ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO
LATERANENSE
(1984)
La Santa Sede e la Repubblica italiana,
tenuto conto del processo di
trasformazione politica e sociale
verificatosi in Italia negli ultimi
decenni e degli sviluppi promossi nella
Chiesa dal concilio Vaticano II;
avendo presenti, da parte della
Repubblica italiana, i principi sanciti
dalla sua Costituzione, e, da parte
della Santa Sede, le dichiarazioni del
concilio ecumenico Vaticano II circa la
libertà religiosa e i rapporti fra la
Chiesa e la comunità politica, nonché la
nuova codificazione del diritto
canonico;
considerato inoltre che, in forza del
secondo comma dell'art. 7 della
Costituzione della Repubblica italiana,
i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
cattolica sono regolati dai Patti
lateranensi, i quali per altro possono
essere modificati di comune accordo
dalle due parti senza che ciò richieda
procedimenti di revisione
costituzionale;
hanno riconosciuto l'opportunità di
addivenire alle seguenti modificazioni
consensuali del Concordato lateranense:
Art. 1 - La Repubblica italiana e la
Santa Sede riaffermano che lo Stato e la
Chiesa cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani,
impegnandosi al pieno rispetto di tale
principio nei loro rapporti ed alla
reciproca collaborazione per la
promozione dell'uomo e il bene del
paese.
Art. 2 - 1. La Repubblica italiana
riconosce alla Chiesa cattolica la piena
libertà di svolgere la sua missione
pastorale, educativa e caritativa, di
evangelizzazione e di santificazione. In
particolare è assicurata alla Chiesa la
libertà di organizzazione, di pubblico
esercizio del culto, di esercizio del
magistero e del ministero spirituale
nonché della giurisdizione in materia
ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca
libertà di comunicazione e di
corrispondenza fra la Santa Sede, la
Conferenza episcopale italiana, le
conferenze episcopali regionali, i
vescovi, il clero e i fedeli, cosí come
la libertà di pubblicazione e diffusione
degli atti e documenti relativi alla
missione della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro
associazioni e organizzazioni la piena
libertà di riunione e di manifestazione
del pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il
particolare significato che Roma, sede
vescovile del Sommo Pontefice, ha per la
cattolicità.
Art. 3 - 1. La circoscrizione delle
diocesi e delle parrocchie è liberamente
determinata dall'autorità ecclesiastica.
La Santa Sede si impegna a non includere
alcuna parte del territorio italiano in
una diocesi la cui sede vescovile si
trovi nel territorio di altro stato.
2. La nomina dei titolari di uffici
ecclesiastici è liberamente effettuata
dall'autorità ecclesiastica.
Quest'ultima dà comunicazione alle
competenti autorità civili della nomina
degli arcivescovi e vescovi diocesani,
dei coadiutori, degli abati e prelati
con giurisdizione territoriale, cosí
come dei parroci e dei titolari degli
altri uffici ecclesiastici rilevanti per
l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e
per quelle suburbicarie, non saranno
nominati agli uffici di cui al presente
articolo ecclesiastici che non siano
cittadini italiani.
Art. 4 - 1. I sacerdoti, i diaconi ed i
religiosi che hanno emesso i voti hanno
facoltà di ottenere, a loro richiesta,
di essere esonerati dal servizio
militare oppure assegnati al servizio
civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli
ecclesiastici non assegnati alla cura
d'anime sono chiamati ad esercitare il
ministero religioso fra le truppe,
oppure, subordinatamente, assegnati ai
servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli
degli ultimi due anni di propedeutica
alla teologia ed i novizi degli istituti
di vita consacrata e delle società di
vita apostolica possono usufruire degli
stessi rinvii dal servizio militare
accordati agli studenti delle università
italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a
dare a magistrati o ad altra autorità
informazioni su persone o materie di cui
siano venuti a conoscenza per ragione
del loro ministero.
Art. 5 - 1. Gli edifici aperti al culto
non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi
ragioni e previo accordo con la
competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la
forza pubblica non potrà entrare, per
l'esercizio delle sue funzioni, negli
edifici aperti al culto, senza averne
dato previo avviso all'autorità
ecclesiastica.
3. L'autorità civile terrà conto delle
esigenze religiose delle popolazioni,
fatte presenti dalla competente autorità
ecclesiastica, per quanto concerne la
costruzione di nuovi edifici di culto
cattolico e delle pertinenti opere
parrocchiali.
Art. 6 - La Repubblica italiana
riconosce come giorni festivi tutte le
domeniche e le altre festività religiose
determinate d'intesa tra le parti.
Art. 7 - 1. La Repubblica italiana,
richiamandosi al principio enunciato
dall'art. 20 della Costituzione,
riafferma che il carattere ecclesiastico
e il fine di religione o di culto di una
associazione o istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di
attività.
2. Ferma restando la personalità
giuridica degli enti ecclesiastici che
ne sono attualmente provvisti, la
Repubblica italiana, su domanda
dell'autorità ecclesiastica o con il suo
assenso, continuerà a riconoscere la
personalità giuridica degli enti
ecclesiastici aventi sede in Italia,
eretti o approvati secondo le norme del
diritto canonico, i quali abbiano
finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il
riconoscimento agli effetti civili di
ogni mutamento sostanziale degli enti
medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti
ecclesiastici aventi fine di religione o
di culto, come pure le attività dirette
a tali scopi, sono equiparati a quelli
aventi fine di beneficenza o di
istruzione. Le attività diverse da
quelle di religione o di culto, svolte
dagli enti ecclesiastici, sono soggette,
nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggi dello
Stato concernenti tali attività e al
regime tributario previsto per le
medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le
pubblicazioni di atti, le affissioni
all'interno o all'ingresso degli edifici
di culto o ecclesiastici e le collette
effettuate nei predetti edifici,
continueranno ad essere soggetti al
regime vigente.
5. L'amministrazione dei beni
appartenenti agli enti ecclesiastici è
soggetta ai controlli previsti dal
diritto canonico. Gli acquisti di questi
enti sono però soggetti anche ai
controlli previsti dalle leggi italiane
per gli acquisti delle persone
giuridiche.
6. All'atto della firma del presente
accordo, le parti istituiscono una
commissione paritetica per la
formulazione delle norme da sottoporre
alla loro approvazione per la disciplina
di tutta la materia degli enti e beni
ecclesiastici e per la revisione degli
impegni finanziari dello Stato italiano
e degli interventi del medesimo nella
gestione patrimoniale degli enti
ecclesiastici. In via transitoria e fino
all'entrata in vigore della nuova
disciplina restano applicabili gli
articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e
30 del precedente testo concordatario.
Art. 8 - 1. Sono riconosciuti gli
effetti civili ai matrimoni contratti
secondo le norme del diritto canonico, a
condizione che l'atto relativo sia
trascritto nei registri dello stato
civile, previe pubblicazioni nella casa
comunale. Subito dopo la celebrazione,
il parroco o il suo delegato spiegherà
ai contraenti gli effetti civili del
matrimonio, dando lettura degli articoli
del codice civile riguardanti i diritti
e i doveri dei coniugi, e redigerà
quindi, in doppio originale, l'atto di
matrimonio, nel quale potranno essere
inserite le dichiarazioni dei coniugi
consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede prende atto che la
trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondano ai
requisiti della legge civile circa l'età
richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un
impedimento che la legge civile
considera inderogabile.
La trascrizione è tuttavia ammessa
quando, secondo la legge civile,
l'azione di nullità o di annullamento
non potrebbe essere piú proposta.
La richiesta di trascrizione è fatta,
per iscritto, dal parroco del luogo dove
il matrimonio è stato celebrato, non
oltre i cinque giorni dalla
celebrazione. L'ufficiale dello stato
civile, ove sussistano le condizioni per
la trascrizione, la effettua entro
ventiquattro ore dal ricevimento
dell'atto e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal
momento della celebrazione, anche se
l'ufficiale dello stato civile, per
qualsiasi ragione, abbia effettuato la
trascrizione oltre il termine
prescritto.
La trascrizione può essere effettuata
anche posteriormente su richiesta dei
due contraenti, o anche di uno di essi,
con la conoscenza e senza l'opposizione
dell'altro, sempre che entrambi abbiano
conservato ininterrottamente lo stato
libero dal momento della celebrazione a
quello della richiesta di trascrizione,
e senza pregiudizio dei diritti
legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici,
che siano munite del decreto di
esecutività del superiore organo
ecclesiastico di controllo, sono, su
domanda delle parti o di una di esse,
dichiarate efficaci nella Repubblica
italiana con sentenza della corte
d'appello competente, quando questa
accerti:
a) che il giudice ecclesiastico era il
giudice competente a conoscere della
causa in quanto matrimonio celebrato in
conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai
tribunali ecclesiastici è stato
assicurato alle parti il diritto di
agire e di resistere in giudizio, in
modo non difforme dai principi
fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni
richieste dalla legislazione italiana
per la dichiarazione di efficacia delle
sentenze straniere.
La corte d'appello potrà, nella sentenza
intesa a rendere esecutiva una sentenza
canonica, statuire provvedimenti
economici provvisori a favore di uno dei
coniugi il cui matrimonio sia stato
dichiarato nullo, rimandando le parti al
giudice competente per la decisione
sulla materia.
3. Nell'accedere al presente regolamento
della materia matrimoniale la Santa Sede
sente l'esigenza di riaffermare il
valore immutato della dottrina cattolica
sul matrimonio e la sollecitudine della
Chiesa per la dignità ed i valori della
famiglia, fondamento della società.
Art. 9 - 1. La Repubblica italiana, in
conformità al principio della libertà
della scuola e dell'insegnamento e nei
termini previsti dalla propria
Costituzione, garantisce alla Chiesa
cattolica il diritto di istituire
liberamente scuole di ogni ordine e
grado e istituti di educazione. A tali
scuole che ottengano la parità è
assicurata piena libertà ed ai loro
alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle
scuole dello Stato e degli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne
l'esame di Stato.
2. La Repubblica italiana, riconoscendo
il valore della cultura religiosa e
tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà
ad assicurare, nel quadro delle finalità
della scuola, l'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni
ordine e grado. Nel rispetto della
libertà di coscienza e della
responsabilità educativa dei genitori, è
garantito a ciascuno il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi
di detto insegnamento. All'atto
dell'iscrizione gli studenti o i loro
genitori eserciteranno tale diritto, su
richiesta dell'autorità scolastica,
senza che la loro scelta possa dar luogo
ad alcuna forma di discriminazione.
Art. 10 - 1. Gli istituti universitari,
i seminari, le accademie, i collegi e
gli altri istituti per ecclesiastici e
religiosi o per la formazione nelle
discipline ecclesiastiche, istituiti
secondo il diritto canonico,
continueranno a dipendere unicamente
dall'autorità ecclesiastica.
2. I titoli accademici in teologia e
nelle altre discipline ecclesiastiche,
determinate d'accordo tra le parti,
conferiti dalle facoltà approvate dalla
Santa Sede, sono riconosciuti dallo
Stato. Sono parimenti riconosciuti i
diplomi conseguiti nelle scuole vaticane
di paleografia, diplomatica e
archivistica e di biblioteconomia.
3. Le nomine dei docenti dell'Università
cattolica del Sacro Cuore e dei
dipendenti istituti sono subordinate al
gradimento, sotto il profilo religioso,
della competente autorità ecclesiastica.
Art. 11 - 1. La Repubblica italiana
assicura che l'appartenenza alle forze
armate, alla polizia, o ad altri servizi
assimilati, la degenza in ospedali, case
di cura o di assistenza pubbliche, la
permanenza negli istituti di prevenzione
e pena non possono dar luogo ad alcun
impedimento nell'esercizio della libertà
religiosa e nell'adempimento delle
pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza spirituale ai medesimi è
assicurata da ecclesiastici nominati
dalle autorità italiane competenti su
designazione dell'autorità ecclesiastica
e secondo lo stato giuridico, l'organico
e le modalità stabiliti d'intesa fra
tali autorità.
Art. 12 - 1. La Santa Sede e la
Repubblica italiana, nel rispettivo
ordine, collaborano per la tutela del
patrimonio storico ed artistico.
Al fine di armonizzare l'applicazione
della legge italiana con le esigenze di
carattere religioso, gli organi
competenti delle due parti concorderanno
opportune disposizioni per la
salvaguardia, la valorizzazione e il
godimento dei beni culturali d'interesse
religioso appartenenti ad enti e
istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione
degli archivi d'interesse storico e
delle biblioteche dei medesimi enti e
istituzioni saranno favorite e agevolate
sulla base di intese tra i competenti
organi delle due parti.
2. La Santa Sede conserva la
disponibilità delle catacombe cristiane
esistenti nel suolo di Roma e nelle
altre parti del territorio italiano con
l'onere conseguente della custodia,
della manutenzione e della
conservazione, rinunciando alla
disponibilità delle altre catacombe. Con
l'osservanza delle leggi dello Stato e
fatti salvi gli eventuali diritti di
terzi, la Santa Sede può procedere agli
scavi occorrenti ed al trasferimento
delle sacre reliquie.
Art. 13 - 1. Le disposizioni precedenti
costituiscono modificazioni del
Concordato lateranense accettate dalle
due parti, ed entreranno in vigore alla
data dello scambio degli strumenti di
ratifica. Salvo quanto previsto
dall'art. 7, n. 6, le disposizioni del
Concordato stesso non riprodotte nel
presente testo sono abrogate.
2. Ulteriori materie per le quali si
manifesti l'esigenza di collaborazione
tra la Chiesa cattolica e lo Stato
potranno essere regolate sia con nuovi
accordi tra le due parti sia con intese
tra le competenti autorità dello Stato e
la Conferenza episcopale italiana.
Art. 14 - Se in avvenire sorgessero
difficoltà di interpretazione o di
applicazione delle disposizioni
precedenti, la Santa Sede e la
Repubblica italiana affideranno la
ricerca di un'amichevole soluzione ad
una commissione paritetica da loro
nominata.
Roma, diciotto febbraio
millenovecentottantaquattro.
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell'accordo che
apporta modificazioni al Concordato
lateranense, la Santa Sede e la
Repubblica italiana, desiderose di
assicurare con opportune precisazioni la
migliore applicazione dei Patti
lateranensi e delle convenute
modificazioni, e di evitare ogni
difficoltà di interpretazione,
dichiarano di comune intesa:
1. In relazione all'art. 1: Si considera
non piú in vigore il principio,
originariamente richiamato dai Patti
lateranensi, della religione cattolica
come sola religione dello Stato
italiano.
2. In relazione all'art. 4: a) Con
riferimento al n. 2, si considerano in
cura d'anime gli ordinari, i parroci, i
vicari parrocchiali, i rettori di chiese
aperte al culto ed i sacerdoti
stabilmente addetti ai servizi di
assistenza spirituale di cui all'art.
11.
b) La Repubblica italiana assicura che
l'autorità giudiziaria darà
comunicazione all'autorità ecclesiastica
competente per territorio dei
procedimenti penali promossi a carico di
ecclesiastici.
c) La Santa Sede prende occasione dalla
modificazione del Concordato lateranense
per dichiararsi d'accordo, senza
pregiudizio dell'ordinamento canonico,
con l'interpretazione che lo Stato
italiano dà all'art. 23, secondo comma,
del trattato lateranense, secondo la
quale gli effetti civili delle sentenze
e dei provvedimenti emanati da autorità
ecclesiastiche, previsti da tale
disposizione, vanno intesi in armonia
con i diritti costituzionalmente
garantiti ai cittadini italiani.
3. In relazione all'art. 7:
a) La Repubblica italiana assicura che
resterà escluso l'obbligo per gli enti
ecclesiastici di procedere alla
conversione di beni immobili, salvo
accordi presi di volta in volta tra le
competenti autorità governative ed
ecclesiastiche, qualora ricorrano
particolari ragioni.
b) La commissione paritetica, di cui al
n. 6, dovrà terminare i suoi lavori
entro e non oltre sei mesi dalla firma
del presente accordo.
4. In relazione all'art. 8:
a) Ai fini dell'applicazione del n. 1,
lett.
b), si intendono come impedimenti
inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti
interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro
matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto
o da affinità in linea retta.
b) Con riferimento al n. 2, ai fini
dell'applicazione degli articoli 796 e
797 del Codice italiano di procedura
civile, si dovrà tener conto della
specificità dell'ordinamento canonico
dal quale è regolato il vincolo
matrimoniale, che in esso ha avuto
origine. In particolare,
1) si dovrà tener conto che i richiami
fatti dalla legge italiana alla legge
del luogo in cui si è svolto il giudizio
si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera sentenza passata in
giudizio la sentenza che sia divenuta
esecutiva secondo il diritto canonico;
3) si intende che in ogni caso non si
procederà al riesame del merito.
c) Le disposizioni del n. 2 si applicano
anche ai matrimoni celebrati, prima
dell'entrata in vigore del presente
accordo, in conformità alle norme
dell'art. 34 del Concordato lateranense
e della legge 27 maggio 1929, n. 847,
per i quali non sia stato iniziato il
procedimento dinanzi all'autorità
giudiziaria civile, previsto dalle norme
stesse.
5. In relazione all'art. 9:
a) L'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole indicate al n. 2
è impartito - in conformità alla
dottrina della Chiesa e nel rispetto
della libertà di coscienza degli alunni
- da insegnanti che siano riconosciuti
idonei dall'autorità ecclesiastica,
nominati, d'intesa con essa,
dall'autorità scolastica. Nelle scuole
materne ed elementari detto insegnamento
può essere impartito dall'insegnante di
classe, riconosciuto idoneo
dall'autorità ecclesiastica, che sia
disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le
competenti autorità scolastiche e la
Conferenza episcopale italiana verranno
determinati:
1) i programmi dell'insegnamento della
religione cattolica per i diversi ordini
e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale
insegnamento, anche in relazione alla
collocazione nel quadro degli orari
delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di
testo;
4) i profili della qualificazione
professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non
pregiudicano il regime vigente nelle
regioni di confine nelle quali la
materia è disciplinata da norme
particolari.
6. In relazione all'art. 10: La
Repubblica italiana,
nell'interpretazione del n. 3 - che non
innova l'art. 38 del Concordato dell'11
febbraio 1929 - si atterrà alla sentenza
195/1972 della Corte costituzionale
relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all'art. 13 n. 1: Le
parti procederanno ad opportune
consultazioni per l'attuazione, nel
rispettivo ordine, delle disposizioni
del presente accordo.
Il presente protocollo addizionale fa
parte integrante dell'accordo che
apporta modificazioni al Concordato
lateranense contestualmente firmato tra
la Santa Sede e la Repubblica italiana.
Roma, diciotto febbraio
millenovecentottantaquattro.
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