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> Storia e ambiente

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N. 23 - Aprile 2007

LA Convenzione Europea per la protezione degli uccelli utili all’agricoltura

Un passo in avanti

di Matteo Liberti

 

...a motivo delle periodiche emigrazioni e periodici ritorni degli uccelli, a poco o nulla giovando le parziali difese, quelle cioè limitate ad una regione od uno Stato, si riconobbe la necessità di un accordo internazionale in proposito”. (Cesare Durando)

 

Sulla base dei progetti che furono esposti nella precedente conferenza di Parigi in materia di tutela internazionale degli uccelli, venne firmato, il 19 marzo del 1902, un importante accordo che venne poi convertito in una formale Convenzione Internazionale.

 

I firmatari di quest’accordo erano i rappresentanti plenipotenziari dell’Austria-Ungheria, del Belgio, della Francia, della Germania, della Grecia, del Granducato del Lussemburgo, del Principato di Monaco, del Portogallo, della Spagna, della Svezia e della Svizzera.

 

Questo patto internazionale era costituito da 16 articoli e da due elenchi, uno per gli uccelli considerati utili, uno per quelli dannosi.

 

Le due elencazioni, punto d’arrivo comune delle molte osservazioni intraprese nei decenni precedenti, erano così costituite:

 

Uccelli utili (elenco n.1):

 

Rapaci notturni:

 

Civette (Athene) e Civette nane (Claucidium).

Civette sparviere (Surnia).

Gufi selvatici (Syrnium).

Barbagianni (Strix flammea L.).

Allocco e Allocco di palude (Otus).

Assiolo o chiù (Scops giu Scop.).

 

Rampicanti:

Picchi (Picus, Gecinus, ecc.), tutte le specie.

 

Sindattili:

 

Ghiandaia marina (Coracias garrula L.).

Gruccione (Merops).

 

Passeracei comuni:

 

Upupa o bubbola (Upupa epops).

Rampichini, Picchio muraiolo e Picchio muratore (Certhia, Tichodroma, Sitta).

Rondone e Rondone di mare (Cypselus).

Nottolone (Caprimulgus).

Usignolo (Luscinia).

Pettazzurro (Cyanecula).

Codirosso (Ruticilla).

Pettirosso (Rubecula).

Sassicoli (Pratincola et Saxicola).

Passera scopina e sordone (Accentor).

Silvie di tutte le specie, come:

Silvie comuni (Sylvia);

Bigiarella (Curruca).

Beccafico canapino maggiore (Hypolaïs).

Cannaiola verdognola e cannareccione, ecc. (Acrocephalus, Calamodyta, Locu- stella)

Cisticole (Cisticola).

Luì (Phylloscopus).

Regolo (Regulus) e Scricciolo Troglodytes).

Cincie di tutte le specie (Parus, Panurus, Orites, ecc.).

Pigliamosche (Muscicapa).

Rondini di tutte le specie (Hirundo, Chelidon, Cotyle).

Ballerina e Strisciaiola (Motacilla, Budytes).

Anti (Anthus, Corydala).

Crociere (Loxia).

Venturone (Citrinella) e raperino (Serinus).

Cardellino (Carduelis) e lucarino (Chrysomitris).

Storno comune e storno marino (Sturnus, Pastor, ecc.).

 

Trampolieri:

 

Cicogna bianca e Cicogna nera (Ciconia).

 

Uccelli nocivi (elenco n.2):

 

Rapaci diurni:

 

Avvoltoio barbato (Gypaëtus barbatus L.).

Aquile (Aquila Nisaëtus), tutte le specie.

Aquile di mare (Haliaëtus), tutte le specie.

Falco pescatore (Pandion haliaëtus).

Nibbi (Milvus, Elanus, Nauclerus), tutte le specie.

Falchi (Falco); tutte le specie, eccettuati il falco cuculo, il gheppio e il falco grillaio.

Astore comune (Astur palumbarius L).

Sparvieri (Accipiter).

Albanelle (Circus).

 

Rapaci notturni:

 

Gufo Reale (Bubo maximus Flem).

 

Passeracei comuni:

 

Corvo imperiale (Corvus Corax L).

Gazza (Pica rustica Scop.).

Ghiandaia (Garrulus glandarius L.).

 

Trampolieri:

 

Nonna e Ranocchiaia (Ardea).

Tarabuso (Botaurus) e Nitticora (Nycticorax).

 

Palmipedi:

 

Pellicano (Pelecanus).

Cormorano (Phalacrocorax o Graculus).

Smergo (Mergus).

Strologa (Colymbus).

 

Nel primo articolo della Convenzione, che ne illustrava lo spirito generale, si poteva poi leggere: “Gli uccelli utili all’agricoltura, specie gli insettivori e segnatamente gli uccelli enumerati nell’elenco N.1 ammesso alla presente convenzione e che potrà essere accresciuto dalla legislazione di ciascun paese, godranno di una protezione assoluta, tanto che sia proibito di ucciderli in qualunque tempo e in qualsivoglia modo, e di distruggerne i nidi, le uova e le covate”.

 

Fino a che non si fosse ottenuto dappertutto un tale risultato, le parti contraenti si impegnavano a prendere i giusti provvedimenti per assicurare l’esecuzione dei rimanenti quindici articoli.

 

Questi riguardavano: protezione assoluta dei nidi e delle uova (art.2); proibizione di qualsiasi strumento utile per la distruzione in massa degli uccelli (art.3); facoltà di apportare dei cambiamenti a tali proibizioni nel caso non potessero essere immediatamente praticate, ma col fine ultimo di ottemperarvi pienamente (art.4); divieto di caccia agli uccelli del primo elenco per tutto il periodo che va dal 1° marzo al 15 settembre di ogni anno e proibizione della vendita, dell’esposizione e del trasporto di essi, con facoltà di modifica di tale periodo per i paesi settentrionali (art.5); possibilità per le autorità competenti di accordare, in via eccezionale, ai proprietari ed agli agenti preposti, il diritto temporaneo di sparare a quelli uccelli la cui presenza avesse causato un danno reale e dimostrabile, rimanendo però in vigore il divieto della vendita e dell’esposizione (art.6); permessi speciali di cattura per interesse scientifico oppure a scopo di ripopolamento (art.7) (si prevedeva pure la concessione del diritto di vendita per gli uccelli destinati ad esser tenuti in gabbia); esclusione dalle disposizioni della convenzione per gli uccelli da cortile e per la selvaggina da penna esistente nelle caccie riservate (art.8); esclusione di quegli uccelli che la legislazione di ogni singolo paese contraente ritenesse dannosi per la caccia, la pesca o l’agricoltura, con riferimento particolare, in mancanza di una tale legislazione, agli uccelli presenti nell’elenco numero 2 (art.9); impegno delle parti contraenti ad adeguarsi alle disposizione della Convenzione entro un termine di tre anni (art.10); obbligo per tutti i paesi di comunicare, col tramite del Governo francese ogni disposizione ed ogni legge che si fosse emanata e che fosse concernente l’oggetto della Convenzione (art.11); organizzazione di una riunione internazionale incaricata di esaminare tutte le questioni a cui la Convenzione avrebbe dato luogo, al fine di proporre eventuali modificazioni ritenute utili (art.12); possibilità per gli stati non partecipanti alla Convenzione di aderirvi successivamente (art.13); mantenimento delle disposizioni della Convenzione per un periodo di tempo indefinito, anche di fronte a un’eventuale denuncia di essa da parte di uno o più stati (art.14). Negli ultimi due articoli si indicava la città di Parigi quale sede per la ratificazione e si stabilivano alcune eccezioni per le regioni della Svezia settentrionale.

 

Le disposizioni di questa Convenzione, il cui senso, come già detto, si esprimeva totalmente nel primo e fondamentale articolo, indicavano che, finalmente, i tempi ed i modi potevano esser assoggettati al bene pubblico e sottratti alle priorità dei cacciatori.

 

“Intanto il Governo italiano, che pure intervenne alla Conferenza preparatoria del 1895, non ha tuttora aderito alla convenzione già sottoscritta dalla grande maggioranza degli Stati d’Europa.”

 

Nell’ottobre del 1902 la Società Torinese ricorse al Ministero d’Agricoltura e Commercio per conoscere le motivazioni di tale, ennesimo, indugio: gli fu ufficialmente risposto che non si era creduto di aderire alla Convenzione internazionale di Parigi per la tutela degli uccelli utili all’agricoltura a motivo della mancanza d’una legge unica sulla caccia.

 

Il ritardo italiano continuava così a restare impunito, mentre da tutta l’Europa veniva costantemente ribadita l’importanza di buone leggi che amministrassero il diritto di caccia in maniera seria e funzionale al bene pubblico, come sottolineava lo studioso francese Joseph Carret: “la codification des regles applicables au droit de chasse repond aujourd’hui à un besoin naturel des individus, non moins qu’à une necessité d’ordre social.”

 

 

Riferimenti bibliografici:

 

Cesare Durando, La convenzione Europea per la protezione degli uccelli utili all’agricoltura, Tip. Origlia, Festa e C., Torino 1902

Joseph Carret, Le droit de chasse dans ses rapports avec la proprietà fonciere, Libraire de la Societé du Recueil Sirey, Paris 1911

 



 

 

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