N. 57 - Settembre 2012
(LXXXVIII)
IL CODE CIVIL DES FRANCAIS
PARTE III – L’EREDITÀ GIURIDICA DI NAPOLEONE
di Richard Caly
Superando
ostilità
e
veti,
provenienti
soprattutto
dal
Tribunato
(organo
politico
il
cui
consenso
era
obbligatorio
e
che
aveva
inizialmente
bocciato
le
prime
sezioni
del
Code,
finalmente
la
tenacia
e
l’autorità
di
Bonaparte
prevalsero,
e
nel
1804
il
“Code
civil
des
Français”
divenne
legge.
Tre
anni
dopo,
nella
sua
seconda
edizione,
esso
viene
rinominato
significativamente
“Code
Napoléon”.
Asciutto,
elegante
e
conciso,
lo
stile
del
Code
rappresenta
ancora
oggi
un
unicum
nella
storia
del
diritto,
al
punto
da
essere
considerato
un
vero
e
proprio
“mito”
per
la
sua
chiarezza
ed
esaustività.
Basti
pensare
che
Paul
Valery
lo
considerò
l’opera
più
importante
della
letteratura
francese
e
che
lo
stesso
Stendhal
l’aveva
elevato
a
proprio
modello
stilistico,
tanto
che
in
una
lettera
del
1840
indirizzata
a
Balzac,
confessò
di
leggerne
due
o
tre
pagine
ogni
mattina
per
riuscire
a
“prendere
il
tono”
per
scrivere
La
Chartreuse.
Essenziale
al
raggiungimento
di
tale
stile
letterario
fu
senza
dubbio
la
formulazione
delle
norme
che
lo
compongono,
le
quali,
con
un
linguaggio
semplice
e
lineare
ed
un
vocabolario
facilmente
intellegibile,
riescono
a
mescolare
insieme
principi
generali
e
norme
di
dettaglio,
trovando
una
sintesi
miracolosa
tra
questi
due
estremi.
Composto
da
2281
articoli,
il
Code
civil
si
divide
in
tre
libri,
preceduti
da
un
Titolo
introduttivo,
ricalcando
così
nella
struttura
la
classica
tripartizione
delle
Institutiones
di
Gaio.
Il
primo
libro,
intitolato
“Delle
persone”,
disciplina
lo
stato
civile
e
tutte
le
questioni
riguardanti
matrimonio
divorzio,
paternità,
filiazione,
adozione,
patria
potestà
e
tutela.
Pur
confermando
la
piena
secolarizzazione
del
matrimonio
e
ammettendo
il
divorzio
tuttavia,
questa
parte
del
codice
costituisce
un
passo
indietro
rispetto
alla
legislazione
rivoluzionaria,
che
aveva
stravolto
l’impianto
tradizionale
della
famiglia.
Essa
si
ispira
infatti
ad
una
concezione
patriarcale
della
famiglia,
eliminando
altresì
la
parità
di
trattamento
giuridico
tra
figli
legittimi
e
naturali
introdotta
dal
droit
intermédiaire.
Si
tratta
di
alcuni
accorgimenti
senza
dubbio
graditi
a
Napoleone,
che
voleva
così
riprodurre
nel
nucleo
familiare
la
struttura
gerarchica
e
autoritaria
propria
del
sistema
politico
da
lui
instaurato.
Il
libro
II,
“Dei
beni
e
delle
differenti
modificazioni
della
proprietà”,
è
dedicato
invece
al
regime
giuridico
dei
beni,
alla
proprietà
e ai
diritti
reali,
mentre
il
libro
III,
“Delle
diverse
maniere
in
cui
s’acquista
la
proprietà,
raccoglie
una
serie
di
norme
eterogenee
riguardanti
successioni,
donazioni
e
testamenti,
contratti
e
obbligazioni,
rapporti
patrimoniali
tra
coniugi,
transazione,
pegno
e
ipoteca,
espropriazione
forzata
e
prescrizione.
È
qui
che
emergono
prepotentemente
gli
ideali
illuministi
e
giusnaturalistici,
fondati
sull’esaltazione
dell’
individualismo,
del
liberalismo
economico
e
dell’uguaglianza.
Esemplare
in
tal
senso
è la
definizione
della
proprietà,
definita
dall’art.
544
come
“il
diritto
di
godere
e di
disporre
delle
cose
nella
maniera
la
più
assoluta,
purché
non
se
ne
faccia
un
uso
vietato
dalle
leggi
o
dai
regolamenti”.
Si
pone
così
definitivamente
fine
alla
frammentazione
del
dominium
tipico
dell’ancien
régime,
consacrando
i
traguardi
rivoluzionari
ed
evitando
per
sempre
qualsiasi
ritorno
al
sistema
passato.
Un
altro
articolo
simbolo
è il
1134,
questa
volta
in
materia
di
obbligazioni,
il
quale
prevede
che
alle
“convenzioni
legalmente
formatesi”
sia
attribuita
forza
di
legge
nei
confronti
di
coloro
che
le
hanno
poste
in
essere.
In
altri
termini
la
libertà
contrattuale
viene
finalmente
sancita
come
espressione
della
più
ampia
libertà
di
agire
in
senso
economico,
consacrando
il
primato
della
volontà
dell’individuo.
È
chiaro
quindi
che
d’ora
in
poi
proprietà
e
volontà
assumeranno
la
natura
di
veri
e
propri
“dogmi”
della
nuova
società
borghese.
Il
modello
di
codificazione
francese,
per
la
sua
modernità
di
stile
e
contenuti,
non
poteva
non
riscuotere
enorme
successo
in
Europa
e
nel
mondo.
Ad
esso
si
ispireranno
molti
paesi,
tra
cui
l’Italia
(che
nel
1865
riprodurrà
quasi
identici
i
contenuti
del
Code
nel
suo
primo
codice
civile
post-unitario),
la
Spagna,
il
Belgio,
il
Portogallo,
l’Olanda
e
anche
molti
stati
del
centro
e
del
sud
America.
La
sua
fortuna
travalica
le
conquiste
territoriali
napoleoniche,
portando
nel
vecchio
continente
un
sistema
di
valori
completamente
nuovo,
che
farà
cambiare
il
corso
della
storia
Europea.
È
questa
forse
l’unica
vera
vittoria
di
Napoleone,
di
cui
nemmeno
Waterloo
potrà
cancellare
le
tracce.
Riferimenti
bibliografici:
P.
Cappellini,
Il
codice
eterno.
La
Forma-Codice
e i
suoi
destinatari:
morfologie
e
metamorfosi
di
un
paradigma
della
modernità,
Milano
2002.
A.
Cavanna,
Storia
del
Diritto
Moderno
in
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Volume
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2005.
A.
Gambaro
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Sacco,
Sistemi
giuridici
comparati,
Torino
2008.
R.C.
Van
Caenegem,
I
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2003.
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Varano
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Volume
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Torino
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