MEMORANDUM D'INTESA ITALO-JUGOSLAVO
(stilato a Londra il 5/10/1954 dai
governi d'Italia, Regno Unito, Stati
Uniti e Jugoslavia e concernente il
territorio libero di Trieste; abrogato
dal trattato di Osimo del 10/11/1975)
In vista del fatto che è stata
constatata l'impossibilità di tradurre
in atto le clausole del Trattato di pace
con l'Italia relative al Territorio
Libero di Trieste, i Governi del Regno
Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia
hanno mantenuto dalla fine della guerra
occupazione e Governo militare nelle
Zone A e B del Territorio. Quando il
Trattato fu firmato non era mai stato
inteso che queste responsabilità
dovessero essere altro che temporanee e
i Governi d'Italia, del Regno Unito,
degli Stati Uniti e della Jugoslavia,
quali paesi principalmente interessati,
si sono recentemente consultati tra loro
per esaminare la maniera migliore per
mettere fine all'attuale insoddisfacente
situazione. A seguito di che essi si
sono messi d'accordo sulle seguenti
misure di carattere pratico.
Non appena il presente Memorandum
d'intesa sarà stato parafato e le
rettifiche alla linea di demarcazíone da
esso previste saranno state eseguite, i
Governi del Regno Unito, degli Stati
Uniti e di Jugoslavia porranno termine
al Governo militare nelle Zone A e B del
Territorio. I Governi del Regno Unito e
degli Stati Uniti ritireranno le loro
Forze Armate dalla zona a nord della
nuova linea di demarcazione e cederanno
l'Amministrazione di tale zona al
Governo italiano. I Governi italiano e
jugoslavo estenderanno immediatamente la
loro Amministrazione civile sulla zona
per la quale avranno la responsabilità.
Le rettifiche della linea di
demarcazione, di cui al paragrafo 2,
verranno eseguite in conformità con la
carta di cui all'Allegato I.
Una demarcazione preliminare sarà
eseguita da rappresentanti del Governo
Militare Alleato e del Governo Militare
jugoslavo non appena il presente
Memorandum d'intesa sarà stato parafato
e in ogni caso entro tre settimane dalla
data della parafatura. I Governi
italiano e jugoslavo nomineranno
immediatamente una Commissione di
demarcazione con il compito di stabilire
una più precisa determinazione della
linea di demarcazione, in conformità con
la carta di cui all'Allegato I.
I Governi italiano e jugoslavo
concordano di dare esecuzione allo
Statuto speciale contenuto nell'Allegato
II.
Il Governo italiano si impegna a
mantenere il Porto Franco a Trieste in
armonia con le disposizioni degli
articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII
del Trattato di pace con l'Italia.
I Governi italiano e jugoslavo
convengono di non intraprendere alcuna
azione giudiziaria o amministrativa
diretta a sottoporre a procedimenti o
discriminazioni la persona o i beni di
qualsiasi residente nelle zone che
vengono sottoposte alla loro
amministrazione civile in base al
presente Memorandum d'intesa per passate
attività politiche connesse con la
soluzione del problema del Territorio
Libero di Trieste.
I Governi italiano e jugoslavo
convengono di aprire negoziati entro un
periodo di due mesi dalla parafatura del
presente Memorandum d'intesa allo scopo
di raggiungere prontamente un accordo
che regoli il traffico locale e che
comprenda facilitazioni per il movimento
dei residenti nelle zone límitrofe, per
terra e per mare, attraverso la linea di
demarcazione, per normali attività
commerciali e di altro genere nonché per
i trasporti e le comunicazioni.
Quest'accordo riguarderà Trieste e
l'area adiacente. In attesa della
conclusione del predetto accordo le
competenti autorità, ciascuna per quanto
le concerne, prenderanno misure
appropriate allo scopo di facilitare il
traffico locale.
Per il periodo di un anno a partire
dalla parafatura del presente Memorandum
d'intesa le persone già residenti ("
pertinenti ") e nelle zone che vengono
sotto l'Amministrazione civile
dell'Italia o della Jugoslavia saranno
libere di farvi ritorno. Le persone che
ritorneranno, così come quelle che vi
abbiano già fatto ritorno, godranno
degli stessi diritti degli altri
residenti in tali zone. I loro beni ed
averi saranno a loro disposizione,
secondo le leggi in vigore, salvo che
essi li abbiano alienati nel frattempo.
Per un periodo di due anni dalla
parafatura del presente Memorandum
d'intesa le persone già residenti
nell'una o nell'altra delle predette
zone e che non intendono di ritornarvi,
e le persone ivi attualmente residenti
le quali decidano, entro un anno dalla
parafatura del presente Memorandum
d'intesa, di abbandonare tale residenza,
avranno facoltà di trasferire i loro
beni mobili ed i loro fondi. Nessun
diritto d'esportazione o di importazione
o tassa di qualsiasi altro genere verrà
imposto in relazione con il
trasferimento di tali beni. Le somme
derivanti dalla vendita dei beni delle
persone, ovunque residenti, che entro
due anni dalla parafatura del presente
Memorandum d'intesa abbiano deciso di
alienare i propri beni mobili e
immobili, saranno depositate in conti
speciali presso le Banche nazionali
d'Italia o di Jugoslavia. Il saldo tra
questi due conti sarà liquidato dai due
Governi al termine del periodo di due
anni.
I Governi italiano e jugoslavo, senza
pregiudizio dell'esecuzione immediata
delle norme contenute nel presente
paragrafo, si impegnano a concludere un
accordo dettagliato entro sei mesi dalla
parafatura del presente Memorandum
d'intesa.
Il presente Memorandum d'intesa verrà
comunicato al Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite.
Londra, 5 ottobre 1954
ALLEGATO I
È una carta geografica con i confini,
che sono quelli attuali.
ALLEGATO II
STATUTO SPECIALE
Considerando che è intenzione comune del
Governo italiano e del Governo jugoslavo
di assicurare i diritti dell'uomo e le
libertà fondamentali senza distinzione
di razza, di sesso, di lingua e di
religione nelle zone che, in base alle
disposizioni del presente Memorandum
d'intesa, vengono sotto la loro
amministrazione, viene convenuto quanto
segue: Nell'amministrazione delle
rispettive zone le autorità italiane e
jugoslave si conformeranno ai principi
della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948, in maniera
che tutti gli abitanti delle due zone
possano, senza discriminazione, avere il
pieno godimento dei diritti e delle
libertà fondamentali stabiliti nella
predetta Dichiarazione.
Gli appartenenti al gruppo etnico
jugoslavo nella zona amministrata
dall'Italia e gli appartenenti al gruppo
etnico italiano nella zona amministrata
dalla Jugoslavia godranno della parità
dei diritti e di trattamento con gli
altri abitanti delle due zone.
Questa parità implica che essi godranno:
della uguaglianza con gli altri
cittadini riguardo ai diritti politici e
civili, nonché agli altri diritti
dell'uomo e libertà fondamentali
garantiti dall'art. 1;
di ugualí diritti nel conseguimento e
nell'esercizio dei pubblici servizi,
funzioni, professioni ed onori;
della uguaglianza di accesso agli uffici
pubblici ed amministrativi; a questo
riguardo le amministrazioni italiana e
jugoslava saranno guidate dal principio
di facilitare, rispettivamente al gruppo
etnico jugoslavo ed al gruppo etnico
italiano sotto la loro amministrazione,
una equa rappresentanza nelle cariche
amministrative e specialmente in quei
campi, quali l'Ispettorato delle scuole,
in cui gli interessi di tali abitanti
sono particolarmente in causa;
dell'uguaglianza di trattamento
nell'esercizio dei loro mestieri o
professioni, nell'agricoltura, nel
commercio, nell'industria o in ogni
altro campo, e nell'organizzare e
dirigere associazioni e organismi
economici per questo scopo. Tale
uguaglianza di trattamento riguarderà
anche la tassazione. A questo riguardo
coloro che esercitano attualmente un
mestiere od una professione e non
posseggono il diploma o certificato
prescritto per l'esercizio di tale
attività, avranno quattro anni di tempo
dalla data della parafatura del presente
Memorandum d'intesa per conseguire il
necessario diploma o certificato. Ai
predetti non verrà impedito l'esercizio
del loro mestiere o professione in
conseguenza della mancanza dei
prescritti titoli, salvo che essi
abbiano omesso di conseguirli nel
predetto termine di quattro anni;
dell'eguaglianza di trattamento nell'uso
delle lingue come è precisato al
successivo articolo 5;
uguaglianza con gli altri cittadini nel
settore dell'assistenza sociale e delle
pensioni (indennità malattia, pensioni
vecchiaia e invalidità, incluse
invalidità causate dalla guerra e
pensioni ai congiunti dei caduti in
guerra).
L'incitamento all'odio nazionale e
razziale nelle due zone è proibito e
qualsiasi atto del genere sarà punito.
Il carattere etnico ed il libero
sviluppo culturale del gruppo etnico
jugoslavo nella zona amministrata
dall'Italia e del gruppo etnico italiano
nella zona amministrata dalla Jugoslavia
saranno salvaguardati:
essi avranno diritto ad una loro propria
stampa nella lingua materna;
le organizzazioni educative, culturali,
sociali e sportive di entrambi i gruppi
avranno libertà di funzionamento in
conformità con le leggi in vigore. A
tali organizzazioni sarà concesso un
trattamento pari a quello accordato ad
altre organizzazioni corrispondenti
nelle loro rispettive zone specialmente
per quanto concerne l'uso di edifici
pubblici, la radio e l'assistenza a
carico di fondi pubblici; e le autorità
italiane e jugoslave si adopereranno
altresí per assicurare a tali
organizzazioni il mantenimento delle
stesse facilitazioni di cui godono ora,
o di altre equivalenti;
ad entrambi i gruppi saranno concessi
asili d'infanzia, scuole elementari,
secondarie e professionali con
insegnamento nella lingua materna. Tali
scuole saranno conservate in tutte le
località della zona amministrata
dall'Italia dove vi siano fanciulli
appartenenti al gruppo etnico jugoslavo,
ed in tutte le località della zona
amministrata dalla Jugoslavia dove vi
siano fanciulli appartenenti al gruppo
etnico italiano. I Governi italiano e
jugoslavo convengono di conservare le
scuole esistenti, secondo l'elenco
allegato, e che sono destinate ai gruppi
etnici delle zone sotto la loro
rispettiva amministrazione. Essi si
consulteranno nella Commissione mista di
cui all'ultimo articolo del presente
Statuto prima di chiudere una di dette
scuole.
Dette scuole godranno di parità di
trattamento con le altre scuole dello
stesso tipo nelle zone amministrate
rispettivamente dall'Italia e dalla
Jugoslavia per quanto concerne
l'assegnazione di libri di testo, di
edifici e di altri mezzi materiali,
nonché il numero e la posizione degli
insegnanti ed il riconoscimento dei
titoli di studio. Le Autorità italiane e
jugoslave si adopereranno per assicurare
che l'insegnamento in tali scuole venga
impartito da insegnanti della stessa
lingua madre degli alunni.
Le autorità italiane e jugoslave
promuoveranno sollecitamente quelle
disposizioni giuridiche che possano
rendersi necessarie affinché
l'organizzazione permanente di tali
scuole sia regolata in conformità con le
disposizioni che precedono. Gli
insegnanti di lingua italiana che alla
data della parafatura del presente
Memorandum d'intesa prestano servizio
come insegnanti nell'organizzazione
scolastica della zona amministrata dalla
Jugoslavia e gli insegnanti di lingua
slovena che alla stessa data prestano
servizio come insegnanti
nell'organizzazione scolastica della
zona amministrata dall'Italia non
saranno rimossi dai loro posti per il
motivo che non dispongono dei prescritti
diplomi di abilitazione. Questa
disposizione eccezionale non dovrà
valere come precedente o essere invocata
come applicabíle ad altri casi
all'infuori di quelli relativi alle
categorie sopra specificate. Nel quadro
delle leggi in vigore le autorità
jugoslave e italiane faranno quanto
ragionevolmente possibile per dare ai
predetti insegnanti la opportunità, come
previsto nel precedente articolo 2 (d),
di conseguire il medesimo status del
personale insegnante di ruolo. I
programmi scolastici delle scuole sopra
menzionate non dovranno essere di
ostacolo al carattere nazionale degli
alunni.
Gli appartenenti al gruppo etnico
jugoslavo nella zona amministrata
dall'Italia e gli appartenenti al gruppo
etnico italiano nella zona amministrata
dalla Jugoslavia saranno liberi di usare
la loro lingua nei loro rapporti
personali ed ufficiali con le autorità
amministrative e giudiziarie delle due
zone. Essi avranno il diritto di
ricevere risposta nella loro stessa
lingua da parte delle autorità; nelle
risposte verbali, direttamente o per il
tramite di un interprete; nella
corrispondenza, almeno una traduzione
delle risposte dovrà essere fornita
dalle Autorità.
Gli atti pubblici concernenti gli
appartenenti ai due gruppi etnici,
comprese le sentenze dei Tribunali,
saranno accompagnati da una traduzione
nella rispettiva lingua. Lo stesso
principio si applicherà agli avvisi
ufficiali, alle pubbliche ordinanze ed
alle pubblicazioni ufficiali.
Nella zona sotto l'amministrazione
italiana le iscrizioni sugli enti
pubblici ed i nomi delle località e
delle strade saranno nella lingua del
gruppo etnico jugoslavo, oltre che nella
lingua dell'Autorità amministratrice, in
quei distretti elettorali del Comune di
Trieste e negli altri Comuni nei quali
gli appartenenti al detto gruppo etnico
costituiscono un elemento rilevante
(almeno un quarto) della popolazione;
nei Comuni della zona sotto
amministrazione jugoslava, dove gli
appartenenti al gruppo etnico italiano
costituiscono un elemento rilevante
(almeno un quarto) della popolazione,
tali iscrizioni e tali nomi saranno in
italiano, oltre che nella lingua della
Autorità Amministratrice.
Lo sviluppo economico della popolazione
etnicamente jugoslava nella zona
amministrata dall'Italia e della
popolazione etnicamente italiana nella
zona amministrata dalla Jugoslavia, sarà
assicurato senza discriminazione e con
un'equa ripartizione dei mezzi
finanziari disponibili.
Nessun mutamento dovrebbe essere
apportato alle circoscrizioni delle
unità amministrative fondamentali, nelle
zone che vengono rispettivamente sotto
l'amministrazione civile dell'Italia e
della Jugoslavia, con l'intento di
arrecare pregiudizio alla composizione
etnica delle unità stesse.
Una speciale Commissione mista
italo-jugoslava verrà istituita con
compiti di assistenza e consultazione
sui problemi relativi alla protezione
del gruppo etnico jugoslavo nella zona
sotto amministrazione italiana e del
gruppo etnico italiano nella zona sotto
amministrazione jugoslava. La
Commissione esaminerà altresí i reclami
e le questioni sollevate da individui
appartenenti ai rispettivi gruppi etnici
in merito alla esecuzione del presente
Statuto.
I Governi italiano e jugoslavo
faciliteranno le visite di tale
Commissione alle zone sotto la loro
amministrazione e accorderanno ogni
agevolazione per l'assolvimento dei suoi
compiti. I due Governi si impegnano a
negoziare immediatamente un
particolareggiato regolamento relativo
al funzionamento della Commissione.
Londra, 5 ottobre 1954.
VLADIMIR VELEBIT
MANLIO BROSIO
|