N. 23 - Aprile 2007
LA Convenzione Europea per la protezione
degli uccelli utili all’agricoltura
Un
passo in avanti
di
Matteo Liberti
“...a
motivo delle periodiche emigrazioni e periodici
ritorni degli uccelli, a poco o nulla giovando le
parziali difese, quelle cioè limitate ad una regione
od uno Stato, si riconobbe la necessità di un accordo
internazionale in proposito”.
(Cesare Durando)
Sulla base dei progetti che furono esposti nella
precedente conferenza di Parigi in materia di tutela
internazionale degli uccelli, venne
firmato, il 19 marzo del 1902, un importante accordo che venne
poi convertito in una formale Convenzione
Internazionale.
I
firmatari di quest’accordo erano i rappresentanti
plenipotenziari dell’Austria-Ungheria, del Belgio,
della Francia, della Germania, della Grecia, del
Granducato del Lussemburgo, del Principato di Monaco,
del Portogallo, della Spagna, della Svezia e della
Svizzera.
Questo patto internazionale era costituito da 16
articoli e da due elenchi, uno per gli uccelli
considerati utili, uno per quelli dannosi.
Le
due elencazioni, punto d’arrivo comune delle molte
osservazioni intraprese nei decenni precedenti, erano
così costituite:
Uccelli utili (elenco n.1):
Rapaci notturni:
Civette (Athene) e Civette nane (Claucidium).
Civette sparviere (Surnia).
Gufi
selvatici (Syrnium).
Barbagianni (Strix flammea L.).
Allocco e Allocco di palude (Otus).
Assiolo o chiù (Scops giu Scop.).
Rampicanti:
Picchi (Picus, Gecinus, ecc.), tutte le specie.
Sindattili:
Ghiandaia marina (Coracias garrula L.).
Gruccione (Merops).
Passeracei comuni:
Upupa o bubbola (Upupa epops).
Rampichini, Picchio muraiolo e Picchio muratore (Certhia,
Tichodroma, Sitta).
Rondone e Rondone di mare (Cypselus).
Nottolone (Caprimulgus).
Usignolo (Luscinia).
Pettazzurro (Cyanecula).
Codirosso (Ruticilla).
Pettirosso (Rubecula).
Sassicoli (Pratincola et
Saxicola).
Passera scopina e sordone (Accentor).
Silvie di tutte le specie, come:
Silvie comuni (Sylvia);
Bigiarella (Curruca).
Beccafico canapino maggiore (Hypolaïs).
Cannaiola verdognola e
cannareccione, ecc. (Acrocephalus, Calamodyta,
Locu- stella)
Cisticole (Cisticola).
Luì
(Phylloscopus).
Regolo (Regulus) e Scricciolo Troglodytes).
Cincie di tutte le specie (Parus,
Panurus, Orites, ecc.).
Pigliamosche (Muscicapa).
Rondini di tutte le specie (Hirundo, Chelidon,
Cotyle).
Ballerina e Strisciaiola (Motacilla, Budytes).
Anti
(Anthus, Corydala).
Crociere (Loxia).
Venturone (Citrinella) e
raperino (Serinus).
Cardellino (Carduelis) e lucarino (Chrysomitris).
Storno comune e storno marino
(Sturnus, Pastor, ecc.).
Trampolieri:
Cicogna bianca e Cicogna nera
(Ciconia).
Uccelli nocivi (elenco n.2):
Rapaci diurni:
Avvoltoio barbato (Gypaëtus barbatus L.).
Aquile (Aquila Nisaëtus), tutte le specie.
Aquile di mare (Haliaëtus), tutte le specie.
Falco pescatore (Pandion haliaëtus).
Nibbi (Milvus, Elanus, Nauclerus), tutte le
specie.
Falchi (Falco); tutte le specie, eccettuati il
falco cuculo, il gheppio e il falco grillaio.
Astore comune (Astur palumbarius L).
Sparvieri (Accipiter).
Albanelle
(Circus).
Rapaci notturni:
Gufo
Reale (Bubo maximus Flem).
Passeracei comuni:
Corvo imperiale (Corvus Corax L).
Gazza (Pica rustica Scop.).
Ghiandaia (Garrulus glandarius L.).
Trampolieri:
Nonna e Ranocchiaia (Ardea).
Tarabuso (Botaurus) e
Nitticora (Nycticorax).
Palmipedi:
Pellicano (Pelecanus).
Cormorano (Phalacrocorax o Graculus).
Smergo (Mergus).
Strologa
(Colymbus).
Nel
primo articolo della Convenzione, che ne illustrava lo
spirito generale, si poteva poi leggere: “Gli
uccelli utili all’agricoltura, specie gli insettivori
e segnatamente gli uccelli enumerati nell’elenco N.1
ammesso alla presente convenzione e che potrà essere
accresciuto dalla legislazione di ciascun paese,
godranno di una protezione assoluta, tanto che sia
proibito di ucciderli in qualunque tempo e in
qualsivoglia modo, e di distruggerne i nidi, le uova e
le covate”.
Fino
a che non si fosse ottenuto dappertutto un tale
risultato, le parti contraenti si impegnavano a
prendere i giusti provvedimenti per assicurare
l’esecuzione dei rimanenti quindici articoli.
Questi riguardavano: protezione assoluta dei nidi e
delle uova (art.2); proibizione di qualsiasi strumento
utile per la distruzione in massa degli uccelli (art.3);
facoltà di apportare dei cambiamenti a tali
proibizioni nel caso non potessero essere
immediatamente praticate, ma col fine ultimo di
ottemperarvi pienamente (art.4); divieto di caccia
agli uccelli del primo elenco per tutto il periodo che
va dal 1° marzo al 15 settembre di ogni anno e
proibizione della vendita, dell’esposizione e del
trasporto di essi, con facoltà di modifica di tale
periodo per i paesi settentrionali (art.5);
possibilità per le autorità competenti di accordare,
in via eccezionale, ai proprietari ed agli agenti
preposti, il diritto temporaneo di sparare a quelli
uccelli la cui presenza avesse causato un danno reale
e dimostrabile, rimanendo però in vigore il divieto
della vendita e dell’esposizione (art.6); permessi
speciali di cattura per interesse scientifico oppure a
scopo di ripopolamento (art.7) (si prevedeva pure la
concessione del diritto di vendita per gli uccelli
destinati ad esser tenuti in gabbia); esclusione dalle
disposizioni della convenzione per gli uccelli da
cortile e per la selvaggina da penna esistente nelle
caccie riservate (art.8); esclusione di quegli uccelli
che la legislazione di ogni singolo paese contraente
ritenesse dannosi per la caccia, la pesca o
l’agricoltura, con riferimento particolare, in
mancanza di una tale legislazione, agli uccelli
presenti nell’elenco numero 2 (art.9); impegno delle
parti contraenti ad adeguarsi alle disposizione della
Convenzione entro un termine di tre anni (art.10);
obbligo per tutti i paesi di comunicare, col tramite
del Governo francese ogni disposizione ed ogni legge
che si fosse emanata e che fosse concernente l’oggetto
della Convenzione (art.11); organizzazione di una
riunione internazionale incaricata di esaminare tutte
le questioni a cui la Convenzione avrebbe dato luogo,
al fine di proporre eventuali modificazioni ritenute
utili (art.12); possibilità per gli stati non
partecipanti alla Convenzione di aderirvi
successivamente (art.13); mantenimento delle
disposizioni della Convenzione per un periodo di tempo
indefinito, anche di fronte a un’eventuale denuncia di
essa da parte di uno o più stati (art.14). Negli
ultimi due articoli si indicava la città di Parigi
quale sede per la ratificazione e si stabilivano
alcune eccezioni per le regioni della Svezia
settentrionale.
Le
disposizioni di questa Convenzione, il cui senso, come
già detto, si esprimeva totalmente nel primo e
fondamentale articolo, indicavano che, finalmente, i
tempi ed i modi potevano esser
assoggettati al bene pubblico e sottratti alle
priorità dei cacciatori.
“Intanto il Governo italiano, che pure intervenne alla
Conferenza preparatoria del 1895, non ha tuttora
aderito alla convenzione già sottoscritta dalla grande
maggioranza degli Stati d’Europa.”
Nell’ottobre del 1902 la Società Torinese
ricorse al Ministero d’Agricoltura e Commercio per
conoscere le motivazioni di tale, ennesimo, indugio:
gli fu ufficialmente risposto che non si era creduto
di aderire alla Convenzione internazionale di
Parigi per la tutela degli uccelli utili
all’agricoltura a motivo della mancanza d’una
legge unica sulla caccia.
Il
ritardo italiano continuava così a restare impunito,
mentre da tutta l’Europa veniva costantemente ribadita
l’importanza di buone leggi che amministrassero il
diritto di caccia in maniera seria e funzionale al
bene pubblico, come sottolineava lo studioso francese
Joseph Carret:
“la codification des regles applicables
au droit de chasse repond aujourd’hui à un besoin
naturel des individus, non moins qu’à une necessité
d’ordre social.”
Riferimenti bibliografici:
Cesare
Durando, La convenzione Europea per la protezione
degli uccelli utili all’agricoltura, Tip. Origlia,
Festa e C., Torino 1902
Joseph Carret, Le droit de chasse
dans ses rapports avec la proprietà fonciere,
Libraire de la Societé du Recueil Sirey, Paris 1911 |