COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove
si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e
sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un'attività o una
funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile,
riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i
metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti
accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese
con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente
riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero
è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel
suo paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto
d'asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello
straniero per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con
gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra
le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se
non per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed
urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria
e, se questa non li convalida nelle
successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni
effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi
della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per
motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e
soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le
limitazioni che la legge stabilisce in
via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto
al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve
essere dato preavviso alle autorità, che
possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e
quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in
qualsiasi forma, individuale o
associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d'una associazione
od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né
di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto
per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso
di violazione delle norme che la legge
stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta
urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non
lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende
revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di
carattere generale, che siano resi noti
i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa,
gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica,
della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi
legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con
appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni
giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i
modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure
di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere
consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per
reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato
e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato
sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la
legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori
del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per
la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure
economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona
umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero
ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di
istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli
obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad
esse piena libertà e ai loro alunni un
trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per
l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e
per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il
diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e
gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione,
salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza libera e
dignitosa.
La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di
età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei
minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto
altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che
gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini
sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo Stato,
ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei
casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire,
mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici
o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse
generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle
unità produttive; aiuta la piccola e la
media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore
delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l'incremento con i
mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla tutela e allo
sviluppo dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro in armonia con le
esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il
risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla
l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell'abitazione,
alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini
e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed eguale, libero e
segreto. Il suo esercizio è dovere
civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità
per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne
assicura l'effettività. A tal fine è
istituita una circoscrizione Estero per
l'elezione delle Camere, alla quale sono
assegnati seggi nel numero stabilito da
norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere
limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre
comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro
sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. A tale
fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche
elettive ha diritto di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e
di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere
del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei
limiti e modi stabiliti dalla legge. Il
suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si
informa allo spirito democratico della
Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla
legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera
dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta
comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta, dodici dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale
della popolazione, per seicentodiciotto
e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a
base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di
senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori
che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine
delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno
dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere
sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e
di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in
via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria
una Camera, è convocata di diritto anche
l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune, il Presidente e l'Ufficio
di presidenza sono quelli della Camera
dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e
del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza
speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle
sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta
la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla
quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare,
né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per
il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per
sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono
un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al
Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una
Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa,
che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali
casi, fino al momento della sua
approvazione definitiva, il disegno di
legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso e votato
dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale
con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di
pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni
di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente
della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la
promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio
motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è
approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di
attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se
non con determinazione di principî e
criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di
necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di
legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti
non convertiti.
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra
e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con
legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
La legge che concede l'amnistia o
l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non
possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del
disegno di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali che
sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci
e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e
per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o
maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste
su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione di inchiesta
procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto
dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri.
All'elezione partecipano tre delegati
per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi
dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei
diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica
è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente
sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto
per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il
termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e
ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della
magistratura.
Può concedere grazia e commutare le
pene.
Conferisce le onorificenze della
Repubblica.
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può,
sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli
ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e
gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa
dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e
di osservanza della Costituzione dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I PRESIDENTI
LA COSTITUZIONE
ATTIVITA' DEL CAPO DELLO STATO
GLI UFFICI
LE ONORIFICENZE
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e,
su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione
il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le
Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo
e ne è responsabile. Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei
ministri.
I ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della
Presidenza del Consiglio e determina il
numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri
ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non
possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo,
i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto
della loro importanza numerica e
qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e
del Governo per le materie e secondo le
funzioni che gli sono attribuite dalla
legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo
i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del
Governo, e anche quello successivo sulla
gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle
Camere sul risultato del riscontro
eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due
Istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del
popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla
legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata
da magistrati ordinari istituiti e
regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie,
anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi
di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione
degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra
hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle
Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due
terzi da tutti i magistrati ordinari tra
gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente
fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano
in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica,
essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario
può ammettere la nomina, anche elettiva,
di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore
della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in
materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e
siano iscritti negli albi speciali per
le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal
servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e
con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il
loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà
di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e
su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge assicura l’indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e
degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Art. 109.
L’autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano
al Ministro della giustizia
l’organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura
la ragionevole durata.1
Nel processo penale, la legge assicura
che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal
principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza
dell’imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte
dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di
legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali
militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli
motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di
esercitare l’azione penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi dinanzi agli
organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può
essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi
e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La
legge dello Stato disciplina il suo
ordinamento.
Art. 115.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.
3
Art. 116.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con
legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
è costituita dalle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari
da autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell'articolo 117 e
le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono
essere attribuite ad altre Regioni, con
legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza
dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e
mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario;
sistematributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio
nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del
tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale
e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente
spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle
norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di
organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati
e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle
materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi
di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui
ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di
finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o
per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, nè adottare
provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le
Regioni, nè limitare l'esercizio del
diritto al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di
norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo
grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la
tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce
le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà
e del principio di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo
delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta
la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonchè dei
consiglieri regionali sono disciplinati
con legge della Regione nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a
una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi
componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente
eletto nomina e revoca i componenti
della Giunta.
Art. 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazione
e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal
Consiglio regionale con legge approvata
a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni
successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo. Il
Governo della Repubblica può promuovere
la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei
voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina
il Consiglio delle autonomie locali,
quale organo di consultazione fra la
Regione e gli enti locali.
Art. 124.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado,
secondo l'ordinamento stabilito da legge
della Repubblica. Possono istituirsi
sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e
la rimozione del Presidente della Giunta
che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per
ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei
suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei
componenti. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni
dalla presentazione.
L’approvazione della mozione di sfiducia
nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della
Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge
o un atto avente valore di legge dello
Stato o di un'altra Regione leda la sua
sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di
legge.
Art. 128.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art. 129.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art. 130.
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti
i Consigli regionali, disporre la
fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo
di un milione d’abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un
terzo delle popolazioni interessate, e
la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con l'approvazione della
maggioranza delle popolazioni della
Provincia o delle Province interessate e
del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge
della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e
Comuni, che ne facciano richiesta, siano
staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell’ambito d’una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su
iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione.
La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma
della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di
quindici giudici nominati per un terzo
dal Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale
sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo
venti anni d’esercizio.
I giudici della Corte costituzionale
sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e
dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti,
secondo le norme stabilite dalla legge,
il Presidente, che rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di giudice.
L’ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il
Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a
sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità
stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o
di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della
decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e
comunicata alle Camere ed ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le
altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della
Corte.
Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione II
Revisione della Costituzione. Leggi
costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo
non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di
una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è
promulgata, se non è approvata dalla
maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge
è stata approvata nella seconda
votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere
oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l’entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume
il titolo.
II
Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i
componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato
della Repubblica sono nominati senatori,
con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell’Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti
di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei
Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni,
compresa quella all’Assemblea
Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella
seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione
non inferiore a cinque anni in seguito a
condanna del tribunale speciale fascista
per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica,
i membri del disciolto Senato che hanno
fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori
si può rinunciare prima della firma del
decreto di nomina. L’accettazione della
candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il
Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua
popolazione.
V
La disposizione dell’art. 80 della
Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali che importano
oneri alle finanze o modificazioni di
legge, ha effetto dalla data di
convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei
tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si
provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione
all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova
legge sull’ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la
Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell’articolo 134
ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all’entrata in vigore
della Costituzione.
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall’entrata in vigore
della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni
ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali
restano alle Provincie ed ai Comuni le
funzioni che esercitano attualmente e le
altre di cui le Regioni deleghino loro
l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il
passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la
formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni
dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
X
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia,
di cui all’art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma
restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l’art. 6.
XI
Fino a cinque anni dall’entrata in
vigore della Costituzione si possono,
con leggi costituzionali, formare altre
Regioni, a modificazione dell’elenco di
cui all’art. 131, anche senza il
concorso delle condizioni richieste dal
primo comma dell’articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire
le popolazioni interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga all’articolo 48, sono
stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall’entrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al
diritto di voto e alla eleggibilità per
i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni, esistenti nel territorio
nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,
sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima
del 28 ottobre 1922 valgono come parte
del nome.
L’Ordine mauriziano è conservato come
ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della
Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
sull’ordinamento provvisorio dello
Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali
che non siano state finora
esplicitamente o implicitamente
abrogate.
XVII
L’Assemblea Costituente sarà convocata
dal suo Presidente per deliberare, entro
il 31 gennaio 1948, sulla legge per la
elezione del Senato della Repubblica,
sugli statuti regionali speciali e sulla
legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle
nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3,
comma primo e secondo, del decreto
legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di
emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta
scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di
cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente
su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell’Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato
nella sala comunale di ciascun Comune
della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l’anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come Legge fondamentale della
Repubblica da tutti i cittadini e dagli
organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente
:
UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri:
DE GASPERI ALCIDE
Visto: il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI
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