COSTITUZIONE AMERICANA
(nota: promulgata nel 1787)
PREAMBOLO
Noi, popolo degli Stati Uniti, allo
scopo di perfezionare ulteriormente la
nostra Unione, di garantire la
giustizia, di assicurare la tranquillità
all'interno, di provvedere alla comune
difesa, di promuovere il benessere
generale e di salvaguardare per noi
stessi e per i nostri posteri il dono
della libertà, decretiamo e stabiliamo
questa Costituzione degli Stati Uniti
d'America.
Articolo 1
Sezione 1. - Tutti i poteri legislativi
conferiti col presente atto sono
delegati ad un Congresso degli Stati
Uniti, composto da un Senato e da una
Camera dei Rappresentanti.
Sezione 2. - La Camera dei
Rappresentanti sarà composta di membri
eletti ogni due anni dal popolo dei vari
Stati, e gli elettori di ciascuno Stato
dovranno avere i requisiti richiesti per
essere elettori della Camera più
numerosa del Parlamento dello Stato. Non
può essere Rappresentante chi non abbia
raggiunto l'età di 25 anni, non sia da
sette anni cittadino degli Stati Uniti e
non sia, nel periodo delle elezioni,
residente nello Stato in cui sarà
eletto. I Rappresentanti e le imposte
dirette saranno ripartiti fra i diversi
Stati che facciano parte della Unione
secondo il numero dei loro abitanti;
numero che verrà determinato aggiungendo
al totale degli uomini liberi - compresi
quelli sottoposti a prestazioni di
servizio per un periodo limitato ed
esclusi gli indiani non soggetti ad
imposte - tre quinti del rimanente della
popolazione. Il censimento deve essere
fatto entro tre anni dalla prima
riunione del Congresso degli Stati
Uniti, e successivamente ogni dieci
anni, secondo le norme che verranno
stabilite per legge. Il numero dei
Rappresentanti non supererà quello di
uno per ogni trentamila abitanti, però
ciascuno Stato avrà almeno un
Rappresentante; e fino a che quel
computo non sarà effettuato, lo Stato
del New Hampshire avrà il diritto di
eleggere tre Rappresentanti, il
Massachusetts otto, il Rhode Island e le
Piantagioni di Providence uno, il
Connecticut cinque, lo Stato di New York
sei, quello del New Jersey quattro, la
Pennsylvania otto, il Delaware uno, il
Maryland sei, la Virginia dieci, la
Carolina del Sud cinque, la Georgia tre.
Quando nella rappresentanza di uno Stato
rimarranno seggi vacanti, già organi del
Potere esecutivo indiranno le elezioni
per ricoprire tali seggi. La Camera dei
Rappresentanti eleggerà il suo
Presidente e le altre cariche ed essa
sola avrà il potere di mettere in stato
d'accusa il Presidente o i membri del
Congresso.
Sezione 3. - Il Senato degli Stati Uniti
sarà composto da due Senatori per ogni
Stato, eletti dalla Legislatura locale
per un periodo di sei anni; ed ogni
Senatore disporrà di un voto.
Immediatamente dopo la riunione
successiva alla prima elezione, i
Senatori saranno divisi in tre classi,
in numero possibilmente eguale. I seggi
dei Senatori della prima classe
diverranno vacanti allo scadere del
secondo anno, quelli della seconda
classe allo scadere del quarto anno,
quelli della terza allo scadere del
sesto anno, in modo che ogni due anni
venga rieletto un terzo del Senato; e
ove nell'intervallo tra le sessioni
della Legislatura di ciascuno Stato, in
seguito a dimissioni o per altra causa
qualsiasi, alcuni seggi rimangano
vacanti, l'Esecutivo potrà procedere a
nomine provvisorie fino alla successiva
sessione della Legislatura, che
conferirà i seggi vacanti. Non potrà
essere Senatore chi non abbia compiuto
l'età di 30 anni, non sia da nove anni
cittadino degli Stati Uniti, e non sia,
nel periodo della elezione, residente
nello Stato in cui sarà eletto. Il
Vicepresidente degli Stati Uniti sarà
Presidente del Senato, ma non avrà voto,
salvo nel caso di pareggio dei voti. Il
Senato nominerà le altre sue cariche,
come pure un Presidente pro tempore, il
quale presiederà in assenza del
Vicepresidente, o quando questi svolga
le funzioni di Presidente degli Stati
Uniti. Il Senato avrà il potere
esclusivo di giudicare gli atti d'accusa
contro membri del governo e parlamentari
(impeachment). Ove si riunisca per tale
scopo, i suoi membri presteranno
giuramento o impegneranno la loro
parola. Ove si debba giudicare il
Presidente degli Stati Uniti, presiederà
il Presidente della Corte Suprema;
nessun accusato potrà essere dichiarato
colpevole senza una maggioranza dei due
terzi dei membri presenti. Le condanne
pronunziate in tali casi non avranno
altro effetto se non di allontanare
l'accusato dalla carica che occupa e di
interdirgli, negli Stati Uniti,
l'accesso a qualsiasi carica onorifica,
di fiducia, o retribuita; ma il
condannato potrà, nondimeno, essere
soggetto, e sottoposto, ad
incriminazione, processo, giudizio e
punizione secondo le leggi ordinarie.
Sezione 4. - La data, i luoghi e le
modalità delle elezioni dei Senatori e
dei Rappresentanti saranno fissati in
ogni Stato dalle relative Legislature;
ma il Congresso federale potrà in
qualsiasi momento emanare o modificare
queste norme, salvo per quanto riguarda
i luoghi in cui i Senatori debbono
essere eletti. Il Congresso si riunirà
almeno una volta all'anno e tale
riunione dovrà aver luogo nel primo
lunedì di dicembre, a meno che non venga
fissato per legge un altro giorno.
Sezione 5. - Ciascuna delle due Camere
sarà giudice delle elezioni, delle
rielezioni e dei requisiti dei propri
membri. Il numero legale per ciascuna
delle due Camere sarà costituito dalla
metà più uno; qualora non si raggiunga
il numero legale, ciascuna Camera potrà
aggiornare la seduta di giorno in
giorno, ed essere autorizzata a
costringere i membri assenti ad
intervenire, ricorrendo a quei mezzi e
comminando quelle sanzioni cui essa
riterrà di ricorrere. Ciascuna Camera
elaborerà il proprio regolamento, punirà
i suoi membri per condotta scorretta, e
potrà, a maggioranza di due terzi,
procedere ad espulsioni. Ciascuna Camera
redigerà un verbale delle proprie sedute
e lo pubblicherà periodicamente, ad
eccezione di ciò che crederà debba
rimanere segreto; i voti favorevoli e
contrari dei membri di ciascuna Camera,
sopra una qualsiasi questione, saranno,
su domanda di un quinto dei membri
presenti, inseriti a verbale. Nessuna
delle due Camere, durante la sessione
del Congresso, potrà, senza il consenso
dell'altra, rinviare la seduta per più
di tre giorni, né spostare in luogo
diverso da quello in cui seggono le due
Camere.
Sezione 6. - I Senatori e i
Rappresentanti riceveranno per le loro
funzioni un'indennità, che verrà
determinata per legge e pagata dal
Tesoro degli Stati Uniti. In nessun
caso, salvo che per tradimento, fellonia
e turbamento della quiete pubblica, essi
potranno essere arrestati, sia durante
la sessione, sia nel recarsi a questa o
nell'uscirne; né, per i discorsi
pronunziati o per le opinioni sostenute
nelle rispettive Camere, potranno essere
sottoposti a interrogatori in alcun
altro luogo. Nessun Senatore e
Rappresentante, per tutto il periodo per
cui è stato eletto, potrà essere
chiamato a ricoprire un qualsiasi
ufficio civile alle dipendenze degli
Stati Uniti, che sia stato istituito, o
la cui retribuzione ne sia stata
aumentata, durante detto periodo; e
nessuno, che abbia un impiego alle
dipendenze degli Stati Uniti, potrà
essere membro di una delle due Camere
anche conservi tale impiego.
Sezione 7. - Tutti i progetti di legge
relativi all'imposizione di tributi
debbono avere origine nella Camera dei
Rappresentanti; il Senato, però, può
concorrervi, come per gli altri progetti
di legge, proponendo
emendamenti.Qualsiasi progetto di legge
che abbia ottenuto l'approvazione del
Senato e della Camera dei
Rappresentanti, deve essere presentato,
prima di divenire legge, al Presidente
degli Stati Uniti. Questi, qualora lo
approvi, vi apporrà la firma; in caso
contrario, lo rinvierà con le sue
osservazioni alla Camera da cui è stato
proposto, e questa inserirà
integralmente a verbale tali
osservazioni e discuterà di nuovo il
progetto. Se dopo questa seconda
discussione, due terzi dei membri della
Camera interessata si dichiareranno in
favore del progetto, questo sarà
mandato, insieme con le osservazioni del
Presidente, all'altra Camera, da cui
verrà discusso in maniera analoga; e se
anche in questa sarà approvato con una
maggioranza di due terzi, acquisterà
valore di legge. In tali casi, però, i
voti di entrambe le Camere debbono
essere espressi con appello nominale, e
i nomi dei votanti pro e contro saranno
annotati nei verbali delle rispettive
Camere. Se entro dieci giorni (escluse
le domeniche) dal momento in cui gli
sarà stato presentato, il Presidente non
restituirà un progetto di legge, questo
acquisterà forza di legge come se egli
lo avesse firmato, a meno che il
Congresso, aggiornandosi, non renda
impossibile che il progetto stesso gli
sia rinviato; nel qual caso il progetto
non acquisterà forza di legge. Tutte i
mandati, deliberazioni o i voti, per i
quali sia necessario il concorso delle
due Camere (salvo che si tratti di
aggiornamenti) debbono essere sottoposti
al Presidente degli Stati Uniti, e da
lui approvati prima che entrino in
vigore; oppure, se egli li respinge,
debbono nuovamente essere approvati dai
due terzi delle due Camere,
conformemente a quanto prescritto per i
progetti di legge.
Sezione 8. - Il Congresso avrà facoltà:
d'imporre e percepire tasse, diritti,
imposte e dazi; di pagare i debiti
pubblici e di provvedere alla difesa
comune e al benessere generale degli
Stati Uniti I diritti, le imposte, le
tasse e i dazi dovranno, però, essere
uniformi in tutti gli Stati Uniti; di
contrarre prestiti per conto degli Stati
Uniti; di regolare il commercio con le
altre Nazioni, e fra i diversi Stati e
con le tribù indiane; di fissare le
norme generali per la naturalizzazione,
e le leggi generali in materia di
fallimento negli Stati Uniti; di battere
moneta, di stabilire il valore della
moneta stessa e di quelle straniere, e
di fissare i vari tipi di pesi e di
misure; di provvedere a punire ogni
contraffazione dei titoli e della moneta
corrente degli Stati Uniti; di stabilire
uffici e servizi postali; di promuovere
il progresso della scienza e delle arti
utili, garantendo per periodi limitati
agli autori e agli inventori il diritto
esclusivo sui loro scritti e sulle loro
scoperte; di costituire tribunali di
grado inferiore alla Corte Suprema; di
definire e di punire gli atti di
pirateria e di fellonia compiuti in alto
mare, nonché le offese contro il diritto
delle genti; di dichiarare la guerra, di
concedere permessi di preda e
rappresaglia e di stabilire norme
relative alle prede in terra e in mare;
di reclutare e mantenere eserciti;
nessuna somma, però, potrà essere
stanziata a questo scopo per più di due
anni; di creare e mantenere una Marina
militare; di stabilire regole per
l'amministrazione e l'ordinamento delle
forze di terra e di mare; di provvedere
a che la milizia sia convocata per dare
esecuzione alle leggi dell'Unione, per
reprimere le insurrezioni e per
respingere le invasioni; di provvedere a
che la milizia sia organizzata, armata e
disciplinata e di disporre di quella
parte di essa che possa essere impiegata
al servizio degli Stati Uniti, lasciando
ai rispettivi Stati la nomina degli
ufficiali e la cura di addestrare i
reparti secondo le norme disciplinari
prescritte dal Congresso; di esercitare
esclusivo diritto di legiferare in
qualsiasi caso in quel distretto (non
eccedente le dieci miglia quadrate) che
per cessione di Stati particolari, e per
consenso del Congresso, divenga sede del
governo degli Stati Uniti; e di
esercitare analoga autorità su tutti i
luoghi acquistati, con l'assenso della
Legislatura dello Stato in cui si
trovano, per la costruzione di fortezze,
di depositi, di arsenali, di cantieri e
di altri edifici di utilità pubblica; di
fare tutte le leggi necessarie ed adatte
per l'esercizio dei poteri di cui sopra,
e di tutti gli altri poteri di cui la
presente Costituzione investe il governo
degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed
uffici (implied powers clause).
Sezione 9. - L'immigrazione o
l'introduzione di quelle persone che gli
Stati attualmente esistenti possono
ritenere conveniente di ammettere, non
potrà essere vietata dal Congresso prima
dell'anno 1808; ma può essere imposta
sopra tale introduzione una tassa o un
diritto non superiore ai dieci dollari
per persona. Il privilegio dell'habeas
corpus non sarà sospeso se non quando,
in caso di ribellione o d'invasione, lo
esiga la sicurezza pubblica. Non potrà
essere approvato alcun decreto di
limitazione dei diritti del cittadino,
né alcuna legge penale retroattiva. Non
potrà essere imposto testatico, o altro
tributo diretto, se non in proporzione
del censimento e della valutazione degli
averi di ciascuno, che dovranno essere
effettuati come disposto più sopra nella
presente legge. Nessuna tassa e nessun
diritto potrà essere stabilito sopra
merci esportate da uno qualunque degli
Stati. Nessuna preferenza dovrà essere
data dai regolamenti commerciali o
fiscali ai porti di uno Stato rispetto a
quelli di un altro; e le navi dirette ad
uno Stato o provenienti dai suoi porti
non potranno essere costrette ad entrare
in quelli di un altro Stato o di pagarvi
alcun diritto. Nessuna somma dovrà
essere prelevata dal Tesoro, se non in
seguito a stanziamenti decretati per
legge; e dovrà essere pubblicato
periodicamente un rendiconto regolare
delle entrate e delle spese pubbliche.
Gli Stati Uniti non conferiranno alcun
titolo di nobiltà; nessuna persona che
occupi un posto retribuito o di fiducia,
alle dipendenze degli Stati Uniti potrà,
senza il consenso del Congresso,
accettare doni, emolumenti, incarichi o
titoli da un Sovrano, da un Principe o
da uno Stato straniero. Sezione 10. -
Nessuno Stato potrà, concludere
trattati, alleanze o patti confederali;
o accordare permessi di preda o
rappresaglia; o battere moneta; o
emettere titoli di credito; o consentire
che il pagamento dei debiti avvenga in
altra forma che mediante monete d'oro o
d'argento; o approvare alcun decreto di
limitazione dei diritti del cittadino,
alcuna legge penale retroattiva, ovvero
leggi che portino deroga alle
obbligazioni derivanti da contratti; o
conferire titoli di nobiltà. Nessuno
Stato potrà, senza il consenso del
Congresso, stabilire imposte o diritti
di qualsiasi genere sulle importazioni e
sulle esportazioni, ad eccezione di
quanto sia assolutamente indispensabile
per dare esecuzione alle proprie leggi
di ispezione; e il gettito netto di
tutti i diritti e di tutte le
contribuzioni imposte da qualsiasi Stato
sulle importazioni e sulle esportazioni
sarà a disposizione della Tesoreria
degli Stati Uniti; e tutte le leggi
relative saranno soggette a revisione e
a controllo da parte del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso
del Congresso, imporre alcuna imposta
sulle navi in base al tonnellaggi,
mantenere truppe o navi da guerra in
tempo di pace, concludere trattati o
unioni con altri Stati o con Potenze
straniere, o impegnarsi in una guerra,
salvo in caso di invasione o di pericolo
così imminente da non ammettere alcun
indugio.
Articolo 2
Sezione 1. - II Presidente degli Stati
Uniti d'America sarà investito del
potere esecutivo. Egli rimarrà in carica
per il periodo di quattro anni, e la sua
elezione e quella del Vicepresidente,
eletto per lo stesso periodo, avranno
luogo nel modo seguente: Ogni Stato
nominerà, nel modo che verrà stabilito
dai suoi organi legislativi, un numero
di elettori pari al numero complessivo
dei Senatori e dei Rappresentanti che lo
Stato ha diritto di mandare al
Congresso; nessun Senatore e
Rappresentante, però, né alcuna persona
che abbia un pubblico incarico o un
impiego retribuito dagli Stati Uniti,
potrà essere nominato elettore. Gli
elettori si riuniranno nei rispettivi
Stati e voteranno a scrutinio segreto
per due persone, delle quali una almeno
non dovrà appartenere allo stesso Stato
degli elettori. Essi compileranno una
lista di tutti coloro che hanno ottenuto
voti e del numero dei voti raccolti da
ciascuno; questa lista sarà da essi
firmata, autenticata e trasmessa, sotto
sigillo, alla sede del governo degli
Stati Uniti, indirizzata al Presidente
del Senato. Il Presidente del Senato, in
presenza del Senato e della Camera dei
Rappresentanti, aprirà le liste
autenticate e quindi si procederà al
computo dei voti. La persona che avrà
ottenuto il maggior numero di voti sarà
Presidente, sempre che questo numero
rappresenti la maggioranza del numero
totale degli elettori prescelti: e se vi
sarà più di uno che abbia ottenuto tale
maggioranza, con un eguale numero di
voti, allora la Camera dei
Rappresentanti procederà immediatamente
a scegliere uno di essi per Presidente,
mediante scrutinio segreto; qualora
invece nessuno raccogliesse la
maggioranza, la Camera procederà in modo
analogo a eleggere il Presidente tra i
cinque che abbiano raccolto il maggior
numero di voti. Nell'elezione del
Presidente, tuttavia, i voti saranno
dati per Stato e la rappresentanza di
ciascuno Stato avrà un solo voto. Il
numero legale sarà costituito a tale
scopo dalla rappresentanza, composta di
uno o più membri, dei due terzi degli
Stati, ma per la validità dell'elezione
saranno necessari i voti della meta più
uno di tutti gli Stati. In ogni caso,
dopo l'elezione del Presidente, la
persona che abbia raccolto il maggior
numero di voti degli elettori sarà
nominata Vicepresidente. Se due o più
candidati si trovassero con egual numero
di voti, il Senato eleggerà fra questi
il Vicepresidente a scrutinio segreto.
Il Congresso può determinare l'epoca per
la designazione degli elettori, e il
giorno in cui questi dovranno dare i
loro voti; giorno che dovrà essere lo
stesso per tutti gli Stati Uniti.
Nessuna persona, che non sia per nascita
o, comunque, cittadino degli Stati Uniti
nel momento in cui questa Costituzione
sarà adottata, potrà essere eleggibile
alla carica di Presidente, né potrà
essere eleggibile a tale carica chi non
abbia raggiunto l'età di 35 anni e non
sia residente negli Stati Uniti da 14
anni. In caso di rimozione del
Presidente dalla carica, o di morte, o
di dimissioni, o di inabilità ad
adempiere le funzioni e i doveri
inerenti alla sua carica, questa sarà
affidata al Vicepresidente, ed il
Congresso potrà provvedere mediante
legge, in caso di rimozione, di morale,
di dimissioni o di inabilità sia del
Presidente che del Vicepresidente,
dichiarando quale pubblico funzionario
dovrà adempiere le funzioni di
Presidente, e tale funzionario le
adempirà fino a quando la causa di
inabilità cessi, o venga eletto il nuovo
Presidente. Il Presidente riceverà per i
suoi servizi, a epoche stabilite,
un'indennità, che non potrà essere
aumentata né diminuita durante il
periodo per il quale egli e stato
eletto; ed egli non dovrà percepire
durante tale periodo alcun altro
emolumento dagli Stati Uniti o da uno
qualsiasi degli Stati. Prima di entrare
in carica, il Presidente dovrà fare la
seguente dichiarazione, con giuramento o
impegnando la sua parola d'onore:
"Giuro, (o affermo) solennemente che
adempirò con fedeltà all'ufficio di
Presidente degli Stati Uniti e che con
tutte le mie forze preserverò,
proteggerò e difenderò la Costituzione
degli Stati Uniti".
Sezione 2. - Il Presidente sarà
Comandante in Capo dell'Esercito, della
Marina degli Stati Uniti e della Milizia
dei diversi Stati, quando questa sia
chiamata al servizio attivo degli Stati
Uniti; egli potrà richiedere il parere
per iscritto del principale funzionario
di ciascuno dei dicasteri esecutivi su
ogni argomento relativo ai doveri dei
loro rispettivi uffici, e avrà anche
l'autorità di concedere diminuzioni di
pena e grazia per tutti i crimini
compiuti contro gli Stati Uniti, salvo
nel caso dei procedimenti di
incriminazione da parte della Camera
(impeachment). Egli avrà il potere, su
parere e con il consenso del Senato, di
concludere trattati, purché vi sia
l'approvazione di due terzi dei Senatori
presenti; designerà e, su parere e con
il consenso dei Senato, nominerà gli
ambasciatori, gli altri diplomatici e i
consoli, i giudici della Corte Suprema e
tutti gli altri pubblici funzionari
degli Stati Uniti la cui nomina non sia
altrimenti disposta con la presente
Costituzione, e che debba essere
stabilita con apposita legge; ma il
Congresso può, mediante legge, devolvere
quelle nomine di funzionari di grado
inferiore che riterrà opportuno al solo
Presidente, alle Corti giudiziarie,
ovvero ai capi dei singoli dicasteri. Il
Presidente avrà il potere di assegnare
le cariche che si rendessero vacanti
nell'intervallo tra una sessione e
l'altra del Senato, mediante nomine
provvisorie, le quali avranno validità
fino alla fine della sessione
successiva.
Sezione 3. - Il Presidente informerà di
tanto in tanto il Congresso sulle
condizioni dell'Unione e raccomanderà
all'esame del Congresso quei
provvedimenti che riterrà necessari e
convenienti; potrà, in contingenze
straordinarie, convocare entrambe le
Camere, oppure una di esse, e, in caso
di dissenso tra le Camere circa la
durata dell'aggiornamento, potrà fissare
quella che gli parrà conveniente;
riceverà gli ambasciatori e gli altri
diplomatici; avrà cura della piena
osservanza delle leggi e sanzionerà la
nomina di tutti i funzionari degli Stati
Uniti.
Sezione 4. - Il Presidente, il
Vicepresidente e ogni altro funzionario
civile degli Stati Uniti saranno rimossi
dall'ufficio ove. in seguito ad accusa
mossa dalla Camera, risultino colpevoli
di tradimento. di concussione o di altri
gravi-reati.
Articolo 3
Sezione 1. - II potere giudiziario degli
Stati Uniti sarà affidato ad una Corte
Suprema e a quelle Corti di grado
inferiore che il Congresso potrà di
volta in volta creare e costituire. I
giudici della Corte Suprema e quelli
delle Corti di grado inferiore
conserveranno il loro ufficio finché non
se ne renderanno indegni con la loro
condotta (during good behavior), e ad
epoche fisse riceveranno per i loro
servizi un'indennità che non potrà
essere diminuita finche essi rimarranno
in carica.
Sezione 2. - Il potere giudiziario si
estenderà a tutti i casi, di diritto e
di equità, che si presenteranno
nell'ambito della presente Costituzione,
delle leggi degli Stati Uniti e dei
trattati stipulati o da stipulare, sotto
la loro autorità; a tutti i casi
concernenti gli ambasciatori, gli altri
rappresentanti diplomatici ed i consoli;
a tutti i casi che riguardino
l'ammiragliato e la giurisdizione
marittima; alle controversie tra due a
più Stati, tra uno Stato e i cittadini
di un altro Stato, tra cittadini di
Stati diversi, tra cittadini di uno
stesso Stato che reclamino terre in base
a concessioni di altri Stati, e tra uno
Stato o i suoi cittadini e Stati,
cittadini o sudditi stranieri. In tutti
i casi che riguardino ambasciatori,
altri rappresentanti diplomatici, o
consoli e in quelli in cui uno Stato sia
parte in causa, la Corte Suprema avrà
giurisdizione esclusiva. In tutti gli
altri casi sopra menzionati la Corte
Suprema avrà giurisdizione d'appello,
sia in diritto che in fatto, con le
eccezioni e norme che verranno fissate
dal Congresso. Il giudizio per tutti i
crimini, salvo nei casi di accusa mossa
dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà
avvenire mediante giuria; e tale
giudizio sarà tenuto nello Stato dove
detti crimini siano stati commessi;
quando il crimine non sia stato commesso
in alcuno degli Stati, il giudizio si
terra nel luogo o nei luoghi che saranno
stati designati per legge dal Congresso.
Sezione 3. - Sarà considerato tradimento
contro gli Stati Uniti soltanto l'aver
impugnato le armi contro di essi, o
l'aver fatto causa comune con nemici
degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e
soccorsi. Nessuno sarà dichiarato
colpevole di alto tradimento, se non su
testimonianza di due persone che siano
state presenti a uno stesso atto
flagrante, ovvero quando egli confessi
la sua colpa in pubblico processo. II
potere di emettere una condanna per alto
tradimento spetta al Congresso; ma
nessuna sentenza di tradimento potrà
comportare perdita di diritti per i
discendenti, o confisca di beni se non
durante la vita del colpevole.
Articolo 4
Sezione 1. - In ogni Stato saranno
attribuiti piena fiducia e pieno credito
agli atti, ai documenti pubblici e ai
procedimenti giudiziari degli altri
Stati; e il Congresso potrà, mediante
leggi generali, prescrivere il modo in
cui la validità di tali atti, documenti
e procedimenti debba essere determinata,
nonché gli effetti della validità
stessa.
Sezione 2. - I cittadini di ogni Stato
hanno diritto, in ogni altro Stato, a
tutti i privilegi e a tutte le immunità
inerenti alla condizione di cittadini.
Qualsiasi persona accusata in uno Stato
di alto tradimento, di fellonia o di
altro crimine e che si sia sottratta
alla giustizia e sia trovata in un altro
Stato, sarà - su richiesta degli organi
esecutivi dello Stato da cui è fuggita -
consegnata e condotta allo Stato che
abbia giurisdizione per il reato ad essa
imputato. Nessuna persona sottoposta a
prestazioni di servizio o di lavoro in
uno degli Stati, secondo le leggi ivi
vigenti, e che si sia rifugiata in un
altro Stato potrà, in virtù di qualsiasi
legge o regolamento quivi in vigore,
essere esentata da tali prestazioni di
servizio o di lavoro; ma, su richiesta
dell'interessato, verrà riconsegnata
alla parte cui tali prestazioni sono
dovute.
Sezione 3. - Nuovi Stati potranno essere
ammessi nell'Unione per decisione del
Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà
essere costituito entro la giurisdizione
di qualsiasi Stato già esistente; e
nessuno Stato potrà essere formato dalla
riunione di due o più Stati già
esistenti, o di parte di essi, senza il
consenso delle Legislature degli Stati
interessati, oltre che del Congresso. Il
Congresso avrà l'autorità di disporre
del territorio e delle altre proprietà
appartenenti agli Stati Uniti e di
stabilire tutte le norme e le misure che
in detto territorio si ritenessero
necessarie. Nessuna disposizione della
presente Costituzione potrà essere
interpretata in modo pregiudizievole a
qualsiasi diritto che possa essere
accampato dagli Stati Uniti o da uno dei
singoli Stati.
Sezione 4. - Gli Stati Uniti
garantiranno ad ogni Stato dell'Unione
la forma di governo repubblicana, e
proteggeranno ogni Stato contro
qualsiasi invasione e - su richiesta
degli organi legislativi o del Potere
esecutivo (quando il Legislativo non
possa essere convocato) - contro
violenze interne.
Articolo 5
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi
delle Camere lo riterranno necessario,
proporrà emendamenti alla presente
Costituzione, oppure, su richiesta dei
due terzi delle Legislature dei vari
Stati, convocherà una Convenzione per
proporre gli emendamenti. In entrambi i
casi, gli emendamenti saranno validi a
ogni effetto, come parte di questa
Costituzione, allorché saranno stati
ratificati dalle Legislature di tre
quarti degli Stati, o dai tre quarti
delle Convenzioni riunite a tale scopo
in ciascuno degli Stati, a seconda che
l'uno o l'altro modo di ratifica sia
stato prescritto dal Congresso; tuttavia
resta stabilito che nessun emendamento,
prima dell'anno 1808, potrà modificare
in alcun modo i capoversi primo e quarto
della Sezione 9 dell'Articolo 1, e che
nessuno Stato, senza il suo proprio
consenso, potrà essere privato della
parità di rappresentanza nel Senato.
Articolo 6
Tutti i debiti contratti e le
obbligazioni assunte prima della
presente Costituzione saranno validi per
gli Stati Uniti sotto la presente
Costituzione, come lo erano sotto la
Confederazione. La presente Costituzione
e le leggi degli Stati Uniti che
verranno fatte in conseguenza di essa, e
tutti i trattati conclusi, o che si
concluderanno, sotto l'autorità degli
Stati Uniti, costituiranno la legge
suprema del Paese (the supreme Law of
the Land); e i giudici di ogni Stato
saranno tenuti a conformarsi ad essi,
quali che possano essere le disposizioni
in contrario nella Costituzione o nella
legislazione di qualsiasi singolo Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra
menzionati, i membri delle Legislature
dei singoli Stati e tutti i
rappresentanti del Potere esecutivo e di
quello giudiziario, sia degli Stati
Uniti, che di ogni singolo Stato,
saranno tenuti, con giuramento e con
dichiarazione sul loro onore, a
difendere la presente Costituzione; ma
nessuna professione di fede religiosa
sarà mai imposta come necessaria per
coprire un ufficio od una carica
pubblica degli Stati Uniti. Articolo 7La
ratifica da parte delle Assemblee di
nove Stati sarà sufficiente a far
entrare in vigore la presente
Costituzione negli Stati che l'abbiano
in tal modo ratificata. Redatto in
Assemblea per unanime consenso degli
Stati presenti, il giorno
diciassettesimo del settembre dell'anno
del Signore 1787, e dodicesimo
dell'indipendenza degli Stati Uniti
d'America. In fede di che abbiamo qui
sotto apposto le nostre firme.
EMENDAMENTI
I (15.12.1791)
Il Congresso non potrà fare alcuna legge
per il riconoscimento di qualsiasi
religione, o per proibirne il libero
culto; o per limitare la libertà di
parola o di stampa; o il diritto che
hanno i cittadini di riunirsi in forma
pacifica e di inoltrare petizioni al
governo per la riparazione di torti
subiti.
II (id. 1791)
Essendo necessaria alla sicurezza di uno
Stato libero una ben ordinata milizia,
il diritto dei cittadini di tenere e
portare armi non potrà essere violato.
III (id. 1791)
Nessun soldato, in tempo di pace, potrà
essere alloggiato in una casa privata
senza il consenso del proprietario; né
potrà esserlo in tempo di guerra, se non
nei modi che verranno prescritti per
legge.
IV (id. 1791)
Il diritto dei cittadini a godere della
sicurezza per quanto riguarda la loro
persona, la loro casa, le loro carte e
le loro cose, contro perquisizioni e
sequestri ingiustificati, non potrà
essere violato; e nessun mandato
giudiziario potrà essere emesso, se non
in base a fondate supposizioni,
appoggiate da un giuramento o da una
dichiarazione sull'onore e con
descrizione specifica del luogo da
perquisire, e delle persone da arrestare
o delle cose da sequestrare.
V (id. 1791)
Nessuno sarà tenuto a rispondere di un
reato che comporti la pena capitale, o
comunque infamante, se non per denuncia
o accusa fatta da una grande giuria, a
meno che il reato non sia compiuto da
individui appartenenti alle forze di
terra o di mare, o alla milizia, quando
questa si trovi in servizio attivo, in
tempo di guerra o di pericolo pubblico;
né alcuno potrà essere sottoposto due
volte, per un medesimo delitto, a un
procedimento che comprometta la sua vita
o la sua integrità fisica; né potrà
essere obbligato, in qualsiasi causa
penale, a deporre contro sé medesimo, ne
potrà essere privato della vita, della
libertà o della proprietà, se non in
seguito a regolare procedimento legale (without
due process of law); e nessuna proprietà
potrà essere destinata ad un uso
pubblico, senza un giusto indennizzo.
VI (id. 1791)
In ogni processo penale, l'accusato avrà
il diritto di essere giudicato
sollecitamente e pubblicamente da una
giuria imparziale dello Stato e del
distretto in cui il reato e stato
commesso (i limiti del quale distretto
saranno stati precedentemente
determinati per legge); e avrà diritto
di essere informato della natura e del
motivo dell'accusa; di esser messo a
confronto con i testimoni a suo favore,
e di farsi assistere da un avvocato per
la sua difesa.
VII (id. 1791)
Nelle cause che dovranno essere
giudicate a norma della common law, il
diritto al giudizio a mezzo di giuria
sarà mantenuto ogni volta che l'oggetto
della controversia superi il valore di
venti dollari; e nessun fatto giudicato
da una giuria potrà essere sottoposto a
nuovo esame in qualsiasi altra Corte
degli Stati Uniti, se non secondo le
norme della common law.
VIII (id. 1791)
Non si dovranno esigere cauzioni
esorbitanti, né imporre ammende
eccessive, né infliggere pene crudeli e
inusitate.
IX (id. 1791)
L'enumerazione di alcuni diritti fatta
nella Costituzione non potrà essere
interpretata in modo che ne rimangano
negati o menomati altri diritti
mantenuti dai cittadini.
X (id. 1791)
I poteri non delegati dalla Costituzione
agli Stati Uniti, o da essa non vietati
agli Stati, sono riservati ai rispettivi
Stati, ovvero al popolo (clausola dei
poteri residui).
XI (8.1.1798)
Il Potere giudiziario federale degli
Stati Uniti non potrà essere chiamato a
decidere in qualsivoglia processo, di
diritto o di equità, iniziato o
perseguito contro uno degli Stati Uniti
da cittadini di un altro Stato o da
sudditi di un qualsiasi Stato estero.
XII (25.9.1804)
Gli elettori si riuniranno nei loro
rispettivi Stati e procederanno con voto
a scrutinio segreto alla nomina del
Presidente e del Vicepresidente, uno dei
quali almeno non dovrà essere abitante
delle stesso Stato degli elettori;
questi designeranno in una scheda la
persona per cui votano come Presidente e
in una scheda distinta quella per cui
votano come Vicepresidente; compileranno
liste distinte di tutte le persone
designate per la Vicepresidenza, e del
numero di voti da ciascuna raccolti:
tali liste saranno dagli elettori
firmate, autenticate, e trasmesse,
sigillate, alla sede del governo degli
Stati Uniti, indirizzate al Presidente
del Senato. Il Presidente del Senato,
presenti le due Camere, aprirà tutti i
verbali e si procederà al computo dei
voti. Colui che avrà ottenuto il maggior
numero di suffragi per la Presidenza,
sarà Presidente, sempre che tale numero
rappresenti la maggioranza del numero
totale degli elettori riuniti. Se
nessuno raggiungesse tale maggioranza,
la Camera dei Rappresentanti sceglierà
immediatamente il Presidente, per
scrutinio segreto fra i tre candidati
che avranno ottenuto per la Presidenza
il maggior numero di voti. Ma, in questa
scelta del Presidente, i voti si
conteranno per Stato, avendo la
rappresentanza di ciascuno Stato un solo
voto. Il numero legale per questo
scrutinio sarà costituito dalla
rappresentanza di due terzi degli Stati,
composta di uno o più membri, e la
maggioranza di tutti gli Stati sarà
necessaria per la scelta. Se la Camera
dei Rappresentanti non sceglierà, il
Presidente, allorché questa scelta le
sia devoluta, prima del quarto giorno
del seguente mese di marzo, il
Vicepresidente fungerà da Presidente,
come nel caso di decesso o d'altra
incapacità costituzionale del
Presidente. Colui che ottiene un maggior
numero di suffragi per la
Vicepresidenza, sarà Vicepresidente,
sempre che tale numero rappresenti la
maggioranza del numero totale degli
elettori riuniti; e se nessuno
raggiungesse questa maggioranza, il
Senato sceglierà il Vicepresidente fra i
due candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti: la presenza dei
due terzi dei Senatori e la maggioranza
del numero totale sono necessarie per
questa scelta. Peraltro, nessuno che sia
costituzionalmente ineleggibile alla
carica di Presidente, sarà eleggibile a
quella di Vicepresidente degli Stati
Uniti.
XIII (18.12.1865)
Sezione I. - Né schiavitù, né servitù
involontaria potranno sussistere negli
Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto
alla loro giurisdizione, se non per
punizione di un crimine per il quale
l'imputato sia stato debitamente
condannato.
Sezione 2. - II Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per
imporre l'osservanza di questo articolo.
XIV (28.7.1868)
Sezione 1. - Tutte le persone nate o
naturalizzate negli Stati Uniti e
soggette alla loro giurisdizione sono
cittadini degli Stati Uniti e dello
Stato in cui risiedono. Nessuno Stato
emanerà o darà vigore ad alcuna legge
che restringa i privilegi o le immunità
dei cittadini degli Stati Uniti; così
pure nessuno Stato priverà alcuna
persona della vita, della libertà, o
della proprietà se non in seguito a
regolare procedimento legale (without
due process of law), né rifiuterà a
chicchessia nei limiti della sua
giurisdizione l'eguale protezione delle
leggi (the equal protection of the laws).
Sezione 2. - I Rappresentanti saranno
ripartiti fra i diversi Stati in
proporzione alla popolazione di questi,
computando la totalità degli abitanti di
ciascuno Stato, ad esclusione degli
indiani non tassati. Ma se il diritto di
voto in una qualsiasi elezione per la
scelta degli elettori del Presidente e
del Vicepresidente degli Stati Uniti, o
dei Rappresentanti al Congresso, o dei
rappresentanti del Potere esecutivo e
giudiziario di uno Stato o dei membri
della sua Legislatura, è rifiutato ad
alcuni degli abitanti maschi di tale
Stato che abbiano compiuto ventuno anni
d'età e siano cittadini degli Stati
Uniti, o se questo diritto è ristretto
in qualsiasi modo, ove non sia per avere
partecipato a una ribellione o per altro
crimine, la base della rappresentanza di
questo Stato sarà ridotta in proporzione
al numero dei cittadini che saranno
stati esclusi, confrontato con il numero
totale dei cittadini maschi dello Stato
suddetto che abbiano compiuto i ventuno
anni di età.
Sezione 3. - Non potrà essere Senatore
né Rappresentante al Congresso, né
elettore del Presidente o del
Vicepresidente, né ricoprire alcun
impiego civile o militare dipendente
dagli Stati Uniti o da qualche Stato
chi, avendo antecedentemente - come
membro del Congresso pubblico
funzionario degli Stati Uniti, o membro
della Legislatura di uno Stato, o
rappresentante del Potere esecutivo o
giudiziario di uno Stato - prestato
giuramento di difendere la Costituzione
degli Stati Uniti, abbia preso parte a
un'insurrezione o ribellione contro la
Nazione stessa, o prestato aiuto od
assistenza ai suoi nemici. Ma il
Congresso potrà, col voto di due terzi
dei membri di ciascuna Camera, eliminare
questo motivo di incapacità.
Sezione 4. - La validità del debito
pubblico degli Stati Uniti, contratto
secondo la legge, compresi i debiti
derivanti dal pagamento di pensioni e
ricompense in ragione di servigi resi
per la repressione di insurrezioni o
ribellioni, non potrà mai essere messa
in discussione. Ma né gli Stati Uniti,
né alcuno Stato potranno prendere a loro
carico, o pagare alcun debito, o alcuna
obbligazione contratti per venire in
aiuto alla insurrezione o ribellione
contro gli Stati Uniti, né alcuna
indennità reclamata per la perdita o
l'emancipazione di alcuno schiavo; tutti
i debiti, le obbligazioni, i reclami per
simili titoli saranno tenuti per
illegali e nulli.
Sezione 5. - Il Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per
l'applicazione di questo articolo.
XV (30.3.1870)
Sezione 1. - Il diritto di voto
spettante ai cittadini degli Stati Uniti
non potrà essere negato né limitato
dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato,
per ragioni di razza o di precedente
condizione servile.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per
l'applicazione di questo articolo.
XVI (25.2.1913)
Il Congresso avrà la facoltà di
stabilire ed esigere imposte sui redditi
derivanti da qualunque fonte, senza
ripartirle tra i vari Stati e senza
dover tenere conto di alcun censimento o
valutazione.
XVII (31.5.1913)
Il Senato degli Stati Uniti sarà
composto di due Senatori per ciascuno
Stato, eletti dalla popolazione di
questo per la durata di sei anni: e ogni
Senatore avrà diritto ad un solo voto.
Gli elettori di ogni Stato dovranno
possedere gli stessi requisiti richiesti
per essere elettori del più numeroso dei
due rami della Legislatura dello Stato.
Allorché nel Senato dovesse rendersi
vacante uno dei seggi spettanti ad uno
Stato, il Potere esecutivo di quello
Stato ordinerà che si proceda alle
elezioni per la copertura del seggio
vacante; a meno che la Legislatura dello
Stato in parola non autorizzi il Potere
esecutivo locale a procedere a nomine
provvisorie, valide sino a che il popolo
non provveda a coprire la vacanza con
elezioni da tenersi quando la
Legislatura stessa disponga. Il presente
emendamento non dovrà essere
interpretato nel senso che possa
influire sull'elezione o la permanenza
in carica di un qualunque Senatore
prescelto prima che l'emendamento stesso
entri a far parte integrante della
Costituzione.
XVIII (1920)
Sezione l. - A partire da un anno dopo
la ratifica del presente articolo, e per
effetto del medesimo, sono vietati entro
i confini degli Stati Uniti la
fabbricazione, la vendita e il trasporto
a scopo di consumo dei liquori nocivi,
nonché l'importazione e l'esportazione
dei medesimi da e per il territorio
degli Stati Uniti e di tutte le regioni
soggette alla loro giurisdizione.
Sezione 2. - Il Congresso ed i vari
Stati sono autorizzati a emanare le
norme necessarie per l'applicazione del
presente articolo.
Sezione 3. - Il presente articolo non
sarà valido, sinché non sarà stato
ratificato dagli organi legislativi dei
singoli Stati quale emendamento alla
Costituzione, come previsto da
quest'ultima entro sette anni dalla data
in cui esso sarà sottoposto dal
Congresso ai singoli Stati per tale
ratifica.
XIX (1920)
Il diritto di voto conferito ai
cittadini degli Stati Uniti non potrà
essere negato o limitato dagli Stati
Uniti o da uno degli Stati in
considerazione del sesso. Il Congresso è
incaricato di emanare le norme
necessarie per l'applicazione di questo
articolo.
XX (1933)
Sezione 1. - La durata in carica del
Presidente e del Vicepresidente avrà
termine a mezzogiorno del 20 gennaio,
mentre la durata in carica dei Senatori
e dei Rappresentanti cesserà alle dodici
del giorno 3 gennaio degli anni in cui
avrebbero dovuto scadere i rispettivi
mandati se il presente articolo non
fosse stato ratificato; alle stesse date
entreranno in carica i loro successori.
Sezione 2. - Il Congresso si riunirà
almeno una volta all'anno, e la sessione
dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3
gennaio, a meno che il Congresso stesso
non fissi per legge un altro giorno.
Sezione 3. - Se all'epoca fissata per
l'inizio del mandato presidenziale il
Presidente eletto fosse deceduto, il
Vicepresidente diverrà Presidente. Se
non si fosse proceduto alla designazione
di un Presidente, prima del momento
fissato per l'inizio del mandato, o se
il Presidente eletto non avesse
dimostrato di possedere i requisiti
necessari, il Vicepresidente fungerà da
Presidente sino a quando non sia stato
proclamato formalmente un Presidente; e,
nel caso in cui né un Presidente eletto,
né un Vicepresidente eletto avessero
dimostrato di possedere i requisiti
necessari, il Congresso provvederà per
legge ad indicare chi dovrà fungere da
Presidente o il modo in cui dovrà essere
designata la persona che dovrà fungere
da Presidente; la persona così designata
eserciterà le funzioni presidenziali
sino a quando non vengano formalmente
proclamati un Presidente od un
Vicepresidente.
Sezione 4. - Il Congresso può, con
legge, prendere i provvedimenti
necessari nel caso di morte di una delle
persone tra le quali la Camera dei
Rappresentanti sceglie il Presidente,
ove il diritto di scelta le sia
devoluto, e per il caso di morte di una
delle persone tra le quali il Senato
sceglie il Vicepresidente, ove il
diritto di scelta gli sia devoluto.
Sezione 5. - Le Sezioni 1) e 2)
entreranno in vigore il 15 ottobre
successivo alla ratifica del presente
articolo.
Sezione 6. - Il presente articolo non
sarà valido sinché non sarà stato
ratificato come emendamento alla
Costituzione dalle Legislature di tre
quarti degli Stati, entro sette anni
dalla data in cui esso sarà sottoposto
alla loro approvazione.
XXI (1933)
Sezione 1. - L'articolo XVIII di
emendamento alla Costituzione degli
Stati Uniti e abrogato.
Sezione 2. - Il trasporto o
l'importazione in qualunque Stato,
Territorio o Possedimento degli Stati
Uniti dei liquori nocivi a scopo di
vendita o di consumo, in violazione
delle leggi ivi vigenti, sono vietati
con il presente articolo.
Sezione 3.- Il presente articolo non
sarà valido finche non sarà ratificato
come emendamento alla Costituzione, e,
come da questa previsto, dalle
Convenzioni (Conventions) elette nei
vari Stati, entro sette anni dalla data
in cui sarà sottoposto dal Congresso
agli Stati stessi per la ratifica.
XXII (1951)
Nessuno potrà essere eletto per più di
due volte alla carica presidenziale e
nessuno, che abbia occupato tale carica
o abbia esercitato le funzioni di
Presidente per più di due anni durante
il mandato di un altro Presidente
eletto, potrà essere eletto per più di
una volta alla carica presidenziale.
Questo articolo non si applicherà al
Presidente che era in carica al momento
in cui l'articolo stesso veniva proposto
dal Congresso e non impedirà a colui,
che occupi la carica di Presidente o
funga da Presidente nel corso del
mandato durante il quale questo articolo
entra in vigore, di occupare tale carica
o esercitarne le funzioni per il
restante periodo del mandato stesso.
XXIII (1961)
Sezione 1. - Il Distretto ove si trova
stabilita la sede del governo degli
Stati Uniti eleggerà, secondo la
procedura che verrà determinata dal
Congresso, un numero di elettori del
Presidente e del Vicepresidente pari al
numero totale dei Senatori e dei
Rappresentanti al Congresso, cui il
Distretto medesimo avrebbe diritto, se
fosse costituito in Stato, ma tale
numero non potrà superare in alcun caso
quello degli elettori designati dallo
Stato meno popoloso dell'Unione; gli
elettori stessi si uniranno a quelli
designati dagli Stati e saranno
considerati, ai fini dell'elezione del
Presidente e del Vicepresidente, come
designati da uno Stato; essi si
riuniranno nel territorio del Distretto
e adempiranno i doveri loro assegnati
dal XII emendamento.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per
imporre l'osservanza di questo articolo.
XXIV (1964)
Sezione 1. - Il diritto dei cittadini
degli Stati Uniti ad essere iscritti
nelle liste elettorali per le elezioni,
sia primarie sia di qualsiasi altra
natura, del Presidente e del
Vicepresidente, degli elettori
presidenziali e dei Senatori e dei
Rappresentanti al Congresso non sarà
rifiutato o limitato, né dagli Stati
Uniti né da qualsiasi singolo Stato, per
il motivo che l'interessato non abbia
pagato una tassa elettorale (poll tax) o
qualsiasi altra tassa.
Sezione 2. - Il Congresso è incaricato
di emanare le norme necessarie per
imporre l'osservanza di questo articolo.
XXV (1967)
Sezione 1. - In caso di rimozione dalla
carica, di morte o di dimissioni del
Presidente, il Vicepresidente degli
Stati Uniti diverrà Presidente.
Sezione 2. - In caso di vacanza della
Vicepresidenza, il Presidente nomina un
nuovo Vicepresidente, che prende
possesso della carica dopo che le Camere
ne abbiano ratificato la nomina a
maggioranza assoluta dei propri
componenti.
Sezione 3. - Se il Presidente comunica,
per iscritto, al Presidente pro tempore
del Senato ed allo Speaker della Camera
dei Rappresentanti di non essere in
grado di esercitare i poteri e i doveri
del suo ufficio, i medesimi vengono,
allora, esercitati dal Vicepresidente
degli Stati Uniti, in qualità di
Presidente supplente, fino a che il
Presidente comunichi, per iscritto, agli
anzidetti organi di essere in grado di
riassumere le proprie funzioni.
Sezione 4. - Se il Vicepresidente e la
maggioranza dei principali dirigenti dei
dipartimenti ministeriali, o di un altro
organo designato con legge dal
Congresso, comunicano per iscritto al
Presidente pro tempore del Senato ed
allo Speaker della Camera dei
Rappresentanti che il Presidente non è
in grado di esercitare i poteri e i
doveri del suo ufficio, questi sono
allora immediatamente assunti dal
Vicepresidente, in qualità di Presidente
supplente. Ma se, in seguito, il
Presidente trasmette al Presidente pro
tempore del Senato ed allo Speaker della
Camera dei Rappresentanti una
dichiarazione scritta, attestante che
non sussiste più alcuna sua incapacità
al riguardo, allora egli può riassumere
i poteri e i doveri del suo ufficio, a
meno che, entro quattro giorni, il
Vicepresidente e la maggioranza dei
principali dirigenti dei dipartimenti
ministeriali, o di un altro organo
designato con legge dal Congresso,
inviino a loro volta una dichiarazione
scritta al Presidente pro tempore del
Senato ed allo Speaker della Camera dei
Rappresentanti, attestante che il
Presidente non è in grado di esercitare
i poteri e i doveri del suo ufficio. In
tal caso il Congresso assumerà una
decisione al riguardo, riunendosi entro
quarantott'ore a tale scopo se non si
troverà in sessione. Se al termine di
ventun giorni dal ricevimento della
seconda dichiarazione, ovvero al termine
di ventuno giorni dalla data di
convocazione qualora il Congresso non
sia in sessione, entrambe le Camere si
pronuncino per la permanenza
dell'impedimento del Presidente, colla
maggioranza dei due terzi dei propri
componenti, il Vicepresidente
continuerà, allora, ad adempiere le
funzioni di Vicepresidente supplente; in
caso contrario, il Presidente riassumerà
immediatamente i poteri e i doveri del
suo ufficio.
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