N. 72 - Dicembre 2013
(CIII)
I DIRITTI DELL’UOMO
PARTE II - LE TAPPE FONDAMENTALI DELLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
di Laura Ballerini
Qualche
anno
dopo
la
stesura
dei
patti
sui
diritti
umani,
più
precisamente
nel
`69,
si
tenne
a
Vienna
una
convenzione
sui
trattati,
dove
si
parò
per
la
prima
volta
di
ius
cogens:
diritto
cogente,
ovvero
un
insieme
di
norme
inviolabili
per
tutti
gli
stati.
A
Vienna
non
vennero
specificati
quali
fossero
questi
obblighi
inderogabili
e la
Commissione
per
il
Diritto
Internazionale
si
rifece
all’articolo
19
del
progetto
di
Roberto
Ago
(1907-1995)
sulla
responsabilità
dei
soggetti
internazionali.
Egli
definì
come
crimine
la
violazione
di
quattro
norme
che
divennero
ius
cogens:
il
divieto
dell’uso
della
forza
armata,
l’autodeterminazione
dei
popoli,
la
tutela
dell’ambiente,
la
tutela
dei
diritti
umani.
Da
quel
momento,
dunque,
nessun
accordo,
trattato
o
consuetudine
poteva
violare
i
diritti
umani,
tutti
quelli
che
lo
prevedevano
venivano
di
conseguenza
aboliti.
Oggi
quindi
non
rispettare
i
diritti
dell’uomo
è
considerato
una
grave
illecito
che
coinvolge
tutta
la
comunità
internazionale.
Tornando
ai
patti,
questi
diedero
avvio
a
convezioni
specifiche
a
protezione
di
certi
diritti
o di
specifiche
categorie
di
persone
considerate
in
posizione
di
fragilità.
Tra
queste,
nel
`79,
si
tenne
la
convenzione
per
l’eliminazione
di
ogni
forma
di
discriminazione
nei
confronti
della
donna.
Il
documento
riconosceva
uguaglianza
giuridica
tra
uomini
e
donne
e
aboliva
le
leggi
discriminatorie
per
contrastare
le
violenze
di
genere
e
gli
stereotipi
sul
ruolo
delle
donne
nella
famiglia
e
nella
società.
L’Articolo
12,
paragrafo
2,
inoltre,
impegna
gli
stati
a
fornire
servizi
e
assistenza
alle
donne
durante
la
gravidanza
e la
maternità.
In
seguito,
come
spesso
accade,
verranno
annessi
dei
protocolli
aggiuntivi
inerenti
più
precise
modalità
di
denuncia
in
caso
di
violazione
dei
diritti.
Nel
1984
si
tenne
la
convenzione
sulla
repressione
della
tortura.
Questa
pratica
è
stato
vietata
a
livello
consuetudinario
ma
permangono
ancora
stati
che
la
praticano
e le
sanzioni
verso
quest’ultima
rimangono
per
lo
più
a
livello
politico.
La
tortura
viene
definita
come
l’inflizione
volontaria
di
dolore
grave,
anche
se
non
è
specificato
il
grado,
per
ottenere
uno
scopo,
che
può
essere
delle
informazioni
o la
soggiogazione.
Viene
considerata
un
illecito
internazionale
se
applicata
da
un
organo
statale,
altrimenti,
se
praticata
da
un
individuo,
diventa
tale
solo
previo
esaurimento
dei
ricorsi
interni.
Nel
1989,
invece,
vi
fu
la
convenzione
sui
diritti
del
fanciullo,
che
imponeva
l’interesse
del
minore
come
prioritario.
Questi
infatti
ha
diritto
all’istruzione
e
alla
massima
protezione
da
parte
dello
stato,
che
deve
agire
in
primis
nel
suo
interesse.
Viene
inoltre
vietata
ogni
forma
di
sfruttamento
minorile.
Con
due
protocolli
aggiuntivi
furono
vietate
anche
la
pedopornografia
e la
prostituzione
infantile,
e
l’arruolamento
prima
dei
diciotto
anni
(2002).
Nello
stesso
anno
si
tenne
anche
la
convenzione
sulla
pena
di
morte,
con
il
fine
di
auspicarne
la
fine,
ma
di
fatto
rimangono
tutt’ora
stati
mantenitori
e
abolizionisti,
i
quali
la
considerano
una
violazione
del
diritto
alla
vita.
Successivamente,
nel
1992
venne
redatta
la
Dichiarazione
sulle
sparizioni
forzate,
e si
tenne
poi,
nel
2006,
una
Convenzione
internazionale
per
la
protezione
di
tutte
le
persone
vittime
di
sparizioni
forzate,
aperta
alla
firma.
Le
sparizioni
forzate
vennero
considerate
come
una
duplice
violazione
dei
diritti
umani:
il
diritto
alla
libertà
e a
un
equo
processo.
Nel
momento
della
ratifica
ogni
soggetto
membro
si
impegna
a
rispettare
e
assicurare
il
rispetto
dei
diritti
umani
al
proprio
interno.
Vi
sono
inoltre
alcuni
tipi
di
obblighi
chiamati
“self
contained
regime”,
che
prevedono
delle
regole
speciali
in
caso
di
violazione
del
diritto.
Le
prime
garanzie
quindi
sono
quelle
fornite
dall’ordinamento
interno.
Le
seconde,
invece,
coinvolgono
la
comunità
internazionale
e in
particolare
sono
di
competenza
del
Consiglio
per
i
diritti
umani,
che
nel
2006
ha
sostituito
la
Commissione.
In
caso
di
una
preoccupazione
internazionale
riguardo
una
grave
violazione
(International
concern
about
a
gross
violation)
dei
diritti
umani
ad
opera
di
uno
stato,
vengono
fatte
dagli
altri
soggetti
delle
segnalazioni
al
Consiglio,
che
fa
delle
raccomandazioni.
La
segnalazione,
però,
può
avvenire
allo
stesso
modo
anche
da
un
individuo,
un
ente
o
un’organizzazione
e in
questo
caso
si
svolge
“a
porte
chiuse”.
Sono
le
due
procedure
definite
“pubblica”
e
“confidenziale”.
Con
l’inserimento
del
Consiglio
nel
2006
–
formato
da
53
membri
nominati
dall’Assemblea
Generale,
e a
essa
direttamente
sottoposto
– si
inserì
una
nuovo
tipo
di
procedura
che
non
rischiava
di
essere
“politicizzata”,
in
quanto
non
richiedeva
una
previa
segnalazione,
la
UPR.
Universal
Periodic
Review:
un
controllo
periodico
sulla
condizione
dei
diritti
umani
in
tutti
gli
stati.
Questi
controlli
vengono
chiamati
politici,
ma
esiste
anche
una
seconda
categoria,
quella
dei
cosiddetti
controlli
giuridici.
Tramite
degli
accordi
sono
stati
creati
dei
comitati
inerenti
uno
specifico
ramo
dei
diritti;
ogni
anno
gli
stati
mandano
un
rapporto
ai
diversi
comitati
riguardanti
la
condizione
dei
diritti
al
proprio
interno.
Dopodiché,
in
caso
si
necessitino
dei
chiarimenti,
vengono
stilate
le
list
of
issues,
discusse
con
gli
stati
in
questione.
La
violazione
grave
e
sistematica
dei
diritti
umani
può
essere
considerata
una
minaccia
alla
pace,
e
diventa,
di
conseguenza,
di
materia
del
Consiglio
di
Sicurezza,
che
decide
quali
misure
adottare:
può
scegliere
anche
di
intervenire
con
le
forze
armate
a
disposizione.
Quest’ultimo
punto
è
molto
discusso
nella
società
internazionale
ed è
un
nodo
estremamente
delicato.
È
importante
citare
anche
il
ruolo
svolto
dalle
Organizzazioni
Non
Governative
(ONG)
in
ambito
di
promozione
e
controllo
sui
diritti
umani.
Per
essere
tali,
le
ONG
devono
innanzi
tutto
essere
composte
da
privati,
senza
fini
di
lucro
e
avere
una
forte
stabilità.
Queste
possono
svolgere
due
tipi
di
azioni,
fact
finding
e
compaigning:
la
prima
consiste
in
ricerche
che
vengono
svolte
o
per
assicurarsi
che
non
vengano
attuate
violazioni,
o
per
accertarsi
che
si
siano
effettivamente
verificate;
la
seconda
è un
opera
di
sensibilizzazione
nella
campagna
per
la
difesa
dei
diritti
dell’uomo.
I
diritti
umani
sono
un
tema
fortemente
attuale,
poiché
in
continuo
divenire
e
soggetto
a
modifiche.
È un
sistema
imperfetto,
ma è
il
migliore
perché
aperto
a
perfezionamenti
e
poiché
si
presenta
come
un
cammino
inconcluso
ma
da
percorrere
per
la
protezione
della
persona
umana.