il patto d'acciaio
(nota: stipulato a Berlino nella
Cancelleria del Reich alla presenza di
Hitler e dello Stato Maggiore tedesco,
il 22/5/1939)
Il Cancelliere del Reich Tedesco e Sua
Maestà il Re d'Italia e d'Albania e
Imperatore d'Etiopia, concordano sulla
necessità di consolidare attraverso un
patto solenne le relazioni di amicizia e
le affinità esistenti tra la Germania
Nazional Socialista e l'Italia Fascista.
Dopo aver gettato un sicuro ponte di
mutua assistenza attaverso i comuni
confini, i Governi di Germania e Italia
ribadiscono la validità dei principi e
degli intendimenti precedentemente
concordati, i quali si sono rivelati
vincenti nel far prosperare gli
interessi di entrambi i Paesi e
nell'assicurare la pace in Europa.
Fermamente legati dall'unità delle
proprie ideologie e dall'ampia comunanza
dei rispettivi interessi, il popolo
Tedesco e il popolo Italiano sono
determinati a restare fianco a fianco
anche in futuro e a battersi per
proteggere il proprio spazio vitale [Lebensraum]
mantenendo al tempo stesso la pace. In
un mondo inquieto e disgregato, la
Germania e l'Italia intendono adempiere
al dovere assegnato loro dalla storia;
quello di salvaguardare le fondamenta
della cultura Europea.
Al fine di ufficializzare questi
principi attraverso un Trattato, sono
stati nominati quali plenipotenziari, il
Cancelliere del Reich Tedesco Adolf
Hitler, il Ministro degli Esteri del
Reich Joachim von Ribbentrop, Sua Maestà
il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore
d'Etiopia Vittorio Emanuele III e il
Ministro degli Esteri del Governo
Italiano Conte Galeazzo Ciano i quali,
dopo aver presentato le proprie
credenziali, hanno discusso e concordato
quanto segue:
ARTICOLO I.
Le Parti Contraenti saranno
costantemente in contatto tra loro per
avere una visione comune relativamente
ai rispettivi interessi e alla
situazione Europea nel suo complesso.
ARTICOLO II.
Qualora i comuni interessi delle Parti
Contraenti vengano messi in pericolo da
avvenimenti internazionali di
qualsivoglia natura, le stesse Parti si
consulteranno immediatamente per
concordare le necessarie misure atte a
salvaguardare tali interessi. Nel caso
in cui la sicurezza o altri vitali
interessi di una delle Parti Contraenti
siano minacciati, l'altra Parte
Contraente offrirà alla Parte minacciata
il completo appoggio politico e
diplomatico per allontanare tale
minaccia.
ARTICOLO III.
Qualora accadesse, contro i desideri e
le speranze delle Parti Contraenti, che
una di esse venga coinvolta in
complicazioni di carattere militare con
un'altra Potenza o altre Potenze,
l'altra Parte Contraente si schiererà al
suo fianco fornendo il necessario
appoggio militare terrestre, navale ed
aereo.
ARTICOLO IV.
Per assicurare un rapido adempimento
degli obblighi disposti dall'Articolo
III, i Governi di entrambe le Parti
Contraenti rafforzeranno la reciproca
cooperazione sotto l'aspetto sia
militare che economico.
I due Governi inoltre, si terranno
reciprocamente informati in merito ad
altri eventuali provvedimenti che si
rendessero necessari per l'applicazione
di questo Patto.
Per garantire quanto disposto dai commi
1 e 2 del presente Articolo, i due
Governi istituiranno delle commissioni
permanenti che opereranno sotto la
direzione dei rispettivi Ministeri degli
Esteri.
ARTICOLO V.
Nel caso in cui le Parti Contraenti
siano coinvolte insieme in una guerra,
entrambe si impegnano a non concludere
separatamente alcun armistizio o
trattato di pace.
ARTICOLO VI.
Le due Parti Contraenti sono consapevoli
dell'importanza delle proprie comuni
relazioni con altre Potenze amiche.
Entrambe sono determinate a mantenere
inalterate nel tempo tali relazioni e a
promuovere un adeguato sviluppo dei
comuni interessi con queste Potenze.
ARTICOLO VII.
Questo Patto entrerà in vigore
immediatamente dopo la sua firma. Le due
Parti Contraenti sono d'accordo nel
fissare a dieci anni il primo periodo di
validità. Prima della naturale scadenza
del Patto, le Parti ne concorderanno
l'eventuale rinnovo.
PROTOCOLLO SEGRETO SUPPLEMENTARE
Nel sottoscrivere il Patto di Amicizia e
di Alleanza, entrambe le parti hanno
raggiunto un accordo sui seguenti punti:
1. I rispettivi Ministri degli Esteri
concorderanno quanto prima
l'organizzazione, la sede e il metodo di
lavoro della Commissione incaricata di
affrontare le questioni militari e
quelle legate all'economia di guerra, ai
sensi di quanto stabilito dall'Articolo
IV del Patto di Alleanza.
2. Per la realizzazione di quanto
disposto dal secondo comma dell'Articolo
IV, conformemente allo spirito e agli
scopi del Patto, i due Ministri degli
Esteri definiranno in tempi brevi e
attraverso una costante cooperazione, i
provvedimenti da adottare in materia di
stampa, informazione e propaganda. In
particolare, i due Ministri degli Esteri
assegneranno presso la propria
ambasciata nelle rispettive capitali,
uno o più specialisti di provata
capacità professionale che operino di
concerto con i Ministeri degli Affari
Esteri per studiare le strategie da
perseguire in tema di stampa,
informazione e propaganda, sia per
promuovere la politica dell'Asse, sia
per controbattere la politica che le
Potenze nemiche adotteranno.
Berlino, 22 Maggio 1939 - XVII° anno
dell'Era Fascista.
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