PROVVEDIMENTO PER LA DIFESA DELLA
RAZZA NELLA SCUOLA
(nota: Regio decreto legge 5/9/1938 -
XVI, n. 1390)
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO
E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31
gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed
urgente di dettare disposizioni per la
difesa della razza nella scuola
italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro
Segretario di Stato per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le
finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle
scuole statali o parastatali di
qualsiasi ordine e grado e nelle scuole
non governative, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non
potranno essere ammesse persone di razza
ebraica, anche se siano state comprese
in graduatorie di concorso anteriormente
al presente decreto; nè potranno essere
ammesse all'assistentato universitario,
nè al conseguimento dell'abilitazione
alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine
e grado, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere
iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI
tutti gli insegnanti di razza ebraica
che appartengano ai ruoli per le scuole
di cui al precedente art. 1, saranno
sospesi dal servizio; sono a tal fine
equiparati al personale insegnante i
presidi e direttori delle scuole
anzidette, gli aiuti e assistenti
universitari, il personale di vigilanza
delle scuole elementari. Analogamente i
liberi docenti di razza ebraica saranno
sospesi dall'esercizio della libera
docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle
Accademie, degli Istituti e delle
Associazioni di scienze, lettere ed
arti, cesseranno di far parte delle
dette istituzioni a datare dal 16
ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art. 2
potranno in via transitoria essere
ammessi a proseguire gli studi
universitari studenti di razza ebraica,
già iscritti a istituti di istruzione
superiore nei passati anni accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente
decreto-legge è considerato di razza
ebraica colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se egli
professi religione diversa da quella
ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge, che
entrerà in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno, sarà presentato al Parlamento
per la sua conversione in legge. Il
Ministro per l'educazione nazionale è
autorizzato a presentare il relativo
disegno di legge.
Ordiniamo
che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella
raccolta delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre
1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di
Revel.
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