COSTITUZIONE FRANCESE
(nota: promulgata il 4/10/1958; la
presente traduzione in lingua italiana è
stata eseguita sotto la responsabilità
congiunta della Direzione della
comunicazione e dell'informazione del
Ministero degli Esteri, del Consolato
Generale di Francia a Milano e del
Servizio degli Affari Europei
dell'Assemblea nazionale. Solo il testo
francese fa fede)
PREAMBOLO
Il Popolo francese proclama solennemente
la sua fedeltà ai diritti dell'uomo e ai
principi della sovranità nazionale
definiti dalla Dichiarazione del 1789,
confermata ed integrata dal preambolo
della Costituzione del 1946 e ai diritti
e doveri definiti nella Carta
dell’ambiente del 2004.
Sulla base di questi principi e di
quello della libera determinazione dei
popoli, la Repubblica offre ai territori
d'oltremare che manifestano la volontà
di aderirvi nuove istituzioni fondate
sull'ideale comune di libertà, di
eguaglianza e di fraternità e concepite
ai fini della loro evoluzione
democratica.
Articolo 1
La Francia è una repubblica
indivisibile, laica, democratica e
sociale. Essa assicura l'eguaglianza
dinanzi alla legge a tutti i cittadini
senza distinzione di origine, di razza o
di religione. Essa rispetta tutte le
convinzioni. La sua organizzazione è
decentrata.
TITOLO I : Della sovranità
Articolo 2
Lingua ufficiale della Repubblica è il
francese.
L'emblema nazionale è la bandiera
tricolore, blu, bianca e rossa.
L'inno nazionale è la "Marseillaise".
Il motto della Repubblica è "Libertà,
Eguaglianza, Fraternità".
Il suo principio è: governo del popolo,
dal popolo e per il popolo.
Articolo 3
La sovranità nazionale appartiene al
popolo che la esercita per mezzo dei
suoi rappresentanti e mediante
referendum.
Nessuna frazione del popolo né alcun
individuo può attribuirsene l'esercizio.
Il suffragio può essere diretto o
indiretto nei modi previsti dalla
Costituzione. Esso è sempre universale,
uguale e segreto.
Sono elettori, nelle condizioni
stabilite dalla legge, tutti i cittadini
francesi maggiorenni di ambo i sessi che
godono dei diritti civili e politici.
La legge promuove l'uguaglianza di
accesso delle donne e degli uomini ai
mandati elettorali e alle funzioni
elettive senza distinzione di sesso.
Articolo 4
I partiti e i gruppi politici concorrono
alla espressione del voto. Essi si
formano ed esercitano la loro attività
liberamente. Devono rispettare i
principi della sovranità nazionale e
della democrazia.
Essi contribuiscono all'attuazione del
principio enunciato all'ultimo comma
dell'articolo 3, alle condizioni
stabilite dalla legge.
TITOLO II : Il Presidente della
Repubblica
Articolo 5
Il Presidente della Repubblica
garantisce il rispetto della
Costituzione. Mediante il suo arbitrato,
assicura il regolare funzionamento dei
poteri pubblici e la continuità dello
Stato.
È garante della indipendenza nazionale,
della integrità del territorio e del
rispetto dei trattati.
Articolo 6
Il Presidente della Repubblica è eletto
per cinque anni a suffragio universale
diretto.
Le modalità di applicazione del presente
articolo sono stabilite con legge
organica.
Articolo 7
Il Presidente della Repubblica è eletto
a maggioranza assoluta dei voti
espressi. Se tale maggioranza non viene
conseguita al primo scrutinio, si
procede ad una nuova votazione il
quattordicesimo giorno successivo.
Possono presentarsi soltanto i due
candidati che, qualora si siano ritirati
i candidati più favoriti, abbiano
raccolto il maggior numero di voti al
primo scrutinio.
Lo scrutinio è convocato dal Governo.
L'elezione del nuovo Presidente ha luogo
non meno di venti giorni e non più di
trentacinque giorni prima della scadenza
dei poteri del Presidente in carica.
Nel caso di vacanza della Presidenza
della Repubblica, dovuta a qualsiasi
causa, o d'impedimento constatato dal
Consiglio costituzionale su incarico del
Governo e deliberante a maggioranza
assoluta dei suoi membri, le funzioni
del Presidente della Repubblica, ad
eccezione di quelle previste dai
successivi articoli 11 e 12, sono
provvisoriamente esercitate dal
Presidente del Senato e, laddove
quest'ultimo sia a sua volta impedito
dall'esercitare tali funzioni, dal
Governo.
Nel caso di vacanza o quando
l'impedimento è dichiarato definitivo
dal Consiglio costituzionale, lo
scrutinio per l'elezione del nuovo
Presidente ha luogo, tranne in caso di
forza maggiore riconosciuto dal
Consiglio costituzionale, non meno di
venti giorni e non più di trentacinque
giorni dall'inizio della vacanza o della
dichiarazione del carattere definitivo
dell'impedimento.
Se, nei sette giorni che precedono il
limite ultimo del deposito delle
presentazioni delle candidature, una
delle persone che, meno di trenta giorni
prima di quella data, ha annunciato
pubblicamente la sua decisione di essere
candidata decede o si trova impedita, il
Consiglio costituzionale può decidere di
rinviare l'elezione.
Se, prima del primo scrutinio, uno dei
candidati decede o ha qualche
impedimento, il Consiglio costituzionale
decide il rinvio dell'elezione.
In caso di decesso o di impedimento di
uno dei due candidati più favoriti al
primo scrutinio prima di eventuali
ritiri, il Consiglio costituzionale
dichiara la necessità di dover procedere
nuovamente al complesso delle operazioni
elettorali; lo stesso avviene in caso di
decesso o d'impedimento di uno dei due
candidati rimasti in lizza per il
secondo scrutinio.
In ogni caso, il Consiglio
costituzionale è chiamato in causa alle
condizioni previste al secondo comma
dell'articolo 61 cui di seguito o a
quelle stabilite per la presentazione di
un candidato dalla legge organica
prevista all'articolo 6 di cui sopra.
Il Consiglio costituzionale può
prorogare i termini massimi previsti dai
commi terzo e quinto senza che lo
scrutinio possa aver luogo più di
trentacinque giorni dopo la data della
decisione del Consiglio costituzionale.
Se l'applicazione delle disposizioni del
presente comma ha come effetto quello di
rinviare l'elezione ad una data
posteriore alla scadenza dei poteri del
Presidente in carica, questi continua ad
esercitare le proprie funzioni fino alla
proclamazione del suo successore.
Gli articoli 49 e 50 e l'articolo 89
della Costituzione non sono applicabili
durante la vacanza della Presidenza
della Repubblica né durante il periodo
che decorre fra la dichiarazione del
carattere definitivo dell'impedimento
del Presidente della Repubblica e
l'elezione del suo successore.
Articolo 8
Il Presidente della Repubblica nomina il
Primo ministro. Egli pone fine alle sue
funzioni all'atto della presentazione
delle dimissioni del Governo.
Su proposta del Primo ministro, nomina
gli altri membri del governo e pone fine
alle loro funzioni.
Articolo 9
Il Presidente della Repubblica presiede
il Consiglio dei ministri.
Articolo 10
Il Presidente della Repubblica promulga
le leggi entro quindici giorni dalla
trasmissione al Governo della legge
definitivamente approvata.
Prima della scadenza del termine, può
chiedere al Parlamento una nuova
deliberazione della legge o di alcuni
suoi articoli. La nuova deliberazione
non può essere respinta.
Articolo 11
Il Presidente della Repubblica, su
proposta del Governo durante le sessioni
o su proposta congiunta delle due
assemblee, pubblicate sul Journal
officiel, può sottoporre a referendum
ogni disegno di legge concernente
l'ordinamento dei pubblici poteri, le
riforme relative alla politica economica
o sociale della Nazione ed ai servizi
pubblici che vi concorrono, o tendente
ad autorizzare la ratifica di un
trattato che, senza essere contrario
alla Costituzione, potrebbe comunque
incidere sul funzionamento delle
istituzioni.
Quando il referendum è indetto su
proposta del Governo, questi fa, dinanzi
a ciascuna assemblea, una dichiarazione
che è seguita da un dibattito.
Quando il referendum porta all'adozione
del disegno di legge, il Presidente
della Repubblica promulga la legge entro
quindici giorni dalla proclamazione dei
risultati della consultazione.
Articolo 12
Il Presidente della Repubblica, sentito
il Primo ministro e i presidenti delle
assemblee, può sciogliere l'Assemblea
nazionale.
Le elezioni politiche hanno luogo almeno
venti giorni e al massimo quaranta
giorni dopo l'avvenuto scioglimento.
L'Assemblea nazionale è convocata di
pieno diritto il secondo giovedì
successivo alle elezioni. Se la
convocazione cade in periodo diverso da
quello previsto per la sessione
ordinaria, una sessione della durata di
quindici giorni ha luogo di diritto.
Non si può procedere ad un nuovo
scioglimento durante l'anno che segue
dette elezioni.
Articolo 13
Il Presidente della Repubblica firma le
ordinanze e i decreti deliberati dal
Consiglio dei ministri.
Attribuisce le cariche civili e militari
dello Stato.
I consiglieri di Stato, il gran
cancelliere della Légion d'honneur, gli
ambasciatori ed inviati straordinari, i
consiglieri della Corte dei conti, i
prefetti, i rappresentanti dello Stato
nelle collettività d’oltremare
disciplinate dall’articolo 74 ed in
Nuova Caledonia, gli ufficiali generali,
i rettori delle accademie, i direttori
delle amministrazioni centrali sono
nominati con delibera del Consiglio dei
ministri.
Una legge organica determina le altre
cariche alle quali si provvede con
delibera del Consiglio dei ministri e le
condizioni alle quali il potere di
nomina del Presidente della Repubblica
può essere dallo stesso delegato ed
esercitato in suo nome.
Articolo 14
Il Presidente della Repubblica accredita
gli ambasciatori e gli inviati
straordinari presso gli Stati esteri;
gli ambasciatori e gli inviati
straordinari stranieri sono accreditati
presso di lui.
Articolo 15
Il Presidente della Repubblica è il capo
delle Forze armate. Presiede i consigli
e i comitati superiori della Difesa
nazionale.
Articolo 16
Quando le istituzioni della Repubblica,
l'indipendenza della nazione,
l'integrità del territorio o
l'esecuzione degli impegni
internazionali sono minacciati in
maniera grave ed immediata e il regolare
funzionamento dei poteri pubblici
costituzionali è interrotto, il
Presidente della Repubblica adotta le
misure richieste dalle circostanze dopo
aver ufficialmente consultato il Primo
ministro, i Presidenti delle assemblee
ed il Presidente del Consiglio
costituzionale.
Egli ne informa la nazione con un
messaggio.
Tali misure devono essere ispirate dalla
volontà di assicurare ai poteri pubblici
costituzionali, nel minor tempo
possibile, i mezzi necessari per
provvedere ai loro compiti. Il Consiglio
costituzionale è consultato al riguardo.
Il Parlamento si riunisce di pieno
diritto.
L'Assemblea nazionale non può essere
sciolta durante l'esercizio dei poteri
eccezionali.
Articolo 17
Il Presidente della Repubblica ha il
potere di concedere la grazia.
Articolo 18
Il Presidente della Repubblica comunica
con le due assemblee del Parlamento
mediante messaggi di cui è data lettura
e che non danno luogo a dibattito.
Fuori sessione, il Parlamento è riunito
espressamente a tale effetto.
Articolo 19
Gli atti del Presidente della Repubblica
diversi da quelli previsti dagli
articoli 8 (primo comma), 11, 12, 16,
18, 54, 56 e 61 sono controfirmati dal
Primo ministro e, se del caso, dai
ministri responsabili.
TITOLO III : Il Governo
Articolo 20
Il Governo determina e dirige la
politica nazionale.
Dispone dell'amministrazione e delle
forze armate.
È responsabile davanti al Parlamento
alle condizioni e secondo le procedure
previste agli articoli 49 e 50.
Articolo 21
Il Primo ministro dirige l'azione del
Governo. È responsabile della Difesa
nazionale. Assicura l'esecuzione delle
leggi. Fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 13, esercita il potere
regolamentare e attribuisce le cariche
civili e militari.
Può delegare alcuni poteri ai ministri.
Sostituisce, se del caso, il Presidente
della Repubblica nella presidenza dei
consigli e dei comitati previsti
all'articolo 15.
Può, a titolo eccezionale, sostituirlo
nella presidenza di un Consiglio dei
ministri in virtù di una delega espressa
e per un ordine del giorno determinato.
Articolo 22
Gli atti del Primo ministro sono
controfirmati, quando occorra, dai
ministri incaricati della loro
esecuzione.
Articolo 23
Le funzioni di membro del Governo sono
incompatibili con l'esercizio del
mandato parlamentare, delle funzioni di
rappresentanza professionale a carattere
nazionale, di qualsiasi impiego pubblico
o attività professionale.
Una legge organica stabilisce le
condizioni per la sostituzione dei
titolari di tali mandati, funzioni o
impieghi.
La sostituzione dei membri del
Parlamento ha luogo in conformità alle
disposizioni dell'articolo 25.
TITOLO IV : Il Parlamento
Articolo 24
Il Parlamento si compone dell'Assemblea
nazionale e del Senato.
I deputati dell'Assemblea nazionale sono
eletti a suffragio diretto.
Il Senato è eletto a suffragio
indiretto. Esso assicura la
rappresentanza delle collettività
territoriali della Repubblica. I
Francesi stabiliti fuori della Francia
sono rappresentati al Senato.
Articolo 25
Una legge organica stabilisce la durata
dei poteri di ciascun'assemblea, il
numero dei suoi membri, le loro
indennità, le condizioni di
eleggibilità, e il regime delle
ineleggibilità e delle incompatibilità.
Essa stabilisce altresì le norme per la
elezione delle persone chiamate ad
assicurare, in caso di vacanza del
seggio, la sostituzione dei deputati e
dei senatori fino al rinnovo generale o
parziale dell'assemblea di appartenenza.
Articolo 26
Nessun membro del Parlamento può essere
perseguito, ricercato, arrestato,
detenuto o giudicato per opinioni o voti
espressi nell'esercizio delle sue
funzioni.
Nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto, in materia penale, ad
arresto o a qualsiasi altra misura di
privazione o di restrizione della
libertà senza l'autorizzazione del
Ufficio di presidenza dell'assemblea
alla quale appartiene. Detta
autorizzazione non è richiesta in caso
di flagranza o di condanna definitiva.
La detenzione, le misure di privazione o
di restrizione della libertà o l'azione
penale nei confronti di un membro del
Parlamento sono sospese per la durata
della sessione qualora l'assemblea alla
quale appartiene lo richieda.
L'assemblea interessata si riunisce di
pieno diritto in sedute supplementari
per consentire, se del caso,
l'applicazione del suddetto comma.
Articolo 27
Il mandato imperativo è nullo.
Il diritto di voto dei membri del
Parlamento è personale.
La legge organica può autorizzare
eccezionalmente la delega del voto. In
tal caso nessuno può ricevere in delega
più di un mandato .
Articolo 28
Il Parlamento si riunisce di pieno
diritto in una sessione ordinaria che ha
inizio il primo giorno lavorativo di
ottobre e si conclude l'ultimo giorno
lavorativo di giugno.
La sessione ordinaria in ciascuna
assemblea non può superare i centoventi
giorni di seduta. Le settimane di seduta
sono stabilite da ciascun'assemblea.
Il Primo ministro, consultato il
Presidente dell'assemblea interessata, o
la maggioranza dei membri di ciascuna
assemblea, può decidere la convocazione
di giorni supplementari di seduta.
I giorni e gli orari delle sedute sono
determinati dal regolamento di ciascuna
assemblea.
Articolo 29
Il Parlamento si riunisce in sessione
straordinaria su richiesta del Primo
Ministro o della maggioranza dei membri
componenti l'Assemblea nazionale, su un
ordine del giorno determinato.
Quando la sessione straordinaria è
tenuta su richiesta dei membri
dell'Assemblea nazionale, il decreto di
chiusura interviene solo dopo che il
Parlamento abbia esaurito l'ordine del
giorno per il quale è stato convocato e
al più tardi dopo dodici giorni a
partire da quello della prima seduta.
Solo il Primo ministro può chiedere una
nuova sessione prima della fine del mese
successivo al decreto di chiusura.
Articolo 30
Ad eccezione dei casi in cui il
Parlamento si riunisce di pieno diritto,
le sessioni straordinarie sono aperte e
chiuse con decreto del Presidente della
Repubblica.
Articolo 31
I membri del Governo hanno accesso alle
due assemblee. Sono ascoltati quando lo
richiedono.
Essi possono farsi assistere da
commissari del Governo.
Articolo 32
Il Presidente dell'Assemblea nazionale è
eletto per la durata della legislatura.
Il presidente del Senato è eletto dopo
ogni rinnovo parziale.
Articolo 33
Le sedute delle due assemblee sono
pubbliche. Il resoconto integrale dei
dibattiti è pubblicato nel Journal
officiel.
Ciascuna assemblea può riunirsi in
comitato segreto su richiesta del Primo
ministro o di un decimo dei suoi membri.
TITOLO V : Rapporti tra il Parlamento e
il Governo
Articolo 34
La legge è votata dal Parlamento.
La legge stabilisce le norme concernenti
:
*
i diritti civili e le garanzie
fondamentali accordate ai cittadini per
l'esercizio delle pubbliche libertà; gli
obblighi imposti dalla Difesa nazionale
ai cittadini relativamente alla loro
persone ed ai loro beni ;
*
la cittadinanza, lo stato e la capacità
delle persone, il regime matrimoniale,
le successioni ed elargizioni ;
*
la qualificazione dei delitti nonché
delle pene applicabili; la procedura
penale; l'amnistia; la creazione di
nuovi ordini giurisdizionali e lo stato
giuridico dei magistrati ;
*
l'imponibile, il tasso e le modalità di
riscossione delle imposte di qualsiasi
tipo; il regime di emissione della
moneta.
La legge stabilisce altresì le norme
concernenti :
*
il sistema elettorale delle assemblee
parlamentari e delle assemblee locali ;
*
la creazione di categorie di enti
pubblici ;
*
le garanzie fondamentali riconosciute ai
funzionari civili e militari dello Stato
;
*
le nazionalizzazioni di imprese e i
trasferimenti di proprietà di imprese
del settore pubblico al settore privato.
La legge determina i principi
fondamentali :
*
dell'organizzazione generale della
Difesa nazionale ;
*
della autonomia amministrativa delle
collettività territoriali, delle loro
competenze e risorse ;
*
dell'insegnamento ;
*
del regime della proprietà, dei diritti
reali e degli obblighi civili e
commerciali ;
*
del diritto del lavoro, del diritto
sindacale e della previdenza sociale ;
*
della tutela dell’ambiente.
Le leggi finanziarie determinano le
entrate e le spese dello Stato alle
condizioni e con le riserve previste con
legge organica.
Le leggi sul finanziamento della
previdenza sociale determinano le
condizioni generali del suo equilibrio
finanziario e, tenuto conto delle
previsioni di entrata, ne stabiliscono
gli obiettivi di spesa, alle condizioni
e con le riserve previste con legge
organica.
Leggi programmatiche determinano gli
obiettivi della azione economica e
sociale dello Stato.
Le disposizioni del presente articolo
potranno essere precisate ed integrate
con legge organica.
Articolo 35
La dichiarazione di guerra è autorizzata
dal Parlamento.
Articolo 36
Lo stato d'assedio è decretato dal
Consiglio dei ministri.
Non può essere prorogato oltre dodici
giorni senza autorizzazione del
Parlamento.
Articolo 37
Le materie non riservate alla legge
hanno carattere regolamentare.
I testi in forma legislativa esistenti
in tali materie possono essere
modificati mediante decreto, sentito il
parere del Consiglio di Stato. Qualora
tali testi fossero approvati dopo
l'entrata in vigore della presente
Costituzione potranno essere modificati
con decreto solo dopo che il Consiglio
costituzionale abbia dichiarato che essi
sono di natura regolamentare, in virtù
del comma precedente.
Articolo 37-1
La legge ed i regolamenti possono
comportare, per un oggetto ed una durata
limitati, disposizioni a carattere
sperimentale.
Articolo 38
Il Governo può, per l'esecuzione del suo
programma, richiedere al Parlamento
l'autorizzazione ad emanare con
ordinanze, entro un termine stabilito,
provvedimenti su misure che sono
normalmente riservate alla legge.
Dette ordinanze sono deliberate dal
Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato. Esse entrano in
vigore con la loro pubblicazione, ma
decadono se il progetto di legge di
ratifica non è presentato al Parlamento
entro la data stabilita dalla legge di
autorizzazione.
Alla scadenza del termine di cui al
primo comma del presente articolo le
ordinanze possono essere modificate,
nelle materie che sono di competenza
legislativa, solo con legge.
Articolo 39
L'iniziativa delle leggi appartiene
congiuntamente al Primo ministro e ai
membri del Parlamento.
I disegni di legge sono deliberati dal
Consiglio dei ministri sentito il
Consiglio di Stato e presentati alla
presidenza di una delle due assemblee. I
disegni di legge finanziaria e di
finanziamento della previdenza sociale
sono presentati in primo luogo
all'Assemblea nazionale. Fatto salvo il
primo capoverso dell’articolo 44, i
progetti di legge il cui oggetto
principale riguardi l’organizzazione
delle collettività territoriali ed i
progetti di legge relativi alle istanze
rappresentative dei francesi stabiliti
fuori della Francia sono presentati
prima al Senato.
Articolo 40
Le proposte e gli emendamenti formulati
dai membri del Parlamento non sono
accettabili allorquando la loro adozione
ha per conseguenza una diminuzione delle
entrate pubbliche, ovvero la creazione o
l'aggravio di un onere pubblico.
Articolo 41
Se nel corso dell'iter legislativo
risulta che una proposta o un
emendamento riguardino una materia non
riservata alla legge, o siano in
contrasto con una delega accordata in
virtù dell'articolo 38, il Governo può
opporre l'irricevibilità.
In caso di disaccordo tra il Governo ed
il Presidente dell'assemblea
interessata, il Consiglio
costituzionale, su richiesta dell'uno o
dell'altro, decide nel termine di otto
giorni.
Articolo 42
La discussione dei disegni di legge,
davanti alla prima assemblea che ne è
investita, verte sul testo presentato
dal Governo.
L'assemblea che è investita di un testo
votato dall'altra assemblea delibera sul
testo che le è trasmesso.
Articolo 43
Se il Governo o l'assemblea che ne è
investita ne fanno richiesta, i disegni
e le proposte di legge sono inviati per
l'esame a commissioni espressamente
istituite a tal fine.
I disegni e le proposte per le quali
tale richiesta non è stata fatta sono
inviati ad una delle commissioni
permanenti il cui numero è limitato a
sei per ciascuna assemblea.
Articolo 44
I membri del Parlamento e il Governo
hanno diritto di presentare emendamenti.
Dopo l'apertura del dibattito, il
Governo può opporsi all'esame degli
emendamenti che non siano stati
precedentemente sottoposti alla
commissione.
Se il Governo lo richiede, l'assemblea
si pronuncia con un solo voto su tutto o
parte del testo in discussione, con i
soli emendamenti proposti o accettati
dal Governo.
Articolo 45
Ogni disegno o proposta di legge è
esaminato successivamente nelle due
assemblee del Parlamento in vista
dell'adozione di un identico testo.
Quando, per disaccordo tra le due
assemblee, un disegno o una proposta di
legge non risulta adottato dopo due
letture da parte di ciascuna assemblea,
o, se il Governo ha dichiarato
l'urgenza, dopo una sola lettura da
parte di ciascuna di esse, il Primo
ministro ha facoltà di convocare una
commissione mista paritetica incaricata
di proporre un testo sulle disposizioni
rimaste in sospeso.
Il testo elaborato dalla commissione
mista può essere sottoposto dal Governo
all'approvazione delle due assemblee.
Non sono ammessi emendamenti, se non con
assenso del Governo.
Se la commissione mista non raggiunge
l'accordo su un testo comune o se il
testo non è adottato alle condizioni
previste dal comma precedente, il
Governo può, dopo una nuova lettura da
parte della Assemblea nazionale e del
Senato, richiedere all'Assemblea
nazionale di decidere in via definitiva.
In tal caso, l'Assemblea nazionale può
riprendere il testo elaborato dalla
commissione mista, ovvero l'ultimo testo
da essa votato, eventualmente come
modificato da uno o più emendamenti
adottati dal Senato.
Articolo 46
Le leggi alle quali la Costituzione
attribuisce il carattere di leggi
organiche sono votate e modificate alle
condizione seguenti.
Il disegno o la proposta sono sottoposti
alla deliberazione e al voto della prima
assemblea che ne è investita non prima
che siano trascorsi quindici giorni
dalla sua presentazione.
E' applicabile la procedura di cui
all'articolo 45. Tuttavia, in mancanza
di accordo fra le due assemblee, il
testo deve essere adottato dalla
Assemblea nazionale in ultima lettura a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Le leggi organiche relative al Senato
debbono essere votate nello stesso testo
dalle due assemblee.
Le leggi organiche sono promulgate solo
dopo dichiarazione di conformità alla
Costituzione da parte del Consiglio
costituzionale.
Articolo 47
Il Parlamento vota i disegni di legge
finanziaria secondo le modalità previste
con legge organica.
Se l'Assemblea nazionale non si
pronuncia in prima lettura nel termine
di quaranta giorni dalla presentazione
di un disegno di legge, il Governo ne
investe il Senato che deve deliberare
nel termine di quindici giorni. Si
procede quindi secondo le modalità
previste all'articolo 45.
Se il Parlamento non si pronuncia entro
settanta giorni, le disposizioni del
disegno di legge possono essere emanate
mediante ordinanza.
Se la legge finanziaria che stabilisce
le entrate e le spese di un esercizio
non è presentata in tempo utile per
essere promulgata prima dell'inizio
dell'esercizio stesso, il Governo
richiede di urgenza al Parlamento
l'autorizzazione a riscuotere le imposte
e stanzia con decreto i fondi relativi
agli impegni di spesa già approvati.
I termini previsti dal presente articolo
sono sospesi quando il Parlamento non è
in sessione.
La Corte dei conti assiste il Parlamento
e il Governo nel controllo della
esecuzione delle leggi finanziarie.
Articolo 47-1
Il Parlamento vota i disegni di legge
sul finanziamento della previdenza
sociale alle condizioni previste con
legge organica.
Se l'Assemblea nazionale non si è
pronunciata in prima lettura entro un
termine di venti giorni dalla
presentazione di un disegno, il Governo
incarica il Senato il quale deve
deliberare entro il termine di quindici
giorni. Si procede successivamente alle
condizioni previste all'articolo 45.
Se il Parlamento non si è pronunciato
entro un termine di cinquanta giorni, le
disposizioni del disegno possono
diventare esecutive con ordinanza.
I termini previsti al presente articolo
sono sospesi quando il Parlamento non è
in sessione e, per ciascun'assemblea,
nel corso delle settimane durante le
quali le stesse hanno deciso di non
tenere seduta, in conformità al secondo
comma dell'articolo 28.
La Corte dei conti assiste il Parlamento
ed il Governo nel controllo
dell'applicazione delle leggi sul
finanziamento della previdenza sociale.
Articolo 48
Fatta salva l'applicazione degli ultimi
tre commi dell'articolo 28, l'ordine del
giorno delle assemblee porta, in via
prioritaria e nell'ordine stabilito dal
Governo, la discussione dei disegni di
legge presentati dal Governo e delle
proposte di legge da esso accettate.
Almeno una seduta alla settimana è
riservata in via prioritaria alle
interrogazioni dei membri del Parlamento
e alle risposte del Governo.
Una seduta al mese è riservata in via
prioritaria all'ordine del giorno
stabilito da ciascuna assemblea.
Articolo 49
Il Primo ministro, dietro deliberazione
del Consiglio dei ministri, impegna
dinanzi all'Assemblea nazionale la
responsabilità del Governo sul suo
programma o eventualmente su una
dichiarazione di politica generale.
L'Assemblea nazionale chiama in causa la
responsabilità del Governo mediante la
votazione di una mozione di sfiducia.
Tale mozione è ammissibile se
sottoscritta da almeno un decimo dei
membri dell'Assemblea nazionale. La
votazione può aver luogo trascorse
quarantotto ore dalla presentazione
della mozione. Sono computati solo i
voti favorevoli alla mozione di sfiducia
che è approvata a maggioranza dei membri
componenti l'Assemblea nazionale. Salvo
il caso previsto al comma sottostante,
un deputato non può essere firmatario di
più di tre mozioni di sfiducia nel corso
di una stessa sessione ordinaria e di
non più di una nel corso di una stessa
sessione straordinaria.
Il Primo ministro può, dietro
deliberazione del Consiglio dei
ministri, impegnare la responsabilità
del Governo dinanzi all'Assemblea
nazionale sul voto di un testo. In tal
caso, detto testo è considerato
adottato, salvo il caso in cui una
mozione di sfiducia, presentata nel
termine di ventiquattro ore, venga
votata alle condizioni previste dal
comma precedente.
Il Primo ministro ha facoltà di chiedere
al Senato l'approvazione di una
dichiarazione di politica generale.
Articolo 50
Se l'Assemblea nazionale adotta una
mozione di sfiducia, respinge il
programma o una dichiarazione di
politica generale del Governo, il Primo
ministro deve presentare al Presidente
della Repubblica le dimissioni del
Governo.
Articolo 51
La chiusura della sessione ordinaria o
delle sessioni straordinarie è ritardata
di diritto per consentire, ove
necessario, l'applicazione dell'articolo
49. A tal fine, possono essere tenute di
diritto sedute supplementari.
TITOLO VI : Dei trattati ed accordi
internazionali
Articolo 52
Il Presidente della Repubblica negozia e
ratifica i trattati.
È informato di ogni negoziato tendente
alla conclusione di un accordo
internazionale per il quale non è
richiesta ratifica.
Articolo 53
I trattati di pace, i trattati di
commercio, i trattati o accordi relativi
all'organizzazione internazionale,
quelli che impegnano le finanze dello
Stato, quelli che modificano
disposizioni di natura legislativa,
quelli relativi allo status delle
persone e quelli che comportano
cessione, scambio o aggregazione di
territori, possono essere ratificati o
approvati solo in virtù di una legge.
Essi entrano in vigore solo dopo la
ratifica o l'approvazione.
Nessuna cessione, scambio e aggregazione
di territorio sono valide senza il
consenso delle popolazioni interessate.
Articolo 53-1
La Repubblica può stipulare, con gli
Stati europei legati da identici impegni
in materia d'asilo e di tutela dei
diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, accordi che fissino le
rispettive competenze riguardo all'esame
delle richieste d'asilo presentate.
Tuttavia, anche se la richiesta non
dovesse rientrare nelle loro competenze
in virtù dei suddetti accordi, le
autorità della Repubblica hanno sempre
il diritto di dare asilo agli stranieri
perseguitati a causa delle loro azioni a
favore della libertà o che chiedano la
protezione della Francia per altri
motivi.
Articolo 53-2
La Repubblica può riconoscere la
giurisdizione della Corte Penale
Internazionale alle condizioni di cui al
trattato firmato in data 18 luglio 1998.
Articolo 54
Qualora il Consiglio costituzionale,
incaricato dal Presidente della
Repubblica, dal Primo ministro, dal
Presidente di una delle due assemblee,
da sessanta deputati o sessanta
senatori, dichiari che un impegno
internazionale contiene clausole
contrarie alla Costituzione,
l'autorizzazione a ratificare o ad
approvare l'impegno internazionale in
questione può intervenire solo dopo
revisione della Costituzione.
Articolo 55
I trattati o accordi regolarmente
ratificati o approvati hanno, una volta
pubblicati, efficacia superiore a quella
delle leggi, con riserva, per ciascuno
accordo o trattato, della sua
applicazione dall'altra parte.
TITOLO VII : Il Consiglio costituzionale
Articolo 56
Il Consiglio costituzionale comprende
nove membri, il cui mandato dura nove
anni e non è rinnovabile. Il Consiglio
costituzionale si rinnova per un terzo
ogni tre anni. Dei suoi membri, tre sono
nominati dal Presidente della
Repubblica, tre dal presidente
dell'Assemblea nazionale, tre dal
presidente del Senato.
Oltre i nove membri di cui al precedente
comma, fa parte del Consiglio
Costituzionale di diritto e a vita chi
sia stato Presidente della Repubblica.
Il presidente del Consiglio
costituzionale è nominato dal Presidente
della Repubblica. In caso di parità, il
suo voto prevale.
Articolo 57
Le funzioni di membro del Consiglio
costituzionale sono incompatibili con
quelle di ministro o di membro del
Parlamento. Le altre incompatibilità
sono stabilite con legge organica.
Articolo 58
Il Consiglio costituzionale sovrintende
alla regolarità della elezione del
Presidente della Repubblica.
Esamina i ricorsi e proclama i risultati
dello scrutinio.
Articolo 59
Il Consiglio costituzionale decide, in
caso di contestazione, sulla regolarità
delle elezioni dei deputati e dei
senatori.
Articolo 60
Il Consiglio costituzionale verifica la
regolarità delle operazioni referendarie
previste agli articoli 11 e 89 e al
titolo XV. Ne proclama i risultati.
Articolo 61
Le leggi organiche, prima della loro
promulgazione, e i regolamenti delle
assemblee parlamentari, prima della loro
entrata in vigore, devono essere
sottoposti al Consiglio costituzionale
che si pronuncia sulla loro conformità
alla Costituzione.
Agli stessi effetti, le leggi possono
essere deferite al Consiglio
costituzionale, prima della loro
promulgazione, dal Presidente della
Repubblica, dal Primo ministro, dal
Presidente dell'Assemblea nazionale, dal
Presidente del Senato, da sessanta
deputati o da sessanta senatori.
Nei casi previsti dai due commi
precedenti, il Consiglio costituzionale
deve deliberare entro il termine di un
mese. Tuttavia, a richiesta del Governo,
in caso di urgenza, il termine è ridotto
a otto giorni.
Nei casi menzionati, il deferimento al
Consiglio costituzionale sospende il
termine della promulgazione.
Articolo 62
Una disposizione dichiarata
incostituzionale non può essere
promulgata né applicata.
Contro le decisioni del Consiglio
costituzionale non è ammesso alcun
ricorso. Esse sono obbligatorie per i
pubblici poteri e per tutte le autorità
amministrative e giurisdizionali.
Articolo 63
Una legge organica determina le norme
d'organizzazione ed di funzionamento del
Consiglio costituzionale, la procedura
per adirlo e, in particolare, i termini
per investirlo delle contestazioni
elettorali.
TITOLO VIII : Dell'autorità giudiziaria
Articolo 64
Il Presidente della Repubblica è garante
dell'indipendenza dell'autorità
giudiziaria.
Egli è assistito dal Consiglio superiore
della magistratura.
Una legge organica stabilisce lo stato
giuridico dei magistrati.
I magistrati giudicanti sono
inamovibili.
Articolo 65
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica. Il ministro della
giustizia ne è di diritto
vicepresidente. Egli può sostituire il
Presidente della Repubblica.
Il Consiglio superiore della
magistratura comprende due sezioni, una
competente per i magistrati giudicanti,
l'altra per i magistrati della procura.
La sezione competente per i magistrati
giudicanti comprende, oltre al
Presidente della Repubblica ed al
guardasigilli, cinque magistrati
giudicanti ed un magistrato della
procura, un consigliere di Stato,
designato dal Consiglio di Stato e tre
personalità non appartenenti né al
Parlamento né all'ordine giudiziario,
designate rispettivamente dal Presidente
della Repubblica, dal Presidente
dell'Assemblea nazionale e dal
Presidente del Senato.
La sezione competente per i magistrati
della procura comprende, oltre al
Presidente della Repubblica ed al
guardasigilli, cinque magistrati della
procura ed un magistrato giudicante, il
consigliere di Stato e le tre
personalità citate al comma precedente.
La sezione del Consiglio superiore della
magistratura competente per i magistrati
giudicanti formula delle proposte per le
nomine dei magistrati giudicanti nella
Corte di cassazione, di primo presidente
di corte d'appello e di presidente di
tribunale. Gli altri magistrati
giudicanti sono nominati su suo parere
conforme.
Essa delibera come consiglio di
disciplina dei magistrati giudicanti. E'
presieduta, in tal caso, dal primo
presidente della Corte di cassazione.
La sezione del Consiglio superiore della
magistratura competente per i magistrati
della procura dà il proprio parere sulle
nomine relative ai magistrati della
procura, ad eccezione degli incarichi
assegnati in sede di Consiglio dei
ministri.
Essa dà il proprio parere sulle sanzioni
disciplinari riguardanti i magistrati
della procura. E' presieduta, in tal
caso, dal procuratore generale presso la
Corte di cassazione.
Le modalità d'applicazione del presente
articolo sono stabilite con legge
organica.
Articolo 66
Nessuno può essere detenuto
arbitrariamente.
L'autorità giudiziaria, garante della
libertà individuale, assicura il
rispetto di questo principio alle
condizioni previste dalla legge.
Articolo 66 -1
Nessuno è passibile della pena di morte.
TITOLO IX : L'Alta Corte di giustizia
Articolo 67
Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti in
quanto tale, su riserva dei
provvedimenti esplicitati negli articoli
53-2 e 68.
Non puo’ essergli richiesto, durante il
suo mandato e di fronte a nessuna
giurisdizione o autorità amministrativa
francese di testimoniare. Egli non puo’
essere oggetto di un’azione in
giustizia, di un’indagine, di un atto di
istruzione giudiziaria o di citazione.
Sono sospesi nei suoi riguardi tutti i
termini di prescrizione o di decadenza.
Le istanze e procedure a cui viene fatto
ostacolo possono essere riprese o
avviate contro di lui al termine del
mese che segue la cessazione del suo
incarico.
Articolo 68
Il Presidente della Repubblica puo’
essere destituito solo in caso di
mancanza ai propri doveri incompatibile
con l’esercizio del proprio mandato. La
destituzione viene pronunciata dal
Parlamento riunito in Alta Corte di
Giustizia.
La proposta di riunire l’Alta Corte
approvata da una delle assemblee del
Parlamento viene immediatamente
trasmessa all’altra che si pronuncia
entro quindici giorni.
L’Alta Corte è presieduta dal Presidente
dell’Assemblea nazionale. Essa delibera
entro un mese, con voto a scheda
segreta, sulla eventuale destituzione.
La sua decisione ha effetto immediato.
Le decisioni prese in applicazione del
presente articolo richiedono una
maggioranza dei due terzi dei
rappresentanti che compongono
l’assemblea interessata o l’Alta Corte
di Giustizia. E’ vietato delegare il
proprio voto. Vengono scrutinati
unicamente i voti favorevoli alla
proposta di riunione dell’Alta Corte di
giustizia o alla destituzione.
Una legge organica stabilisce le
condizioni di modifica del presente
articolo.
TITOLO X : Della responsabilità penale
dei membri del Governo
Articolo 68-1
I membri del Governo sono penalmente
responsabili degli atti compiuti
nell'esercizio delle proprie funzioni e
qualificati come delitto nel momento in
cui sono commessi.
Essi sono giudicati dalla Corte di
giustizia della Repubblica.
La Corte di giustizia della Repubblica è
vincolata dalla qualificazione dei
delitti nonché dalla determinazione
delle pene previste dalla legge.
Articolo 68-2
La Corte di giustizia della Repubblica
comprende quindici giudici: dodici
parlamentari, eletti nel proprio seno e
in numero uguale, dall'Assemblea
nazionale e dal Senato dopo ogni rinnovo
generale o parziale delle assemblee
stesse e tre magistrati giudicanti della
Corte di cassazione, di cui uno presiede
la Corte di giustizia della Repubblica.
Chiunque si ritenga leso da un delitto
commesso da un membro del Governo
nell'esercizio delle proprie funzioni
può sporgere denuncia presso un'apposita
commissione delle istanze.
Detta commissione ordina l'archiviazione
della procedura, oppure la trasmissione
della stessa al procuratore generale
presso la Corte di cassazione ai fini
del ricorso alla Corte di giustizia
della Repubblica.
Il procuratore generale presso la Corte
di cassazione può altresi presentare
ricorso d'ufficio alla Corte di
giustizia della Repubblica su parere
favorevole della commissione delle
istanze.
Le condizioni di applicazione del
presente articolo sono stabilite con
legge organica.
Articolo 68-3
Le disposizioni del presente titolo sono
applicabili ai fatti commessi prima
dell'entrata in vigore dello stesso.
TITOLO XI : Il Consiglio economico e
sociale
Articolo 69
Il Consiglio economico e sociale, su
richiesta del Governo, dà il proprio
parere sui disegni di legge, ordinanze e
decreti, nonché sulle proposte di legge
che gli sono sottoposte.
Un membro del Consiglio economico e
sociale può essere designato dallo
stesso ad esporre dinanzi alle assemblee
parlamentari il parere del Consiglio sui
progetti o le proposte che gli sono
sottoposti.
Articolo 70
Il Consiglio economico e sociale può
altresi essere consultato dal Governo su
qualsiasi problema di carattere
economico o sociale. Qualsiasi piano o
disegno di legge programmatica a
carattere economico o sociale è ad esso
sottoposto per il parere.
Articolo 71
La composizione del Consiglio economico
e sociale e le norme del suo
funzionamento sono stabilite con legge
organica.
TITOLO XII : Delle collettività
territoriali
Articolo 72
Le collettività territoriali della
Repubblica sono i comuni, i
dipartimenti, le regioni, le
collettività a statuto particolare e le
collettività d’oltremare disciplinate
dall’articolo 74. Qualsiasi collettività
territoriale è creata per legge, se del
caso in luogo di una o più delle
collettività di cui al presente
capoverso.
Le collettività territoriali sono
preposte ad adottare le decisioni
relative all’insieme delle competenze
che possono meglio essere attuate al
loro livello.
Alle condizioni previste dalla legge,
tali collettività si amministrano
liberamente tramite consigli eletti e
dispongono di un potere regolamentare
per l’esercizio delle loro competenze.
Alle condizioni previste con legge
organica, e tranne qualora siano in
causa le condizioni essenziali di
esercizio di una libertà pubblica o di
un diritto costituzionalmente garantito,
le collettività territoriali o loro
raggruppamenti possono, laddove, a
seconda del caso, la legge o il
regolamento lo prevedano, derogare, a
titolo sperimentale e per un oggetto ed
una durata limitati, alle disposizioni
di legge o di regolamento che
disciplinano l’esercizio delle loro
competenze.
Nessuna collettività territoriale può
esercitare forme di tutela su un’altra.
Tuttavia, laddove l’esercizio di una
competenza richieda il concorso di più
collettività territoriali, la legge può
autorizzare una di esse o uno dei loro
raggruppamenti ad organizzare le
modalità della loro azione comune.
Nelle collettività territoriali della
Repubblica, il rappresentante dello
Stato, rappresentante di ciascun membro
del governo, è responsabile in materia
di interessi nazionali, controllo
amministrativo e rispetto delle leggi.
Articolo 72 –1
La legge stabilisce le condizioni alle
quali gli elettori di ogni collettività
territoriale possono, esercitando il
diritto di petizione, richiedere
l’iscrizione all’ordine del giorno
dell’assemblea deliberante della stessa
di una questione che ricada nell’ambito
della sua competenza.
Alle condizioni previste dalla legge
organica, i progetti di delibera o di
atto ricadenti nell’ambito delle
competenze di una collettività
territoriale possono, su iniziativa di
quest’ultima, essere sottoposti, tramite
referendum, alla decisione degli
elettori di tale collettività.
Laddove si preveda di creare una
collettività territoriale dotata di uno
statuto particolare o di modificare la
sua organizzazione, si può decidere, con
legge, di consultare gli elettori
iscritti nelle collettività interessate.
La modifica dei confini delle
collettività territoriali può altresì
dar luogo alla consultazione degli
elettori alle condizioni stabilite dalla
legge.
Articolo 72 – 2
Le collettività territoriali beneficiano
di risorse di cui possono disporre
liberamente alle condizioni stabilite
dalla legge.
Possono ricevere tutti o parte dei
proventi derivanti da imposizioni
fiscali di qualsiasi natura. Possono,
con legge, essere autorizzate a fissarne
la base imponibile e le aliquote entro i
limiti stabiliti dalla legge stessa.
Il gettito fiscale e le altre risorse
proprie delle collettività territoriali
rappresentano, per ogni categoria di
collettività, una parte determinante
dell’insieme delle loro risorse. La
legge organica fissa le condizioni alle
quali tale norma trova attuazione.
I trasferimenti di competenze tra Stato
e collettività territoriali sono
accompagnati dall’attribuzione di
risorse equivalenti a quelle che erano
stabilite per il loro esercizio. La
creazione o estensione di competenze la
cui conseguenza sia quella di aumentare
le spese delle collettività territoriali
è accompagnata dalle risorse stabilite
dalla legge.
La legge prevede meccanismi di
perequazione destinati a favorire
l’eguaglianza tra le collettività
territoriali.
Articolo 72 – 3
La repubblica riconosce, in seno al
popolo francese, le popolazioni
d’oltremare, in un ideale comune di
libertà, uguaglianza e fraternità.
La Guadalupa, la Guyana, la Martinica,
La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre e
Miquelon, le isole Wallis e Futuna e la
Polinesia francese sono disciplinate
dall’articolo 73 per quanto riguarda i
dipartimenti e le regioni d’oltremare,
nonchè per le collettività locali create
in applicazione dell’ultimo capoverso
dell’articolo 73, e dall’articolo 74 per
le altre collettività.
Lo statuto della Nuova Caledonia è
disciplinato dal Titolo XIII.
La legge stabilisce il regime
legislativo e l’organizzazione
particolare delle Terre australi e
antartiche francesi.
Articolo 72 – 4
Nessun cambiamento, per tutta o parte di
una delle collettività di cui al secondo
capoverso dell’articolo 72 – 3, da uno
verso l’altro dei regimi previsti dagli
articoli 73 e 74 può essere apportato
senza che il preventivo assenso degli
elettori della collettività o della
parte di collettività interessata non
sia stato accertato conformemente alle
condizioni stabilite nel paragrafo
seguente. Tale cambiamento di regime è
stabilito con legge organica.
Il Presidente della Repubblica, dietro
proposta del Governo nel corso delle
sessioni o su proposta congiunta delle
due assemblee, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, può determinare di consultare
gli elettori di una collettività
territoriale situata oltremare su una
questione relativa alla sua
organizzazione, alle sue competenze
ovvero al suo regime legislativo. Se la
consultazione verte su un cambiamento
tra quelli previsti al paragrafo
precedente ed è organizzata dietro
proposta del governo, quest’ultimo rende
una dichiarazione, di fronte a ciascuna
assemblea, cui segue un dibattito.
Articolo 73
Nei dipartimenti e nelle regioni
d’oltremare, le leggi e regolamenti sono
applicabili di pieno diritto. Essi
possono essere oggetto di adattamenti in
considerazione delle caratteristiche e
vincoli particolari di tali
collettività.
Tali adattamenti possono essere
stabiliti dalle collettività stesse
nelle materie in cui esse esercitano le
loro competenze, a condizione che vi
siano abilitate per legge.
In deroga al primo capoverso e per
tenere conto delle loro specificità, le
collettività disciplinate dal presente
articolo possono essere autorizzate con
legge a stabilire esse stesse le norme
applicabili sul loro territorio, per un
numero limitato di materie che possano
ricadere nel campo della legge.
Tali norme non possono riguardare la
cittadinanza, i diritti civili, le
garanzie delle libertà pubbliche, lo
status e la capacità delle persone,
l’organizzazione della giustizia, il
diritto penale, la procedura penale, la
politica estera, la difesa, la sicurezza
e l‘ordine pubblico, la moneta, il
credito ed i cambi, nonché il diritto
elettorale. Tale elenco potrà essere
precisato ed integrato con legge
organica. La disposizione di cui ai due
paragrafi precedenti non è applicabile
al dipartimento ed alla regione di
Réunion.
Le abilitazioni di cui al secondo e
terzo paragrafo sono decise, su
richiesta della collettività
interessata, alle condizioni e con le
riserve stabilite con legge organica.
Esse non sono rilasciate qualora siano
messe in causa le condizioni essenziali
di esercizio di una libertà pubblica o
di un diritto costituzionalmente
garantito.
La creazione con legge di una
collettività che si sostituisca ad un
dipartimento o ad una regione
d’oltremare, ovvero l’istituzione di una
assemblea deliberante unica per tali due
collettività non può intervenire senza
che sia stato accertato, secondo le
forme di cui al secondo capoverso
dell’articolo 72 – 4, il consenso degli
elettori iscritti nell’ambito di tali
collettività.
Articolo 74
Le collettività d’oltremare disciplinate
dal presente articolo hanno uno statuto
che tiene conto degli interessi propri
di ciascuna di esse in seno alla
Repubblica.
Tale statuto è definito con legge
organica, adottata dietro parere
dell’assemblea deliberante, che
stabilisce :
*
le condizioni alle quali le leggi ed i
regolamenti vi trovano applicazione ;
*
le competenze della collettività; fatte
salve quelle da essa già esercitate, il
trasferimento di competenze dello Stato
non può riguardare le materie elencate
al quarto capoverso dell’articolo 73,
quali precisate ed integrate, se del
caso, con legge organica ;
*
le norme di organizzazione e
funzionamento delle istituzioni della
collettività ed il regime elettorale
della sua assemblea deliberante ;
*
le condizioni alle quali le sue
istituzioni sono consultate sui progetti
e proposte di legge e sui progetti di
ordinanza o di decreto che comportino
disposizioni particolari per la
collettività, nonché sulla ratifica o
approvazione di impegni internazionali
conclusi nelle materie che ricadano
nella sua competenza ;
La legge organica può altresì
determinare, per le collettività dotate
di autonomia, le condizioni alle quali :
*
il Consiglio di Stato esercita uno
specifico controllo giurisdizionale su
alcune categorie di atti dell’assemblea
deliberante prodotti in virtù delle
competenze che essa esercita nel campo
della legge ;
*
l’assemblea deliberante può modificare
una legge promulgata posteriormente
all’entrata in vigore dello statuto
della collettività, qualora il Consiglio
costituzionale, adito a tal fine dalle
autorità della collettività, abbia
constatato che la legge è intervenuta
nell’ambito di competenza di quella
collettività ;
*
la collettività può adottare misure
giustificate da necessità locali in
favore della sua popolazione, in materia
di accesso all’impiego, diritto di
stabilimento per l’esercizio di una
attività professionale o di protezione
del patrimonio fondiario ;
*
la collettività può partecipare, sotto
il controllo dello Stato, all’esercizio
delle competenze che quest’ultimo
mantiene, nel rispetto delle garanzie
accordate all’intero territorio
nazionale per l’esercizio delle libertà
pubbliche.
Le altre modalità di organizzazione
particolare delle collettività che
ricadano nell’ambito del presente
articolo sono definite e modificate con
legge dietro consultazione della loro
assemblea deliberante.
Articolo 74 – 1
Nelle collettività d’oltremare di cui
all’articolo 74, nonché in Nuova
Caledonia, il governo può, con decreto,
estendere, nelle materie che rimangono
di competenza dello Stato, con i
necessari adattamenti, le disposizioni
aventi natura legislativa in vigore nel
territorio metropolitano, salvo che la
legge non abbia espressamente escluso,
per le disposizioni in causa, il ricorso
a tale procedura.
I decreti sono adottati dal Consiglio
dei Ministri, dietro parere delle
assemblee deliberanti interessate e del
Consiglio di Stato. Essi entrano in
vigore a partire dalla pubblicazione, e
decadono in assenza di ratifica da parte
del Parlamento entro il termine dei
diciotto mesi successivi alla
pubblicazione.
Articolo
75
I cittadini della Repubblica che non
hanno lo status civile di diritto
comune, e di cui all'articolo 34,
conservano lo status personale fino a
rinunzia.
TITOLO XIII : Disposizioni transitorie
relative alla Nuova Caledonia
Articolo
76
Le popolazioni della Nuova Caledonia
sono chiamate a pronunciarsi entro il 31
dicembre 1998 sulle clausole
dell'accordo sottoscritto a Nouméa il 5
maggio 1998 e pubblicato sul Journal
Officiel della Repubblica Francese in
data 27 maggio 1998.
Sono ammesse a partecipare allo
scrutinio le persone che soddisfino le
condizioni stabilite dall'articolo 2
della legge n° 88-1028 del 9 novembre
1988.
Le misure necessarie all'organizzazione
dello scrutinio sono adottate per
decreto in sede di Consiglio di Stato
deliberato dal Consiglio dei Ministri.
Articolo 77
Previa approvazione dell'accordo
mediante consultazione cosi come
stabilito dall'articolo 76, la legge
organica, adottata dietro parere
dell'assemblea deliberante della Nuova
Caledonia, determina, al fine di
assicurare l'evoluzione della Nuova
Caledonia conformemente alle linee guida
definite in quell'accordo e secondo le
modalità necessarie alla sua
realizzazione :
• le competenze dello Stato che saranno
trasferite, in via definitiva, alle
istituzioni della Nuova Caledonia, i
tempi e le modalità di questi
trasferimenti, nonché la ripartizione
dei costi ;
• le regole di organizzazione e di
funzionamento delle istituzioni della
Nuova Caledonia e in particolare le
condizioni a cui talune categorie di
atti dell'assemblea deliberante della
Nuova Caledonia, potranno essere
sottoposte al vaglio del Consiglio
costituzionale prima della pubblicazione
;
• le norme relative alla cittadinanza,
al sistema elettorale, all'occupazione e
allo stato civile consuetudinario ;
• le condizioni e le scadenze entro cui
le popolazioni interessate della Nuova
Caledonia saranno tenute a pronunciarsi
in merito al conseguimento della piena
sovranità.
Gli altri provvedimenti necessari alla
realizzazione dell'accordo richiamato
all'articolo 76 sono definiti con legge.
Per la definizione del corpo elettorale
chiamato a eleggere i rappresentanti
delle assemblee deliberanti della
Nuova-Caledonia e delle sue provincie,
la tabella a cui fanno riferimento sia
l’accordo menzionato all’articolo 76 che
agli articoli 188 e 189 della legge
organica n°99-209 del 19 marzo 1999
relativa alla Nuova-Caledonia è la
tabella redatta in occasione dello
scrutinio previsto nel suddetto articolo
76 che include anche le persone non
ammesse a parteciparvi.
Articoli
78 a 87
Abrogati.
TITOLO XIV : Degli accordi di
associazione
Articolo
88
La Repubblica può concludere accordi con
quegli Stati che desiderano associarsi
ad essa ai fini del loro progresso
civile.
TITOLO XV : Delle Comunità europee e
dell'Unione europea (art. 88-1 a 88-5)
Articolo
88-1
La Repubblica partecipa alle Comunità
europee e all'Unione europea, costituite
da Stati che hanno liberamente scelto,
in virtù dei trattati che le hanno
istituite, di esercitare in comune
alcune delle loro competenze.
Puo’ partecipare all’Unione Europea
nelle condizioni previste dal Trattato
che istituisce una Costituzione per
l’Europa firmato il 29 ottobre 2004.
Articolo
88-2
Con riserva di reciprocità, e secondo le
modalità previste dal Trattato
sull'Unione europea siglato il 7
febbraio 1992, la Francia acconsente ai
trasferimenti delle competenze
necessarie alla costituzione della
Unione economica e monetaria europea.
Alla medesima condizione e conformemente
alle modalità previste nel Trattato
istitutivo della Comunità europea,
secondo quanto stipulato nel trattato
siglato il 2 ottobre 1997, possono
essere ammessi i trasferimenti di
competenze necessari a determinare le
norme relative alla libera circolazione
delle persone e ai settori a ciò
correlati.
Articolo 88-3
Con riserva di reciprocità e secondo le
modalità previste dal Trattato
dell'Unione europea siglato il 7
febbraio 1992, il diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali può
essere accordato solo a cittadini
dell'Unione residenti in Francia. Detti
cittadini non possono esercitare le
funzioni di sindaco o di assessore, né
partecipare alla designazione degli
elettori senatoriali e all'elezione dei
senatori. Una legge organica votata
nello stesso testo dalle due assemblee
determina le condizioni d'applicazione
del presente articolo.
Articolo 88-4
Il Governo sottopone all'Assemblea
nazionale ed al Senato, non appena
inviati al Consiglio dell'Unione
Europea, i progetti o le proposte di
atti delle Comunità europee e
dell'Unione europea che comportano
disposizioni di natura legislativa. Può
inoltre sottoporre a tali organi altri
progetti o proposte di atti nonché
qualunque documento rilasciato da
un'istituzione dell'Unione europea.
Conformemente alle modalità stabilite
dal regolamento di ciascuna assemblea,
possono essere votate risoluzioni,
all'occorrenza al di fuori delle sedute,
sui progetti, le proposte o i documenti
di cui al precedente comma.
La legge stabilisce le norme relative al
mandato di arresto europeo in
applicazione degli atti adottati in base
al Trattato sull’Unione Europea.
L’articolo 3 della legge costituzionale
n°2005-204 del primo marzo 2005 prevede
che "dall’entrata in vigore del trattato
istitutivo della Costituzione per
l’Europa, il titolo XV della
Costituzione enuncia quanto segue":
TITOLO XV : Dell'Unione europea (art.
88-1 a 88-5)
Articolo
88-1
Nelle condizioni fissate dal trattato
costituzionale europeo firmato il 29
ottobre 2004, la Repubblica francese
partecipa all’Unione europea, costituita
dagli stati che hanno scelto liberamente
di esercitare in comune alcune delle
loro competenze.
Articolo 88-2
La legge fissa le regole relative al
mandato d’arresto europeo in
applicazione degli atti recepiti dalle
istituzioni dell’Unione europea.
Articolo 88-3
Ai cittadini dell’Unione europea che
risiedono in Francia è accordato il
diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali. E’ esclusa la nomina
alla carica di sindaco o di
vice-sindaco, nonché la partecipazione
alla designazione degli elettori
senatoriali e all’elezione dei senatori.
Una legge organica votata negli stessi
termini dalle due assemblee determina le
condizioni di applicazione del presente
articolo.
Articolo 88-4
Il Governo presenta alla Camera e al
Senato, non appena vengono trasmessi al
Consiglio dell’Unione europea, i
progetti di atti legislativi europei
insieme agli altri progetti o proposte
di atti dell’Unione europea che
comportano disposizioni di ambito
giuridico. Puo’ inoltre presentare loro
altri progetti o bozze di atti insieme a
qualunque altro documento proveniente da
istituzioni europee.
Secondo le modalità fissate dal
regolamento di ogni assemblea, possono
essere votate alcune risoluzioni,
eventualmente al di fuori delle
sessioni, sui progetti, proposte o
documenti menzionati nel precedente
comma.
Articolo 88-5
L'Assemblea nazionale o il Senato
possono esprimere un parere motivato
sulla conformità di un progetto di atto
legislativo europeo nei riguardi del
principio di sussidiarietà. Il parere
viene inviato dal presidente
dell’assemblea europea ai presidenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione dell’Unione europea.
Ne viene informato il governo.
Ogni assemblea puo’ far ricorso di
fronte alla Corte di giustizia
dell’Unione europea contro un atto
legislativo europeo per violazione del
principio di sussidiarietà. Questo
ricorso è trasmesso alla Corte di
giustizia dell’Unione europea dal
Governo.
A tal fine, possono essere adottate
delle risoluzioni, eventualmente, al di
fuori delle sessioni, secondo modalità
d’iniziativa e di discussione fissate
dal regolamento di ogni assemblea.
Articolo 88-6
Dal voto di una mozione adottata in
termini identici dall’Assemblea
nazionale e il Senato, il Parlamento
puo’ opporsi ad una modifica delle
regole di adozione degli atti
dell’Unione Europea secondo la procedura
di revisione semplificata che istituisce
la costituzione europea.
Articolo
88-7
Ogni progetto di legge che autorizza la
ratifica di un trattato relativo
all’adesione di uno Stato all’Unione
europea viene sottoposto a referendum
dal presidente della Repubblica.
TITOLO XVI : Della Revisione
Articolo 89
L'iniziativa della revisione della
Costituzione spetta congiuntamente al
Presidente della Repubblica, su proposta
del Primo ministro, e ai membri del
Parlamento.
Il progetto o proposta di revisione deve
essere votato dalle due assemblee in un
identico testo. La revisione è
definitiva dopo essere stata approvata
con referendum.
Tuttavia, il progetto di revisione non è
sottoposto a referendum quando il
Presidente della Repubblica decide di
sottoporlo al Parlamento convocato in
Congresso; in tal caso, il progetto di
revisione è approvato solo se ottiene la
maggioranza dei tre quinti dei voti
espressi. L'Ufficio di Presidenza del
Congresso è quello dell'Assemblea
nazionale.
Nessuna procedura di revisione può
essere iniziata o continuata quando è in
corso una violazione dell'integrità del
territorio.
La forma repubblicana di Governo non può
costituire oggetto di revisione.
TITOLO XVII
Abrogato.
CARTA DELL’AMBIENTE
« Il popolo francese,
« Considerato,
« che le risorse e gli equilibri
naturali hanno determinato l’apparizione
dell’umanità ;
« che il futuro e l’esistenza stessa
dell’umanità sono indissociabili dal suo
ambiente naturale ;
« che l’ambiente è ipatrimonio comune
degli esseri umani;
« che l’uomo esercita una influenza
crescente sulle condizioni della vita e
sulla sua stessa evoluzione
« che la diversità biologica, la
realizzazione della persona e il
progresso delle società umane risultano
alterati da certi modi di consumo o di
sfruttamento delle risorse naturali
« che la tutela dell’ambiente deve
essere perseguita di pari passo con gli
altri interessi fondamentali della
Nazione ;
« che al fine di perseguire uno sviluppo
sostenibile, le scelte compiute per
rispondere ai bisogni del presente non
devono compromettere la capacità delle
generazioni future e degli altri popoli
di dare risposta ai loro specifici
bisogni,
« Proclama :
« Art. 1. - Ogni individuo ha il diritto
di vivere in un ambiente equilibrato e
favorevole alla sua salute.
« Art. 2. - Ogni individuo ha il dovere
di partecipare alla tutela e al
miglioramento dell’ambiente.
« Art. 3. - Ogni individuo ha il dovere,
nei termini definiti dalla legge, di
prevenire o, in mancanza, limitare gli
eventuali danni che lui stesso
arrecherebbe all’ambiente
« Art. 4. - Ogni individuo deve
contribuire alla riparazione dei danni
da lui provocati all’ambiente, nelle
condizioni definite dalla legge.
« Art. 5. - Se la realizzazione di un
danno nei confronti dell’ambiente, per
quanto lo stato delle conoscenze
scientifiche possa essere incerto, ne
arrecasse un deterioramento grave e
irreversibile, le autorità pubbliche
garantiranno, in ragione del principio
di precauzione e nell’ambito del loro
raggio d’azione, l’applicazione delle
procedure di valutazione dei rischi e
l’adozione di provvedimenti provvisori e
specifici al fine di ovviare al danno.
« Art. 6. - Le politiche pubbliche
devono farsi promotrici dello sviluppo
sostenibile. A tal scopo, queste
considerano alla stessa stregua, la
tutela e la valorizzazione
dell’ambiente, lo sviluppo economico e
il progresso sociale.
« Art. 7. - Ogni individuo ha il
diritto, nelle condizioni e nei limiti
definiti dalla legge, di accedere alle
informazioni relative all’ambiente in
possesso delle autorità pubbliche e di
partecipare all’elaborazione delle
decisioni pubbliche che hanno un impatto
sull’ambiente.
« Art. 8. - L'educazione e la formazione
all’ambiente devono contribuire
all’esercizio dei diritti e doveri
definiti dalla presente Carta.
« Art. 9. - La ricerca e l’innovazione
devono concorrere so alla tutela e alla
valorizzazione dell’ambiente.
« Art. 10. - La presente Carta ispira
l’azione europea e internazionale della
Francia. »
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