la rinuncia alla guerra: il patto
briand-kellogg
(nota: trattato firmato a Parigi il
27/8/1928, entrato in vigore il
24/7/1929 e abrogato dallo Statuto delle
Nazioni Unite)
Il presidente del Reich germanico, il
presidente degli Stati Uniti d'America,
Sua Maestà il re dei Belgi, il
presidente della Repubblica francese,
Sua Maestà il re di Gran Bretagna e
Irlanda e dei territori britannici di là
dai mari, imperatore delle Indie, Sua
Maestà il re d'Italia, Sua Maestà
l'imperatore del Giappone, il presidente
della Repubblica Polacca, il presidente
della Repubblica Cecoslovacca,
profondamente compresi del dovere
solenne che loro incombe di promuovere
il benessere dell'umanità;
persuasi che è venuto il momento di
compiere un atto di aperta rinunzia alla
guerra in quanto strumento di politica
nazionale, affinché possano essere
perpetuate le relazioni pacifiche ed
amichevoli esistenti presentemente tra i
loro popoli;
convinti che tutti i mutamenti nelle
loro relazioni vicendevoli debbano
essere cercati solo con procedimenti
pacifici ed essere attuati nell'ordine e
nella pace e che ogni potenza firmataria
che cercasse d'ora innanzi di sviluppare
i propri interessi nazionali ricorrendo
alla guerra dovrà essere privata del
beneficio del presente trattato;
sperando che, incoraggiate dal loro
esempio, tutte le altre nazioni del
mondo si associeranno a questi sforzi
umanitari e, accedendo al presente
trattato fin dalla sua entrata in
vigore, metteranno i loro popoli in
grado di profittare dei benefici delle
sue disposizioni, riunendo così le
nazioni civili del mondo in una rinunzia
comune alla guerra come strumento della
loro politica nazionale;
hanno risolto di conchiudere un trattato
e designato a questo scopo i loro
plenipotenziari rispettivi, cioè:
Presidente del Reich Tedesco: Dr Gustav
STRESEMANN, Ministro degli Esteri;
Presidente degli Stati Uniti d'America:
Frank B. KELLOGG, Secretary of State;
Sua Maestà Re del Belgio: Mr Paul HYMANS,
Ministro degli Esteri;
Presidente della Repubblica Francese:
Mr. Aristide BRIAND, Ministro degli
Esteri;
Sua maestà il Re d'Inghilterra,
d'Irlanda e dei domini inglese
d'oltremare, Imperatore d'India: Lord
CUSHENDUN, Cancelliere del Ducato di
Lancaster, Segretario di Stato per gli
Affari Esteri;
Dominio Canadese: William Lyon MACKENZIE
KING, Primo Ministro e Ministro degli
Esteri;
Commonwealth d'Australia: Alexander John
McLACHLAN, Membro del Consiglio
Esecutivo Federale;
Dominio Neozelandese: Sir Christopher
James PARR, Alto Commissario per la
Nuova Zelanda nel Regno Unito;
L'Unione Sudafricana: The Honourable
Jacobus Stephanus SMIT, Alto Commissario
dell'Unione Sudafricana nel Regno Unito;
Stato libero d'Irlanda: Mr. William
Thomas COSGRAVE, Presidente del
Consiglio Esecutivo;
India: Lord CUSHENDUN, Cancelliere del
Ducato di Lancaster, Segretario di Stato
per gli Affari Esteri;
Sua Maestà Re d'Italia: Conte Gaetano
MANZONI, Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario a Parigi;
Imperatore del Giappone: Count UCHIDA,
Cancelliere;
Presidente della Repubblica Polacca: Mr.
A. ZALESKI, Ministro degli Esteri;
Presidente della Repubblica
Cecoslovacca: Dr Eduard BENES, Ministro
degli Esteri;
i quali, dopo essersi comunicati i loro
pieni poteri e trovatili in buona e
debita forma, hanno convenuto quanto
segue:
Articolo I
Le alte parti contraenti dichiarano
solennemente in nome dei loro popoli
rispettivi di condannare il ricorso alla
guerra per la risoluzione delle
divergenze internazionali e di
rinunziare a usarne come strumento di
politica nazionale nelle loro relazioni
reciproche.
Articolo II
Le alte parti contraenti riconoscono che
il regolamento o la risoluzione di tutte
le divergenze o conflitti di qualunque
natura o di qualunque origine possano
essere, che avessero a nascere tra di
loro, non dovrà mai essere cercato se
non con mezzi pacifici.
Articolo III
Il presente trattato sarà ratificato
dalle alte parti contraenti designate
nel preambolo, conformemente alle
esigenze delle loro costituzioni
rispettive, e comincerà ad avere effetto
non appena tutti gli strumenti di
ratificazione saranno stati depositati a
Washington.
Una volta in vigore, così com'è previsto
nel capoverso precedente, il presente
trattato resterà aperto durante tutto il
tempo necessario per l'accessione di
tutte le altre potenze del mondo. Ogni
strumento attestante l'accessione d'una
potenza sarà depositato a Washington e
il trattato, immediatamente dopo questo
deposito, entrerà in vigore tra la
potenza accedente e le altre potenze
contraenti.
Spetterà al governo degli Stati Uniti
fornire a ciascun governo designato nel
preambolo e ad ogni governo che accederà
successivamente al presente trattato,
una copia certificata conforme di esso
trattato e di ciascuno degli strumenti
di ratificazione o d'accessione.
Spetterà pure al governo degli Stati
Uniti notificare telegraficamente ai
detti governi ogni strumento di
ratificazione o d'accessione,
immediatamente dopo il deposito.
In fede di che, i plenipotenziari
rispettivi hanno firmato il presente
trattato steso in lingua francese e in
inglese, i due testi avendo lo stesso
valore, e vi hanno apposto i loro
sigilli.
Fatto a Parigi, il ventisette agosto
millenovecentoventotto.
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