DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
DELL'UOMO
(nota: convenzione adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10/12/1948)
Preambolo:
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il
fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti umani hanno
portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e
che l'avvento di un mondo in cui gli
esseri umani godano della libertà di
parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i
diritti umani siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore
della persona umana, nell'uguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed
hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita in
una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti
umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di
questi diritti e di questa libertà è
della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei
diritti umani come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da
tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed
effettivo riconoscimento e rispetto
tanto fra i popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione. Nessuna distinzione
sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene,
sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto
a tortura o a trattamento o a punizione
crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto
ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a
competenti tribunali contro atti che
violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione
di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei
suoi doveri, nonché della fondatezza di
ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata
legalmente in un pubblico processo nel
quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un
comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato
perpetrato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del
pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al
momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto
ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella
sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesione del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare
qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare
e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato
qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per
azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il
diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di
razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e
all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo
Stato.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere
una proprietà sua personale o in comune
con altri.
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di
credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e
idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte
di un'associazione.
Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare
al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
La volontà popolare è il fondamento
dell'autorità del governo; tale volontà
deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed
eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera
votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della
società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione
attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al
libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di
lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione,
ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad
una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla
dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezione
sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei
sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di
lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore
di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della
sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari; ed ha diritto
alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di
perdita di mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto
a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini, nati nel matrimonio o fuori di
esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26
Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del
merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al
pieno sviluppo della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto dei
diritti umani e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali
e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere
parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e
di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di
cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i
diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo
della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle
sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il
rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste
esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una
società democratica.
Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi
Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto
mirante alla distruzione di alcuno dei
diritti e delle libertà in essa
enunciati.
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