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N. 144 - Dicembre 2019 (CLXXV)

la difesa territoriale del tirolo

il libello promulgato dall'imperatore massimiliano i d'asburgo

di Giorgio Giannini

 

Il Libello del Tirolo (Tiroler Landlibell), in 59 articoli, approvato nel giugno 1511 dalla Dieta del Tirolo a Innsbruck, regola nei primi 42 articoli la difesa territoriale del Tirolo e nei successivi disciplina i rapporti commerciali e altri aspetti della vita sociale della Contea del Tirolo.

 

Il Libello è ratificato il 23 giugno 1511 dai Principi Vescovi di Trento (Georg Neideck) e di Bressanone (Cristoph Schrofenstein), in rappresentanza dei loro Corpi Sociali (Capitolo della Cattedrale, Magistrato Consolare, Autonomie e Comunità delle Valli) e dai rappresentanti dei quattro Ceti della Contea del Tirolo (Clero, Nobiltà, Città e Giurisdizioni Rurali) ed è quindi promulgato, con l’apposizione del sigillo, dall’Imperatore Massimiliano I d’Asburgo in qualità di Principe e Capo della Contea del Tirolo.

 

Il Libello è una Convenzione militare, che stabilisce l’ obbligo di leva per tutti i Tirolesi abili alle armi, concordata dal Principe e Conte del Tirolo con i quattro Ceti della Contea del Tirolo e con i due Principati Vescovili di Trento e di Bressanone, confederati con la Contea del Tirolo.

 

Risulta essere un documento molto importante perché limita notevolmente i poteri del Principe e Conte del Tirolo in materia militare. Infatti, il Principe-Conte non può iniziare la guerra nel Tirolo senza aver avuto l’autorizzazione della Dieta e senza l’approvazione dei quattro Ceti della Contea del Tirolo e dei due Principi Vescovi. Inoltre, gli uomini abili alle armi possono essere chiamati alle armi soltanto per la difesa del Tirolo (cioè solo per la guerra difensiva) e non possono essere impegnati in operazioni belliche fuori dal territorio tirolese. Inoltre sono in servizio per un mese.

 

Il Libello stabilisce anche la divisione dei compiti in materia militare. I quattro Ceti della Contea del Tirolo e i Principati Vescovili mettono a disposizione gli uomini abili alle armi per la Milizia Territoriale (Landsturm) attraverso l’arruolamento e provvedono a pagare ad essi il soldo per un mese di servizio nella misura di 4 fiorini per ogni fante. Se l’arruolamento si prolunga oltre il mese, il soldo deve essere pagato dal Principe.

 

Il Principe mette a disposizione gli armamenti (armi, polvere da sparo, proiettili), gli armieri, i maestri di archibugio e altro materiale bellico e deve curare che i magazzini siano forniti di vettovaglie per il sostentamento dei chiamati alle armi. Deve anche provvedere alla manutenzione delle fortificazioni e degli arsenali.

 

La chiamata alle armi spetta alle autorità delle varie Circoscrizioni ed è articolata in cinque livelli, secondo il grado di pericolo che incombe sul Tirolo, con l’arruolamento di poche migliaia di uomini fino alla mobilitazione generale. Alla prima chiamata alle armi rispondono 5.000 uomini, alla seconda 10.000, alla terza 15.000 e alla quarta 20.000 (con la riforma del 1605 si prevedono solo tre chiamate alle armi: di dieci, quindici e ventimila uomini). Infine c’è la mobilitazione generale di tutti gli uomini abili all’uso delle armi (detta anche quinta chiamata alle armi).

 

Il contingente è ripartito nel seguente modo, su una base di 5.000 uomini: 1.800 sono messi a disposizione dai Principi Vescovi di Trento e di Bressanone e dai due Ceti Superiori (Clero e Nobiltà); 2.400 sono messi a disposizione dai due Ceti Inferiori (Città e Giurisdizioni Rurali); 500 sono messi a disposizione dalla Signoria di Lienz e 300 dalle Signorie di Rattenberg, Kufstein e Kitzbuhel. Un cavaliere con lancia equivale a tre fanti, mentre un cavaliere con archibugio equivale a due fanti e mezzo. L’allestimento del contingente dovuto deve essere fatto con tempestività.

 

La ripartizione dei contingenti dovuti, all’interno dei due Principati Vescovili e dei Ceti Superiori (Prelati e Nobili) e Inferiori (Città e Giurisdizioni Rurali) è effettuata in base al parametro fiscale del ‘fuoco’ (casa).

I Principe deve provvedere alle spese per il mantenimento dei soldati, in ragione di mezzo fiorino a settimana per un fante e di 6 fiorini per un cavaliere. I Principi Vescovi e i quattro Ceti, in caso di bisogno, forniscono ulteriori vettovaglie e ricevono il rimborso di 5 fiorini al mese per il mantenimento di un cavaliere e 2 fiorini per il mantenimento di un fante.

 

Gli appartenenti ai Ceti Superiori (Prelati e Nobili) possono sostituire i soldati del contingente da loro dovuto, pagando una determinata somma di denaro. È la cosiddetta ‘sostituzione’ della prestazione militare. In pratica, i Prelati e i Nobili, se non riescono a mettere a disposizione in tutto o in parte il contingente da essi dovuto, devono versare la somma necessaria per equipaggiare il numero di soldati necessario a raggiungere il contingente previsto. Anche i minatori devono partecipare alla chiamata alle armi, per difendere i castelli assaliti dai nemici e per controllare periodicamente i confini del Tirolo.

 

Se il pericolo di invasione è così imminente da rendere impossibile l’arruolamento del contingente di 20.000 armati, in primo luogo sono arruolati tutti gli uomini abili alle armi di tutti i Ceti che risiedono nella zona minacciata, i quali devono resistere fino all’arrivo del suddetto contingente.

 

La chiamata alle armi è fatta in genere per iscritto, ma in caso di urgenza è fatta con il suono delle campane a stormo in tutte le Chiese del territorio. Nella riforma del 1647 è inserita anche la chiamata alle armi mediante i fuochi di segnalazione, accesi in determinati luoghi ben visibili (le alture e i masi di montagna).

 

Sono previste severe punizioni detentive o pecuniarie per coloro che non si presentano alla chiamata alle armi, inflitte dalla Reggenza di Innsbruck, per gli appartenenti alla Valle dell’Inn, o dal Capitano del rispettivo paese, per i residenti nelle altre località del Tirolo.

 

Il Maestro di leva, che sovrintende alla chiamata alle armi, è nominato dal Principe. I registri di leva sono costantemente aggiornati dai Comuni e vi è annotata la partecipazione delle singole persone alle varie chiamate alle armi. Gli iscritti nei registri di leva si allenano almeno quattro volte l’anno, tra i mesi di aprile e di novembre, sparando almeno 60 colpi nel poligono di tiro, chiamato bersaglio, presente in ogni Comune. Per questo motivo i volontari sono chiamati ‘bersaglieri’. Il loro nome comune è però Schutzen.

 

Secondo il Libello spettano al Principe i nemici fatti prigionieri, le fortezze, le città e i villaggi conquistati. Inoltre, i castelli occupati dai nemici e riscattati dal Principe devono essere restituiti ai proprietari (se i castelli non sono riscattati, il Principe deve risarcire i proprietari in misura equa). Infine, il Principe deve riscattare i Nobili fatti prigionieri.

 

Per provvedere alle spese della difesa territoriale sono tassati i beni ubicati all’interno della Contea del Tirolo, sia di proprietà di Enti ecclesiastici che hanno la sede principale fuori della Contea, sia dei Prelati e Nobili che non risiedono nel Tirolo.



 

 

 

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