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N. 72 - Dicembre 2013 (CIII)

I DIRITTI DELL’UOMO
PARTE II - LE TAPPE FONDAMENTALI DELLA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

di Laura Ballerini

 

Qualche anno dopo la stesura dei patti sui diritti umani, più precisamente nel `69, si tenne a Vienna una convenzione sui trattati, dove si parò per la prima volta di ius cogens: diritto cogente, ovvero un insieme di norme inviolabili per tutti gli stati.

 

A Vienna non vennero specificati quali fossero questi obblighi inderogabili e la Commissione per il Diritto Internazionale si rifece all’articolo 19 del progetto di Roberto Ago (1907-1995) sulla responsabilità dei soggetti internazionali. Egli definì come crimine la violazione di quattro norme che divennero ius cogens: il divieto dell’uso della forza armata, l’autodeterminazione dei popoli, la tutela dell’ambiente, la tutela dei diritti umani.

 

Da quel momento, dunque, nessun accordo, trattato o consuetudine poteva violare i diritti umani, tutti quelli che lo prevedevano venivano di conseguenza aboliti. Oggi quindi non rispettare i diritti dell’uomo è considerato una grave illecito che coinvolge tutta la comunità internazionale.

 

Tornando ai patti, questi diedero avvio a convezioni specifiche a protezione di certi diritti o di specifiche categorie di persone considerate in posizione di fragilità.

 

Tra queste, nel `79, si tenne la convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Il documento riconosceva uguaglianza giuridica tra uomini e donne e aboliva le leggi discriminatorie per contrastare le violenze di genere e gli stereotipi sul ruolo delle donne nella famiglia e nella società. L’Articolo 12, paragrafo 2, inoltre, impegna gli stati a fornire servizi e assistenza alle donne durante la gravidanza e la maternità. In seguito, come spesso accade, verranno annessi dei protocolli aggiuntivi inerenti più precise modalità di denuncia in caso di violazione dei diritti.

 

Nel 1984 si tenne la convenzione sulla repressione della tortura. Questa pratica è stato vietata a livello consuetudinario ma permangono ancora stati che la praticano e le sanzioni verso quest’ultima rimangono per lo più a livello politico. La tortura viene definita come l’inflizione volontaria di dolore grave, anche se non è specificato il grado, per ottenere uno scopo, che può essere delle informazioni o la soggiogazione. Viene considerata un illecito internazionale se applicata da un organo statale, altrimenti, se praticata da un individuo, diventa tale solo previo esaurimento dei ricorsi interni.

 

Nel 1989, invece, vi fu la convenzione sui diritti del fanciullo, che imponeva l’interesse del minore come prioritario. Questi infatti ha diritto all’istruzione e alla massima protezione da parte dello stato, che deve agire in primis nel suo interesse. Viene inoltre vietata ogni forma di sfruttamento minorile. Con due protocolli aggiuntivi furono vietate anche la pedopornografia e la prostituzione infantile, e l’arruolamento prima dei diciotto anni (2002).

 

Nello stesso anno si tenne anche la convenzione sulla pena di morte, con il fine di auspicarne la fine, ma di fatto rimangono tutt’ora stati mantenitori e abolizionisti, i quali la considerano una violazione del diritto alla vita.

 

Successivamente, nel 1992 venne redatta la Dichiarazione sulle sparizioni forzate, e si tenne poi, nel 2006, una Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone vittime di sparizioni forzate, aperta alla firma. Le sparizioni forzate vennero considerate come una duplice violazione dei diritti umani: il diritto alla libertà e a un equo processo.

 

Nel momento della ratifica ogni soggetto membro si impegna a rispettare e assicurare il rispetto dei diritti umani al proprio interno. Vi sono inoltre alcuni tipi di obblighi chiamati “self contained regime”, che prevedono delle regole speciali in caso di violazione del diritto. Le prime garanzie quindi sono quelle fornite dall’ordinamento interno. Le seconde, invece, coinvolgono la comunità internazionale e in particolare sono di competenza del Consiglio per i diritti umani, che nel 2006 ha sostituito la Commissione.

 

In caso di una preoccupazione internazionale riguardo una grave violazione (International concern about a gross violation) dei diritti umani ad opera di uno stato, vengono fatte dagli altri soggetti delle segnalazioni al Consiglio, che fa delle raccomandazioni. La segnalazione, però, può avvenire allo stesso modo anche da un individuo, un ente o un’organizzazione e in questo caso si svolge “a porte chiuse”. Sono le due procedure definite “pubblica” e “confidenziale”.

 

Con l’inserimento del Consiglio nel 2006 – formato da 53 membri nominati dall’Assemblea Generale, e a essa direttamente sottoposto – si inserì una nuovo tipo di procedura che non rischiava di essere “politicizzata”, in quanto non richiedeva una previa segnalazione, la UPR. Universal Periodic Review: un controllo periodico sulla condizione dei diritti umani in tutti gli stati.

 

Questi controlli vengono chiamati politici, ma esiste anche una seconda categoria, quella dei cosiddetti controlli giuridici. Tramite degli accordi sono stati creati dei comitati inerenti uno specifico ramo dei diritti; ogni anno gli stati mandano un rapporto ai diversi comitati riguardanti la condizione dei diritti al proprio interno. Dopodiché, in caso si necessitino dei chiarimenti, vengono stilate le list of issues, discusse con gli stati in questione.

 

La violazione grave e sistematica dei diritti umani può essere considerata una minaccia alla pace, e diventa, di conseguenza, di materia del Consiglio di Sicurezza, che decide quali misure adottare: può scegliere anche di intervenire con le forze armate a disposizione. Quest’ultimo punto è molto discusso nella società internazionale ed è un nodo estremamente delicato.

 

È importante citare anche il ruolo svolto dalle Organizzazioni Non Governative (ONG) in ambito di promozione e controllo sui diritti umani.

 

Per essere tali, le ONG devono innanzi tutto essere composte da privati, senza fini di lucro e avere una forte stabilità. Queste possono svolgere due tipi di azioni, fact finding e compaigning: la prima consiste in ricerche che vengono svolte o per assicurarsi che non vengano attuate violazioni, o per accertarsi che si siano effettivamente verificate; la seconda è un opera di sensibilizzazione nella campagna per la difesa dei diritti dell’uomo.

 

I diritti umani sono un tema fortemente attuale, poiché in continuo divenire e soggetto a modifiche. È un sistema imperfetto, ma è il migliore perché aperto a perfezionamenti e poiché si presenta come un cammino inconcluso ma da percorrere per la protezione della persona umana.



 

 

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