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N. 127 - Luglio 2018 (CLVIII)

1948: la Legge Merlin arriva al Senato

L’inizio del dibattito sulla prostituzione

di Alessio Bardelli

  

A settant'anni esatti dall’entrata in vigore della Legge Merlin, ripercorriamo le fasi iniziali concentrandoci sul primo progetto di legge: è il 6 agosto del 1948 quando la senatrice socialista Angelina Merlin, madre costituente e partigiana antifascista attivissima a Milano negli anni della guerra, presenta la prima proposta di legge dal titolo “Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica”.

 

Alla stregua del modello napoleonico, il Regno d’Italia, a unità conseguita, aveva regolamentato la prostituzione con l’estensione del Regolamento Cavour del 1860: negli anni il sistema sarà modificato ma non alterato, e risulterà ancora più duro e vessatorio nel periodo fascista.

 

Cardini del sistema regolamentista sono, oltre alla case stesse, la registrazione obbligatoria delle prostitute nei registri di polizia, il controllo sanitario obbligatorio delle stesse, a cui si affianca la lotta contro la prostituzione clandestina e l’incarceramento di quelle clandestine (o anche sospettate) che rifiutano di sottoporsi a visite e tentano di fuggire dalle case.

 

La relazione introduttiva al progetto di legge è chiara: si vuole scardinare un sistema schiavistico, per mezzo dei principi e dei valori di libertà, uguaglianza e dignità della persona e del suo lavoro, propri della Costituzione: tre articoli risultano fondamentali, il 3, il 32, e il 41 e saranno esplicitamente citati nella relazione.

 

Obiettivo del progetto è cancellare tre “macchie” di quella legislazione, la tolleranza del lenocinio esercitato contro le maggiorenni, il regime d’eccezione giuridica imposto alle prostitute, che permette innumerevoli abusi contro ogni donna sospettata di prostituzione, e l’inefficace sistema di protezione della salute pubblica.

 

La chiusura delle case è quindi, si legge nella relazione introduttiva al progetto di legge, «logica premessa della lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e contro la tratta delle donne», così come il divieto di registrazione «mira ad impedire la continuazione, sotto qualsiasi forma, del sistema schiavistico», per impedire in tutti i modi «un marchio d’infamia ad una categoria di cittadini, di creare una classe di paria».

 

I mezzi repressivi che hanno cercato di frenare il dilagare della prostituzione clandestina rappresentano, si legge sempre nella relazione, una «intollerabile violazione delle leggi di umanità», e sono stati sostituti in altri paesi «dal sistema più razionale ed efficace della prevenzione della prostituzione e della facilitazione alla riabilitazione». Colpa del sistema di regolamentazione è stato quale di aver abbassato il «senso morale della popolazione» e di aver esentato il pubblico «da doveri di umanità nei loro riguardi, rafforzando così gli istinti di crudeltà e di persecuzione».

 

Il fine ultimo è che, dopo la chiusura, la mentalità comune possa evolversi a fronte di un sistema, che «mette in pericolo la libertà e la sicurezza di tutte le donne che automaticamente vengono sottoposte alla minaccia delle più odiose inquisizioni», e che può autorizzare abusi da parte della polizia, «la cui impunità è già assicurata dal silenzio delle vittime, che questi abusi non denunciano mai, per timore di scandali».

 

La proposta di legge è chiara e perentoria: ai primi due articoli viene fatto divieto di esercizio a tutte le case di prostituzione italiane, insieme al divieto di registrazione, diretta e indiretta, della prostituta sia da parte di autorità sanitaria che amministrativa: previste pene molto elevate, quali l’arresto preventivo e multe salatissime per colpire non solo i proprietari, i gestori e gli amministratori di una casa di prostituzione, ma chiunque recluti una persona a quel fine.

 

Pena raddoppiata inoltre se commessa con violenza o minaccia a danno di minorenni, persone in stato di infermità o deficienza psichica, e se il colpevole è persona affidataria della vittima.

 

Viene introdotta una nuova forma di reato, quello di induzione o adescamento a fine di prostituzione. Prevista inoltre la cancellazione della Polizia del costume e l’istituzione di un «corpo di polizia femminile addetto principalmente alla prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione».

 

Ciò che preme maggiormente è la denuncia dello status giuridico della donna prostituta: secondo la mentalità comune, rappresenta un terribile pericolo sociale, in quanto è potenziale portatrice di malattie ed è costretta a visite costanti; l’uomo invece, cliente e beneficiario, non ha alcun dovere igienico e di responsabilità. La salute della donna è ritenuta importante quindi solo in quanto funzionale alla sicurezza maschile: se l’uomo gode di massima libertà, la donna è segregata e non può rifiutare la visita medica, pena l’arresto.

 

È questa la grande contraddizione che emerge dal sistema che tiene in piedi le case chiuse. Se queste case sono un luogo “sicuro” e “protetto” per la salute degli uomini, o almeno questa è l’illusione che viene offerta loro, non viene allo stesso tempo tutelata la salute delle donne, messa in pericolo dall’elevatissimo contatto sessuale con i clienti, e con la possibilità che il contagio può essere opera degli stessi uomini “impuniti”.

 

Dal primo progetto di legge emerge la grande passione civile e la “sete” di giustizia sociale: nel corso dei dieci anni di dibattito, la portata iniziale del progetto si attenuerà e sarà riportata nei confini di una più vaga e generica condanna moralistica alle case chiuse.

 

Nelle successive tappe legislative infatti muteranno due aspetti: il primo è la critica all’arbitrio e allo strapotere degli organi di polizia, e la minaccia costante alla privacy e alla libertà personale che quel sistema consentiva, che sarà notevolmente mitigato nelle fasi successive, anche per l’intervento diretto del Ministro degli Interni Mario Scelba nelle fasi finali del dibattito parlamentare; il secondo è il tema del reinserimento delle prostitute nella vita sociale che a causa anche del forte ruolo moralizzatore esercitato dal partito di maggioranza della Democrazia Cristiana, troverà forti ostacoli e pregiudizi, e porterà la prostituta a essere considerata come una peccatrice da redimere e purificare, piuttosto che una donna che può e deve essere “recuperata” e reinserita nella società con un lavoro dignitoso.

 

Dei 23 articoli del progetto iniziale è contenuta anche una parte sanitaria, che sarà però rielaborata e affidata dalla I Commissione alla XI Commissione Sanità del Senato: diventerà la Legge 26 luglio 1956 n. 837 Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree.

 

Il primo progetto Merlin dunque, di marcata ispirazione socialista, la cui stesura è figlia del contributo determinante dell’associazionismo femminile “rinato” dopo la guerra, contiene un’idea alta di uguaglianza e di giustizia. Non serve solamente la punizione dei trafficanti e degli sfruttatori: bisogna allo stesso tempo integrare questo aspetto con l’istruzione e il lavoro, antidoti necessari alla miseria, alla disperazione e all’ignoranza, cause prime, e spesso sottovalutate, della prostituzione.

 

Il nuovo strumento che poteva garantire tutto ciò era la Costituzione. Ma da sola non bastava: occorreva la determinazione e la forza di una classe politica che sapesse rinnovare il costume in un’Italia che, dopo l’esperienza del fascismo, era ancora fortemente arretrata.

 

 

Riferimenti bibliografici:

 

Costituzione della Repubblica Italiana

Legge 20 febbraio 1958, n. 75, Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

Azara L., L’uso “politico” del corpo femminile: la legge Merlin tra nostalgia, moralismo ed emancipazione, Carocci, Roma 2017.

Azara L, Lo Stato lenone: il dibattito sulle case chiuse in Italia, 1860-1958, Melzo, CENS, 1997.

Bellassai S., La legge del desiderio. Il progetto Merlin e l’Italia degli anni Cinquanta, Carocci, Roma 2006

Gibson M., Stato e prostituzione in Italia 1860-1915, il Saggiatore, Milano 1995.

Merlin L., Barberis C., a cura di, Lettere dalle Case Chiuse, Roma-Milano, Avanti!, 1955.

Michetti M., Repetto M., Viviani L., Udi: laboratorio di politica delle donne: idee e materiali per una storia, Rubbettino, Soveria Mannelli 1988.

Pitch T., La sessualità, le norme, lo Stato: il dibattito sulla Legge Merlin, in “Memoria. Rivista di storia delle donne”, 1986, n. 17.

Serci M.A., L’Alleanza femminile italiana 1944-1950. Per una legge contro lo schiavismo sessuale delle donne in Storia e problemi contemporanei, 2015.



 

 

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