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N. 55 - Luglio 2012 (LXXXVI)

IL CODE CIVIL DES FRANCAIS
PARTE I – QUADRO STORICO

di Richard Caly

L’opera giuridica  che più di ogni altra incarna il tramonto dell’ancien régime e il sorgere di un ordine politico e sociale nuovo, figlio della rivoluzione francese, è senza dubbio il Code civil des Français, indissolubilmente legato alla figura di Napoleone. Lo stesso imperatore, ormai esiliato a S. Elena, lo ricorderà come il suo atto più glorioso, l’unico “che non sarà mai cancellato, che vivrà eternamente” ancor più delle tante vittorie militari che pure  lo avevano reso padrone   d’Europa.

 In effetti questo suo orgoglio è pienamente giustificato, dato che il Code civil rappresenta davvero il primo codice moderno, non più inteso come raccolta e razionalizzazione del diritto e della giurisprudenza precedente, magari funzionale ad un sovrano assoluto per consolidare la sua egemonia (come era avvenuto con le prime codificazioni del secolo XVIII), ma come coerente e sintetica riorganizzazione dei rapporti sociali, modellata questa volta secondo la scala di valori borghesi, usciti trionfanti dalla rivoluzione.

 Si può ben dire che, mentre sul piano dei diritti politici e delle dichiarazioni di principio, questi valori erano stati consacrati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e del cittadino, è solo con il Code che riescono a tradursi nella realtà, regolando in modo pratico i rapporti civili.

Così, nel nuovo assetto post-rivoluzionario, mentre la costituzione garantisce e tutela la libertà politica, mutando i sudditi in cittadini, il Code civil rende possibile la libertà di agire del cittadino in senso economico, attraverso una nuova concezione della proprietà e della volontà individuale.

 Pur avendo  da secoli raggiunto l’unità politica, che l’aveva portata ad essere una delle più evolute potenze europee, la Francia, ancora alla vigilia della rivoluzione, non aveva trovato la propria unità giuridica. Nonostante le tendenze politiche accentratrici della corona, infatti, essa manteneva un particolarismo giuridico tipicamente medievale, che aveva come ovvia conseguenza la frantumazione delle fonti del diritto e la sua applicazione non uniforme sul territorio.

In altri termini non c’era un unico sistema giuridico composto da norme tendenzialmente applicabili a tutti, così come lo intendiamo modernamente, ma una pluralità di sistemi giuridici che venivano applicati in modo differente a seconda che si riferissero alla nobiltà, al clero o invece ai borghesi.

 Geograficamente la Francia era poi divisa nettamente tra la parte nord del paese, in cui vigeva un diritto formato da norme consuetudinarie non scritte di origine germanica o droit coutumier, e la zona meridionale, in cui per  la forte penetrazione del diritto romano, tramandato da compilazioni quali la Lex Romana Visigothorum e la Lex Romana Burgundionum,  vigeva invece  un diritto scritto  (droit écrit).

 Nonostante ciò è proprio in Francia che sorgono le premesse storiche per il crollo dell’impalcatura politico-sociale medievale e la conseguente nascita di un diritto  uniforme. La prima è indubbiamente l’affermazione, già a partire dal XIV secolo, di un forte ceto di giuristi pratici intorno al Parlamento di Parigi, fedeli al sovrano e sensibili come la corona alla creazione di un’ unità giuridica nazionale.

La seconda, e forse la più significativa, è invece rappresentata dalla fioritura della cosiddetta “scuola del diritto naturale”, che a partire dal XVII e per tutto il XVIII secolo, attraverso le importanti opere di Pufendorf, Domat e Pothier, pone le radici per una nuova cultura giuridica in aperto contrasto con quella medievale.

 Uno dei caratteri fondamentali del giusnaturalismo è infatti la teorizzazione che ad ogni individuo spettino una serie di diritti “naturali”, cioè innati, quali la vita, la proprietà, la libertà, che li rendono uguali di fronte alla legge. Tali diritti soggettivi naturali dovevano fondare la base di valori di un nuovo sistema di leggi, finalizzato alla loro tutela.

L’unica vera fonte del diritto divenne così la ragione umana, pertanto da un lato lo Stato avrebbe dovuto assumere una funzione garantista e dall’altro anche il sovrano non godrà più di un potere illimitato di origine divina, ma dovrà legiferare in conformità alla “legge naturale”.

Tanto bastava per minare le fondamenta ideologiche dell’ancien régime, ormai divenuto inadeguato ai tempi e al nuovo modo di concepire l’individuo e lo Stato.



 

 

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