.

home

 

progetto

 

redazione

 

contatti

 

quaderni

 

gbeditoria


.

[ISSN 1974-028X]


RUBRICHE


attualità

.

ambiente

.

arte

.

filosofia & religione

.

storia & sport

.

turismo storico



 

PERIODI


contemporanea

.

moderna

.

medievale

.

antica



 

EXTEMPORANEA


cinema

.

documenti

.

multimedia



 

ARCHIVIO


 

 

 

 

 

 

 

.

MODERNA


N. 57 - Settembre 2012 (LXXXVIII)

IL CODE CIVIL DES FRANCAIS
PARTE III – L’EREDITÀ GIURIDICA DI NAPOLEONE

di Richard Caly

Superando ostilità e veti, provenienti soprattutto dal Tribunato (organo politico il cui consenso era obbligatorio e che aveva inizialmente  bocciato le prime sezioni del Code, finalmente la tenacia e l’autorità di Bonaparte  prevalsero, e  nel 1804 il “Code civil des Français” divenne legge.

Tre anni dopo, nella sua seconda edizione, esso viene rinominato significativamente “Code Napoléon”.

Asciutto, elegante e conciso, lo stile del Code rappresenta ancora oggi un unicum nella storia del diritto, al punto da essere considerato un vero e proprio “mito” per la sua chiarezza ed esaustività. Basti pensare che Paul Valery lo considerò l’opera più importante della letteratura francese e che lo stesso Stendhal l’aveva elevato a proprio modello stilistico, tanto che in una lettera del 1840 indirizzata a Balzac, confessò di leggerne due o tre pagine ogni mattina per riuscire a “prendere il tono” per scrivere La Chartreuse.

Essenziale al raggiungimento di tale stile letterario fu senza dubbio la formulazione delle norme che lo compongono, le quali, con un linguaggio semplice e lineare ed un vocabolario facilmente intellegibile, riescono a mescolare insieme principi generali e norme di dettaglio, trovando una sintesi miracolosa tra questi due estremi.

 Composto da 2281 articoli, il Code civil si divide in tre libri, preceduti da un Titolo introduttivo, ricalcando così nella struttura la classica tripartizione delle Institutiones di Gaio. Il primo libro, intitolato “Delle persone”, disciplina lo stato civile e tutte le questioni riguardanti matrimonio  divorzio, paternità, filiazione, adozione, patria potestà e tutela.

Pur confermando la piena secolarizzazione del matrimonio e ammettendo il divorzio tuttavia, questa parte del codice costituisce un passo indietro rispetto alla legislazione rivoluzionaria, che aveva stravolto l’impianto tradizionale della famiglia.

Essa si ispira infatti ad una concezione patriarcale della famiglia, eliminando altresì la parità di trattamento giuridico tra figli legittimi e naturali introdotta dal droit intermédiaire. Si tratta di alcuni accorgimenti senza dubbio graditi a Napoleone, che voleva così riprodurre nel nucleo familiare la struttura gerarchica e autoritaria propria del sistema politico da lui instaurato.

 Il libro II, “Dei beni e delle differenti modificazioni della proprietà”, è dedicato invece al regime giuridico dei beni, alla proprietà e ai diritti reali, mentre il libro III, “Delle diverse maniere in cui s’acquista la proprietà, raccoglie una serie di norme eterogenee riguardanti  successioni, donazioni e testamenti, contratti e obbligazioni, rapporti patrimoniali tra coniugi, transazione, pegno e ipoteca, espropriazione forzata e prescrizione. È qui che emergono prepotentemente gli ideali illuministi e giusnaturalistici, fondati sull’esaltazione dell’ individualismo, del liberalismo economico e dell’uguaglianza.

 Esemplare  in tal senso è la definizione della proprietà, definita dall’art. 544 come “il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti”. Si pone così definitivamente fine alla frammentazione del dominium tipico dell’ancien régime, consacrando i traguardi rivoluzionari ed evitando per sempre qualsiasi ritorno al sistema passato.

Un altro articolo simbolo è il 1134, questa volta in materia di obbligazioni, il quale prevede che alle “convenzioni legalmente formatesi” sia attribuita forza di legge nei confronti di coloro che le hanno poste in essere. In altri termini la libertà contrattuale viene finalmente sancita come espressione della più ampia libertà di agire in senso economico, consacrando il primato della volontà dell’individuo. È chiaro quindi che d’ora in poi  proprietà e volontà assumeranno la natura di veri e propri “dogmi” della nuova società borghese.

 Il modello di codificazione francese, per la sua modernità di stile e contenuti, non poteva non riscuotere enorme successo in Europa e nel mondo. Ad esso si ispireranno molti paesi, tra cui l’Italia (che nel 1865 riprodurrà quasi identici i contenuti del Code nel suo primo codice civile post-unitario), la Spagna, il Belgio, il Portogallo, l’Olanda e anche molti stati del centro e del sud America.

 La sua fortuna travalica le conquiste territoriali napoleoniche, portando nel vecchio continente un sistema di valori completamente nuovo, che farà cambiare il corso della storia Europea. È questa forse l’unica vera vittoria di Napoleone, di cui nemmeno Waterloo potrà cancellare le tracce.

 

 

Riferimenti bibliografici:

 

P. Cappellini, Il codice eterno. La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità, Milano 2002.

A. Cavanna, Storia del Diritto Moderno in Europa, Volume II, Verona 2005.

A. Gambaro – R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, Torino 2008.

R.C. Van Caenegem, I sistemi giuridici europei, Bologna 2003.

V. Varano – V. Barsotti, La tradizione giuridica occidentale, Volume I, Torino 2004.



 

 

COLLABORA


scrivi per InStoria



 

EDITORIA


GBe edita e pubblica:

.

- Archeologia e Storia

.

- Architettura

.

- Edizioni d’Arte

.

- Libri fotografici

.

- Poesia

.

- Ristampe Anastatiche

.

- Saggi inediti

.

catalogo

.

pubblica con noi



 

links


 

pubblicità


 

InStoria.it

 


by FreeFind

 

 

 

 

 

 

 

 


[REGISTRAZIONE AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N° 577/2007 DEL 21 DICEMBRE]


 

.