CARTA DELLE NAZIONI UNITE
Firmata da 51 membri originari ed
adottata per acclamazione a S. Francisco
il 26 giugno 1945, entrata in vigore con
il deposito del ventinovesimo strumento
di ratifica il 24 ottobre 1945,
ratificata dall'ltalia con legge 17
agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U.
n. 238 del 25 settembre 1957
(testo ufficiale francese)
Noi, popoli delle Nazioni Unite,
decisi
a salvare le future generazioni dal
flagello della guerra, che per due volte
nel corso di questa generazione ha
portato indicibili afflizioni
all'umanità,
a riaffermare la fede nei diritti
fondamentali dell'uomo, nella dignità e
nel valore della persona umana, nella
eguaglianza dei diritti degli uomini e
delle donne e delle nazioni grandi e
piccole,
a creare le condizioni in cui la
giustizia ed il rispetto degli obblighi
derivanti dai trattati e dalle altri
fonti del diritto internazionale possano
essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un
più elevato tenore di vita in una più
ampia libertà,
e per tali fini
a praticare la tolleranza ed a vivere in
pace l'uno con l'altro in rapporti di
buon vicinato, ad unire le nostre forze
per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale,
ad assicurare, mediante l'accettazione
di principi e l'istituzione di sistemi,
che la forza delle armi non sarà usata,
salvo che nell'interesse comune, ad
impiegare strumenti internazionali per
promuovere il progresso economico e
sociale di tutti i popoli,
abbiamo deciso di unire i nostri sforzi
per il raggiungimento di tali fini.
In conseguenza, i nostri rispettivi
Governi, per mezzo dei loro
rappresentanti riuniti nella città di
San Francisco e muniti di pieni poteri
riconosciuti in buona e debita forma,
hanno concordato il presente Statuto
delle Nazioni Unite ed istituiscono con
ciò un'organizzazione internazionale che
sarà denominata le Nazioni Unite.
Capitolo I
FINI E PRINCIPI
Articolo 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza
internazionale, ed a questo scopo:
prendere efficaci misure collettive per
prevenire e rimuovere le minacce alla
pace e per reprimere gli atti di
aggressione o le altre violazioni della
pace, e conseguire con mezzi pacifici,
ed in conformità ai princìpi della
giustizia e del diritto internazionale,
la composizione o la soluzione delle
controversie o delle situazioni
internazionali che potrebbero portare ad
una violazione della pace:
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni
amichevoli fondate sul rispetto e sul
principio dell'eguaglianza dei diritti e
dell'auto-determinazione dei popoli, e
prendere altre misure atte a rafforzare
la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione
internazionale nella soluzione dei
problemi internazionali di carattere
economico, sociale culturale od
umanitario, e nel promuovere ed
incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali
per tutti senza distinzioni di razza, di
sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il
coordinamento dell'attività delle
nazioni volta al conseguimento di questi
fini comuni.
Articolo 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel
perseguire i fini enunciati nell'art. 1,
devono agire in conformità ai seguenti
princìpi:
1. L'Organizzazione è fondata sul
principio della sovrana eguaglianza di
tutti i suoi Membri.
2. I Membri, al scopo di assicurare a
ciascuno di essi i diritti e i benefici
risultanti dalla loro qualità di Membro,
devono adempiere in buona fede gli
obblighi da loro assunti in conformità
al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro
controversie internazionali con mezzi
pacifici, in maniera che la pace e la
sicurezza internazionale, e la
giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro
relazioni internazionali dalla minaccia
o dall'uso della forza, sia contro
l'integrità territoriale o
l'indipendenza politica di qualsiasi
Stato, sia in qualunque altra maniera
incompatibile con i fini delle Nazioni
Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni
Unite ogni assistenza in qualsiasi
azione che queste intraprendono in
conformità alle disposizioni del
presente Statuto, e devono astenersi dal
dare assistenza a qualsiasi Stato contro
cui le Nazioni Unite intraprendono
un'azione preventiva o coercitiva.
6. L'Organizzazione deve fare in modo
che Stati che non sono Membri delle
Nazioni Unite agiscano in conformità a
questi princìpi, per quanto possa essere
necessario per il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente
Statuto autorizza le Nazioni Unite ad
intervenire in questioni che
appartengono essenzialmente alla
competenza interna di uno Stato, né
obbliga i Membri a sottoporre tali
questioni ad una procedura di
regolamento in applicazione del presente
Statuto; questo principio non pregiudica
però l'applicazione di misure coercitive
a norma del capitolo VII.
Capitolo II
MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo 3
Membri originari delle Nazioni Unite
sono gli Stati che, avendo partecipato
alla Conferenza delle Nazioni Unite per
l'Organizzazione Internazionale a San
Francisco, od avendo precedentemente
firmato la Dichiarazione delle Nazioni
Unite del 1° gennaio 1942, firmino il
presente Statuto e lo ratifichino in
conformità all'articolo 110.
Articolo 4
1. Possono diventare Membri delle
Nazioni Unite tutti gli altri Stati
amanti della pace che accettino gli
obblighi del presente Statuto e che, a
giudizio dell'Organizzazione, siano
capaci di adempiere tali obblighi e
disposti a farlo.
2. L'ammissione quale Membro delle
Nazioni Unite di uno Stato che adempia a
tali condizioni è effettuata con
decisione dell'Assemblea Generale su
proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
Un Membro delle Nazioni Unite contro il
quale sia stata intrapresa, da parte del
Consiglio di Sicurezza, un'azione
preventiva o coercitiva può essere
sospeso dall'esercizio dei diritti e dei
privilegi di un Membro da parte
dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di
questi diritti e privilegi può essere
ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia
persistentemente violato i princìpi
enunciati nel presente Statuto può
essere espulso dall'Organizzazione da
parte dell'Assemblea Generale su
proposta del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III
ORGANI
Articolo 7
Sono istituiti quali organi principali
delle Nazioni Unite: un'Assemblea
Generale, un Consiglio di Sicurezza, un
Consiglio Economico e Sociale, un
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria,
una Corte Internazionale di Giustizia,
ed un Segretariato.
Articolo 8
Le Nazioni Unite non porranno alcuna
restrizione all'ammissibilità di uomini
e donne nei loro organi principali e
sussidiari, in qualsiasi qualità ed in
condizione di uguaglianza.
Capitolo IV
ASSEMBLEA GENERALE
Composizione
Articolo 9
1. L'Assemblea Generale si compone di
tutti i Membri delle Nazioni Unite.
2. Ogni Membro ha non più di cinque
rappresentanti nell'Assemblea Generale.
Funzioni e poteri
Articolo 10
L'Assemblea Generale può discutere
qualsiasi questione od argomento che
rientri nei fini del presente Statuto, o
che abbia riferimento ai poteri ed alle
funzioni degli organi previsti dal
presente Statuto o, salvo quanto
disposto dall'articolo 12, può fare
raccomandazioni ai Membri delle Nazioni
Unite od al Consiglio di Sicurezza, o
agli uni ed all'altro, su qualsiasi di
tali questioni od argomenti.
Articolo 11
1. L'Assemblea Generale può esaminare i
princìpi generali di cooperazione per il
mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, compresi i
princìpi regolanti il disarmo e la
disciplina degli armamenti, e può fare,
riguardo a tali principi,
raccomandazioni sia ai Membri, sia al
Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed
all'altro.
2. L'Assemblea Generale può discutere
ogni questione relativa al mantenimento
della pace e della sicurezza
internazionale che le sia sottoposta da
qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in
conformità all'articolo 35, paragrafo 2,
e, salvo quanto disposto nell'articolo
12 può fare raccomandazioni riguardo a
qualsiasi questione del genere allo
Stato o agli Stati interessati, od agli
uni ed all'altro. Qualsiasi questione
del genere per cui si renda necessaria
un'azione deve essere deferita al
Consiglio di Sicurezza da parte
dell'Assemblea Generale, prima o dopo la
discussione.
3. L'Assemblea Generale può richiamare
l'attenzione del Consiglio di Sicurezza
sulle situazioni che siano suscettibili
di mettere in pericolo la pace e la
sicurezza internazionale.
4. I poteri dell'Assemblea Generale
stabiliti in quest'articolo non limitano
la portata generale dell'articolo 10.
Articolo 12
1. Durante l'esercizio da parte del
Consiglio di Sicurezza delle funzioni
assegnatagli dal presente Statuto, nei
riguardi di una controversia o
situazione qualsiasi, l'Assemblea
Generale non deve fare alcuna
raccomandazione riguardo a tale
controversia o situazione, a meno che
non ne sia richiesta dal Consiglio di
Sicurezza.
2. Il Segretario Generale, con il
consenso del Consiglio di Sicurezza,
informa l'Assemblea Generale, ad ogni
sessione, di tutte le questioni relative
al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale di cui stia
trattando il Consiglio di Sicurezza ed
informa del pari l'Assemblea Generale, o
i Membri delle Nazioni Unite se
l'Assemblea Generale non é in sessione,
non appena il Consiglio di Sicurezza
cessi dal trattare tali questioni.
Articolo 13
1. l'Assemblea Generale intraprende
studi e fa raccomandazioni allo scopo
di:
a. promuovere la cooperazione
internazionale nel campo politico ed
incoraggiare lo sviluppo progressivo del
diritto internazionale e la sua
codificazione.
b. sviluppare la cooperazione
internazionale nei campi economico,
sociale, culturale, educativo e della
sanità pubblica, e promuovere il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali per tutti senza
distinzione di razza, di sesso, di
lingua, o di religione.
2. Gli ulteriori compiti, funzioni e
poteri dell'Assemblea Generale rispetto
alle materie indicate nel precedente
paragrafo 1 b sono stabiliti nei
capitoli IX e X.
Articolo 14
Subordinatamente alle disposizioni
dell'articolo 12, l'Assemblea Generale
può raccomandare misure per il
regolamento pacifico di qualsiasi
situazione che, indipendentemente dalla
sua origine, essa ritenga suscettibile
di pregiudicare il benessere generale o
le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi
comprese le situazioni risultanti da una
violazione delle disposizioni del
presente Statuto che enunciano i fini ed
i princìpi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. L'Assemblea Generale riceve ed
esamina le relazioni annuali e speciali
del Consiglio di Sicurezza; queste
relazioni comprendono un resoconto delle
misure decise od intraprese dal
Consiglio di Sicurezza per mantenere la
pace e la sicurezza internazionale.
2. L'Assemblea Generale riceve ed
esamina le relazioni degli altri organi
delle Nazioni Unite.
Articolo 16
L'Assemblea Generale adempie quelle
funzioni, concernenti il regime
internazionale di amministrazione
fiduciaria che ad essa sono attribuite
dai capitoli XII XIII, compresa
l'approvazione delle convenzioni di
amministrazione fiduciaria per le zone
non designate come strategiche.
Articolo 17
1. L'Assemblea Generale esamina ed
approva il bilancio dell'Organizzazione.
2. Le spese dell'Organizzazione sono
sostenute dai Membri secondo la
ripartizione fissata dall'Assemblea
Generale.
3. L'Assemblea Generale esamina ed
approva tutti gli accordi finanziari e
di bilancio con gli istituti
specializzati previsti all'articolo 57,
ed esamina i bilanci amministrativi di
tali istituti specializzati al scopo di
fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
Articolo 18
1. Ogni Membro dell'Assemblea Generale
dispone di un voto.
2. Le decisioni dell'Assemblea Generale
su questioni importanti sono prese a
maggioranza di due terzi dei Membri
presenti e votanti. Tali questioni
comprendono: le raccomandazioni riguardo
al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, l'elezione dei
Membri non permanenti del Consiglio di
Sicurezza, l'elezione dei Membri del
Consiglio Economico e Sociale,
l'elezione di Membri del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria a norma del
paragrafo 1c dell'articolo 86,
l'ammissione di nuovi Membri delle
Nazioni Unite, la sospensione dei
diritti e dei privilegi di Membro,
l'espulsione di Membri, le questioni
relative al funzionamento del regime di
amministrazione fiduciaria e le
questioni di bilancio.
3. Le decisioni su altre questioni,
compresa la determinazione di categorie
addizionali di questioni da decidersi a
maggioranza di due terzi, sono prese a
maggioranza dei Membri presenti e
votanti.
Articolo 19
Un Membro delle Nazioni Unite che sia in
arretrato nel pagamento dei suoi
contributi finanziari all'Organizzazione
non ha voto nell'Assemblea Generale se
l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o
superi l'ammontare dei contributi da lui
dovuti per i due anni interi precedenti.
L'Assemblea Generale può, nondimeno,
permettere a tale Membro di votare se
riconosca che la mancanza del pagamento
è dovuta a circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
Procedura
Articolo 20
L'Assemblea Generale si riunisce in
sessioni ordinarie annuali ed in
sessioni speciali ove le circostanze lo
richiedano. Le sessioni speciali sono
convocate dal Segretario Generale su
richiesta del Consiglio di Sicurezza o
della maggioranza dei Membri delle
Nazioni Unite.
Articolo 21
L'Assemblea Generale stabilisce il
proprio regolamento. Essa elegge il suo
Presidente per ogni sessione.
Articolo 22
L'Assemblea Generale può istituire gli
organi sussidiari che ritenga necessari
per l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V
CONSIGLIO DI SICUREZZA
Composizione
Articolo 23
1.Il Consiglio di Sicurezza si compone
di quindici Membri delle Nazioni Unite.
La Repubblica di Cina, la Francia,
l'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche, il Regno Unito di Gran
Bretagna e l'Irlanda Settentrionale e
gli Stati Uniti d'America sono Membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza.
L'Assemblea Generale elegge dieci altri
Membri delle Nazioni Unite quali Membri
non permanenti del Consiglio di
Sicurezza, avendo speciale riguardo, in
primo luogo, al contributo dei Membri
delle Nazioni Unite al mantenimento
della pace e della sicurezza
internazionale ed agli altri fini
dell'Organizzazione, ed inoltre ad
un'equa distribuzione geografica.
2. I Membri non permanenti del Consiglio
di Sicurezza sono eletti per un periodo
di due anni. Tuttavia nella prima
elezione successiva all'aumento da 11 a
15 del numero dei Membri del Consiglio
di Sicurezza, due dei quattro Membri
aggiuntivi saranno scelti per il periodo
di un anno. I Membri uscenti non sono
immediatamente rieleggibili.
3. Ogni Membro del Consiglio di
Sicurezza ha un rappresentante nel
Consiglio.
Articolo 24
1. Al scopo di assicurare un'azione
pronta ed efficace da parte delle
Nazioni Unite, i Membri conferiscono al
Consiglio di Sicurezza la responsabilità
principale del mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale, e
riconoscono che il Consiglio di
Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti
inerenti a tale responsabilità, agisce
in loro nome.
2. Nell'adempimento di questi compiti il
Consiglio di Sicurezza agisce in
conformità ai fini ed ai principi delle
Nazioni Unite. I poteri specifici
attribuiti al Consiglio di Sicurezza per
l'adempimento di tali compiti sono
indicati nei capitoli VI, VII, VIII e
XII.
3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone
relazioni annuali e, quando sia
necessario, relazioni speciali all'esame
dell'Assemblea Generale.
Articolo 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono
di accettare e di eseguire le decisioni
del Consiglio di Sicurezza in conformità
alle disposizioni del presente Statuto.
Articolo 26
Al scopo di promuovere lo stabilimento
ed il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale col minimo
dispendio delle risorse umane ed
economiche mondiali per gli armamenti,
il Consiglio di Sicurezza ha il compito
di formulare, con l'ausilio del Comitato
di Stato Maggiore previsto dall'articolo
47, piani da sottoporre ai Membri delle
Nazioni Unite per l'istituzione di un
sistema di disciplina degli armamenti.
Votazione
Articolo 27
1. Ogni Membro del Consiglio di
Sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di
Sicurezza su questioni di procedura sono
prese con un voto favorevole di nove
Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di
Sicurezza su ogni altra questione sono
prese con un voto favorevole di nove
Membri, nel quale siano compresi i voti
dei Membri permanenti: tuttavia nelle
decisioni previste dal Capitolo VI e dal
paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro
che sia parte di una controversia deve
astenersi dal voto.
Procedura
Articolo 28
1. Il Consiglio di Sicurezza e
organizzato in modo da poter funzionare
in permanenza. Ogni Membro del Consiglio
di Sicurezza deve, a tal scopo, avere in
qualsiasi momento un rappresentante
nella sede dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio di Sicurezza tiene
riunioni periodiche alle quali ognuno
dei suoi Membri può, ove lo desideri,
essere rappresentato da un Membro del
Governo o da un altro rappresentante
appositamente designato.
3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere
riunioni in quelle località diverse
dalla sede dell'Organizzazione che, a
suo giudizio, possano meglio facilitare
i suoi lavori.
Articolo 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire
gli organi sussidiari che ritenga
necessari per l'adempimento delle sue
funzioni.
Articolo 30
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il
proprio regolamento, nel quale fissa le
norme concernenti il sistema di scelta
del suo Presidente.
Articolo 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non
sia Membro del Consiglio di Sicurezza
può partecipare, senza diritto di voto,
alla discussione di qualsiasi questione
sottoposta al Consiglio di Sicurezza,
ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che
gli interessi di tale Membro siano
particolarmente coinvolti.
Articolo 32
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non
sia Membro del Consiglio di Sicurezza od
ogni Stato che non sia Membro delle
Nazioni Unite, qualora sia parte in una
controversia in esame avanti al
Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a
partecipare, senza diritto di voto, alla
discussione relativa alla controversia.
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le
condizioni che ritiene opportune per la
partecipazione di uno Stato che non sia
Membro delle Nazioni Unite.
Capitolo VI
SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 33
1. Le parti di una controversia, la cui
continuazione sia suscettibile di
mettere in pericolo il mantenimento
della pace e della sicurezza
internazionale, devono, anzitutto,
perseguirne una soluzione mediante
negoziati, inchiesta, mediazione,
conciliazione, arbitrato, regolamento
giudiziale, ricorso ad organizzazioni od
accordi regionali, od altri mezzi
pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo
ritenga necessario, invita le parti a
regolare la loro controversia medianti
tali
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare
indagini su qualsiasi controversia o su
qualsiasi situazione che possa portare
ad un attrito internazionale o dar luogo
ad una controversia, allo scopo di
determinare se la continuazione della
controversia o della situazione sia
suscettibile di mettere in pericolo il
mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
Articolo 35
1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può
sottoporre qualsiasi controversia o
situazione della natura indicata
nell'articolo 34 all'attenzione del
Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea
Generale.
2 Uno stato che non sia Membro delle
Nazioni Unite può sottoporre
all'attenzione del Consiglio di
Sicurezza o dell'Assemblea Generale
qualsiasi controversia di cui esso sia
parte, se accetti preventivamente, ai
fini di tale controversia, gli obblighi
di regolamento pacifico previsti dal
presente Statuto.
3. I procedimenti dell'Assemblea
Generale rispetto alle questioni
sottoposte alla sua attenzione in virtù
di questo articolo, sono soggetti alle
disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
1. Il Consiglio di Sicurezza può, in
qualsiasi fase di una controversia della
natura indicata nell'articolo 33, o di
una situazione di natura analoga
raccomandare procedimenti o metodi di
sistemazione adeguati.
2. Il Consiglio di Sicurezza deve
prendere in considerazione le procedura
per la soluzione della controversia che
siano già state adottate dalle parti.
3. Nel fare raccomandazioni a norma di
questo articolo il Consiglio di
Sicurezza deve inoltre tenere presente
che le controversie giuridiche,
dovrebbero, di regola generale, essere
deferite dalle parti alla Corte
Internazionale di Giustizia in
conformità alle disposizioni dello
Statuto della Corte.
Articolo 37
1. Se le parti di una controversia della
natura indicata nell'articolo 33 non
riescono a regolarla con i mezzi
indicati in tale articolo, esse devono
deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene
che la continuazione della controversia
sia in fatto suscettibile di mettere in
pericolo il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale, esso
decide se agire a norma dell'articolo
36, o raccomandare quella soluzione che
ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza pregiudizio delle disposizioni
degli articoli 33 e 37, il Consiglio di
Sicurezza può, se tutte le parti di una
controversia lo richiedono, fare ad esse
raccomandazioni per una soluzione
pacifica della controversia.
Capitolo VII
AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE,
ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI
DI AGGRESSIONE
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta
l'esistenza di una minaccia alla pace,
di una violazione della pace, o di un
atto di aggressione, e fa
raccomandazione o decide quali misure
debbano essere prese in conformità agli
articoli 41 e 42 per mantenere o
ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale.
Articolo 40
Al scopo di prevenire un aggravarsi
della situazione, il Consiglio di
Sicurezza prima di fare le
raccomandazioni o di decidere sulle
misure previste all'articolo 41, può
invitare le parti interessate ad
ottemperare a quelle misure provvisorie
che esso consideri necessarie o
desiderabili. Tali misure provvisorie
non devono pregiudicare i diritti, le
pretese o la posizione delle parti
interessate. 11 Consiglio di Sicurezza
prende in debito conto il mancato
ottemperamento a tali misure
provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere
quali misure, non implicanti l'impiego
della forza armata, debbano essere
adottate per dare effetto alle sue
decisioni, e può invitare i membri delle
Nazioni Unite ad applicare tali misure.
Queste possono comprendere
un'interruzione totale o parziale delle
relazioni economiche e delle
comunicazioni ferroviarie, marittime,
aeree, postali, telegrafiche, radio ed
altre, e la rottura delle relazioni
diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che
le misure previste nell'articolo 41
siano inadeguate o si siano dimostrate
inadeguate, esso può intraprendere, con
forze aeree, navali o terrestri, ogni
azione che sia necessaria per mantenere
o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale. Tale azione può
comprendere dimostrazioni, blocchi ed
altre operazioni mediante forze aeree,
navali o terrestri di Membri delle
Nazioni Unite.
Articolo 43
1. Al scopo di contribuire al
mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, tutti i Membri
delle Nazioni Unite si impegnano a
mettere a disposizione del Consiglio di
Sicurezza, a sua richiesta ed in
conformità ad un accordo o ad accordi
speciali, le forze armate, l'assistenza
e le facilitazioni, compreso il diritto
di passaggio, necessario per il
mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
2. L'accordo o gli accordi suindicati
determineranno il numero ed i tipi di
forze armate, il loro grado di
preparazione e la loro dislocazione
generale, e la natura delle
facilitazioni e dell'assistenza da
fornirsi.
3. L'accordo o gli accordi saranno
negoziati al più presto possibile su
iniziativa del Consiglio di Sicurezza.
Essi saranno conclusi tra il Consiglio
di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure
tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi
di Membri, e saranno soggetti a ratifica
da parte degli Stati firmatari in
conformità alle rispettive norme
costituzionali.
Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia
deciso di impiegare la forza, esso,
prima di richiedere ad un Membro non
rappresentato nel Consiglio di fornire
forze armate in esecuzione degli
obblighi assunti a norma dell'articolo
43, inviterà tale Membro, ove questi lo
desideri, a partecipare alle decisioni
del Consiglio di Sicurezza concernenti
l'impiego di contingenti di forze armate
del Membro stesso.
Articolo 45
Al scopo di dare alle Nazioni Unite la
possibilità di prendere misure militari
urgenti, i Membri terranno ad immediata
disposizione contingenti di forze aeree
nazionali per l'esecuzione combinata di
un'azione coercitiva internazionale. La
forza ed il grado di preparazione di
questi contingenti, ed i piani per la
loro azione combinata, sono determinati,
entro i limiti stabiliti nell'accordo o
negli accordi speciali previsti
dall'articolo 43, dal Consiglio di
Sicurezza coadiuvato dal Comitato di
Stato Maggiore.
Articolo 46
I piani per l'impiego delle forze armate
sono stabiliti dal Consiglio di
Sicurezza coadiuvato dal Comitato di
Stato Maggiore.
Articolo 47
1. E' costituito un Comitato di Stato
Maggiore per consigliare e coadiuvare il
Consiglio di Sicurezza in tutte le
questioni riguardanti le esigenze
militari del Consiglio di Sicurezza per
il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, l'impiego ed
il comando delle forze poste a sua
disposizione, la disciplina degli
armamenti e l'eventuale disarmo.
2. Il Comitato di Stato Maggiore è
composto dai capi di Stato Maggiore dei
Membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza, o di loro rappresentanti.
Ogni Membro delle Nazioni Unite non
rappresentato in modo permanente nel
Comitato sarà invitato dal Comitato
stesso ad associarsi ad esso quando
l'efficiente adempimento dei compiti del
Comitato richieda la partecipazione di
tale Membro alla sua attività.
3.11 Comitato di Stato Maggiore ha, alle
dipendenze del Consiglio di Sicurezza,
la responsabilità della direzione
strategica di tutte le forze armate
messe a disposizione del Consiglio di
Sicurezza. Le questioni concernenti il
comando di tali forze saranno trattate
in seguito.
4. Con l'autorizzazione del Consiglio di
Sicurezza e dopo consultazioni con le
organizzazioni regionali competenti, il
Comitato di Stato Maggiore può
costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
1. L'azione necessaria per eseguire le
decisioni del Consiglio di Sicurezza per
il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale è intrapresa da
tutti i Membri delle Nazioni Unite o da
alcuni di essi secondo quanto stabilisca
il Consiglio di Sicurezza.
2. Tali decisioni sono eseguite dai
Membri delle Nazioni Unite direttamente
o mediante la loro azione nelle
organizzazioni internazionali competenti
di cui siano Membri.
Articolo 49
I Membri delle Nazioni Unite si
associano per prestarsi mutua assistenza
nell'eseguire le misure deliberate dal
Consiglio di Sicurezza.
Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende
misure preventive contro uno Stato, ogni
altro Stato, sia o non sia Membro delle
Nazioni Unite, che si trovi di fronte a
particolari difficoltà economiche
derivanti dall'esecuzione di tali
misure, ha diritto di consultare il
Consiglio di Sicurezza riguardo ad una
soluzione di tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente
Statuto pregiudica il diritto naturale
di autotutela individuale o collettiva,
nel caso che abbia luogo un attacco
armato contro un Membro delle Nazioni
Unite, fintantoché il Consiglio di
Sicurezza non abbia preso le misure
necessarie per mantenere la pace e la
sicurezza internazionale. Le misure
prese da Membri nell'esercizio di questo
diritto di autotutela sono
immediatamente portate a conoscenza del
Consiglio di Sicurezza e non
pregiudicano in alcun modo il potere e
il compito spettanti, secondo il
presente Statuto, al Consiglio di
Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi
momento quell'azione che esso ritenga
necessaria per mantenere o ristabilire
la pace e la sicurezza internazionale.
Capitolo VIII
ACCORDI REGIONALI
Articolo 52
1. Nessuna disposizione del presente
Statuto preclude l'esistenza di accordi
od organizzazioni regionali per la
trattazione di quelle questioni
concernenti il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale che si
prestino ad un'azione regionale, purché
tali accordi od organizzazioni e le loro
attività siano conformi ai fini ed ai
principi delle Nazioni Unite.
2.1 Membri delle Nazioni Unite che
partecipino a tali accordi od
organizzazioni devono fare ogni sforzo
per giungere ad una soluzione pacifica
delle controversie di carattere locale
medianti tali accordi od organizzazioni
regionali prima di deferirle al
Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia
lo sviluppo della soluzione pacifica
delle controversie di carattere locale,
mediante gli accordi o le organizzazioni
regionali, sia su iniziativa degli Stati
interessati, sia per deferimento da
parte del Consiglio di Sicurezza.
4. Questo articolo non pregiudica in
alcun modo l'applicazione degli articoli
34 e 35.
< A>
Articolo 53
1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza,
se del caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per azioni
coercitive sotto la sua direzione.
Tuttavia, nessuna azione coercitiva
potrà venire intrapresa in base ad
accordi regionali o da parte di
organizzazioni regionali senza
l'autorizzazione del Consiglio di
Sicurezza, eccezion fatta per le misure
contro uno Stato nemico, ai sensi della
definizione data dal paragrafo 2 di
questo articolo, quali sono previste
dall'articolo 107 o da accordi regionali
diretti contro un rinnovarsi della
politica aggressiva da parte di un tale
Stato, fino al momento in cui
l'organizzazione potrà, su richiesta del
Governo interessato, essere investita
del compito di prevenire ulteriori
aggressioni da parte del detto Stato.
2. L'espressione "Stato nemico" quale è
usata nel paragrafo 1 di questo articolo
si riferisce ad ogni Stato che durante
la seconda guerra mondiale sia stato
nemico di uno dei firmatari del presente
Statuto.
Articolo 54
Il Consiglio di Sicurezza deve essere
tenuto, in ogni momento, pienamente
informato dell'azione intrapresa o
progettata in base ad accordi regionali
o da parte di organizzazioni regionali
per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
Capitolo IX
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA E
SOCIALE
Articolo 55
Al scopo di creare le condizioni di
stabilita e di benessere che sono
necessarie per avere rapporti pacifici
ed amichevoli fra le nazioni, basate sul
rispetto del principio dell'uguaglianza
dei diritti o dell'autodecisione dei
popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a. un più elevato tenore di vita, il
pieno impiego della mano d'opera, e
condizioni di progresso e di sviluppo
economico e sociale;
b. la soluzione dei problemi
internazionali economici, sociali,
sanitari e simili, e la collaborazione
internazionale culturale ed educativa;
c. il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti, senza
distinzione di razza, sesso, lingua o
religione.
Articolo 56
I Membri si impegnano ad agire,
collettivamente o singolarmente, in
cooperazione con l'organizzazione per
raggiungere i fini indicati all'articolo
55.
Articolo 57
1. I vari istituti specializzati
costituiti con accordi intergovernativi,
ed aventi, in conformità ai loro
Statuti, vasti compiti internazionali
nei campi economico, sociale, culturale,
educativo, sanitario e simili sono
collegati con le Nazioni Unite in
conformità alle disposizioni
dell'articolo 63.
2. Gli istituti così collegate con le
Nazioni Unite sono qui di seguito
indicati
con l'espressione "Istituti
specializzati".
Articolo 58
L'Organizzazione fa raccomandazioni per
il coordinamento dei programmi e delle
attività degli istituti specializzati.
Articolo 59
L'Organizzazione promuove, se del caso,
trattative tra gli Stati interessati per
la creazione di nuovi istituti
specializzati per il conseguimento dei
fini indicati nell'articolo 55.
Articolo 60
Il compito di adempiere le funzioni
dell'Organizzazione indicate in questo
capitolo spetta all'Assemblea Generale
e, sotto la sua direzione, al Consiglio
Economico e Sociale, che a tale scopo
dispone dei poteri ad esso attribuiti
dal capitolo X.
Capitolo X
CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE
Composizione
Articolo 61
1. Il Consiglio Economico e Sociale si
compone di cinquantaquattro Membri delle
Nazioni Unite eletti dall'Assemblea
Generale.
2. Salve le disposizioni del paragrafo
3, diciotto Membri del Consiglio
Economico e Sociale sono eletti ogni
anno per un periodo di tre anni. I
Membri uscenti sono immediatamente
rieleggibili.
3. Alla prima elezione successiva
all'aumento da ventisette a
cinquantaquattro Membri del Consiglio
Economico e Sociale, oltre ai Membri
eletti al posto dei nove Membri il cui
mandato scade al termine dell'anno in
corso, saranno eletti altri ventisette
Membri. Di questi ventisette Membri
aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al
termine di un anno, e quello di altri
nove al termine di due anni, in
conformità alle disposizioni che saranno
prese dall'Assemblea Generale.
4. Ogni Membro del Consiglio Economico e
Sociale ha un rappresentante nel
Consiglio .
Funzioni e Poteri
Articolo 62
1. Il Consiglio Economico e Sociale può
compiere o promuovere studi o relazioni
su questioni internazionali economiche e
sociali, culturali, educative, sanitarie
e simili, e può fare raccomandazioni
riguardo a tali questioni all'Assemblea
Generale, ai Membri delle Nazioni Unite,
ed agli istituti specializzati
interessati.
2. Esso può fare raccomandazioni al
scopo di promuovere il rispetto e
l'osservanza dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali per tutti.
3. Esso può preparare progetti di
convenzione da sottoporre all'Assemblea
Generale riguardo a questioni che
rientrino nella sua competenza.
4. Esso può convocare, in conformità
alle norme stabilite dalle Nazioni
Unite, conferenze internazionali su
questioni che rientrino nella sua
competenza.
Articolo 63
1. Il Consiglio Economico e Sociale può
concludere accordi con qualsiasi
istituto di quelli indicati all'articolo
57 per definire le condizioni in base
alle quali l'istituto considerato sarà
collegato con le Nazioni Unite. Tali
accordi sono soggetti all'approvazione
dell'Assemblea Generale.
2. Esso può coordinare le attività degli
istituti specializzati mediante
consultazioni con tali istituti e
raccomandazioni ad essi come mediante
raccomandazioni all'Assemblea Generale
ed ai Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 64
1. Il Consiglio Economico e Sociale può
prendere opportune disposizioni per
ricevere rapporti regolari dagli
istituti specializzati. Esso può
concludere accordi con i Membri delle
Nazioni Unite e con gli istituti
specializzati al scopo di ottenere
rapporti sulle misure prese per attuare
le sue raccomandazioni e le
raccomandazioni fatte dall'Assemblea
Generale su questioni che rientrino
nella sua competenza.
2. Esso può comunicare all'Assemblea
Generale le sue osservazioni su tali
relazioni.
Articolo 65
Il Consiglio Economico e Sociale può
fornire informazioni al Consiglio di
Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo
richieda.
Articolo 66
1. Il Consiglio Economico e Sociale
assolve le funzioni che rientrano nella
sua competenza relativamente
all'esecuzione delle raccomandazioni
dell'Assemblea Generale.
2. Esso può, con l'approvazione
dell'Assemblea Generale, eseguire
servizi che siano richiesti da Membri
delle Nazioni Unite o da istituti
specializzati.
3. Esso adempie alle ulteriori funzioni
che siano indicate in altre parti del
presente Statuto o che possono essere ad
esso attribuite dall'Assemblea Generale.
Votazione
Articolo 67
1. Ogni Membro del Consiglio Economico e
Sociale dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio Economico
e Sociale sono prese a maggioranza dei
Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 68
Il Consiglio Economico e Sociale
istituisce commissioni per le questioni
economiche e sociali e per promuovere i
diritti dell'uomo, nonché quelle altre
commissioni che possono essere richieste
per l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 69
Il Consiglio Economico e Sociale
inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite
a partecipare, senza diritto di voto,
alle sue deliberazioni su qualsiasi
questione di particolare interesse per
tale Membro.
Articolo 70
Il Consiglio Economico e Sociale può
prendere disposizioni perché
rappresentanti degli istituti
specializzati partecipino, senza diritto
di voto, alle sue deliberazioni ed a
quelle delle commissioni da esso
istituite, e perché i suoi
rappresentanti partecipino alle
deliberazioni degli istituti
specializzati.
Articolo 71
Il Consiglio Economico e Sociale può
prendere opportuni accordi per
consultare le organizzazioni non
governative interessate alle questioni
che rientrino nella sua competenza. Tali
accordi possono essere presi con
organizzazioni internazionali e, se del
caso, con organizzazioni nazionali,
previa consultazione con il Membro delle
Nazioni Unite interessato.
Articolo 72
1. Il Consiglio Economico e Sociale
stabilisce il proprio regolamento, che
comprende le norme relative alla
designazione del suo Presidente.
2. Il Consiglio Economico e Sociale n si
riunisce secondo le esigenze, in
conformità al proprio regolamento;
quest'ultimo dovrà contenere
disposizioni per la convocazione di
riunioni a richiesta della maggioranza
dei suoi Membri.
Capitolo XI
DICHIARAZIONE CONCERNENTE I TERRITORI
NON AUTONOMI
Articolo 73
I Membri delle Nazioni Unite, i quali
abbiano od assumano la responsabilità
dell'amministrazione di territori la cui
popolazione non abbia ancora raggiunto
una piena autonomia riconoscono il
principio che gli interessi degli
abitanti di tali territori sono
preminenti, ed accettano come sacra
missione l'obbligo di promuovere al
massimo, nell'ambito del sistema di pace
e di sicurezza internazionale istituito
dal presente Statuto, il benessere degli
abitanti di tali territori, e, a tal
scopo, l'obbligo:
a. di assicurare, con il dovuto rispetto
per la cultura delle popolazioni
interessate, il loro progresso politico,
economico, sociale ed educativo, il loro
giusto trattamento e la loro protezione
contro gli abusi;
b. di sviluppare l'autogoverno delle
popolazioni, di prendere in debita
considerazione le aspirazioni politiche
e di assisterle nel progressivo sviluppo
delle loro libere istituzioni politiche,
in armonia con le circostanze
particolari di ogni territorio e delle
sue popolazioni, e del loro diverso
grado di sviluppo;
c. di rinsaldare la pace e la sicurezza
internazionale;
d. di promuovere misure costruttive di
sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di
collaborare tra loro, e, quando e dove
ne sia il caso, con gli istituti
internazionali specializzati, per il
pratico raggiungimento dei fini sociali,
economici e scientifici enunciati in
questo articolo;
e. di trasmettere regolarmente al
Segretario Generale, a scopo
d'informazione e con le limitazioni che
possono essere richieste dalla sicurezza
e da considerazioni costituzionali, dati
statistici ed altre notizie di natura
tecnica, riguardanti le condizioni
economiche, sociali ed educative nei
territori di cui sono rispettivamente
responsabili, eccezion fatta per quei
territori cui si applicano i capitoli
XII e XIII.
Articolo 74
I Membri delle Nazioni Unite riconoscono
altresì che la loro politica nei
riguardi dei territori cui si riferisce
questo capitolo, non meno che nei
riguardi dei loro territori
metropolitani, deve basarsi sul
principio generale del buon vicinato in
materia sociale economica e commerciale,
tenuto il debito conto degli interessi e
del benessere del resto del mondo.
Capitolo XII
REGIME INTERNAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE
FIDUCIARIA
Articolo 75
Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la
loro autorità un regime internazionale
di amministrazione fiduciaria per
l'amministrazione ed il controllo di
quei territori che potranno essere
sottoposti a tale regime con successive
convenzioni particolari. Questi
territori sono qui di seguito indicati
con l'espressione "territori in
amministrazione fiduciaria".
Articolo 76
Gli obiettivi fondamentali del regime di
amministrazione fiduciaria, in
conformità ai fini delle Nazioni Unite
enunciati nell'articolo 1 del presente
Statuto, sono i seguenti:
a. rinsaldare la pace e la sicurezza
internazionale;
b. promuovere il progresso politico,
economico, sociale ed educativo degli
abitanti dei territori in
amministrazione fiduciaria, ed il loro
progressivo avviamento all'autonomia o
all'indipendenza, tenendo conto delle
particolari condizioni di ciascun
territorio e delle sue popolazioni,
delle aspirazioni liberamente
manifestate dalle popolazioni
interessate, e delle disposizioni che
potranno essere previste da ciascuna
convenzione di amministrazione
fiduciaria;
c. incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali
per tutti senza distinzione di razza,
sesso, lingua, o religione, ed
incoraggiare il riconoscimento della
interdipendenza dei popoli del mondo;
d. di assicurare parità di trattamento
in materia sociale, economica e
commerciale a tutti i Membri delle
Nazioni Unite ed ai loro cittadini e
così pure uguaglianza di trattamento a
questi ultimi nell'amministrazione della
giustizia senza pregiudizio per il
conseguimento dei sopraindicati
obiettivi, e subordinatamente alle
disposizioni dell'articolo 80.
Articolo 77
1. Il regime di amministrazione
fiduciaria sarà applicato ai territori
delle seguenti categorie che vi siano
sottoposti medianti convenzioni di
amministrazione fiduciaria:
a. territori attualmente sottoposti a
mandato;
b. territori che vengono tolti a Stati
nemici in conseguenza della seconda
guerra mondiale;
c. territori sottoposti volontariamente
a tale regime dagli Stati responsabili
della loro amministrazione.
2. Sarà oggetto di successivo accordo
stabilire quali territori delle
precedenti categorie saranno sottoposti
al regime di amministrazione fiduciaria
ed a quali condizioni.
Articolo 78
Il regime di amministrazione fiduciaria
non si applicherà ai territori che siano
divenuti Membri delle Nazioni Unite,
dovendo le relazioni tra questi essere
fondate sul rispetto del principio della
sovrana uguaglianza.
Articolo 79
Le condizioni dell'amministrazione
fiduciaria per ogni territorio da
sottoporre al regime di amministrazione
fiduciaria, come pure i relativi
mutamenti od emendamenti, saranno
convenuti tra gli Stati direttamente
interessati, inclusa la potenza
mandataria nel caso di territori sotto
mandato di un Membro delle Nazioni
Unite, e saranno approvati secondo le
disposizioni degli articoli 83 e 85.
Articolo 80
1. Salvo quanto possa essere convenuto
in singole convenzioni di
amministrazione fiduciaria, stipulate a
norme degli articoli 77, 79 e 81, per
sottoporre ciascun territorio al regime
di amministrazione fiduciaria, e fino a
quando tali convenzioni non siano state
concluse, nessuna disposizione di questo
capitolo deve essere interpretata in
maniera da modificare in alcun modo i
diritti di uno Stato o di una
popolazione, o le disposizioni di atti
internazionali vigenti, di cui siano
parte Membri delle Nazioni Unite.
2. Il paragrafo 1 di questo articolo non
deve essere interpretato in modo da dar
motivo a ritardo o rinvio della
negoziazione e stipulazione di
convenzione per sottoporre al regime di
amministrazione fiduciaria dei territori
sotto mandato, od altri, secondo quanto
è previsto dall'articolo 77.
Articolo 81
La convenzione di amministrazione
fiduciaria dovrà in ogni caso
comprendere le condizioni in base alle
quali il territorio in questione sarà
amministrato e designare l'autorità che
eserciterà l'amministrazione del
medesimo. Tale autorità, qui di seguito
indicata con l'espressione "autorità
amministratrice", potrà essere
costituita da uno Stato o da più Stati o
dall'Organizzazione stessa.
Articolo 82
In ogni convenzione di amministrazione
fiduciaria potranno essere designate una
o più zone strategiche che potranno
comprendere tutto il territorio
sottoposto all'amministrazione
fiduciaria, od una sua parte, senza
alcun pregiudizio dell'accordo o degli
accordi speciali stipulati a norma
dell'articolo 43.
Articolo 83
1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite
relative alle zone strategiche, compresa
l'approvazione delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione
fiduciaria e dei loro mutamenti od
emendamenti, sono esercitate dal
Consiglio di Sicurezza.
2. Gli obiettivi fondamentali indicati
nell'articolo 76 valgono per la
popolazione di ogni zona strategica.
3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale,
nel rispetto delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione
fiduciaria e senza pregiudizio delle
considerazioni di sicurezza,
dell'ausilio del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria per
esercitare, nelle zone strategiche,
quelle funzioni che, in base al regime
di amministrazione fiduciaria spettano
alle Nazioni Unite in materia politica,
economica, sociale ed educativa.
Articolo 84
L'autorità amministratrice ha il dovere
di fare in modo che il territorio
amministrato prenda la sua parte al
mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale. A questo scopo
l'autorità amministratrice può servirsi
di forze armate volontarie, di
facilitazioni e di assistenza da parte
del territorio in amministrazione
fiduciaria per l'adempimento degli
obblighi da essa assunti a tale riguardo
verso il Consiglio di Sicurezza, come
pure per la difesa locale e per il
mantenimento dell'ordine nel territorio
in amministrazione.
Articolo 85
1. Le funzioni delle Nazioni Unite in
rapporto alle convenzioni di
amministrazione fiduciaria per tutte le
zone non definite come strategiche,
compresa l'approvazione delle
disposizioni delle convenzioni di
amministrazione fiduciaria e dei loro
mutamenti od emendamenti, sono
esercitate dall'Assemblea generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria operante sotto la direzione
dell'Assemblea Generale coadiuva
quest'ultima nell'adempimento di tali
funzioni.
Capitolo XIII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Composizione
Articolo 86
1. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si compone dei seguenti
Membri delle Nazioni Unite:
a. Membri che amministrano territori in
amministrazione fiduciaria;
b. quelli, tra i Membri menzionati
nominativamente nell'art. 23, che non
amministrano territori in
amministrazione fiduciaria;
c. tanti altri Membri eletti per la
durata di tre anni dall'Assemblea
Generale quanti siano necessari per
ottenere che il numero totale dei Membri
del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si divida in parti uguali tra
i Membri delle Nazioni Unite che
amministrano territori in
amministrazione fiduciaria e quelli che
non ne amministrano.
2. Ogni Membro del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria designa una
persona particolarmente qualificata a
rappresentarlo nel Consiglio stesso.
Funzioni e Poteri
Articolo 87
L'Assemblea Generale e, sotto la sua
direzione, il Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria,
nell'esercizio delle loro funzioni,
possono:
a. esaminare le relazioni sottoposte
dall'autorità amministratrice;
b. ricevere petizioni, ed esaminarle
consultandosi al riguardo con l'autorità
amministratrice;
c. disporre visite periodiche ai
rispettivi territori in amministrazione
fiduciaria in epoche concordate con
l'autorità amministratrice;
d. esercitare queste ed altre attività
in conformità alle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione
fiduciaria.
Articolo 88
Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria formula un questionario sul
progresso politico, economico, sociale
ed educativo degli abitanti di ogni
territorio in amministrazione
fiduciaria. e l'autorità amministratrice
di ogni territorio che rientri nella
competenza dell'Assemblea Generale
presenta a quest'ultima una relazione
annuale redatta in base a tale
questionario.
Votazione
Articolo 89
1. Ogni Membro del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria dispone di un
voto.
2. Le decisioni del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria sono prese a
maggioranza dei Membri presenti e
votanti.
Procedura
Articolo 90
1. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria stabilisce il proprio
regolamento che comprende le norme
relative alla designazione del suo
Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si riunisce secondo le
esigenze, in conformità al proprio
regolamento; quest'ultimo dovrà
contenere disposizioni per la
convocazione di riunioni a richiesta
della maggioranza dei suoi Membri.
Articolo 91
Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si avvale, se del caso,
dell'assistenza del Consiglio Economico
e Sociale e degli istituti specializzati
per le questioni che attengano alle loro
rispettive competenze.
Capitolo XIV
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Articolo 92
La Corte Internazionale di Giustizia
costituisce il principale organo
giurisdizionale delle Nazioni Unite.
Essa funziona in conformità allo Statuto
annesso che e basato sullo Statuto della
Corte Permanente di Giustizia
Internazionale e forma parte integrante
del presente Statuto.
Articolo 93
1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite
sono ipso facto aderenti allo Statuto
della Corte Internazionale di Giustizia.
2. Uno Stato non Membro delle Nazioni
Unite può aderire allo Statuto della
Corte Internazionale di Giustizia alle
condizioni da determinarsi caso per caso
dall'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza.
Articolo 94
1. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si
impegna a conformarsi alla decisione
della Corte Internazionale di Giustizia
in ogni controversia di cui esso sia
parte.
2. Se una delle parti di una
controversia non adempie agli obblighi
che le incombono per effetto di una
sentenza resa dalla corte, l'altra parte
può ricorrere al Consiglio di Sicurezza,
il quale ha facoltà, ove lo ritenga
necessario di fare raccomandazioni o di
decidere circa le misure da prendere
perché la sentenza abbia esecuzione.
Articolo 95
Nessuna disposizione del presente
Statuto impedisce ai Membri delle
Nazioni Unite di deferire la soluzione
delle loro controversie ad altri
tribunali in virtù di accordi già
esistenti o che possano essere conclusi
in avvenire.
Articolo 96
1. L'Assemblea Generale od il Consiglio
di Sicurezza possono chiedere alla Corte
Internazionale di Giustizia un parere
consultivo su qualunque questione
giuridica.
2. Gli altri organi delle Nazioni Unite
e gli istituti specializzati, che siano
a ciò autorizzati in qualunque momento
dall'Assemblea Generale, hanno anch'essi
la facoltà di chiedere alla Corte pareri
su questioni giuridiche che sorgano
nell'ambito delle loro attività.
Capitolo XV
SEGRETARIATO
Articolo 97
Il Segretariato comprende un Segretario
Generale ed il personale che
l'Organizzazione possa richiedere. Il
Segretario Generale è nominato
dall'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza. Egli è il più
alto funzionario amministrativo
dell'Organizzazione.
Articolo 98
Il Segretario Generale agisce in tale
qualità in tutte le riunioni
dell'Assemblea Generale, del Consiglio
di Sicurezza, del Consiglio Economico e
Sociale. del Consiglio di
Amministrazione fiduciaria, ed esplica
altresì quelle altre funzioni che gli
siano affidate da tali organi. Il
Segretario Generale presenta
all'Assemblea Generale una relazione
annuale sul lavoro svolto
dall'Organizzazione.
Articolo 99
Il Segretario Generale può richiamare
l'attenzione del Consiglio di Sicurezza
su qualunque questione che, a suo avviso
possa minacciare il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 100
1. Nell'adempimento dei loro doveri il
Segretario Generale ed il personale non
solleciteranno né riceveranno istruzioni
da alcun Governo o da alcun'altra
autorità estranea all'Organizzazione.
Essi dovranno astenersi da qualunque
azione che possa compromettere la loro
posizione di funzionari internazionali
responsabili solo di fronte
all'Organizzazione.
2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si
impegna a rispettare il carattere
esclusivamente internazionale delle
funzioni del Segretario Generale e del
personale, ed a non cercare di
influenzarli nell'adempimento delle loro
mansioni.
Articolo 101
1. Il personale é nominato dal
Segretario Generale secondo le norme
stabilite dall'Assemblea Generale.
2. Appositi funzionari sono assegnati in
via permanente al Consiglio Economico e
Sociale, al Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad
altri organi delle Nazioni Unite. questi
funzionari fanno parte del Segretariato.
3. La considerazione preminente nel
reclutamento del personale e nella
determinazione delle condizioni di
impiego deve essere la necessità di
assicurare il massimo grado di
efficienza, competenza ed integrità.
Sara data la debita considerazione
all'importanza di reclutare il personale
sulla base del criterio geografico più
esteso possibile.
Capitolo XVI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 102
1. Ogni trattato ed ogni accordo
internazionale stipulato da un Membro
delle Nazioni Unite dopo l'entrata in
vigore del presente Statuto deve essere
registrato al più presto possibile
presso il Segretariato e pubblicato a
cura di quest'ultimo.
2. Nessuno dei contraenti di un trattato
o accordo internazionale che non sia
stato registrato in conformità alle
disposizioni del paragrafo 1 di questo
articolo, potrà invocare il detto
trattato o accordo davanti ad un organo
delle Nazioni Unite.
Articolo 103
In caso di contrasto tra gli obblighi
contratti dai Membri delle Nazioni Unite
con il presente Statuto e gli obblighi
da esso assunti in base a qualsiasi
altro accordo internazionale prevarranno
gli obblighi derivanti dal presente
Statuto.
Articolo 104
L'Organizzazione gode, nel territorio di
ciascuno dei suoi Membri, della capacità
giuridica necessaria per l'esercizio
delle sue funzioni e per il
conseguimento dei suoi fini.
Articolo 105
1. L'Organizzazione gode, nel territorio
di ciascuno dei suoi Membri, dei
privilegi e delle immunità necessari per
il conseguimento dei suoi fini.
2. I rappresentanti dei Membri delle
Nazioni Unite ed i funzionari
dell'Organizzazione godranno parimenti
dei privilegi e delle immunità necessari
per l'esercizio indipendente delle loro
funzioni inerenti all'Organizzazione.
3. L'Assemblea Generale può fare
raccomandazioni allo scopo di
determinare i dettagli dell'applicazione
dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo,
o proporre ai Membri delle Nazioni Unite
delle convenzioni a tal scopo
Capitolo XVII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI SICUREZZA
Articolo 106
In attesa che entrino in vigore accordi
speciali, previsti dall'articolo 43,
tali, secondo il parere del Consiglio di
Sicurezza, da rendere ad esso possibile
di iniziare l'esercizio delle proprie
funzioni a norma dell'articolo 42, gli
Stati partecipanti alla Dichiarazione
delle Quattro Potenze, firmata a Mosca,
il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta
le disposizioni del paragrafo 5 di
quella Dichiarazione, si consulteranno
tra loro e, quando lo richiedano le
circostanze, con altri Membri delle
Nazioni Unite in vista di quell'azione
comune necessaria al scopo di mantenere
la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 107
Nessuna disposizione del presente
Statuto può infirmare o precludere, nei
confronti di uno Stato che nella seconda
guerra mondiale sia stato nemico di uno
dei firmatari del presente Statuto,
un'azione che venga intrapresa od
autorizzata, come conseguenza di quella
guerra, da parte dei Governi che hanno
la responsabilità di una tale azione.
Capitolo XVIII
EMENDAMENTI
Articolo 108
Gli emendamenti al presente Statuto
entreranno in vigore per tutti i Membri
delle Nazioni Unite quando saranno stati
adottati alla maggioranza dei due terzi
dei Membri dell'Assemblea Generale e
ratificati, in conformità alle
rispettive norme costituzionali, da due
terzi dei Membri delle Nazioni Unite,
ivi compresi tutti i Membri permanenti
del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 109
3. Una Conferenza Generale dei Membri
delle Nazioni Unite per la revisione del
presente Statuto potrà essere tenuta
alla data e nel luogo da stabilirsi con
un voto a maggioranza dei due terzi dei
Membri dell'Assemblea Generale e con un
voto di nove Membri qualsiasi del
Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro
delle Nazioni Unite disporrà di un voto
alla Conferenza.
2. Qualunque modificazione del presente
Statuto proposta dalla Conferenza alla
maggioranza dei due terzi entrerà in
vigore quando sarà stata ratificata, in
conformità alle rispettive norme
costituzionali, dai due terzi dei Membri
delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti
i Membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza.
3. Se tale Conferenza non sarà tenuta
prima della decima sessione annuale
dell'Assemblea Generale susseguente
all'entrata in vigore del presente
Statuto, la proposta di convocare tale
Conferenza dovrà essere iscritta
all'ordine del giorno di quella sessione
dell'Assemblea Generale, e la Conferenza
sarà tenuta se così sarà stato deciso
con un voto a maggioranza dei due terzi
dei Membri dell'Assemblea Generale e con
un voto di sette Membri qualsiasi del
Consiglio di Sicurezza.
Capitolo XIX
RATIFICA E FIRMA
Articolo 110
1. Il presente Statuto sarà ratificato
dagli Stati firmatari in conformità alle
rispettive norme costituzionali.
2. Le ratifiche saranno depositate
presso il Governo degli Stati Uniti
d'America che notificherà ogni deposito
a tutti gli Stati firmatari ed al
Segretario Generale dell'Organizzazione
non appena questi sia stato nominato.
3. Il presente Statuto entrerà in vigore
dopo il deposito delle ratifiche da
parte della Repubblica di Cina, della
Francia, dell'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, del Regno Unito
di Gran Bretagna ed Irlanda
Settentrionale, degli Stati Uniti
d'America e della maggioranza degli
altri Stati firmatari. Un processo
verbale del deposito delle ratifiche
sarà quindi redatto a cura del Governo
degli Stati Uniti d'America che ne
comunicherà copia a tutti gli Stati
firmatari.
4. Gli Stati firmatari del presente
Statuto che lo ratificheranno dopo la
sua entrata in vigore diventeranno
Membri originari delle Nazioni Unite
dalla data del deposito delle loro
rispettive ratifiche.
Articolo 111
Il presente Statuto, di cui i testi
cinese, inglese, francese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede, sarà
depositato negli archivi del Governo
degli Stati Uniti d'America. Copie
debitamente autenticate saranno
trasmesse da quel Governo ai Governi
degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE i rappresentanti dei
Governi delle Nazioni Unite hanno
firmato il presente Statuto.
FATTO a San Francisco il ventisei giugno
millenovecentoquarantacinque.
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