auditore) Colella Villamagna.

Gli Statuti si rifanno a quelli emanati ad Atri il 6 aprile 1503 dal Marchese Giovan Francesco Acquaviva, quando il padre Andrea Matteo III è prigioniero a Napoli ,ed anche agli undici Capitoli che la Regina Giovanna II ha concesso, il 4 novembre 1418, su loro richiesta, alle Università di Appignano, di Bozza, di Montebello,di Farindola, che sono “castelli” della Civita (Città) di Penne.

Il 4 marzo 1551, Giovan Girolamo Acquaviva, Marchese di Acquaviva di Puglia e primogenito del VII Duca di Atri Giovan Antonio Donato, emana le Istruzzioni per li Capitani dello Stato e la Tabella degli Emolumenti delli Capitani della Baronia, predisposte dal notaio Donato Liberatore di Castiglione ed approvate dal Luogotenente Ducale (Auditore) Colella Villamagna.

Il 15 maggio 1580, Giovan Girolamo Acquaviva, diventato VIII Duca di Atri, emana l’Officio del Governatore, che regola le funzioni del Governatore che sostituisce il Capitano, con giurisdizione su più città.

La nuova trascrizione del 1759

Nel 1756, quando il Ducato di Atri è governato dalla Duchessa Isabella Acquaviva, il Sindaco di Castiglione Messer Raimondo,Giuseppe Tranquilli, su incarico dell’Università (Comune), consegna al notaio Alessandro Marucci di Castiglione, ma residente in Atri, il Libro dei Capitoli (Liber Capitolorum), che è in pessime condizioni e manca di alcune pagine, affinchè ne scriva una nuova copia.

Il 20 dicembre 1759,il notaio Alessandro Marucci autentica la nuova trascrizione dei Capitoli, che consta di 137 pagine numerate, e dichiara che la copia è fedele ad verbum con l’originale del 1526.

Poiché mancano le pagine relative a 32 Capitoli, su 135, il notaio Marucci integra il testo mancante, prendendo quello di 42 Capitoli degli Statuti di Atri (Liber Capitolurum Civitatis Adriae,emanato nel 1503 e riformato nel 1531), il cui testo gli è stato prestato dall’avvocato atriano Giovanni Valerio Bindi.

I Capitoli ripresi dagli Statuti di Atri sono scritti in latino e quindi facilmente riconoscibili da quelli degli Statuti di Castiglione, che sono scritti in volgare.

Il notaio Marucci trascrive anche gli altri atti emanati nel 1551 e nel 1580.

Il testo redatto dal notaio Marucci, pervenuto fino a noi,è stato scoperto dallo studioso Andrea Massimi nella Biblioteca del Senato della Repubblica, dove era conservato come Manoscritto 519.

Le disposizioni dei 135 Capitoli

Gli Statuti di Castiglione constano di 135 Capitoli, le cui Rubriche sono scritte in latino, mentre il testo dei Capitoli è parte in latino ( per i 42, che sono presi dagli Statuti di Atri) e parte in volgare.

Le disposizioni enunciate nei 135 Capitoli non sono raggruppate in base all’argomento e regolano sia l’Amministrazione del Castello di Castiglione Messer Raimondo, appartenente al Ducato di Atri, di cui sono Signori gli Acquaviva, sia la vita quotidiana degli abitanti,in ogni aspetto, dalla tutela della religione e della morale alla tutela della salute pubblica, dalla tutela delle cose pubbliche alla tutela della proprietà e del lavoro.

In particolare, riguardo al Governo Ducale, il Duca può decidere le cause penali e civili, sia in primo che in secondo grado, comminando anche la pena di morte (jus sanguinis), ma ha altresì il potere di concedere la grazia e di ridurre la pena. Deve essere informato dei delitti criminali commessi nel Ducato. E’ l’unico che può autorizzare il Capitano ( poi il Governatore) ad allontanarsi dal suo territorio. Inoltre, può ordinare il raduno di uomini e di animali, tranne nel caso in cui si deve perseguire i criminali o portare vettovaglie ai mercati, essendo questi incarichi svolti, rispettivamente , dal Capitano (o dal Governatore) e dall’Erario.

Gli Statuti prevedono anche la depenalizzazione di alcuni reati (ingiurie,percosse, risse, furti…) che sono risolti in sede civile, con il pagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento.

L’Amministrazione Ducale e le Magistrature Ducali

Per governare le varie città del Ducato, e quindi anche il Castello di Castiglione, il Duca si serve di una Corte Ducale locale costituita da vari Magistrati Ducali: il Capitano ( poi sostituito dal Governatore, coadiuvato da un Luogotenente)), che sovrintende alle questioni militari ed amministra la giustizia sia civile che penale;l’Erario ( Economo) che amministra le finanze;il Mastrodatti ( Maestro d’atti), con funzioni di Cancelliere; il Razionale, con funzioni contabili; il Bargello , che raccoglie le cause civili; il Cavaliere, che esegue le decisioni del Capitano ( poi del Governatore). A tutte le attività sovrintende il Luogotenente Ducale (Auditore), che sostituisce il Duca quando è assente .

I Magistrati Ducali hanno sede nella Casa della Corte, dove sono custoditi tutti gli atti, che sono trasmessi ogni sei mesi all’Archivio Ducale.

Il Duca riceve vari proventi, accertati ed indicati con precisione dal Commissario della Regia Camera nel 1539. In particolare, ricordiamo: l’affitto annuale (gabella) della Piazza;metà dell’affitto del mulino ( dato che il mulino appartiene per metà all’Università-Comune);l’affitto del trappeto(frantoio)per l’olio;la Mastrodattia.

Le funzioni del Capitano

Il Capitano (detto anche Pretore), dura in carica sei mesi ed amministra la giustizia. Le udienze per le cause civili, su istanza dell’interessato, si tengono inizialmente nei giorni di Mercoledì e di Venerdì ed in seguito anche il Lunedì. Le cause penali, per le quali si procede d’ufficio, si tengono quando necessario e non in giorno fisso.

La pena pecuniaria inflitta per la prima condanna non può superare i 5 soldi, ma raddoppia e triplica in caso di recidiva.

Per la manutenzione delle strade, ogni anno, a maggio, il Capitano nomina due Viali (specie di Provveditori) per ogni Contrada: uno per le strade pubbliche e l’altro per quelle vicinali. Inoltre, in ogni Contrada, ogni mese, il Capitano nomina i Giurati, con il compito di riferirgli, la domenica, i danni riportati alle cose pubbliche, e tre Donne Giurate, che gli devono riferire le ingiurie dette durante la settimana.

Inoltre, partecipa ai Consigli Generali,che altrimenti non sono validi. In seguito, il Governatore ha anche il compito di non far approvare le spese ritenute superflue.

L’attività del Capitano è controllata dai Massari, che devono verificare che egli agisca nel rispetto dei Capitoli e della Tabella degli Emolumenti ( che è un prontuario delle competenze spettanti ai vari Ufficiali Ducali per ogni atto compiuto), pena la perdita dell’incarico se chiede un compenso maggiore.

Il Capitano, inoltre, deve collaborare con i Massari ed il Camerlengo nella riscossione delle Collette(colte) una specie di tributi.Nello svolgimento della sua attività, non può alloggiare a spese dell’Università (Comune).

Nelle Istruzzioni del 1551 deve promettere di “rendere buon conto della sua amministrazione” e una volta cessato dalla carica semestrale, deve sottoporsi al sindicato sull’attività svolta. Inoltre, deve esaminare prontamente le cause civili e criminali; non può allontanarsi dal Territorio di sua competenza; deve curare che “le porte della Terra stiano di notte ben serrate e che le mura non si rompano”. In caso di trasgressione ai suoi doveri, perde l’incarico ed il compenso.

Il Capitano è coadiuvato da un Luogotenente , che assume una ruolo maggiore con il Governatore, dato che questi ha giurisdizione su più città. In questo caso, il Luogotenente è scelto dal Governatore tra i cittadini di sua fiducia e lo sostituisce, in caso di sua assenza, in ogni atto civile e criminale, ma non può decidere le cause. Deve avvisare il Governatore in caso di delitto grave, di cui deve informare anche il Duca o l’Auditore.

Le funzioni del Governatore

I poteri del Governatore sono precisati nell’Officio emanato il 15 maggio 1580 dal Duca Giovan Girolamo Acquaviva.

Alla sua nomina, deve essere redatto un inventario di tutti Registri delle cause civili e criminali, che è inviato all’Archivio Ducale.

Durante il suo incarico, non può ricevere alcun bene e servizio né dall’Università (Comune) , né da privati, perché la sua giustizia deve essere “libera da ogni sospetto di passione, di amicizia e di odio” ed inoltre deve essere sollecita ( spedita), tanto che le cause civili in cui il valore della controversia è inferiore a 5 carlini, si devono trattare oralmente e non per iscritto.

Nei processi civili può condannare o assolvere, ma non può comporre le liti, senza una espressa autorizzazione scritta da parte del Duca e senza la presenza dell’Erario.

Deve avvisare il Duca o l’Auditore dei delitti gravi. In caso di omicidio o di brigantaggio, i vari Governatori collaborano per la cattura dei responsabili.

Ha ,inoltre, il compito di sanzionare il corriere, in caso di negligenza o di ritardo nella consegna della corrispondenza.

Spetta a lui anche la sorveglianza dell’attività della caccia.

Infine, controlla anche l’attività delle Chiese, soprattutto per evitare che i religiosi o i procuratori si approprino delle entrate.

Il Governatore ( e prima il Capitano) si avvale dell’attività degli altri funzionari della Corte Ducale: il Mastrodatti, l’Erario,il Cavaliere,il Bargello ed il Razionale.

Le funzioni del Mastrodatti

Il Mastrodatti è nominato discrezionalmente dal Governatore e cura la tenuta dei registri delle cause civili e penali (criminali), che devono essere inventariati ogni volta che è nominato un nuovo Governatore.

Deve osservare la Tabella degli Emolumenti per i pagamenti.

In caso di delitto grave, deve informare il Governatore ed il Duca o il suo Auditore.

Ogni sera, deve annotare in un apposito registro (liber), fornitogli dall’Erario Ducale e con il sigillo del Razionale, alla presenza del Governatore o del suo Luogotenente, tutti i reati segnalati dal Bargello. In un altro registro, invece annota le “disubbidienze ed altre accuse”. In un terzo registro,sempre alla presenza del Governatore o del suo Luogotenente, annota ogni giorno, i vari reati “criminali”. Il Governatore deve inviare questo registro, con le sue annotazioni, all’Archivio Ducale, alla scadenza del suo mandato.

Le persone accusate devono essere sentite entro 3 giorni.

Ogni due mesi, deve fare l’elenco delle persone condannate dal Governatore e consegnarlo al Razionale. Egualmente, ogni due mesi, deve inviare all’Erario Ducale ed alla Camera Ducale, l’elenco dei proventi da percepire per i vari procedimenti.

Deve registrare gratuitamente tutti gli atti degli Esattori regi , ducali o municipali.

Non può ricevere alcun bene e servizio dall’Università (Comune).

Le funzioni dell’Erario Ducale

L’Erario Ducale gestisce tutto il denaro della Corte Ducale e nessuno può prelevare nulla , nemmeno il Capitano o il Governatore, a pena di decadenza dall’incarico.

Deve essere informato di tutti i vari fatti criminali affinchè possa intervenire nell’interesse della Corte.

Fornisce i Registri al Mastrodatti dal quale riceve l’elenco dei vari proventi da percepire affinchè ne faccia la “debita esazzione”.

In caso di necessità, invia ai mercati i “grani e le vettovaglie ducali”, precettando gli uomini e gli animali da soma necessari per il loro trasporto.

Le composizioni delle liti, autorizzate dal Duca, si devono fare alla sua presenza.

Le funzioni del Cavaliere

Il Cavaliere deve far osservare la Tabella degli Emolumenti. Esegue le lettere esecutoriali emesse dal Governatore e cattura i criminali,ricevendo,come ricompensa le loro armi ed eventuali altre ragalie.

Le funzioni del Bargello

Il Bargello raccoglie le cause civili e ne riferisce ogni sera al Mastrodatti, che le annota in un apposito Registro, in presenza del Governatore e del Luogotenente.

Le funzioni del Razionale

Il Razionale controlla le spese dell’Università e della Corte Ducale. Non può pagare le spese di vitto e di alloggio per gli Ufficiali regi o ducali, senza una specifica autorizzazione del Duca o del suo Auditore. Deve invece pagare le spese per le milizie regie, come stabilito nelle “Patenti”. Nella sua attività è aiutato dai Massari, eletti ogni 4 mesi dal Reggimento, che è un organo dell’Amministrazione civile.

L’amministrazione civile e le Magistrature Municipali

Secondo quanto scritto nel Officio del Governatore ( emanato il 15 maggio 1580), lUniversità (Comune) è costituita dall’insieme delle famiglie che compongono la Comunità ( 91 famiglie e circa 500 abitanti a Castiglione, nel censimento del 1532 ).

L’amministrazione civile è affidata al Consiglio Pubblico Generale, che si riunisce nella Casa della Comunità alla presenza del Capitano (poi del Governatore), dopo l’annuncio fatto dal Balivo (o Baglivo).

Il Consiglio Pubblico Generale è formato dal Reggimento, con 25 componenti eletti ogni 4 mesi, che è l’organo elettivo e deliberativo, e dal Consiglio di Aggiunta, che è l’organo esecutivo, costituito dal Camerlengo (eletto ogni 4 mesi), da due Assessori (eletti ogni 2 mesi) e da due Massari (eletti ogni 4 mesi).

Le funzioni dei Massari e degli Assessori

Il Reggimento elegge, ogni 4 mesi, due Massari, che eseguono le sue decisioni, che controllano le entrate e le uscite dell’Università e l’attività del Capitano. Custodiscono, in particolare, le entrate annotate dal Camerlengo e controllano l’osservanza dei Capitoli ed il rispetto della Tabella degli Emolumenti da parte degli Magistrati Ducali, e devono avvisare il Duca in caso di violazione della Tabella, altrimenti ognuno di essi paga una multa di 50 once alla Camera Ducale ( nel 1580 la multa è ridotta ad un oncia).

Quando i Massari entrano in carica , devono controllare i conti dei predecessori e degli Assessori. Collaborano con il Camerlengo, nella riscossione delle Collette, annotando chi paga questi tributi. In questa funzione, sono protetti dal Capitano.

I Massari non possono rimborsare le spese al Capitano o al Governatore,al Mastrodatti,al Cavaliere ed agli altri Magistrati Ducali.

Il Reggimento elegge, ogni 2 mesi, due Assessori, preposti all’attività del mercato, che giurano di esercitare fedelmente il loro incarico.

In particolare,controllano i pesi e le misure, che servono per vendere il pane ed il vino e stabiliscono il giusto prezzo dei vari tipi di carne, di pesce e di frutta.

Le funzioni del Camerlengo e del Balivo

Il Camerlengo è eletto ogni 4 mesi dal Reggimento. Riscuote le pene pecuniarie inflitte ai condannati nelle cause civili dal Capitano ( poi dal Governatore) e collabora con l’esattore regio in occasione delle Collette.

Insieme con il Capitano, sceglie gli uomini da bene, che devono riferire sulle ingiurie compiute. Inoltre, stima il valore delle cose rubate, prende in consegna le cose trovate ed ordina al Balivo di fare i pignoramenti.

Il Balivo è il banditore pubblico. In particolare,dal 1 maggio al 1 settembre, ogni sabato, con i suoi bandi, ricorda ai cittadini di pulire la metà del suolo pubblico

( strada o piazza) antistante la propria abitazione. Negli altri mesi, l’invito è fatto all’inizio di ogni mese.

In alcuni casi svolge le funzioni di Bargello, rilevando il dannodato( il danno riportato ai campi, alle capanne, agli alberi, agli animali…).

Provvede anche al pignoramento, su incarico del Camerlengo.

Il Giudice Civile

Le funzioni di questo giudice, incaricato di risolvere le cause civili, procedendo De similibus ad similia (cioè regolando le situazioni non espressamente previste nei Capitoli con le norme previste per situazioni simili, come stabilito nel Cap. XXIV), sono scritti in latino perchè presi dagli Statuti di Atri, utilizzati per integrare i 32 Capitoli mancanti del testo degli Statuti del 1526. Non si riesce quindi ad identificare con precisione lo status e le funzioni questo giudice.

Infatti,nelle Istruzzioni per li Capitani dello Stato (emanate nel 1551), si affida solo al Capitano la funzione di giudicare sia le cause civili che penali, i cui atti sono conservati dal Mastrodatti nella Corte Ducale, per 6 mesi. Così, nell’Officio del Governatore ( emanato nel 1580), tutte le cause sono giudicate dal Governatore.

Talvolta, in particolari situazioni,la funzione di Giudice è svolta dal Camerlengo ( al pari del Capitano);così, nella festa della Purificazione della Vergine Maria, può punire coloro che danno fuoco ai cappelli dei fedeli.

I Giudici speciali

Gli Statuti prevedono in alcuni casi la nomina di Giudici speciali. In particolare, nelle cause civili, è possibile per le parti in conflitto scegliere dei “giudici” per risolvere il contenzioso. Al rigurdo, ricordiamo i Ricordatori delli confini o termini delle fonti e corsi di acqua. Si tratta di “uomini idonei e fide degni e d’esse cose consci ed informati… che ricordano detti confini delle vie,fonti e corsi d’acqua”, i quali pertanto sono in grado di risolvere le controversie relative ai confini delle varie proprietà, al tracciato delle vie, al letto dei corsi d’acqua ed al sito delle fonti, in quanto li ricordano bene.

Inoltre,si prevede l’arbitraggio da parte di parenti nelle liti tra consanguinei e da parte di rappresentanti delle Corporazioni nelle liti tra i componenti delle stesse.

La regolamentazione della vita quotidiana

Gli Statuti regolano i vari aspetti della vita quotidiana: la religione, la morale, la salute, la proprietà pubblica e privata, il lavoro.

I primi Capitoli riguardano la religione e la morale a sottolineare l’importanza che questi temi hanno nella società del XVI secolo. Infatti il Cap. I stabilisce che tutti

(anche i servi) devono rispettare le festività e quindi non possono svolgere alcuna attività nè manuale né commerciale. La pena inflitta per la violazione della prescrizione è di 5 carlini.

Il Cap II stabilisce che non si può bestemmiare, ingiuriando il nome di Dio e quello della Vergine Maria. I bestemmiatori devono pagare una pena pecuniaria di 6 aurei, di cui un sesto è dato al giudice ed il resto ( 5 sesti) deve essere data alla Chiesa Arcipresbiteriale. Se invece, si bestemmiano o si maledicono i Santi, si paga la penale di 20 carlini, la cui sesta parte deve essere versata alla Chiesa dedicata al Santo o alla Santa che è stato ingiuriata. ( Cap. III)

Inoltre, in occasione di un funerale, ogni famiglia deve far partecipare alla funzione religiosa in chiesa almeno un proprio rappresentante.

Riguardo alla morale, le ingiurie sono sanzionate con una pena pecuniaria, diversa secondo la tipologia. Pertanto, chi dice ad un altro ladro, bandito,farabutto, disgraziato, deve pagare 5 carlini. Chi dice ubriaco, animale , bestia, deve pagare 3 carlini. Chi dice cieco o zoppo, anche a chi ha tale menomazione fisica, deve pagare 5 carlini. Chi invece accusa un altro di dire il falso o di mentire, deve pagare 10 carlini. Infine, chi dice cornuto o becco, deve pagare 20 carlini. (Cap. IV)

Se le ingiurie sono proferite con minaccia,c’è una penale ulteriore di 5 carlini.

Inoltre, nelle cause civili e penali la moralità del denunziante è molto importante per presentare la denuncia: infatti, chi non conduce una vita proba può fare la denuncia solo con l’assistenza di testimoni probi. Infine, il falso giuramento è punito severamente.

Riguardo alla igiene urbana, necessaria per garantire la salute pubblica, negli Statuti è tutelata da vari Capitoli. In particolare, molto severe sono le norme a tutela delle fonti. In particolare,chi vi getta immondizia deve pagare 10 carlini. Invece, chi sporca la fonte,lavandovi panni e tessuti, deve pagare 5 carlini.

E’ inoltre vietato, per evitare epidemie, gettare nelle strade e nelle piazze animali morti, ossa di animali o immondizia varia oppure gettare acqua sporca dalla finestra e immondizia nel fossato del castello. L’immondizia,infatti, per motivi igienici, deve essere gettata in luoghi appositi (detti butti).

Il Balivo, con i suoi bandi, ricorda che le strade devono essere pulite ogni settimana

(il sabato), nel periodo estivo, ed all’inizio di ogni mese, nel periodo invernale, dai proprietari frontalieri ( ciascun proprietario deve pulire la metà della strada antistante la sua proprietà).

La carne degli animali morti accidentalmente ( detta “carne mortaccina”) può essere venduta, ma a pezzo e non a peso, mentre è vietato vendere la carne degli animali morti per malattia.

Riguardo alla tutela delle cose pubbliche, negli Statuti sono particolarmente tutelate le fonti di acqua potabile e le strade. Le fonti non si possono danneggiare o distruggere. Infatti, chi asporta i mattoni della fontana, deve pagare 20 carlini. Se devia la fonte, è tenuto a ripristinarla ed a pagare la penale di un’oncia di carlini.

Le strade non si possono danneggiare. Per effettuarvi dei lavori, si deve avere l’autorizzazione dei Signori del Reggimento e si deve pagare 2 carlini; se manca la licenza, si deve pagare 5 carlini di penale. Fatti i lavori, le strade si devono riparare. Infatti, chi lascia aperte le buche, anche di notte, deve pagare 5 carlini. Se nella buca cade un animale e muore, chi ha scavato la buca deve risarcire al proprietario il valore dell’animale morto. Se invece l’animale,cadendo nella buca, si è ferito, si deve risarcire il danno.

Anche i boschi ( le selve) sono adeguatamente tutelati: nessuno può tagliarvi la legna senza l’autorizzazione dei Massari, che la concedono dopo aver consultato il Consiglio Generale. Inoltre,le selve non possono essere disboscate per destinare il terreno alla coltivazione.

Per la sicurezza pubblica, nel periodo estivo (luglio ed agosto) non si può dare fuoco alle stoppie, per evitare incendi. Così, in caso di forte vento, il fuoco con i carboni ardenti si deve trasportare solo in vasi concavi.

Riguardo alla salvaguardia della proprietà privata, gli Statuti tutelano in particolare la proprietà delle “chiuse” (terreni recintati) destinati a vigneto e a frutteto, che è inviolabile e nessuno può entrarvi senza il consenso del proprietario. Però, se un animale vi ha sconfinato, il padrone può andare a prenderlo. Se l’animale ha causato dei danni, il proprietario deve pagare una sanzione per ogni animale, variabile secondo la taglia dell’animale ed il tempo che questo è stato nella proprietà altrui. Infatti, per un animale di taglia grande si deve pagare 10 carlini al giorno e per un animale di taglia piccola, 5 carlini. Per i danni causati di notte, invece, la penale giornaliera è raddoppiata. Se invece, gli orti non sono chiusi o circondati da siepi, il proprietario degli animali, che hanno causato il danno, deve pagare solo un terzo della penale. La stessa ammenda la deve pagare anche il proprietario dell’orto lasciato “aperto”.

Gli animali inoltre non devono pascolare nei terreni lasciati a “maggese” perchè il terreno diventa più duro da lavorare e quindi il proprietario può chiedere il risarcimento.

Inoltre, chi attraversa senza autorizzazione la proprietà altrui deve pagare una penale di 2 grani, se dentro il Distretto, e di 3 grani, se fuori dal Distretto. Se lo fa con animali, deve pagare la penale di 2 grani per ciascun animale, dentro il Distretto, e di 1 grano, fuori dal Distretto.

Particolarmente tutelato negli Statuti, con vari Capitoli, è il “dannodato”, cioè il danno arrecato alle cose altrui: le capanne, gli alberi da frutto, le piante infruttifere, le coltivazioni. In particolare, chi distrugge le capanne altrui non solo deve risarcire il danno al proprietario e pagare una sanzione di 20 carlini ( 40 carlini se il fatto è compiuto di notte), ma deve ricostruirle, come erano, entro 4 giorni.

Negli Statuti è stabilito che se non si riesce a scoprire l’autore del danno, ne rispondono, per una presunzione di sospetto, i proprietari vicini ed i confinanti.

Inoltre, se il danno è commesso da un minore, ne risponde il genitore.

Chi subisce il danno, deve presentare la denuncia entro 2 mesi dal giorno in cui l’ha subito, tranne nel caso in cui ci sia stato una giusta causa di impedimento.

Il denunciante deve presentare dei testimoni a suo favore. I testi però per essere “idonei”, devono essere maggiorenni ( 14 anni gli uomini e 12 le donne) e fidei degni , cioè devono essere persone affidabili.

Se c’è un solo testimone, questo fa fede fino al valore di 2 carlini e mezzo, per cui il danneggiato non può pretendere un risarcimento maggiore.

Riguardo alle piante fruttifere, la penale è variabile secondo il tipo di danno arrecato. Ad esempio, chi taglia un albero di fico, deve pagare 10 carlini di ammenda ed altrettanto deve dare al proprietario dell’albero. Chi taglia un marndorlo, deve pagare 20 carlini oppure 5 carlini per ogni ramo tagliato.

Il dannodato comprende anche i vari tipi di furto:di grano, di mele, di olive… oppure nelle capanne, negli orti, negli alveari,nelle fornaci.... Pertanto, chi raccoglie illecitamente frutta, deve pagare da 2 a 5 carlini (secondo il tipo di frutto) di ammenda ed altrettanto deve pagare al proprietario danneggiato. La sanzione è raddoppiata se il fatto è compiuto di notte.

è punito non solo il ladro, ma anche colui che ricetta le cose rubate.

è considerato furto anche la detenzione, senza autorizzazione, di uno strumento di lavoro per un tempo superiore a tre giorni.

I rapinatori, che rapinano i viandanti sulle strade, invece, sono giudicati penalmente.

Gli Statuti regolano anche il rapporto di lavoro. In particolare, i “servi” devono servire i loro padroni per il tempo stabilito e se lasciano il posto di lavoro prima del tempo perdono il salario corrispondente.

In particolare, la nutrice non può lasciare il suo lavoro, senza una giusta causa con uno dei genitori del bambino che le è affidato.

Gli Statuti prevedono anche la prescrizione dei diritti dei lavoratori. Infatti, gli operai che non si fanno pagare entro sei mesi, perdono il diritto alla “mercede”.

Invece, i contadini, utilizzati nel lavoro dei campi, possono farsi pagare subito (alla fine della giornata) facendo ricorso al Capitano.

Gli Statuti prevedono una particolare tutela per la donna, come conseguenza del riconoscimento della sua capacità giuridica e della sua emancipazione sociale. Infatti, la donna può essere la “Giurata della terra” e risponde direttamente in caso di ingiuria, di rissa e di interruzione del rapporto di lavoro.


 

Riferimenti bibliografici:
 

Candido Greco, Liber Capitolorum Universitatis Terrae Castileonis Messer Raimundi con Cenni storici di Castiglione Messer Raimondo, Cassa Rurale ed Artigiana di Castiglione, Castiglione Messer Raimondo 1991.



 

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