N. 144 - Dicembre 2019
(CLXXV)
la difesa territoriale del tirolo
il
libello
promulgato
dall'imperatore
massimiliano
i d'asburgo
di
Giorgio
Giannini
Il
Libello
del
Tirolo
(Tiroler
Landlibell),
in
59
articoli,
approvato
nel
giugno
1511
dalla
Dieta
del
Tirolo
a
Innsbruck,
regola
nei
primi
42
articoli
la
difesa
territoriale
del
Tirolo
e
nei
successivi
disciplina
i
rapporti
commerciali
e
altri
aspetti
della
vita
sociale
della
Contea
del
Tirolo.
Il
Libello
è
ratificato
il
23
giugno
1511
dai
Principi
Vescovi
di
Trento
(Georg
Neideck)
e di
Bressanone
(Cristoph
Schrofenstein),
in
rappresentanza
dei
loro
Corpi
Sociali
(Capitolo
della
Cattedrale,
Magistrato
Consolare,
Autonomie
e
Comunità
delle
Valli)
e
dai
rappresentanti
dei
quattro
Ceti
della
Contea
del
Tirolo
(Clero,
Nobiltà,
Città
e
Giurisdizioni
Rurali)
ed è
quindi
promulgato,
con
l’apposizione
del
sigillo,
dall’Imperatore
Massimiliano
I
d’Asburgo
in
qualità
di
Principe
e
Capo
della
Contea
del
Tirolo.
Il
Libello
è
una
Convenzione
militare,
che
stabilisce
l’
obbligo
di
leva
per
tutti
i
Tirolesi
abili
alle
armi,
concordata
dal
Principe
e
Conte
del
Tirolo
con
i
quattro
Ceti
della
Contea
del
Tirolo
e
con
i
due
Principati
Vescovili
di
Trento
e di
Bressanone,
confederati
con
la
Contea
del
Tirolo.
Risulta
essere
un
documento
molto
importante
perché
limita
notevolmente
i
poteri
del
Principe
e
Conte
del
Tirolo
in
materia
militare.
Infatti,
il
Principe-Conte
non
può
iniziare
la
guerra
nel
Tirolo
senza
aver
avuto
l’autorizzazione
della
Dieta
e
senza
l’approvazione
dei
quattro
Ceti
della
Contea
del
Tirolo
e
dei
due
Principi
Vescovi.
Inoltre,
gli
uomini
abili
alle
armi
possono
essere
chiamati
alle
armi
soltanto
per
la
difesa
del
Tirolo
(cioè
solo
per
la
guerra
difensiva)
e
non
possono
essere
impegnati
in
operazioni
belliche
fuori
dal
territorio
tirolese.
Inoltre
sono
in
servizio
per
un
mese.
Il
Libello
stabilisce
anche
la
divisione
dei
compiti
in
materia
militare.
I
quattro
Ceti
della
Contea
del
Tirolo
e i
Principati
Vescovili
mettono
a
disposizione
gli
uomini
abili
alle
armi
per
la
Milizia
Territoriale
(Landsturm)
attraverso
l’arruolamento
e
provvedono
a
pagare
ad
essi
il
soldo
per
un
mese
di
servizio
nella
misura
di 4
fiorini
per
ogni
fante.
Se
l’arruolamento
si
prolunga
oltre
il
mese,
il
soldo
deve
essere
pagato
dal
Principe.
Il
Principe
mette
a
disposizione
gli
armamenti
(armi,
polvere
da
sparo,
proiettili),
gli
armieri,
i
maestri
di
archibugio
e
altro
materiale
bellico
e
deve
curare
che
i
magazzini
siano
forniti
di
vettovaglie
per
il
sostentamento
dei
chiamati
alle
armi.
Deve
anche
provvedere
alla
manutenzione
delle
fortificazioni
e
degli
arsenali.
La
ripartizione
dei
contingenti
dovuti,
all’interno
dei
due
Principati
Vescovili
e
dei
Ceti
Superiori
(Prelati
e
Nobili)
e
Inferiori
(Città
e
Giurisdizioni
Rurali)
è
effettuata
in
base
al
parametro
fiscale
del
‘fuoco’
(casa).
La
chiamata
alle
armi
è
fatta
in
genere
per
iscritto,
ma
in
caso
di
urgenza
è
fatta
con
il
suono
delle
campane
a
stormo
in
tutte
le
Chiese
del
territorio.
Nella
riforma
del
1647
è
inserita
anche
la
chiamata
alle
armi
mediante
i
fuochi
di
segnalazione,
accesi
in
determinati
luoghi
ben
visibili
(le
alture
e i
masi
di
montagna).
Sono
previste
severe
punizioni
detentive
o
pecuniarie
per
coloro
che
non
si
presentano
alla
chiamata
alle
armi,
inflitte
dalla
Reggenza
di
Innsbruck,
per
gli
appartenenti
alla
Valle
dell’Inn,
o
dal
Capitano
del
rispettivo
paese,
per
i
residenti
nelle
altre
località
del
Tirolo.
Il
Maestro
di
leva,
che
sovrintende
alla
chiamata
alle
armi,
è
nominato
dal
Principe.
I
registri
di
leva
sono
costantemente
aggiornati
dai
Comuni
e vi
è
annotata
la
partecipazione
delle
singole
persone
alle
varie
chiamate
alle
armi.
Gli
iscritti
nei
registri
di
leva
si
allenano
almeno
quattro
volte
l’anno,
tra
i
mesi
di
aprile
e di
novembre,
sparando
almeno
60
colpi
nel
poligono
di
tiro,
chiamato
bersaglio,
presente
in
ogni
Comune.
Per
questo
motivo
i
volontari
sono
chiamati
‘bersaglieri’.
Il
loro
nome
comune
è
però
Schutzen.
Secondo
il
Libello
spettano
al
Principe
i
nemici
fatti
prigionieri,
le
fortezze,
le
città
e i
villaggi
conquistati.
Inoltre,
i
castelli
occupati
dai
nemici
e
riscattati
dal
Principe
devono
essere
restituiti
ai
proprietari
(se
i
castelli
non
sono
riscattati,
il
Principe
deve
risarcire
i
proprietari
in
misura
equa).
Infine,
il
Principe
deve
riscattare
i
Nobili
fatti
prigionieri.
Per
provvedere
alle
spese
della
difesa
territoriale
sono
tassati
i
beni
ubicati
all’interno
della
Contea
del
Tirolo,
sia
di
proprietà
di
Enti
ecclesiastici
che
hanno
la
sede
principale
fuori
della
Contea,
sia
dei
Prelati
e
Nobili
che
non
risiedono
nel
Tirolo.