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N. 104 - Agosto 2016 (CXXXV)

I caratteri essenziali del Ddl Boschi
sul referendum costituzionale

di Fabiana Luca

 

In questi giorni si parla con frequenza crescente del prossimo referendum costituzionale: ecco i tratti essenziali della riforma – che prende il nome dalla ministra per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi – circa la quale gli italiani saranno chiamati a esprimere il loro parere.

 

Bicameralismo differenziato

 

Il nucleo centrale della Riforma riguarda il progressivo superamento del bicameralismo cosiddetto perfetto (o paritario). Sono differenziati in questo modo i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi, attribuendo alla sola Camera dei deputati gran parte della potestà legislativa del Paese.

 

La Camera dei deputati resta, dunque, la sola titolare del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, esercitando contestualmente "la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del governo".

 

La Riforma definisce invece una differente composizione e nuove modalità di elezione per l'altra Camera, il Senato della Repubblica, che acquisisce formalmente la funzione di rappresentare le autonomie regionali. In particolare, secondo quanto definito dal nuovo art.55 Cost., questa seconda nuova Camera dovrebbe costituirsi di 95 senatori espressione delle istituzioni territoriali, eletti non più direttamente dal corpo elettorale, ma dai consigli regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano - mediante formula proporzionale - e da 5 senatori nominati direttamente dal Presidente della Repubblica (i quali durerebbero in carica 7 anni, senza possibilità di essere nuovamente nominati).

 

Il ruolo paritario delle due Camere nell'esercizio della potestà legislativa (ovvero il procedimento legislativo bicamerale) si mantiene solo per determinate categorie di leggi. Nello specifico (art.70):

 

· Leggi di natura costituzionale;

· Leggi di attuazione di disposizioni costituzionali concernenti i referendum popolari (o altre forme di consultazione);

· Tutela di minoranze linguistiche;

· Leggi in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni principali di Comuni e di Città metropolitane;

· Leggi di attuazione della politica europea;

· Leggi riguardanti le competenze regionali;

 

Sulle leggi che sono approvate in via esclusiva dalla Camera dei deputati (e si parla in tal caso di procedimento legislativo monocamerale), 1/3 dei senatori ha la facoltà di richiedere entro 10 giorni la possibilità di esaminare anch'esso il progetto di legge precedentemente approvato dalla prima Camera. Lo stesso procedimento viene utilizzato per le leggi relative al bilancio dello Stato, con l'unica differenza che l'esame in questo caso avviene automaticamente senza bisogno della richiesta di 1/3 dei componenti e che il termine per avanzare proposte di modificazione della legge in esame è di 15 giorni (anziché 10).

 

Il testo di Riforma contempla infine una terza categoria di iter legislativo (procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato), secondo il quale la Camera dei deputati potrà decidere di ignorare le proposte avanzate dal Senato, pronunciandosi a maggioranza assoluta dei suoi componenti durante la votazione finale. In particolare, quest'ultimo procedimento si applica alle leggi "a tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica o a tutela dell'interesse nazionale che danno attuazione alla clausola di supremazia".

 

Introduzione del voto a data certa (art.72 Cost.)

 

Attraverso l'introduzione di questo nuovo istituto, il Governo potrà chiedere alla Camera dei deputati che un "disegno di legge [...] essenziale per l'attuazione del programma di governo" venga iscritto tra le priorità da esaminare nell'ordine del giorno delle Camere, in modo da essere discusso e votato entro il termine di 70 giorni.

Si esclude la possibilità di usare il "voto a data certa" per determinate categorie legislative, quali leggi elettorali, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, amnistia e indulto, legge di bilancio, ed infine leggi ad approvazione paritaria.

 

 

Riforma Titolo V, abolizione definitiva delle province quali "enti costitutivi della Repubblica" e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL, art.99 Cost.)

 

Di particolare importanza è la modifica del titolo V della Costituzione - riformato l'ultima volta 15 anni fa con la legge costituzionale 3/2001 che ha spostato il rapporto tra Stato e Regioni in senso più federalista - che elimina definitivamente la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni introdotta nel 2001, e trasferisce quindi nuove materie nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato. Tra le principali: rapporti internazionali, immigrazione, istruzione, previdenza sociale, legislazione elettorale, ambiente ed ecosistema, gestione delle fonti energetiche, infrastrutture e reti di trasporto.

 

Referendum abrogativo e altri istituti di democrazia cosiddetta diretta

 

La Riforma modifica inoltre il quorum previsto per la validità del Referendum abrogativo (art.75 Cost.). Nel dettaglio, il voto potrà considerarsi valido qualora si sia recata alle urne la maggioranza degli aventi diritto al voto; nel caso in cui la proposta di Referendum sia stata avanzata da almeno 800.000 elettori (anziché 500.000 come adesso), il quorum necessario a considerare valida la votazione scenderebbe alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni politiche della Camera dei deputati.

 

Sarà introdotto l'istituto del Referendum propositivo e di indirizzo.

 

Viene aumentato a 150.000 il numero minimo di firme necessarie ad avanzare una proposta legislativa popolare (la quota minima prevista dall'art. 71 Cost. attualmente è pari a 50.000 elettori)

 

Elezione Presidente della Repubblica

 

La Riforma sopprime di fatto la partecipazione dei delegati regionali (3 per ciascuna regione, fatta eccezione per la Val d'Aosta provvista di un solo delegato) all'elezione del Presidente della Repubblica, affidata esclusivamente quindi al Parlamento in seduta comune. Necessaria una maggioranza dei 2/3 dei componenti per le prime tre votazioni; dei 3/5 dei componenti a partire dalla quarta; e infine una maggioranza dei 3/5 dei votanti a partire dal settimo scrutinio in poi.

 

Giudizio preventivo di legittimità costituzionale per le leggi elettorali

 

Un elemento interessante della Riforma è infine l'introduzione del controllo preventivo da parte della Corte Costituzionale sulla legittimità delle leggi elettorali prossime all'entrata in vigore. Nel nostro ordinamento attualmente non è previsto questo tipo di controllo preventivo su alcuna tipologia di legge. Solo prima della Riforma del titolo V, lo Stato aveva la facoltà di controllare preventivamente la legittimità delle leggi regionali. Il sindacato preventivo costituisce indubbiamente un elemento interessante, perché permette di controllare la validità di una legge elettorale prima che entri in un ordinamento giuridico già di per sé "viziata".

 

Differentemente dal Referendum abrogativo, per quello costituzionale non è previsto alcun quorum strutturale o numero legale per rendere valida la consultazione: se i consensi supereranno i voti sfavorevoli, la Riforma verrà approvata e promulgata in via definitiva.



 

 

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